Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
Articolo 2
Versione
29 dicembre 1981
Art. 1. Sanzioni disciplinari

L'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
1) richiamo orale;
2) richiamo scritto;
3) pena pecuniaria;
4) deplorazione;
5) sospensione dal servizio;
6) destituzione.
Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravita' delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio.
Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1981
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