L'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
1) richiamo orale;
2) richiamo scritto;
3) pena pecuniaria;
4) deplorazione;
5) sospensione dal servizio;
6) destituzione.
Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravita' delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio.
Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.