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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8475/2024 RG fissata all'udienza del 11/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CANNOLETTA ANTONIO e dall'avv. MARINI ALESSANDRO
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione in godimento cat. VO
10045914,
* ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile da considerare per l'anno 2000 anche la voce (pretermessa dall' ) inerente all'indennità sostitutiva del preavviso (pari a € 2.396,87), CP_3
* ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile da considerare per i periodi figurativi per mobilità e trattamenti similari, relativi agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, la retribuzione o reddito riportati in estratto conto, con riferimento al primo periodo di mobilità per l'anno 2000, pari a €
19.782,88 opportunamente e correttamente rivalutati, (rapportati a n. 52 settimane utili, RMS = €
380,44), nonchè ritenendo e dichiarando che l'istante ha diritto alla riliquidazione del trattamento
1 pensionistico in godimento per effetto della inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile delle retribuzioni accreditate figurativamente nei periodi relativi ai trattamenti di mobilità, opportunamente e correttamente rivalutate, in base alle variazioni in percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, intervenute tra il mese di gennaio
2000 e giugno 2003, in cui l'istante ha usufruito del trattamento di mobilità, così come rilevate e pubblicate dall'ISTAT, con espresso riferimento al principio enunciato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 nr. 503;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare che il ricorrente ha percepito, a titolo di trattamento pensionistico, un importo nettamente inferiore rispetto a quello spettantegli e che, dunque, lo stesso ha diritto a percepire, a tale titolo, un importo mensile pari ad € 1.213,02 alla decorrenza, al pagamento delle somme differenziali mensili dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 9,71), nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione;
3. per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, previo CP_2 adeguamento degli importi di pensione, al pagamento in favore del sig. delle connesse Pt_1 somme differenziali di pensione derivanti dal ricalcolo, consistenti nella differenza tra quanto dovutole mensilmente dall come sopra precisato e quanto effettivamente percepito dallo stesso, sempre a far CP_2 data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
Ha quindi contestato l'importo erogato da CP_2
L'ente, nel costituirsi, ha fatto presente che:
Premesso che parte ricorrente nulla abbia provato in ordine al proprio eventuale interesse ad agire in giudizio,
l'Istituto nel merito, fatte salve le superiori eccezioni, fa presente che il ricorso promosso dal Sig. Pt_1
è del tutto infondato e carente di interesse ad agire;
basti dire che nelle conclusioni dell'atto introduttivo
[...] il ricorrente chiede, tra l'altro, condannarsi l'Istituto a pagare "un importo mensile pari ad € 1.213,02 alla decorrenza".
Ebbene, l' con provvedimento di ricostituzione del 18/04/2011 (in allegato) ha riconosciuto un CP_3 importo di pensione alla decorrenza pari a euro 1.220,02, maggiore di quello chiesto in ricorso…
2 Ha eccepito anche decadenza ex art. 47 dpr 639/70 e infondatezza nel merito.
Rispetto all'eccezione di carenza di interesse di parte ricorrente nelle note di CP_2 trattazione ha ribadito la correttezza delle proprie argomentazioni.
Va ribadito che i conteggi – ivi inclusi quelli aggiornati e allegati alle note – riportano un importo alla decorrenza di € 1.213,02. Parte ricorrente argomenta che il TE08 prodotto da sarebbe riferibile a una non meglio identificabile operazione di ricalcolo e che ciò non CP_2 intaccherebbe la fondatezza del ricorso.
Orbene, non si condivide questa affermazione. Infatti, il TE08 riporta già – alla decorrenza del 2003 – un importo maggiore di quello qui richiesto. Pertanto, appare confermato che nessun vantaggio deriverebbe al ricorrente dall'accoglimento del ricorso.
Non rileva la causale del ricalcolo in quanto l'oggetto del giudizio è il rateo al calcolo da cui poi derivano le differenze di pensione e – a fronte di calcoli specifici del ricorrente – appare dimostrato come già nel 2011 aveva determinato un importo al calcolo maggiore. CP_2
Il ricorso è quindi infondato per carenza di interesse.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8475/2024, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
spese irripetibili.
Lecce, 14/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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