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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN IN Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa AN RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 879/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Antonio tavella
, dall'avv. Antonio Donato Email_1
, dall'avv. Giuseppina De Marco Email_2
( e dall'avv. Daniele Scuto Email_3
( ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Email_4
G. verdi nn. 2-4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, CP_1 P.IVA_3 come da delega in atti, dall'avv. Antonio De Capoa ( e Email_5 dall'avv. Roberta Colao ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_6 loro studio in Bologna, Via Francesco Petrarca n. 2
APPELLATA pagina 1 di 31 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1537/2024 del Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A” pubblicata il 9/2/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello esposti, previa rimessione in termini secondo quanto dedotto e riservata ogni valutazione circa la validità della
Sentenza in punto di rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, e ferma la sospensione della
Sentenza n. 1537/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, come disposta:
- revocare e riformare – per i motivi esposti in narrativa – la Sentenza n. 1537/2024 del Tribunale di
Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa – pubblicata in data 9 febbraio 2024 e notificata via p.e.c. a unitamente all'atto di precetto in data 23 febbraio 2024 – resa all'esito del Parte_1 procedimento R.G. n. 31538/2019 e, per l'effetto, rigettare integralmente le pretese e domande di
così come accolte con i capi e punti della Sentenza oggetto di gravame;
inoltre, sempre in via CP_1 principale e di merito, dichiarare tenuta e condannare al pagamento a favore di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutte le somme percepite per effetto Parte_1 della Sentenza pari Euro 1.372.747,89, oltre interessi, revocando ogni ulteriore statuizione e rigettando ogni domanda di CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, nonché condanna di al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c.”
per CP_1
“
1. Statuire la inammissibilità della produzione documentale fatta dall'appellante con Parte_1
l'atto di appello;
2. Ammettere, ove necessario, la produzione da parte di della
contro
-perizia di risposta CP_1 redatta dal Prof. Ing - peraltro già integrata nel corpo della comparsa - sussistendone i Per_1 requisiti di legge;
3. Rigettare l'appello avverso perché inammissibile e infondato, per tutte le ragioni esposte nella comparsa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
pagina 2 di 31
4. Con vittoria di spese e competenze dell'appello e del sub-procedimento nonché pronuncia ex art. 96
c.p.c., per i motivi esposti in atti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via PEC il 31/5/2019, conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A” chiedendo Parte_1
l'accertamento con declaratoria del compimento, da parte di quest'ultima, nel mercato europeo e mondiale, di atti di concorrenza sleale denigratoria, con disposizione dei conseguenti comandi giudiziali (inibitoria e pubblicazione della sentenza) e risarcimento dei subiti danni patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno delle proprie domande, la parte attrice esponeva in fatto quanto segue:
• società attiva nel settore della progettazione, produzione e vendita di calandre e di CP_1 curvaprofilati (rispettivamente, macchine curvatrici di lamiere e profilati)1, operava sul mercato internazionale utilizzando il marchio registrato “AV”, nonché il marchio italiano di colore rosso “Pantone 485 C”, che contraddistinguevano le calandre dalla medesima prodotte ed esportate in tutto il mondo;
• società attiva nello stesso mercato di riferimento, si era resa artefice di plurimi atti Parte_1 di concorrenza sleale denigratoria, oltre che di abuso della propria posizione dominante, finalizzati ad estromettere la società attrice dal mercato: tutte condotte concretizzatesi nell'indebita interferenza della convenuta nelle trattative, in essere tra e plurime CP_1 società, aventi ad oggetto la vendita delle calandre prodotte dalla prima. Tale intromissione
(asseritamente attuata talora mediante l'offerta, ai clienti di di sconti eccessivi e CP_1 prezzi ai limiti dei costi di produzione – c.d. “dumping” –, talaltra mediante la diffusione di informazione false e screditanti sui macchinari dell'attrice), aveva messo a repentaglio la buona riuscita dei singoli affari e, dunque, aveva costretto la società attrice di volta in volta, ad offrire ai clienti sconti sul prezzo di listino molto più alti rispetto a quelli mediamente già praticati (che si aggiravano intorno al 34%), con conseguente compromissione dei guadagni.
In particolare, la condotta illecita e abusiva di avrebbe riguardato le seguenti trattative: Parte_1
a. la trattativa con la società taiwanese CT NE RA (di seguito anche solo
“CT”) del settembre 2018, avente ad oggetto la vendita di una calandra AV del valore di 1 In particolare, la s.r.l. era stata costituita nel 1990, quando aveva incorporato la società a sua volta costituita CP_2 nel 1985 in luogo dell'originaria officina “ fondata nel 1966, azienda storica nell'ambito della CP_3 progettazione, produzione e vendita di calandre e curvaprofilati. pagina 3 di 31 oltre € 1,9 milioni, rispetto alla quale si sarebbe vista costretta ad applicare uno CP_1 sconto del 43,59% sul prezzo di listino per aggiudicarsi la commessa, oltre che a smentire le informazioni inveritiere e denigratorie contenute in un documento tecnico (doc. n. 5) che la cliente aveva ricevuto da Parte_1
b. la trattativa con la società turca MT PE FA and Trading (di seguito, anche solo
“MT”) del maggio 2019, per la vendita di una calandra AV del valore di circa €
800.000,00. Ad avviso della difesa, questo affare era stato negativamente condizionato da un documento di comparazione, denominato “Selection Criteria for Modern Plate Rolls” (doc. 11), diffuso dalla convenuta, tra le calandre di colore rosso (riconoscibili agli addetti del settore come calandre AV) e le calandre di colore blu di in cui veniva denigrato e Parte_1 ridicolizzato sia il marchio che il prodotto di al punto da costringere quest'ultima CP_1
a spiegare al cliente l'infondatezza delle informazioni contenute nel documento;
c. le trattative in corso tra e, rispettivamente, la società saudita KSA e la società CP_1 belga LD, aventi ad oggetto la vendita nel primo caso di quattro macchine e, nel secondo caso, di una macchina MCB N35. In entrambe le occasioni, aveva interferito Parte_1 offrendo alle promissarie acquirenti uno sconto particolarmente elevato: di talché, la società attrice, per aggiudicarsi entrambe le vendite, aveva dovuto offrire una scontistica più alta rispetto a quella originariamente proposta;
d. la trattativa tra e la società spagnola Windar del 2019, avente ad oggetto la vendita CP_1 di due calandre dal valore di € 600.000 ciascuna. Sebbene la società attrice avesse offerto alla cliente uno sconto del 40% sul valore di ciascun macchinario, l'affare non si era finalizzato a causa dell'indebita intromissione di che aveva proposto alla cliente uno sconto Parte_1 maggiore;
e. la trattativa tra e la società tedesca UR BH dell'aprile 2017, per la vendita CP_1 di due calandre a 4 rulli. In particolare, il cliente aveva trasmesso via e-mail alla società attrice un documento tecnico ricevuto dalla filiale tedesca di ( – denominato Pt_1 Persona_2
“Technischer Verglieich 4 HEL” (doc. 17) – volto a screditare tecnicamente le calandre AV rispetto a quelle prodotte dalla convenuta. Dunque, per non perdere la commessa, CP_1 si sarebbe vista costretta a spiegare l'infondatezza delle informazioni contenute nel documento e a praticare lo sconto elevato richiesto dal cliente per entrambe le calandre, pari rispettivamente al 34,72% ed al 35,54%;
pagina 4 di 31 f. la trattativa con la società portoghese MI OR TR S.A. (di seguito, anche solo
“MI”) dell'ottobre 2016, per la vendita di due calandre dal valore complessivo di € 5,5 milioni. Essendo il cliente munito del documento di comparazione diffuso da e già Parte_1 in possesso della società turca MT, si sarebbe vista costretta, anche in questo CP_1 caso, a dimostrare l'infondatezza delle false affermazioni ivi contenute e a riconoscere sconti sul prezzo di listino di ciascuna calandra, rispettivamente del 53,89% e del 53,16%.
A fronte delle circostanze appena descritte, si sarebbe resa responsabile di atti di Parte_1 concorrenza sleale – di denigrazione e di violazione della correttezza professionale, ex artt. 2598 n. 2 e n. 3 c.c. – oltre che di abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, che avevano interferito, anche indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale vantati da a fronte della CP_1 titolarità sia del marchio “AV” che del marchio italiano di colore rosso “Pantone 485 C” registrato per le classi merceologiche 7 e 9 (rispettivamente, apparecchi di calandratura e sistemi elettronici di controllo per calandre).
Le condotte realizzate dalla società convenuta avrebbero infine determinato all'attrice sia CP_1 un danno patrimoniale (quantificato in € 1.504.126,99, a titolo di danno emergente – correlato alle vendite a prezzo scontato –, ed in almeno € 5.787.185,99 a titolo di lucro cessante – identificato nella perdita dell'utile di esercizio –), sia un danno alla propria immagine imprenditoriale, asseritamente lesa dalla condotta denigratoria realizzata dalla convenuta sul mercato internazionale (da liquidarsi in via equitativa). non si costituiva e, alla prima udienza di comparizione del 23/10/2019, ne veniva Parte_1 dichiarata la contumacia.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13/9/2022 e, decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva rimessa sul ruolo, disponendo l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte costituita.
Escussi i testi sui capitoli ammessi, all'esito del giudizio, il Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A”, con la sentenza n. 1537/2024 pubblicata il 09/2/2024, così decideva:
1) accerta e dichiara la responsabilità della convenuta per concorrenza sleale ai sensi Parte_1 dell'art. 2598, nn. 2 c.c., per la condotta descritta in motivazione;
2) inibisce a la diffusione, con qualsivoglia mezzo scritto o orale, di notizie false, Parte_1 mendaci e screditanti del marchio e dei prodotti, protetti da brevetti industriali, della società CP_1
nonché l'uso sul mercato europeo e internazionale ogni strategia commerciale basata sulla
[...]
pagina 5 di 31 comparazione denigratoria tra i prodotti e i prodotti e comunque sulla descrizione di Pt_1 CP_1 prodotti, macchinari, componenti o marchi CP_1
3) ordina la distruzione di ogni catalogo, documento e/o materiale promozionale e/o tecnico, di tipo comparativo e non, contenente informazioni denigratorie su sui marchi, sui prodotti e sui CP_1 brevetti della medesima
4) fissa la penale di euro 1000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza e di euro 20.000,00 per ogni violazione successivamente constatata;
5) condanna la convenuta a corrispondere a parte attrice a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento danni come indicato in motivazione , la somma complessiva di euro 1.295.398,46, da considerarsi già rivalutato all'attualità, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo;
6) ordina la pubblicazione della presente sentenza a cura di parte attrice e a spese della parte convenuta, sul sito ufficiale della convenuta sul quotidiano “Il Corriere della Sera” e su Parte_1 due riviste specializzate nel settore che saranno individuate dall'attrice, pubblicazione da effettuarsi a caratteri doppi del normale, precisando che la ricevuta dei rispettivi pagamenti costituisce titolo esecutivo per il recupero delle somme spese;
7) condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite Parte_1 CP_1 liquidate per compensi in euro 37.951,00 oltre 15% per spese forfettarie su compensi, CPA e IVA come per legge.
Le ragioni poste a fondamento di tale decisum possono essere riassunte nei termini che seguono:
• il compendio probatorio orale e documentale acquisito aveva restituito la prova dell' “utilizzo da parte della convenuta dello strumento della comparazione tecnica tra macchinari sulla base di informazioni inveritiere e denigratorie sulle calandre AV prodotte da - presentate CP_1 come macchine di scarsa qualità e affidabilità – allo scopo di interferire, condizionandole, nelle trattative con la clientela avviate dall'attrice, nel tentativo di accaparrarsi le relative commesse, anche offrendo sconti particolarmente elevati e costringendo in tal modo l'attrice a praticare a sua volta sconti superiori a quelli normalmente praticati”: condotta idonea ad integrare l'illecito della concorrenza sleale per denigrazione ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c.
(sentenza, p. 6);
• prendendo posizione sui singoli episodi dedotti dalla parte attrice, il giudice di prime cure ha rilevato che:
pagina 6 di 31 a. nel caso della trattativa con il cliente taiwanese CT NE RA, era stata dimostrata la realizzazione di una condotta denigratoria da parte di D'altro Parte_1 canto, non risultava in atti alcun riscontro documentale dello sconto del 43,25% sul prezzo di listino che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe offerto al cliente per CP_1 accaparrarsi la commessa;
b. per quanto concerne la trattativa con il cliente turco MT PE FA and Trading, risultava provato che la società fosse in possesso di un documento comparativo predisposto da denominato “Selection Criteria for Modern Plate Rolls” (doc. 11): sebbene Parte_1 fosse stato presentato come documento di rilevanza tecnica elaborato con l'apporto di specialisti, in realtà lo stesso denotava un contenuto denigratorio, desumibile dalla caricatura ivi rappresentata (cfr. doc. n. 11 e n. 13).
A fronte di ciò, la società attrice era stata costretta a dimostrare l'eccellenza delle proprie macchine per smentire le informazioni inveritiere riportate nel documento e, quindi, per sottrarre la trattativa a come tra l'altro confermato dalle risultanze CP_1 dell'istruttoria orale (cfr. dichiarazione del teste . D'altro canto, non Testimone_1 risultava alcun riscontro dell'asserita applicazione, da parte di di una CP_1 scontistica inusuale sul prezzo di istino;
c. lo stesso documento comparativo di cui sopra (“Selection Criteria for Modern Plate Rolls”, doc. 11) era stato fornito da anche al cliente portoghese MI OR Parte_1
TR, per indurlo ad escludere la validità tecnica delle calandre AV oggetto delle trattative, il cui valore complessivo era di oltre € 5,5 milioni;
d. per quanto concerne la trattativa con il cliente tedesco UR BH, la ricostruzione di aveva trovato, anche in questo caso, il conforto dell'istruttoria (documentale e CP_1 orale – cfr. dichiarazione della teste quanto attiene alla realizzazione, da Testimone_2 parte di di una condotta rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 2 c.c. Diversamente Parte_1 doveva ritenersi, invece, per quanto concerne l'applicazione di una scontistica anomala per accaparrarsi la commessa, in tesi pari rispettivamente al 34,72% e al 35,45%), ritenuta dalla difesa attorea troppo alta per questa tipologia di cliente e per la Germania in generale. Ad avviso del primo giudice, invero, non se ne ravvedeva alcun riscontro in atti;
anche la teste ascoltata sul punto, pur avendo confermato l'avvenuta trasmissione dell'e-mail con il documento comparativo di cui sopra, nulla aveva detto sulla presunta elevata entità dello pagina 7 di 31 sconto offerto e applicato. D'altra parte, ha osservato il giudice come siano state proprio le allegazioni attoree a smentire la circostanza: è stata “la stessa [parte attrice], invero, a dolersi del fatto che lo sconto medio delle vendite sarebbe passato per effetto della condotta di dal 34,39% del 2015 al 39,36% del 2018 (in dettaglio anno per anno: Pt_1
2015/34,39% ; 2016/37,69%; 2017/37,86%; 2018 39,36% )” (sentenza, p. 9);
e. da ultimo, con riferimento alle trattative intrattenute con la società saudita KSA, la società belga LD e la società spagnola Windar, la domanda attorea era priva di fondamento.
Invero, le elevate scontistiche loro offerte ed applicate da altro non erano state Parte_1 se non ribassi di prezzo, “del tutto leciti poiché è insito nel concetto di concorrenza, e dunque corretto, cercare di attrarre clientela offrendo a prezzo inferiore gli identici prodotti” (ibidem, p. 10). Pertanto, in questo caso la condotta di doveva Parte_1 ritenersi del tutto lecita e non integrante l'illecito anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 2 c.c.;
• avuto successivo riguardo al ritenuto abuso di posizione dominante, ad avviso del primo giudice, non sussistevano “i presupposti di base per ravvisare nella specie anche una violazione delle regole della concorrenza in termini di abuso di posizione dominante ex art.
102 TFUE, fermo comunque il fatto che in alcun modo è neppure idoneamente argomentata o provata la asserita “posizione dominante” che avrebbe la convenuta , sul predetto Pt_1 mercato internazionale, anche a volerlo ritenere così genericamente inteso: della medesima infatti non viene neppure indicata la quota di mercato posseduta, oppure la posizione di particolare forza economica, suscettibile di determinare effetti monopolistici, e ciò pur alla luce del confronto dei dati economici (capitale, fatturato, numero di dipendenti e rating) delle due aziende concorrenti, ricavabili dalla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice” (sentenza, p. 12);
• per quanto concerne il risarcimento dei danni, il giudice di prime cure, accertata la sussistenza di un danno da contrazione di utili ( – tale intendendosi il pregiudizio correlato Parte_2 alla mancata realizzazione dei maggiori guadagni che sarebbero derivati dalla finalizzazione della vendita a prezzi maggiori di quelli effettivamente applicati) ha rilevato come la sua quantificazione richiedesse l'adozione di un criterio equitativo fondato sulle risultanze di causa, tenendo conto “di uno scenario controfattuale di difficile determinazione, atteso che le variabili sull'entità della scontistica sono molteplici e possono essere diverse in relazione ad
pagina 8 di 31 ogni specifica trattativa negoziale;
a tale proposito si terrà conto dello sconto medio praticato dall'attrice del 34,39% come base del predetto scenario controfattuale”.
Tanto premesso, se rispetto alle trattative con il cliente taiwanese CT e col cliente turco
MT – entrambe andate a buon fine – non era stata dimostrata l'applicazione di uno sconto anomalo e, quindi, l'occorrenza di un pregiudizio a titolo di margin squeeze, diverse valutazioni dovevano compiersi per l'affare con il cliente portoghese MI. In questo caso, invero, la difesa attorea aveva dimostrato che la trattativa si fosse positivamente conclusa, previa applicazione di ingenti sconti sul prezzo di listino;
il compendio probatorio acquisito, in particolare, aveva restituito la prova che l'attrice avesse subito, a titolo di danno emergente, un pregiudizio quantificabile in € 1.045.398,46 (cfr. sentenza, p. 13);
• d'altro canto, non poteva avere seguito la domanda attorea di determinazione del lucro cessante in base alla riduzione della perdita di esercizio: trattavasi, infatti, di una domanda riferita alla generalità indistinta delle attività svolte dall'attrice nel corso dell'esercizio e non alle singole trattative e/o vendite, condizionate negativamente dal compimento di atti di concorrenza sleale da parte di Parte_1
• per quanto concerne il danno non patrimoniale riferito all'immagine di ed al CP_1 marchio AV, accertatane la sussistenza quale conseguenza della condotta denigratoria artata dalla convenuta, il primo giudice ne ha quantificato l'ammontare in via equitativa. A tal proposito, ha osservato il Tribunale come il marchio “AV” contraddistinguesse “da quasi
20 anni le macchine di con il colore rosso, caratteristica recepita sul mercato CP_1 mondiale della calandra, al punto da consentire alla AV di ottenere la registrazione del
“marchio colore”, in ragione del fatto evidentemente ritenuto dimostrato che il mercato
“associa” automaticamente un colore con un Brand (cfr n. 5 certificazioni che attestano il diritto di di fregiarsi del marchio colore rosso all'uopo registrato sub doc. 12). La CP_1 documentazione “tecnica” fornita da ai clienti è andata, quindi, ad incidere su tale Pt_1 elemento distintivo e lo ha fatto con un elaborato definito avallato “da specialisti”, così da avere maggior impatto e apparire qualificato e “indipendente”. Lo ha fatto inoltre con modalità fumettistiche, idonee a ridicolizzare agli occhi della clientela il marchio AV”
(ibidem, p. 14). Ciò posto, considerata la rilevante aggressività e slealtà delle condotte della convenuta, il Tribunale ha ritenuto congruo liquidare il danno non patrimoniale all'immagine in € 250.000,00.
pagina 9 di 31 Alla luce di quanto sopra, il primo giudice ha infine disposto i comandi giudiziali secondo le domande di inibendo alla convenuta la diffusione, con qualsiasi mezzo, di notizie screditanti del CP_1 marchio o dei prodotti dell'attrice, nonché l'uso di una strategia commerciale basata sulla comparazione denigratoria. Il Tribunale ha altresì ordinato la distruzione di ogni catalogo, documento e/o materiale di qualsiasi tipo avente contenuto denigratorio, con la previsione di una penale (pari a €
1.000,00) per ogni giorno di ritardo, oltre che la pubblicazione della sentenza sul sito internet della convenuta, sul quotidiano “Il Corriere della sera” e su due riviste specializzate nel settore. ha proposto appello, deducendo di essere stata all'oscuro della pendenza del giudizio di Parte_1 primo grado a causa di un problema tecnico, che aveva impedito alla società di visionare la PEC contenente la notifica dell'atto di citazione. La difesa, ha poi prospettato sei motivi di impugnazione e concluso, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto integrale delle domande proposte da con condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della CP_1 sentenza, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Parallelamente, ha proposto ricorso ex art. 351 c.p.c. per chiedere la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, procedimento in cui si è costituita anche CP_1
[...]
Con decreto presidenziale del 10/4/2024 reso inaudita altera parte, è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza;
il provvedimento è stato parzialmente confermato dalla Corte con l'ordinanza datata 15/5/2024 emessa a definizione del ricorso, con cui è stata disposta “la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con la quale è stata ordinata la pubblicazione della sentenza sul sito internet ufficiale della convenuta e su Parte_1 due riviste specializzate nel settore individuate dalla CP_1
costituendosi nel procedimento principale, ha chiesto preliminarmente accertarsi CP_1
l'inammissibilità della produzione documentale avversaria introdotta con l'atto di appello e ammettersi la produzione della propria “
contro
-perizia di risposta”. Nel merito, l'appellata ha istato per il rigetto dell'appello perché inammissibile e, comunque, infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione, celebrata l'11/9/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza dell'1/10/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 10 di 31 MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito del presente appello, occorre valutare le eccezioni preliminari di inammissibilità svolte da CP_1
In primo luogo, ad avviso dell'odierna parte appellata, essendo rimasta volontariamente Parte_1 contumace in primo grado, tutte le prospettazioni articolate in appello, così come tutta la documentazione versata in atti, devono considerarsi del tutto nuove ai sensi e per gli effetti dell'art. 345
c.p.c. Ciò, in tesi, pregiudicherebbe la sorte dell'intero appello che, in quanto fondato su allegazioni e produzioni inammissibili, non avrebbe i presupposti per essere sottoposto ad un vaglio di merito da parte di questa Corte.
L'eccezione non può trovare seguito per le ragioni che si vanno ad esporre.
Sin dall'atto introduttivo del presente gravame, l'odierna appellante ha sostenuto di non essere venuta tempestivamente a conoscenza del giudizio di primo grado, “in quanto, per un problema tecnico- informatico (ad oggi in fase di verifica, attese le difficoltà tecniche di risalire ai backlog di files informatici di 5 anni fa) la PEC non è stata visionata e posta all'attenzione dell'organo gestorio della
Società” (atto di appello, p. 2). Parimenti, la difesa ha precisato in comparsa conclusionale che
“l'appello non è stato proposto per far valere una nullità della citazione, né per ottenere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c. per lo svolgimento di attività del primo grado che altrimenti sarebbe preclusa. L'impugnazione proposta da è volta a contestare nel merito la Sentenza di Pt_1 primo grado, evidenziandone i rilevanti errori logici e giuridici, senza ampliare l'oggetto del giudizio, nel pieno rispetto dei limiti tracciati dall'art. 342 c.p.c.” (comparsa conclusionale, pp. 7-8).
Pertanto, a fronte di quanto sopra, questa Corte ritiene:
- che la parte appellante non abbia contestato, sotto nessun profilo, la validità della sentenza di primo grado, come avrebbe potuto fare, ad esempio, deducendone la nullità per violazione del contraddittorio: censura che, ove fondata, avrebbe potuto determinare la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;
- che, parimenti, alcuna contestazione sia stata rivolta alla validità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, la quale notifica, al contrario, deve ritenersi regolare. Difatti, il relativo messaggio PEC risulta ritualmente consegnato in data 31/5/2019 alla casella di destinazione (" "), come peraltro attestato dal giudice di prime Email_7 cure all'udienza del 23/10/2019, nella qual sede, rilevata la ritualità della notifica, ha dichiarato la contumacia di Parte_1
pagina 11 di 31 - che la mancata conoscenza della pendenza del processo sia stata ricondotta ad un non meglio precisato e/o dimostrato problema tecnico, che avrebbe impedito la visione (e non la ricezione) della PEC agli organi gestori della società. Simile evenienza, tuttavia, non risulta circostanziata né idonea a superare la presunzione di conoscenza dell'atto che, come recita l'art. 1335 c.c., si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo (da intendersi in questo caso digitale) del destinatario.
Ciò posto, occorre compiere una premessa di carattere generale.
La parte dichiarata contumace che si costituisce nel corso del procedimento soggiace alle preclusioni processuali previste per la fase in cui avviene la costituzione.
Tale regola trova un'eccezione nel caso in cui il contumace costituitosi dimostri che la nullità della citazione o della sua notificazione gli abbiano impedito di avere conoscenza del processo, o che la costituzione sia stata impedita da causa a lui non imputabile (cfr. art. 294 c.p.c.). D'altro canto, se la costituzione avviene con la proposizione dell'appello avverso la sentenza sfavorevole al contumace,
l'istante non potrà chiedere e/o dedurre l'ammissione di nuove prove né proporre domande nuove né sollevare eccezioni processuali o di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
A tal proposito, risulta utile il richiamo ad un recente orientamento di legittimità, secondo cui “Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art.
164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.”
(SS UU Cass. n. 2258/2022). Se ne può desumere che il giudice dell'appello può ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel primo grado di giudizio se e solo se l'appellante (già convenuto contumace) abbia dedotto la nullità dell'atto di citazione come motivo di impugnazione.
D'altro canto, se l'appellante allega di non avere avuto conoscenza del processo, ha la posibilità, ove ne faccia fondata richiesta, di essere rimesso in termini per superare le preclusioni di allegazione ed istruttorie in cui è inevitabilmente incorso.
pagina 12 di 31 Applicando detti principi al caso di specie, e considerato che come già anticipato, ha Parte_1 ammesso che non fosse sua intenzione contestare la validità dell'atto di citazione di primo grado, né formulare istanza ex art. 294 c.p.c., volendo soltanto dolersi dell'erroneità nel merito della sentenza impugnata, la Corte rileva che:
- il gravame proposto da non possa ritenersi inammissibile ex se solo in ragione Parte_1 della contumacia in primo grado dell'odierna appellante, come invece auspicato dalla difesa di
Come anticipato, invero, la parte rimasta contumace può impugnare la sentenza a CP_1 sé sfavorevole, limitandosi a contestazioni che non vadano oltre il perimetro delle mere difese, ossia senza introdurre nuovi fatti costitutivi, estintivi o modificativi delle pretese azionate ex adverso;
- d'altro canto, in assenza di alcuna istanza ex art. 294 c.p.c. non sussistono i presupposti per autorizzare la produzione documentale introdotta da con l'atto di impugnazione, Parte_1 trattandosi di documentazione nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
(cfr. docc. 1-9);
- diversamente, deve essere autorizzata la produzione del doc. n. 10, recante la relazione tecnica di parte: come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo un orientamento che trova continuità in questa sede, “La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello” (Cass. n. 1614/2022). Per le stesse ragioni, nulla osta all'ammissione della consulenza tecnica introdotta da con la comparsa di CP_1 costituzione in appello (doc. C).
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: i singoli motivi di impugnazione, difatti, risultano formulati nel rispetto dei canoni di specificità e sinteticità previsti dalla disposizione del codice di rito, come innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia individuando in modo preciso sia le parti della sentenza sia la sottesa ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Appurata l'ammissibilità del presente appello, prima di esaminarne il merito, occorre compiere un'ulteriore precisazione finalizzata ad una corretta individuazione dell'odierno thema decidendum.
pagina 13 di 31 Orbene, non ha proposto appello incidentale avverso quelle parti della sentenza in cui il CP_1 primo giudice:
- ha ritenuto non provata l'applicazione di uno sconto anomalo nel contesto delle vendite perfezionate con la società taiwanese CT, con la società turca MT e con la società tedesca UR GMBH;
- ha accertato la liceità della condotta di rispetto agli affari con la società saudita Parte_1
KSA, la società belga LD e la società spagnola Windar;
- ha escluso l'abuso di posizione dominante da parte di Parte_1
I relativi capi del provvedimento devono quindi ritenersi coperti dal giudicato interno ex art. 329, comma 2 c.p.c. e, come tali, non più passibili di alcuna valutazione.
Sicché, l'oggetto dell'odierno decidere deve intendersi circoscritto alle seguenti questioni:
- la sussistenza di una condotta illecita di rispetto alle trattative condotte da Parte_1 CP_1 con le società CT (Taiwan), MT (Turchia), MI (Portogallo) ed UR BH
[...]
(Germania);
- la sussistenza del danno patrimoniale da margin squeez;
- la sussistenza del danno all'immagine.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato nei limiti e nei termini che si vanno ad esporre.
La Corte rileva l'opportunità logico-giuridica di trattare congiuntamente i motivi di appello sub nn. 1,
2, 3 e 5, in quanto intimamente connessi, attenendo tutti all'an della responsabilità risarcitoria imputata a Parte_1
In particolare, le doglianze articolate dalla difesa possono essere riassunte come segue.
Col primo motivo di appello, ha inteso dolersi dell'accertamento compiuto in ordine alla Parte_1 condotta anticoncorrenziale denigratoria che, secondo il Tribunale, la medesima avrebbe tenuto nel contesto delle trattative tra e la società taiwanese CT. Tale valutazione sarebbe errata e CP_1 priva di fondamento, posto che:
- ferma restando l'assenza di prova del carattere denigratorio del documento di comparazione tecnica (doc. n. 5 fascicolo , in ogni caso mancherebbe il presupposto dell'effettiva sua CP_1 divulgazione ad una pluralità di persone, requisito indispensabile per la configurazione dell'illecito anticoncorrenziale di cui all'art. 2598 n. 2 c.c.;
- tanto la perizia tecnica del Prof. quanto la “memoria tecnica” elaborata da Per_1 CP_1
(doc. n. 6 e n. 8 fascicolo , sui quali il primo giudice si sarebbe acriticamente CP_1
pagina 14 di 31 appiattito, sono documenti (tra l'altro di provenienza unilaterale) inattendibili e basati su rilievi apodittici, oltre che tecnicamente non corretti, come evidenziato dalla relazione prodotta dall'appellante sub doc. n. 10;
- ferma la decisività dei superiori rilievi ai fini della fondatezza della censura, in secondo luogo,
l'appellante ha evidenziato l'erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da alcuni dei dipendenti di Si CP_1 tratterebbe di convincimento che, oltre ad essere erroneo nel merito (avendo attribuito efficacia probatoria a documenti del tutto apodittici), ha aggirato il divieto posto dall'art. 244 c.p.c., che vieta l'ammissione di capitoli di prova testimoniale a carattere valutativo. Invero, per il tramite di dette dichiarazioni, il giudice avrebbe dato ingresso alla circostanza oggetto del cap. 3 articolato ex adverso nella seconda memoria istruttoria e non ammesso proprio perché ritenuto valutativo;
- altrettanto prive di efficacia probatoria sarebbero le attestazioni di D&B Rating (doc. n. 9 fascicolo , essendo del tutto inconferenti ed inidonee a fornire alcun riscontro tecnico, CP_1 provenendo da una società che si occupa di rating di credito e fornitura di informazioni commerciali;
- infine, parimenti irrilevante risulterebbe la testimonianza resa dal teste Sig. . Le sue Tes_3 dichiarazioni, oltre a non dire nulla in ordine alla connotazione denigratoria del documento di comparazione tecnica di sarebbero peraltro controproducenti per la fondatezza Parte_1 della prospettazione avversaria, avendo il teste ammesso di aver “chiarito tutti i dati tecnici del macchinario”, così rispondendo alle richieste di delucidazioni sul contenuto del documento formulate dal funzionario di CT.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la ritenuta sussistenza dell'illecito ex art. 2598 n. 2 c.c., accertata dal Tribunale con riferimento alle trattative tra e la società turca CP_1
MT, che avrebbe realizzato mediante la diffusione del documento comparativo Parte_1
“Selection Criteria for Modern Plate Rolls” (doc. 11 fascicolo . CP_1
In particolare, ad avviso dell'appellante:
- non sussiste, neppure in questo caso, il presupposto indispensabile della divulgazione del documento ad un pubblico indifferenziato;
- non v'è alcun riscontro del contenuto denigratorio del documento. A tal proposito, invero, il
Tribunale avrebbe basato la propria valutazione unicamente sulla lettura datane da CP_1
pagina 15 di 31 nel proprio doc. n. 13. Tale ultimo documento avrebbe avuto l'effetto di “decontestualizzare” le due figure di calandre considerate dal giudice di primo grado, oltre che contenere informazioni fuorvianti. In realtà, secondo la difesa: (i) il documento comparativo trasmesso alla società turca non contiene dati tecnici errati o non veritieri riferiti o riferibili a (ii) non sarebbe CP_1 possibile associare la caricatura della calandra rossa a quella AV sul duplice assunto per cui le riproduzioni ivi raffigurate sono di vari colori e, in ogni caso, anche ove una delle calandre fosse effettivamente del colore rosso “Pantone 485 C”, ciò sarebbe stato irrilevante: il doc. n. 12 prodotto dall'appellata, invero, attesterebbe la registrazione del segno distintivo cromatico soltanto per il territorio italiano. In altri termini, il colore rosso non avrebbe avuto alcuna connotazione distintiva agli occhi del cliente turco, non operante nel mercato (quello italiano) entro cui il marchio colore “Pantone 485 C” era stato registrato;
- irrilevante sarebbe altresì la testimonianza resa da (responsabile commerciale Testimone_1 per il marchio AV per una parte dell'Europa, compresa la Turchia), laddove ha sostenuto che la società appellata, a fronte del documento comparativo di cui sopra, sarebbe stata costretta a smentire le argomentazioni inveritiere ivi contenute: le affermazioni “di un teste non possono avere di certo l'effetto di attribuire ad un documento un contenuto diverso e/o addirittura contrastante con quello desumibile dal documento stesso” (atto di appello, p. 31).
Col terzo motivo di appello, ha dedotto l'erroneità della sentenza in punto di Parte_1 accertamento della condotta anticoncorrenziale denigratoria, realizzata da con riguardo Parte_1 alle trattative tra ed il cliente portoghese MI, mediante, anche in questo caso, la CP_1 diffusione del documento comparativo “Selection Criteria for Modern Plate Rolls”. Sul punto, la difesa ha ripercorso pedissequamente le stesse argomentazioni spese nella trattazione del secondo motivo di gravame, con riguardo sia all'assenza del presupposto della divulgazione al pubblico del documento, sia alla effettiva portata del suo contenuto. L'appellante ha infine contestato la rilevanza della dichiarazione testimoniale valorizzata dal Tribunale (cfr. teste – che, all'epoca Testimone_4 dei fatti, era product e market manager di , secondo cui il documento conterrebbe indicazioni CP_1 tecniche non veritiere: anche in questo caso, l'appellante sostiene che le affermazioni “di un teste non possono avere di certo l'effetto di attribuire ad un documento un contenuto diverso e/o addirittura contrastante con quello desumibile dal documento stesso”.
Infine, col quinto motivo di appello, ha inteso dolersi della ritenuta sussistenza della Parte_1 condotta denigratoria dell'appellante rispetto alle trattative tra e la società tedesca CP_1
pagina 16 di 31 UR, concretizzatasi, secondo il Tribunale, nella diffusione di un documento tecnico denominato
“Technischer Verglieich 4 HEL” (doc. n. 17 avversario).
Anzitutto, l'appellante ha dedotto la carenza della propria legittimazione passiva, avendo la stessa riferito l'illecito alla filiale tedesca : circostanza che renderebbe la domanda CP_1 Persona_2 inammissibile.
In ogni caso, ad avviso della difesa non sussisterebbe il presupposto indispensabile dell'effettiva divulgazione del documento ad un pubblico indifferenziato, né risulterebbe provato il suo contenuto denigratorio;
a tale ultimo proposito, l'appellante sostiene come il documento de quo, in realtà, non contenga “alcun confronto – né diretto né indiretto – tra le calandre a guida lineare di e quelle Pt_1
a guida planetaria di allo scopo di screditare tale ultima tecnologia di bensì un CP_1 CP_1 confronto dei vantaggi e svantaggi delle due predette tecnologie utilizzate dalla stessa . CP_1
Pertanto, la valutazione compiuta dal primo giudice risulterebbe, ancora una volta, il frutto di un acritico recepimento della prospettazione dell'odierna appellata. Inoltre, il Tribunale di Milano avrebbe del tutto trascurato il contenuto proprio dell'e-mail con cui la società tedesca ha trasmesso all'appellata il documento tecnico in questione, dal quale “si evince che era stata contattata da UR ai Pt_1 fini dell'acquisto di una calandra a guida planetaria e che ha successivamente trasmesso le Pt_1 proprie offerte per la comparazione tra questo tipo di calandra e quella di tipo lineare, evidenziando espressamente di produrre entrambe le tipologie” (atto di appello, p. 41).
Né, infine, la testimonianza di darebbe adito ad un diverso convincimento, essendo del Testimone_2 tutto irrilevante ed inidonea ad attribuire al documento un contenuto diverso da quello evincibile dal suo tenore letterale.
I motivi sono infondati.
Anzitutto, visto il suo rilievo preliminare, occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da rispetto alla domanda di accertamento della sua responsabilità con Parte_1 riguardo alla trattativa con la società tedesca UR BH, sull'assunto per cui l'e-mail recante in allegato il documento comparativo sia stata trasmessa non dall'appellante, bensì dalla filiale tedesca
. Persona_2
L'eccezione non può trovare seguito.
Come questa Corte ha già avuto modo di constatare, la legitimatio ad causam intesa in senso sostanziale, ossia inerente alla titolarità della posizione azionata, è soggetta alle preclusioni processuali, attenendo ad una questione di merito e non di rito;
diversamente, la legittimazione processuale, tale pagina 17 di 31 intendendosi quella che risulta dalla prospettazione della parte istante, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, avendo ad oggetto una questione di puro rito (cfr. Corte d'Appello di Milano sentenza n.
2325/2025). Essendo rimasta contumace nel giudizio primo grado, e visto il sua già Parte_1 descritto contegno processuale nella presente sede, l'appellante deve considerarsi decaduta dalla possibilità di muovere alcuna contestazione in ordine alla propria legittimazione sostanziale a contraddire.
D'altra parte, la Corte non ignora l'orientamento di legittimità secondo il quale l'eccezione de qua sia rilevabile d'ufficio anche nella sua accezione sostanziale (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016): ebbene, anche ove, in questa sede, si voglia dare continuità a tale principio, l'eccezione non potrebbe comunque avere seguito, in quanto destituita di ogni fondamento.
La circostanza che l'e-mail, con in allegato il documento, sia stata trasmessa dalla filiale tedesca della società appellante non è dirimente nel senso auspicato dall'appellante: ferma la paternità del documento stesso in capo a (mancando ammissibili prospettazioni di segno opposto). In Parte_1 ogni caso, come sostenuto dalla Suprema Corte con un orientamento risalente ma che non ha trovato successive smentite, “le agenzie filiali e succursali di una società per azioni sono parti dell'impresa e le obbligazioni da loro assunte sono obbligazioni dell'impresa, con la conseguenza che legittimata a contraddire alle domande relative a tali obbligazioni è la società, in persona del suo legale rappresentante, e non anche le singole agenzie” (Cass. 263/1979; in senso conforme, Cass. n.
11836/2006, Cass. 29200/2017).
Avuto successivo riguardo al merito delle doglianze, rileva la Corte come non abbia mai Parte_1 confutato né l'effettiva diffusione dei rispettivi documenti comparativi presso le società promissarie acquirenti dei macchinari prodotti da durante il corso delle singole trattative di vendita né, CP_1 prima ancora, che gli stessi fossero di paternità dell'appellante.
Pertanto, deve ritenersi un fatto pacifico che abbia formato più documenti contenenti un Parte_1 raffronto delle proprie calandre con quelle prodotte dall'appellata, per poi trasmetterli alla società taiwanese CT NE RA, alla società turca MT PE FA and Trading, alla società portoghese MI OR TR ed alla società tedesca UR BH, mentre ciascuna di esse era in trattativa con per l'acquisto delle calandre da quest'ultima prodotte, che CP_1 costituivano l'oggetto dei documenti trasmessi.
Piuttosto, le argomentazioni difensive svolte dall'appellante per scardinare l'accertamento compiuto dal primo giudice si risolvono in una duplice confutazione, volta a negare da un lato la sussistenza del pagina 18 di 31 presupposto della divulgazione al pubblico del contenuto denigratorio e, dall'altro, l'idoneità del documento a screditare la società appellata e le calandre dalla medesima prodotte: in altri termini, le deduzioni svolte da mirano ad escludere la sussumibilità della condotta come sopra Parte_1 descritta nell'alveo applicativo dell'art. 2598, n. 2 c.c.
Trattasi di argomentazioni che non possono trovare seguito e che, in ogni caso, non consentono di escludere la rilevanza, ai fini risarcitori, della condotta tenuta dalla parte appellante.
Anzitutto, per quanto concerne la cosiddetta concorrenza sleale per denigrazione o “vanteria” di cui all'art. 2598, n. 2 c.c., giova ribadire come la stessa consista nella diffusione di “notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito”, ovvero nell'appropriazione “di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente”. Interpretando il testo della disposizione alla luce delle coordinate ermeneutiche poste dalla Suprema Corte, si evince come, affinché una condotta possa rilevare quale concorrenza sleale denigratoria, occorra non solo il contenuto screditante della notizia diffusa (che può riguardare tanto i prodotti dell'impresa concorrente quanto, in generale, la sua attività o organizzazione), ma anche la sua effettiva diffusione tra un numero indeterminato (od a una pluralità) di soggetti (cfr. Cass. n. 22042/2016).
Avuto preliminare riguardo al contenuto denigratorio dei singoli documenti diffusi, la Corte ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il Tribunale, risultando le stesse il frutto di una corretta valutazione del compendio probatorio acquisito.
In particolare:
− per quanto concerne il documento di comparazione tecnica trasmesso da alla Parte_1 società taiwanese CT (cfr. doc. n. 5) la Corte non intende discostarsi dal convincimento secondo cui vi sia stata “totale denigrazione da parte di , che sotto le apparenze di una Pt_1 comparazione tecnica, ha inteso affermare la superiorità tecnica del proprio prodotto sulla base di dati falsi ovvero inconsistenti, pur di distogliere il comune potenziale cliente dalla trattativa con (sentenza, p. 7). A tal proposito, occorre invero osservare che: CP_1
a. il documento di comparazione (sub doc. n. 5 fascicolo appellata) appare come una tabella in cui per ogni riga, da un lato sono riportate le caratteristiche positive delle calandre
(diffusamente argomentate) e, dall'altro lato, il “corrispondente” difetto del Pt_1 macchinario rosso AV (descritto di volta in volta con singole frasi o con semplici immagini). Del resto, il suo contenuto “è stato analizzato dal Prof. Ing. Persona_3 dell'Università di Bologna, il quale nella perizia tecnica del 07/01/2019 prodotta in atti
pagina 19 di 31 (doc. 6) ha evidenziato la presenza di varie affermazioni di non corrispondenti al Pt_1 vero in quanto tecnicamente infondate, ovvero di considerazioni generiche ed opinioni personali prive di supporto tecnico, smentite anche dai rilievi critici contenuti nella memoria tecnica elaborata da (doc.8)” (sentenza di primo grado, p. 7). CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la relazione tecnica del prof. Per_1 lungi dal contenere rilievi apodittici, reca considerazioni esaustive e ben argomentate che, lette congiuntamente ai rilievi critici espressi nella memoria tecnica sub doc. n. 8
(contenente una riproduzione del documento, unitamente alla sua traduzione e commenti tecnici a margine) offre un solido riscontro della inattendibilità dei dati riportati nel documento comparativo. Ciò vale vieppiù se si considera che è stata la stessa Parte_1
a non offrire, nel documento comparativo trasmesso, solidi riscontri dei “difetti” elencati delle calandre AV;
b. rilevante è la dichiarazione del teste (dipendente di , il Testimone_5 CP_1 quale ha dichiarato: “confermo che nel settembre 2018, anche se non ricordo il giorno esatto, il funzionario di CT che seguiva la parte tecnica il signor chiese CP_4 chiarimenti tecnici in relazione a un documento che era in suo possesso (documento 5), che mi si mostra, e di giustificare i dati tecnici negativi ivi indicati in merito al macchinario AV di produzione della ADR: preciso che ho chiarito tutti i dati CP_5 tecnici del macchinario con più incontri ai vari responsabili della società CT” (verbale di udienza dell'1/3/2023). Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il fatto che il teste abbia dichiarato di aver chiarito i dati tecnici di cui la cliente era venuta in possesso non fa altro che confermare la connotazione screditante del documento, che ha reso necessario l'intervento chiarificatore del per smentirne il fondamento;
Tes_3
c. tutto quanto appena evidenziato trova ulteriore supporto indiziario nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da , e Testimone_5 Controparte_6 Per_4
(dipendenti di e prodotte rispettivamente sub docc. nn. 7 a, 7b e 7c.
[...] CP_1
Premesso che le censure svolte dall'appellante non ostano ad una loro considerazione, essendo del tutto generiche ed irrilevanti, rileva la Corte come il contenuto di ciascuna conferisca ulteriore conferma: (i) della connotazione denigratoria del documento comparativo, che sosteneva l'utilizzo, da parte dell'appellata, di componenti di scarsa qualità. Ebbene, tale assunto è smentito dalle dichiarazioni di e Controparte_6 Per_4
pagina 20 di 31 che hanno dato atto dell'utilizzo, nei macchinari AV, di componentistica Per_4
B&R, considerata ai massimi livelli per avanguardia tecnologica e qualità nel mondo dell'automazione industriale;
a ben vedere, tale assunto non è stato smentito nemmeno dall'appellante, la quale non ha confutato simile circostanza limitandosi a rilevare genericamente la natura apodittica del suddetto rilievo, senza però negarne il fondamento
(doc. n. 7b e 7c); (ii) della necessità di un intervento chiarificatore di Testimone_5 per smentire le descrizioni tecniche contenute nel documento fornito da così Parte_1 da rassicurare il cliente sulla qualità delle calandre AV (doc. 7 a);
d. diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, anche le certificazioni di rating hanno una considerevole rilevanza. Notoriamente, il massimo livello di affidabilità commerciale di un'impresa (che per è stato continuativamente attestato tra il 2010 ed il CP_1
2017 – cfr. doc. n. 9) mal si concilia con la qualità medio-bassa dei macchinari dalla medesima prodotti e diffusi in commercio: in altri termini, non può negarsi la connotazione diffamatoria di un documento volto a risaltare la bassa qualità di un macchinario prodotto da una società munita di una comprovata affidabilità commerciale, se ciò avvenga (come nel caso di specie), attraverso descrizioni prive di adeguato supporto e, pertanto, inattendibili;
− avuto successivo riguardo alle trattative con la società turca MT e la società portoghese MI, entrambe destinatarie del documento “Selection criteria for Modern Plate
Rolls” (doc. n. 11), anche in questo caso le censure dell'appellante non sono tali da indurre la
Corte a discostarsi dalla valutazione compiuta dal primo giudice in ordine al suo contenuto denigratorio. Il documento (che viene presentato di paternità di non meglio specificati
“numerosi specialisti nel campo della curvatura”) contiene due riproduzioni caricaturali delle calandre, che di seguito si riportano:
pagina 21 di 31 Nella vignetta a sinistra, accanto alla riproduzione della calandra (chiaramente) rossa si legge: “questo
è quello che ottieni se ti affidi maggiormente alla capacità di flessione promessa senza controllare i dettagli tecnici”; nella vignetta accanto, d'altro canto, si legge: “…per questo conviene investire del tempo per definire gli standard (i parametri) per una performance di lunga durata” (cfr. p. 4 del documento).
E ancora, nel prosieguo del documento si ritrovano contrapposte le seguenti due immagini:
Sotto il macchinario rosso è riportata la seguente frase: “Lighter Machines are often less Reliable”, ossia “Le macchine più leggere sono spesso meno affidabili”. D'altro canto, alla destra del macchinario blu si legge “Wide and heavy Drop End guarantees Maximun Stability and Minimun Elongation”, vale a dire “un supporto ampio e pesante garantisce la massima stabilità ed il minimo allungamento”.
È evidente come le suddette riproduzioni caricaturali si riferiscano alle calandre di colore rosso
(contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è indubbio che tale sia il colore di una delle calandre rappresentate) chiaramente associabili a quelle di marchio AV. Che il rosso contraddistinguesse i macchinari prodotti da sul mercato italiano e non, si evince non CP_1 solo dal certificato di registrazione in Italia (doc. n. 12), ma anche dal contenuto di un'e-mail prodotta sub doc. n. 9 del fascicolo dell'appellata, attestante la rinomanza del “rosso AV” (letteralmente “AV
Red color”) anche a livello internazionale, nonché la sua unicità, idonea a contraddistinguere le calandre AV dai tradizionali macchinari grigi (cfr. e-mail a p. 3, in riferimento alla quale, del resto, non ha mosso alcuna contestazione). Parte_1
Chiarita la riferibilità delle raffigurazioni rosse ai macchinari non può escludersene la CP_1 connotazione denigratoria. Come efficacemente già sostenuto dal primo giudice, con argomentazioni immuni dalle generiche censure svolte dall'appellante, è sufficiente osservarne le modalità di rappresentazione: perfette, funzionanti e massicce le calandre blu, malconce le calandre rosse. Che tale documento avesse ingenerato dubbi sui clienti in ordine alla qualità del prodotto si evince CP_1 anche dalle dichiarazioni dei testi, correttamente apprezzate dal primo giudice. In particolare:
pagina 22 di 31 a. (“RESPONSABILE COMMERCIALE IN AV per una zona che riguarda Testimone_1
l'Europa compresa la Turchia”) ha confermato “che nel maggio 2019 a seguito di una lunga trattativa seguita da me e da altri colleghi con l'azienda turca MT PIPE per vendere la per un valore di offerta di circa 7/800 mila euro, un Parte_3 funzionario della società potenziale acquirente, di cui non ricordo il nome, ricevuto presso la nostra azienda a Cesena per farlo assistere ad una dimostrazione di curvatura, aveva con sé un documento riportato su una carta intestata della in cui venivano indicati Pt_1
i criteri di selezione delle macchine per la curvatura delle lamiere per scegliere quella più idonea. In tale documento venivano riportate informazioni che erano palesemente a favore delle macchine di . Il cliente mi ha chiesto spiegazioni su tale documento e ho Pt_1 dovuto spiegargli a fronte delle sue domande, il perché noi utilizziamo delle tecnologie diverse le quali non sono assolutamente inferiori a quelle di . Nel documento Pt_1 veniva screditata la tecnologia da noi seguita”;
b. in ordine alla trattativa con la società portoghese, il teste che all'epoca dei Testimone_4 fatti era product and market manager presso la società appellata, ha dichiarato che nel 2016
“un nostro cliente del Portogallo, MI OR, durante un incontro svoltosi a Cesena mi mostrò un documento in cui veniva posto in essere un confronto apparentemente tecnico tra le macchine prodotte dal nostro concorrente e le nostre. In realtà in tale Pt_1 documento è palese che siano indicate delle falsità proprio da un punto di vista tecnico per screditare le nostre macchine e la nostra tecnologia rispetto a quella seguita dalla concorrente. ADR: preciso che MI è rimasto nostro cliente ma questa situazione ci ha posto una serie di difficoltà che ci ha portato anche a dover applicare particolari sconti non applicati in passato per procedere alla vendita dei nostri prodotti”;
− da ultimo, considerazioni di analogo tenore si impongono con riguardo al documento comparativo trasmesso alla società tedesca UR GMBH. La società aveva ricevuto da un documento in lingua tedesca (prodotto da sub doc. n. 17, insieme Parte_1 CP_1 alla traduzione e a commenti tecnici indicati nel doc. n. 18), titolato “Technischer Verglieich 4
HEL”, nel quale “venivano messe a confronto le calandre a guida lineare con le Pt_1 calandre a 4 rulli a guida planetaria, per sostenere la maggiore affidabilità delle guide lineari, massicce e più pesanti, che offrono anche una qualità superiore dei prodotti calandrati oltre ad una maggiore dissipazione della forza, rispetto alle soluzione più economiche, che utilizzano un
pagina 23 di 31 cuscinetto a rotolamento sferico l'indicazione delle calandre a guida planetaria fa implicito ma chiaro riferimento alle calandre AV prodotte da leader mondiale di questa specifica CP_1 tecnologia, dalla AV stessa brevettata nel 1988 e che da allora la caratterizza mondialmente sotto l'aspetto tecnologico, con l'intento di screditare tecnicamente le calandre AV rispetto a quelle . Anche in questo caso riferendo effetti di svantaggio, danni, problemi e vizi, senza Pt_1 che quanto riferito abbia un fondamento tecnico” (sentenza di primo grado, p. 9). Ciò, del resto, trova conforto nelle risultanze dell'istruttoria orale e, in particolare, nelle dichiarazioni della teste (area manager responsabile degli affari con i paesi europei di lingua Testimone_2 tedesca e con la Francia), la quale ha dichiarato che “nell'aprile 2017 un cliente tedesco che seguo, EURODUR, mi aveva inviato un'e-mail con allegato un documento in cui veniva messo
a confronto le macchine da noi realizzate con la macchina realizzata dalla . In tale Pt_1 documento veniva esaltata la tecnica di produzione delle macchine della sminuendo la Pt_1 nostra. Ricordo che il cliente mi ha chiesto spiegazioni. ADR: ricordo che poi abbiamo concluso l'affare solo successivamente a numerosi incontri e spiegazioni da parte nostra”.
Anche in questo caso, la valutazione del Tribunale merita piena condivisione, non avendo l'odierna appellante fornito alcun elemento in grado di porre in dubbio il fondamento della valutazione sopra riportata né dell'apprezzamento del compendio probatorio che ne è alla base.
La difesa, invero, per confutarne il contenuto denigratorio, si è limitata a rilevare come il documento non contenga affatto alcun confronto tra le calandre a guida lineare di e Pt_1 quelle a guida planetaria di recando semplicemente “un confronto dei vantaggi e CP_1 svantaggi delle due predette tecnologie utilizzate dalla stessa : ebbene, non si CP_1 comprende che interesse avrebbe avuto a trasmettere un documento incentrato su Parte_1 macchinari di una concorrente senza fare menzione dei propri. Trattasi, dunque, di argomentazione priva di qualsiasi fondamento che, peraltro, sembra entrare in contraddizione con quanto riportato dall'appellante in ordine al contenuto dell'e-mail con cui il documento stesso era stato trasmesso;
la difesa, invero, nel descrivere quello che sarebbe il suo reale tenore
(elemento peraltro del tutto irrilevante, non essendo in discussione il corpo della comunicazione, ma il suo allegato), ha precisato che l'appellante “era stata contattata da
UR ai fini dell'acquisto di una calandra a guida planetaria e che ha Pt_1 successivamente trasmesso le proprie offerte per la comparazione tra questo tipo di calandra e quella di tipo lineare, evidenziando espressamente di produrre entrambe le tipologie” (atto di pagina 24 di 31 appello, p. 41): oltre che totalmente generica, tale deduzione nulla dice al fine di porre in dubbio la natura screditante e denigratoria del documento comparativo di cui si discute.
Accertato il contenuto denigratorio dei “documenti comparativi” trasmessi da alle quattro Parte_1 società con cui era in trattativa per la vendita delle proprie calandre AV, occorre CP_1 indagare la sussistenza dell'ulteriore presupposto della diffusione tra il pubblico del documento. Ad avviso della difesa, quest'ultimo non sussisterebbe, essendo la trasmissione avvenuta di volta in volta ad un solo soggetto, due nel caso del documento “Selection Criteria for Modern Plate Rolls”, mandato, come visto, alla società portoghese ed alla società turca: tutti numeri in tesi inidonei a ritenere che il documento sia stato diffuso presso una platea “generalizzata” di individui.
Tale argomentazione è infondata.
La tesi difensiva svolta dall'appellante trascura un dato decisivo: la diffusione del contenuto denigratorio presso un pubblico ampio implica la necessità che lo stesso venga conosciuto da più persone fisiche che, attraverso la condotta anticoncorrenziale, vengano rese edotte di informazioni screditanti in ordine ad un determinato attore del mercato od ai prodotti dal medesimo realizzati.
A ben vedere, deve ritenersi che ciò sia quanto accaduto nel caso di specie: invero, ciascun documento non è stato trasmesso ad un singolo individuo, bensì ad una determinata società (due, nel caso del documento comparativo sub doc. n. 11), con la conseguenza che, inevitabilmente, ad averne avuto contezza siano stati più soggetti (persone fisiche) – a partire, ad esempio, dai rispettivi organi cui spettavano le decisioni in ordine agli acquisti ovvero dai soggetti che avevano la possibilità di accesso alla casella di posta elettronica. Pertanto, non può che ritenersi che i vari documenti siano entrati nella sfera di conoscenza di una serie indeterminata di individui per il sol fatto che siano stati trasmessi rispettivamente ad una (ovvero due) società.
Nondimeno, anche ove si volesse escludere l'idoneità della condotta di a rientrare Parte_1 nell'alveo applicativo dell'art. 2598, n. 2 c.c., come si è già anticipato, la stessa non sarebbe comunque priva di rilievo.
Si è detto che è pacifica l'avvenuta trasmissione di ciascun documento comparativo ai clienti di
(società taiwanese CT, società turca CIMTA, società portoghese MI OR e CP_1 società tedesca UR GMBH) mentre ciascuna di esse era in trattative con la società appellata per l'acquisto delle calandre AV. D'altro canto, risulta provato che ciascun documento contenesse informazioni tecniche inveritiere e denigratorie, in quanto volte a screditare i macchinari AV e risaltare quelli prodotti da Parte_1
pagina 25 di 31 Ciò posto, questa Corte, anche ove volesse escludere la realizzazione di atti di vanteria da parte dell'odierna appellante, potrebbe, esercitando i poteri di qualificazione giuridica rientranti nella sua potestas iudicandi, sussumerne la condotta appena descritta:
- nell'alveo dell'art. 2598, n. 3 c.c., secondo cui, “compie atti di concorrenza sleale chiunque […] si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 2598, n. 3, c.c., costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale” (Cass. n. 18034/2022). Non è revocabile in dubbio, infatti, che l'intromissione nelle trattative condotte da una società concorrente, attraverso la trasmissione alla cliente promissaria acquirente di un documento denigratorio dei macchinari della cui vendita si tratta, sia un comportamento contrario alla correttezza professionale, compromettendo gli ordinari equilibri del mercato di riferimento;
- ad abundantiam, nella cornice normativa dell'art. 2043 c.c. Sembrano sussistere, invero, tutti gli estremi per poter imputare all'appellante una responsabilità extracontrattuale da lesione della libertà negoziale, disquisendosi di una condotta realizzata nel contesto di trattative commerciali, tale da alterare l'esercizio della libera esplicazione dell'autonomia privata (in questo caso delle clienti con qui era in trattativa) e dotata di efficienza causale rispetto al danno CP_1 lamentato (cfr. Cass. n. 19435/2025). In definitiva, trattasi di un fatto (trasmissione di documenti comparativi dal contenuto denigratorio) imputabile a almeno a titolo di Parte_1 colpa (la società, invero, avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che la diffusione di quel materiale avrebbe avuto l'effetto di alterare l'andamento della trattativa, distogliendo l'interesse della promissaria acquirente) e fonte di un danno patrimoniale per CP_1 come si avrà modo di specificare nell'immediato prosieguo.
Confermata la fondatezza, sul profilo dell'an, della domanda formulata dall'odierna appellata nel primo grado di giudizio, occorre adesso attenzionare la questione inerente alla sussistenza del danno, patrimoniale e all'immagine, di cui il Tribunale di Milano ha accertato la sussistenza con decisione censurata rispettivamente col quarto e sesto motivo di appello.
Avuto preliminare riguardo al riconosciuto danno patrimoniale, ad avviso dell'appellante:
- il Tribunale ha valutato erroneamente il compendio probatorio acquisito, ritenendo dimostrati sia il danno che il nesso causale, in realtà privi di alcun riscontro probatorio. In questo modo, il pagina 26 di 31 giudice avrebbe violato le regole che governano la liquidazione equitativa del danno, che non può sostituire l'inerzia del danneggiato nell'allegare e provare gli elementi da cui desumerne l'entità;
- la sussistenza del nesso causale risulterebbe smentita dalle stesse prospettazioni di CP_1 laddove quest'ultima ha sostenuto di aver dovuto svolgere intense attività di convincimento del cliente sull'infondatezza delle informazioni contenute nel documento comparativo: ciò confermerebbe che la decisione dell'odierna appellata “di applicare uno sconto (ove mai lo stesso potesse considerarsi non in linea con quanto normalmente fatto in un determinato contesto territoriale e temporale) era da ritenersi discrezionale e non obbligata, con conseguente esclusione (per tabulas) di qualsivoglia nesso causale” (atto di appello, p. 36);
- allo stesso modo, difetterebbero elementi da cui trarre l'esistenza di un danno a carico di
CP_1
Ferma restando la natura discrezionale e volontaria dell'applicazione dello sconto, anzitutto è da censurare il ricorso, da parte del primo giudice, al parametro dello sconto medio del 34,39%, posto alla base dello scenario controfattuale: trattasi, infatti, di un modus operandi che non tiene conto dell'incidenza eterogenea della scontistica a seconda dell'area geografica, del contesto e della natura del prodotto. In ogni caso, lo sconto del 34,39% è riferito all'anno 2015, mentre nell'anno 2018 – periodo in cui si collocano le vendite delle calandre al cliente portoghese
MI – risulta praticato uno sconto medio del 39,36%. Da ultimo, parte appellante contesta altresì la determinazione della misura dello sconto, in quanto asseritamente calcolata sulla base non del prezzo di listino indicato in fattura, bensì del prezzo netto dei macchinari, determinato da decurtando dal prezzo di listino voci di costo “unilateralmente indicate” – cfr. CP_1 doc. 19 (cfr. atto di appello, p. 38). CP_1
Come osservato dall'appellata, il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto che abbia offerto la prova del danno CP_1 lamentato solo rispetto alle trattative con la società portoghese MI: l'allora parte attrice e odierna appellata, invero, ha dimostrato che quest'ultima si fosse conclusa “col perfezionamento della vendita del macchinario, anche se il cliente MI ha chiesto a l'applicazione di ingenti sconti sul CP_1 prezzo di listino;
in particolare tali sconti, documentati in atti sono stati, rispettivamente, del 53,89% sul macchinario (calandra AV modello MCB T42) venduto al prezzo netto di €.789.520,86 (anziché di €.1.712.072,00) e del 53,16 % sul macchinario (calandra AV modello MCB Z42) venduto al prezzo
pagina 27 di 31 netto di €. 1.775.490,88 (anziché di €. 3.790.860,00), come risulta dalle fatture di n. CP_1
300/874 del 08/11/2018 e n.300/918 del 21/11/2018 e (doc.19); sconti nettamente superiori allo sconto medio normalmente praticato dall'attrice, pari al 34,39 %; se ne deduce che, con riferimento alla vendita dei suddetti macchinari al cliente MI, l'attività di concorrenza sleale compiuta dalla Pt_1 ha causato a un pregiudizio economico, in termini di sconto “extra”, maggiore rispetto allo CP_1 sconto dalla stessa normalmente praticato (34,39 %), rispettivamente del 19,50 % (53,89 – 34,39) e del
18,77 % (53,16 – 34,39), che si traduce in un danno emergente per pari ad €.1.045.398,46”, CP_1 di cui: € 333.854,04 per la calandra curvatrice idraulica AV modello MCT T42 ed € 711.544,42 per la calandra curvatrice idraulica AV modello MCB Z42, (cfr. doc. n. 19 fascicolo – CP_1 sentenza di primo grado, p. 13.
La Corte ritiene di condividere tale valutazione, del tutto immune dalle generiche censure mosse dalla parte appellante.
Anzitutto, non è revocabile in dubbio come, diversamente da quanto sostenuto da il primo Parte_1 giudice abbia fatto corretta applicazione dei principi di cui all'art. 1226 c.c., ricorrendo alla valutazione equitativa non per vagliare la sussistenza del danno – accertata sulla base di un apprezzamento del compendio istruttorio che a questa Corte risulta corretto – bensì per determinarne il suo preciso ammontare, come prescritto dalla disposizione civilistica.
Ciò detto, la parte appellante, per porre in discussione il fondamento dell'iter motivazionale articolato dal primo giudice, da un lato ha insistito sulla ritenuta natura discrezionale dell'applicazione di uno sconto (circostanza che interromperebbe il nesso causale tra la condotta di ed il presunto Parte_1 danno) e, dall'altro, ha contestato genericamente lo sconto medio considerato dal giudice quale parametro di riferimento per la valutazione controfattuale: in tesi, quest'ultimo sarebbe riferito al 2015
e non al 2018 (anno cui risale l'operazione, durante il quale l'appellata operava uno sconto maggiore, pari asseritamente al 39,36%) e, comunque, sarebbe stato applicato su una base “manipolata”, ossia sul prezzo netto di listino decurtato da non meglio precisate voci di costo.
Tali argomentazioni risultano del tutto generiche e, come tali, inidonee ad indurre la Corte ad un convincimento di segno opposto a quello cui è giunto il Tribunale.
Ed invero, la difesa, oltre a non circostanziare specificamente le contestazioni rivolte alle determinazioni dello sconto medio (omettendo il riferimento a precisi riscontri), soprattutto non ha contestato:
pagina 28 di 31 - il dato risultante dal doc. n. 19 del fascicolo di che dà conto della finalizzazione CP_1 delle due vendite con la società portoghese MI con l'applicazione rispettivamente dello sconto del 53,16% e del 53,89%;
- che dette scontistiche siano in perdita rispetto allo sconto mediamente praticato (scostamento che, peraltro, non sarebbe meno rilevante ove si considerasse lo sconto medio del 39,36% secondo quanto affermato dall'appellante: ferma la genericità della deduzione, in ogni caso si tratta di un valore superiore di soli 5 punti percentuale rispetto a quello considerato dal primo giudice come parametro di riferimento per il giudizio controfattuale).
Le superiori considerazioni sono sufficienti per pervenire al rigetto del motivo e, dunque, confermare l'accertamento di un danno patrimoniale a titolo di danno emergente (correlato alla contrazione degli utili determinata dall'applicazione, per la finalizzazione della vendita, di uno sconto di gran lunga superiore rispetto a quello usualmente praticato) di € 1.045.398,46.
Da ultimo, col sesto motivo di appello, ha contestato il riconoscimento del danno non Parte_1 patrimoniale all'immagine, liquidato in € 250.000,00, difettando, nel caso di specie, tutti i presupposti per la sua configurabilità: ciò in quanto mancherebbe la prova di ogni interferenza, sul marchio AV, della condotta denigratoria di Parte_1
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Il Tribunale di Milano, partendo dal presupposto che le condotte tenute da ritenute Parte_1 aggressive e sleali, avessero compromesso l'immagine di e del marchio AV presso il CP_1 mercato mondiale della calandra, ne ha liquidato l'ammontare equitativamente in € 250.000,00.
Tale valutazione non può essere condivisa.
Ed invero, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. n.
19551/2023; in senso conforme, anche Cass. n. 17913/2025, secondo cui “Il danno non patrimoniale alla reputazione presuppone l'esistenza di conseguenze dannose, quali il discredito che il soggetto passivo subisce per effetto della condotta del danneggiante, sicché non può presumersi quale conseguenza della mera divulgazione di immagini, rappresentando quest'ultima la condotta lesiva e non già il danno che da essa deriva, spettando pertanto al danneggiato provare il pregiudizio all'immagine che dalla divulgazione sia derivato”).
pagina 29 di 31 Applicando le suddette coordinate ermeneutiche, deve escludersi che la compromissione dell'immagine commerciale di possa costituire una immediata ed intrinseca conseguenza della condotta CP_1 tenuta dall'appellante.
D'altro canto, rileva la Corte come la parte appellata non abbia assolto al proprio onere di offrirne opportuno ed adeguato riscontro.
Al contrario, un elemento decisivo depone in senso nettamente opposto. È, invero, documentato e, comunque pacifico, che tutte le trattative interessate dall'indebita interferenza di si siano Parte_1 concluse positivamente con la vendita dei macchinari che ne costituivano l'oggetto: ciò è un evidente indice sintomatico del fatto che l'immagine commerciale di sia comunque risultata illesa CP_1 agli occhi delle società clienti che, ricevuti di volta in volta gli opportuni chiarimenti sulle qualità dei macchinari, non hanno desistito dalla propria volontà di finalizzare l'affare con la società appellata.
Tali argomentazioni sono sufficienti per respingere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da CP_1
La sentenza di primo grado dovrà dunque essere riformata sul punto.
A tal proposito, occorre rilevare come all'udienza di prima comparizione dell'11/9/2024, il procuratore dell'appellante abbia dato atto di aver corrisposto alla controparte gli importi dovuti in forza della sentenza impugnata: tale circostanza, oltre ad essere stata confermata contestualmente dall'appellata, è stata in ogni caso debitamente documentata. Invero, in data 12/9/2024, ha depositato la Parte_1 contabile del bonifico dell'importo di € 1.372.747,89, con causale “importi sentenza Tribunale Milano
n. 1537 del 2024 e ulteriori importi come da conteggio comunicazione per legali 21.6.2024 con riserva di”.
Pertanto, in conseguenza della riforma della sentenza in parte qua, dovrà essere CP_1 condannata alla restituzione, in favore di dell'importo di € 250.000,00 (liquidato dal Parte_1 primo giudice a titolo di danno non patrimoniale), oltre interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo.
In definitiva, fatta eccezione per il capo di condanna al risarcimento del danno all'immagine, la sentenza di primo grado deve essere confermata, anche con riferimento all'imposizione dei singoli comandi giudiziali (peraltro non attenzionati dalle censure della parte appellante), ivi compresa la regolamentazione delle spese di lite, avvenuta secondo soccombenza (tra l'altro non contestata da
. Parte_1
pagina 30 di 31 Per quanto concerne le spese dell'appello, l'esito del gravame ne giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma
2 c.p.c., la compensazione parziale nella misura di 1/4; la restante quota (3/4) viene posta a carico di parte prevalentemente soccombente, e liquidata come in dispositivo, applicando i Parte_1 parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00) come previsti dal
DM 147/2022, avuto riguardo al valore del decisum in questa sede confermato, alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
Da ultimo, considerato l'esito del presente giudizio – che ha rivelato la fondatezza, sebbene solo parziale, dell'appello formulato da –, il tenore delle rispettive difese nonché il contegno Parte_1 processuale di tutte le parti in causa (lontano sia dalla lite temeraria che dall'abuso del processo), la
Corte ritiene di escludere la sussistenza dei presupposti per dar corso alla condanna di ciascuna delle parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oggetto di espressa domanda tanto dell'appellante quanto dell'appellata.
Tale valutazione, in ogni caso, non incide sulla soccombenza come sopra individuata ai fini della regolamentazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 1537/2024 del Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A” pubblicata il
9/2/2024, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da di CP_1 risarcimento del danno all'immagine e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in CP_1 favore di dell'importo di € 250.000,00, oltre interessi dall'intervenuto pagamento Parte_1 al saldo;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- dichiara le spese del presente grado di giudizio compensate nella misura di 1/4 e condanna alla rifusione in favore di della restante quota (3/4), che liquida in € Parte_1 CP_1
18.048,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, in data 01/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
AN RI EN IN
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN IN Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa AN RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 879/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Antonio tavella
, dall'avv. Antonio Donato Email_1
, dall'avv. Giuseppina De Marco Email_2
( e dall'avv. Daniele Scuto Email_3
( ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Email_4
G. verdi nn. 2-4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, CP_1 P.IVA_3 come da delega in atti, dall'avv. Antonio De Capoa ( e Email_5 dall'avv. Roberta Colao ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_6 loro studio in Bologna, Via Francesco Petrarca n. 2
APPELLATA pagina 1 di 31 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1537/2024 del Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A” pubblicata il 9/2/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello esposti, previa rimessione in termini secondo quanto dedotto e riservata ogni valutazione circa la validità della
Sentenza in punto di rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, e ferma la sospensione della
Sentenza n. 1537/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, come disposta:
- revocare e riformare – per i motivi esposti in narrativa – la Sentenza n. 1537/2024 del Tribunale di
Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa – pubblicata in data 9 febbraio 2024 e notificata via p.e.c. a unitamente all'atto di precetto in data 23 febbraio 2024 – resa all'esito del Parte_1 procedimento R.G. n. 31538/2019 e, per l'effetto, rigettare integralmente le pretese e domande di
così come accolte con i capi e punti della Sentenza oggetto di gravame;
inoltre, sempre in via CP_1 principale e di merito, dichiarare tenuta e condannare al pagamento a favore di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutte le somme percepite per effetto Parte_1 della Sentenza pari Euro 1.372.747,89, oltre interessi, revocando ogni ulteriore statuizione e rigettando ogni domanda di CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, nonché condanna di al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c.”
per CP_1
“
1. Statuire la inammissibilità della produzione documentale fatta dall'appellante con Parte_1
l'atto di appello;
2. Ammettere, ove necessario, la produzione da parte di della
contro
-perizia di risposta CP_1 redatta dal Prof. Ing - peraltro già integrata nel corpo della comparsa - sussistendone i Per_1 requisiti di legge;
3. Rigettare l'appello avverso perché inammissibile e infondato, per tutte le ragioni esposte nella comparsa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
pagina 2 di 31
4. Con vittoria di spese e competenze dell'appello e del sub-procedimento nonché pronuncia ex art. 96
c.p.c., per i motivi esposti in atti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via PEC il 31/5/2019, conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A” chiedendo Parte_1
l'accertamento con declaratoria del compimento, da parte di quest'ultima, nel mercato europeo e mondiale, di atti di concorrenza sleale denigratoria, con disposizione dei conseguenti comandi giudiziali (inibitoria e pubblicazione della sentenza) e risarcimento dei subiti danni patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno delle proprie domande, la parte attrice esponeva in fatto quanto segue:
• società attiva nel settore della progettazione, produzione e vendita di calandre e di CP_1 curvaprofilati (rispettivamente, macchine curvatrici di lamiere e profilati)1, operava sul mercato internazionale utilizzando il marchio registrato “AV”, nonché il marchio italiano di colore rosso “Pantone 485 C”, che contraddistinguevano le calandre dalla medesima prodotte ed esportate in tutto il mondo;
• società attiva nello stesso mercato di riferimento, si era resa artefice di plurimi atti Parte_1 di concorrenza sleale denigratoria, oltre che di abuso della propria posizione dominante, finalizzati ad estromettere la società attrice dal mercato: tutte condotte concretizzatesi nell'indebita interferenza della convenuta nelle trattative, in essere tra e plurime CP_1 società, aventi ad oggetto la vendita delle calandre prodotte dalla prima. Tale intromissione
(asseritamente attuata talora mediante l'offerta, ai clienti di di sconti eccessivi e CP_1 prezzi ai limiti dei costi di produzione – c.d. “dumping” –, talaltra mediante la diffusione di informazione false e screditanti sui macchinari dell'attrice), aveva messo a repentaglio la buona riuscita dei singoli affari e, dunque, aveva costretto la società attrice di volta in volta, ad offrire ai clienti sconti sul prezzo di listino molto più alti rispetto a quelli mediamente già praticati (che si aggiravano intorno al 34%), con conseguente compromissione dei guadagni.
In particolare, la condotta illecita e abusiva di avrebbe riguardato le seguenti trattative: Parte_1
a. la trattativa con la società taiwanese CT NE RA (di seguito anche solo
“CT”) del settembre 2018, avente ad oggetto la vendita di una calandra AV del valore di 1 In particolare, la s.r.l. era stata costituita nel 1990, quando aveva incorporato la società a sua volta costituita CP_2 nel 1985 in luogo dell'originaria officina “ fondata nel 1966, azienda storica nell'ambito della CP_3 progettazione, produzione e vendita di calandre e curvaprofilati. pagina 3 di 31 oltre € 1,9 milioni, rispetto alla quale si sarebbe vista costretta ad applicare uno CP_1 sconto del 43,59% sul prezzo di listino per aggiudicarsi la commessa, oltre che a smentire le informazioni inveritiere e denigratorie contenute in un documento tecnico (doc. n. 5) che la cliente aveva ricevuto da Parte_1
b. la trattativa con la società turca MT PE FA and Trading (di seguito, anche solo
“MT”) del maggio 2019, per la vendita di una calandra AV del valore di circa €
800.000,00. Ad avviso della difesa, questo affare era stato negativamente condizionato da un documento di comparazione, denominato “Selection Criteria for Modern Plate Rolls” (doc. 11), diffuso dalla convenuta, tra le calandre di colore rosso (riconoscibili agli addetti del settore come calandre AV) e le calandre di colore blu di in cui veniva denigrato e Parte_1 ridicolizzato sia il marchio che il prodotto di al punto da costringere quest'ultima CP_1
a spiegare al cliente l'infondatezza delle informazioni contenute nel documento;
c. le trattative in corso tra e, rispettivamente, la società saudita KSA e la società CP_1 belga LD, aventi ad oggetto la vendita nel primo caso di quattro macchine e, nel secondo caso, di una macchina MCB N35. In entrambe le occasioni, aveva interferito Parte_1 offrendo alle promissarie acquirenti uno sconto particolarmente elevato: di talché, la società attrice, per aggiudicarsi entrambe le vendite, aveva dovuto offrire una scontistica più alta rispetto a quella originariamente proposta;
d. la trattativa tra e la società spagnola Windar del 2019, avente ad oggetto la vendita CP_1 di due calandre dal valore di € 600.000 ciascuna. Sebbene la società attrice avesse offerto alla cliente uno sconto del 40% sul valore di ciascun macchinario, l'affare non si era finalizzato a causa dell'indebita intromissione di che aveva proposto alla cliente uno sconto Parte_1 maggiore;
e. la trattativa tra e la società tedesca UR BH dell'aprile 2017, per la vendita CP_1 di due calandre a 4 rulli. In particolare, il cliente aveva trasmesso via e-mail alla società attrice un documento tecnico ricevuto dalla filiale tedesca di ( – denominato Pt_1 Persona_2
“Technischer Verglieich 4 HEL” (doc. 17) – volto a screditare tecnicamente le calandre AV rispetto a quelle prodotte dalla convenuta. Dunque, per non perdere la commessa, CP_1 si sarebbe vista costretta a spiegare l'infondatezza delle informazioni contenute nel documento e a praticare lo sconto elevato richiesto dal cliente per entrambe le calandre, pari rispettivamente al 34,72% ed al 35,54%;
pagina 4 di 31 f. la trattativa con la società portoghese MI OR TR S.A. (di seguito, anche solo
“MI”) dell'ottobre 2016, per la vendita di due calandre dal valore complessivo di € 5,5 milioni. Essendo il cliente munito del documento di comparazione diffuso da e già Parte_1 in possesso della società turca MT, si sarebbe vista costretta, anche in questo CP_1 caso, a dimostrare l'infondatezza delle false affermazioni ivi contenute e a riconoscere sconti sul prezzo di listino di ciascuna calandra, rispettivamente del 53,89% e del 53,16%.
A fronte delle circostanze appena descritte, si sarebbe resa responsabile di atti di Parte_1 concorrenza sleale – di denigrazione e di violazione della correttezza professionale, ex artt. 2598 n. 2 e n. 3 c.c. – oltre che di abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, che avevano interferito, anche indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale vantati da a fronte della CP_1 titolarità sia del marchio “AV” che del marchio italiano di colore rosso “Pantone 485 C” registrato per le classi merceologiche 7 e 9 (rispettivamente, apparecchi di calandratura e sistemi elettronici di controllo per calandre).
Le condotte realizzate dalla società convenuta avrebbero infine determinato all'attrice sia CP_1 un danno patrimoniale (quantificato in € 1.504.126,99, a titolo di danno emergente – correlato alle vendite a prezzo scontato –, ed in almeno € 5.787.185,99 a titolo di lucro cessante – identificato nella perdita dell'utile di esercizio –), sia un danno alla propria immagine imprenditoriale, asseritamente lesa dalla condotta denigratoria realizzata dalla convenuta sul mercato internazionale (da liquidarsi in via equitativa). non si costituiva e, alla prima udienza di comparizione del 23/10/2019, ne veniva Parte_1 dichiarata la contumacia.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13/9/2022 e, decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva rimessa sul ruolo, disponendo l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte costituita.
Escussi i testi sui capitoli ammessi, all'esito del giudizio, il Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A”, con la sentenza n. 1537/2024 pubblicata il 09/2/2024, così decideva:
1) accerta e dichiara la responsabilità della convenuta per concorrenza sleale ai sensi Parte_1 dell'art. 2598, nn. 2 c.c., per la condotta descritta in motivazione;
2) inibisce a la diffusione, con qualsivoglia mezzo scritto o orale, di notizie false, Parte_1 mendaci e screditanti del marchio e dei prodotti, protetti da brevetti industriali, della società CP_1
nonché l'uso sul mercato europeo e internazionale ogni strategia commerciale basata sulla
[...]
pagina 5 di 31 comparazione denigratoria tra i prodotti e i prodotti e comunque sulla descrizione di Pt_1 CP_1 prodotti, macchinari, componenti o marchi CP_1
3) ordina la distruzione di ogni catalogo, documento e/o materiale promozionale e/o tecnico, di tipo comparativo e non, contenente informazioni denigratorie su sui marchi, sui prodotti e sui CP_1 brevetti della medesima
4) fissa la penale di euro 1000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza e di euro 20.000,00 per ogni violazione successivamente constatata;
5) condanna la convenuta a corrispondere a parte attrice a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento danni come indicato in motivazione , la somma complessiva di euro 1.295.398,46, da considerarsi già rivalutato all'attualità, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo;
6) ordina la pubblicazione della presente sentenza a cura di parte attrice e a spese della parte convenuta, sul sito ufficiale della convenuta sul quotidiano “Il Corriere della Sera” e su Parte_1 due riviste specializzate nel settore che saranno individuate dall'attrice, pubblicazione da effettuarsi a caratteri doppi del normale, precisando che la ricevuta dei rispettivi pagamenti costituisce titolo esecutivo per il recupero delle somme spese;
7) condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite Parte_1 CP_1 liquidate per compensi in euro 37.951,00 oltre 15% per spese forfettarie su compensi, CPA e IVA come per legge.
Le ragioni poste a fondamento di tale decisum possono essere riassunte nei termini che seguono:
• il compendio probatorio orale e documentale acquisito aveva restituito la prova dell' “utilizzo da parte della convenuta dello strumento della comparazione tecnica tra macchinari sulla base di informazioni inveritiere e denigratorie sulle calandre AV prodotte da - presentate CP_1 come macchine di scarsa qualità e affidabilità – allo scopo di interferire, condizionandole, nelle trattative con la clientela avviate dall'attrice, nel tentativo di accaparrarsi le relative commesse, anche offrendo sconti particolarmente elevati e costringendo in tal modo l'attrice a praticare a sua volta sconti superiori a quelli normalmente praticati”: condotta idonea ad integrare l'illecito della concorrenza sleale per denigrazione ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c.
(sentenza, p. 6);
• prendendo posizione sui singoli episodi dedotti dalla parte attrice, il giudice di prime cure ha rilevato che:
pagina 6 di 31 a. nel caso della trattativa con il cliente taiwanese CT NE RA, era stata dimostrata la realizzazione di una condotta denigratoria da parte di D'altro Parte_1 canto, non risultava in atti alcun riscontro documentale dello sconto del 43,25% sul prezzo di listino che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe offerto al cliente per CP_1 accaparrarsi la commessa;
b. per quanto concerne la trattativa con il cliente turco MT PE FA and Trading, risultava provato che la società fosse in possesso di un documento comparativo predisposto da denominato “Selection Criteria for Modern Plate Rolls” (doc. 11): sebbene Parte_1 fosse stato presentato come documento di rilevanza tecnica elaborato con l'apporto di specialisti, in realtà lo stesso denotava un contenuto denigratorio, desumibile dalla caricatura ivi rappresentata (cfr. doc. n. 11 e n. 13).
A fronte di ciò, la società attrice era stata costretta a dimostrare l'eccellenza delle proprie macchine per smentire le informazioni inveritiere riportate nel documento e, quindi, per sottrarre la trattativa a come tra l'altro confermato dalle risultanze CP_1 dell'istruttoria orale (cfr. dichiarazione del teste . D'altro canto, non Testimone_1 risultava alcun riscontro dell'asserita applicazione, da parte di di una CP_1 scontistica inusuale sul prezzo di istino;
c. lo stesso documento comparativo di cui sopra (“Selection Criteria for Modern Plate Rolls”, doc. 11) era stato fornito da anche al cliente portoghese MI OR Parte_1
TR, per indurlo ad escludere la validità tecnica delle calandre AV oggetto delle trattative, il cui valore complessivo era di oltre € 5,5 milioni;
d. per quanto concerne la trattativa con il cliente tedesco UR BH, la ricostruzione di aveva trovato, anche in questo caso, il conforto dell'istruttoria (documentale e CP_1 orale – cfr. dichiarazione della teste quanto attiene alla realizzazione, da Testimone_2 parte di di una condotta rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 2 c.c. Diversamente Parte_1 doveva ritenersi, invece, per quanto concerne l'applicazione di una scontistica anomala per accaparrarsi la commessa, in tesi pari rispettivamente al 34,72% e al 35,45%), ritenuta dalla difesa attorea troppo alta per questa tipologia di cliente e per la Germania in generale. Ad avviso del primo giudice, invero, non se ne ravvedeva alcun riscontro in atti;
anche la teste ascoltata sul punto, pur avendo confermato l'avvenuta trasmissione dell'e-mail con il documento comparativo di cui sopra, nulla aveva detto sulla presunta elevata entità dello pagina 7 di 31 sconto offerto e applicato. D'altra parte, ha osservato il giudice come siano state proprio le allegazioni attoree a smentire la circostanza: è stata “la stessa [parte attrice], invero, a dolersi del fatto che lo sconto medio delle vendite sarebbe passato per effetto della condotta di dal 34,39% del 2015 al 39,36% del 2018 (in dettaglio anno per anno: Pt_1
2015/34,39% ; 2016/37,69%; 2017/37,86%; 2018 39,36% )” (sentenza, p. 9);
e. da ultimo, con riferimento alle trattative intrattenute con la società saudita KSA, la società belga LD e la società spagnola Windar, la domanda attorea era priva di fondamento.
Invero, le elevate scontistiche loro offerte ed applicate da altro non erano state Parte_1 se non ribassi di prezzo, “del tutto leciti poiché è insito nel concetto di concorrenza, e dunque corretto, cercare di attrarre clientela offrendo a prezzo inferiore gli identici prodotti” (ibidem, p. 10). Pertanto, in questo caso la condotta di doveva Parte_1 ritenersi del tutto lecita e non integrante l'illecito anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 2 c.c.;
• avuto successivo riguardo al ritenuto abuso di posizione dominante, ad avviso del primo giudice, non sussistevano “i presupposti di base per ravvisare nella specie anche una violazione delle regole della concorrenza in termini di abuso di posizione dominante ex art.
102 TFUE, fermo comunque il fatto che in alcun modo è neppure idoneamente argomentata o provata la asserita “posizione dominante” che avrebbe la convenuta , sul predetto Pt_1 mercato internazionale, anche a volerlo ritenere così genericamente inteso: della medesima infatti non viene neppure indicata la quota di mercato posseduta, oppure la posizione di particolare forza economica, suscettibile di determinare effetti monopolistici, e ciò pur alla luce del confronto dei dati economici (capitale, fatturato, numero di dipendenti e rating) delle due aziende concorrenti, ricavabili dalla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice” (sentenza, p. 12);
• per quanto concerne il risarcimento dei danni, il giudice di prime cure, accertata la sussistenza di un danno da contrazione di utili ( – tale intendendosi il pregiudizio correlato Parte_2 alla mancata realizzazione dei maggiori guadagni che sarebbero derivati dalla finalizzazione della vendita a prezzi maggiori di quelli effettivamente applicati) ha rilevato come la sua quantificazione richiedesse l'adozione di un criterio equitativo fondato sulle risultanze di causa, tenendo conto “di uno scenario controfattuale di difficile determinazione, atteso che le variabili sull'entità della scontistica sono molteplici e possono essere diverse in relazione ad
pagina 8 di 31 ogni specifica trattativa negoziale;
a tale proposito si terrà conto dello sconto medio praticato dall'attrice del 34,39% come base del predetto scenario controfattuale”.
Tanto premesso, se rispetto alle trattative con il cliente taiwanese CT e col cliente turco
MT – entrambe andate a buon fine – non era stata dimostrata l'applicazione di uno sconto anomalo e, quindi, l'occorrenza di un pregiudizio a titolo di margin squeeze, diverse valutazioni dovevano compiersi per l'affare con il cliente portoghese MI. In questo caso, invero, la difesa attorea aveva dimostrato che la trattativa si fosse positivamente conclusa, previa applicazione di ingenti sconti sul prezzo di listino;
il compendio probatorio acquisito, in particolare, aveva restituito la prova che l'attrice avesse subito, a titolo di danno emergente, un pregiudizio quantificabile in € 1.045.398,46 (cfr. sentenza, p. 13);
• d'altro canto, non poteva avere seguito la domanda attorea di determinazione del lucro cessante in base alla riduzione della perdita di esercizio: trattavasi, infatti, di una domanda riferita alla generalità indistinta delle attività svolte dall'attrice nel corso dell'esercizio e non alle singole trattative e/o vendite, condizionate negativamente dal compimento di atti di concorrenza sleale da parte di Parte_1
• per quanto concerne il danno non patrimoniale riferito all'immagine di ed al CP_1 marchio AV, accertatane la sussistenza quale conseguenza della condotta denigratoria artata dalla convenuta, il primo giudice ne ha quantificato l'ammontare in via equitativa. A tal proposito, ha osservato il Tribunale come il marchio “AV” contraddistinguesse “da quasi
20 anni le macchine di con il colore rosso, caratteristica recepita sul mercato CP_1 mondiale della calandra, al punto da consentire alla AV di ottenere la registrazione del
“marchio colore”, in ragione del fatto evidentemente ritenuto dimostrato che il mercato
“associa” automaticamente un colore con un Brand (cfr n. 5 certificazioni che attestano il diritto di di fregiarsi del marchio colore rosso all'uopo registrato sub doc. 12). La CP_1 documentazione “tecnica” fornita da ai clienti è andata, quindi, ad incidere su tale Pt_1 elemento distintivo e lo ha fatto con un elaborato definito avallato “da specialisti”, così da avere maggior impatto e apparire qualificato e “indipendente”. Lo ha fatto inoltre con modalità fumettistiche, idonee a ridicolizzare agli occhi della clientela il marchio AV”
(ibidem, p. 14). Ciò posto, considerata la rilevante aggressività e slealtà delle condotte della convenuta, il Tribunale ha ritenuto congruo liquidare il danno non patrimoniale all'immagine in € 250.000,00.
pagina 9 di 31 Alla luce di quanto sopra, il primo giudice ha infine disposto i comandi giudiziali secondo le domande di inibendo alla convenuta la diffusione, con qualsiasi mezzo, di notizie screditanti del CP_1 marchio o dei prodotti dell'attrice, nonché l'uso di una strategia commerciale basata sulla comparazione denigratoria. Il Tribunale ha altresì ordinato la distruzione di ogni catalogo, documento e/o materiale di qualsiasi tipo avente contenuto denigratorio, con la previsione di una penale (pari a €
1.000,00) per ogni giorno di ritardo, oltre che la pubblicazione della sentenza sul sito internet della convenuta, sul quotidiano “Il Corriere della sera” e su due riviste specializzate nel settore. ha proposto appello, deducendo di essere stata all'oscuro della pendenza del giudizio di Parte_1 primo grado a causa di un problema tecnico, che aveva impedito alla società di visionare la PEC contenente la notifica dell'atto di citazione. La difesa, ha poi prospettato sei motivi di impugnazione e concluso, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto integrale delle domande proposte da con condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della CP_1 sentenza, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Parallelamente, ha proposto ricorso ex art. 351 c.p.c. per chiedere la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, procedimento in cui si è costituita anche CP_1
[...]
Con decreto presidenziale del 10/4/2024 reso inaudita altera parte, è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza;
il provvedimento è stato parzialmente confermato dalla Corte con l'ordinanza datata 15/5/2024 emessa a definizione del ricorso, con cui è stata disposta “la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con la quale è stata ordinata la pubblicazione della sentenza sul sito internet ufficiale della convenuta e su Parte_1 due riviste specializzate nel settore individuate dalla CP_1
costituendosi nel procedimento principale, ha chiesto preliminarmente accertarsi CP_1
l'inammissibilità della produzione documentale avversaria introdotta con l'atto di appello e ammettersi la produzione della propria “
contro
-perizia di risposta”. Nel merito, l'appellata ha istato per il rigetto dell'appello perché inammissibile e, comunque, infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione, celebrata l'11/9/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza dell'1/10/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 10 di 31 MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito del presente appello, occorre valutare le eccezioni preliminari di inammissibilità svolte da CP_1
In primo luogo, ad avviso dell'odierna parte appellata, essendo rimasta volontariamente Parte_1 contumace in primo grado, tutte le prospettazioni articolate in appello, così come tutta la documentazione versata in atti, devono considerarsi del tutto nuove ai sensi e per gli effetti dell'art. 345
c.p.c. Ciò, in tesi, pregiudicherebbe la sorte dell'intero appello che, in quanto fondato su allegazioni e produzioni inammissibili, non avrebbe i presupposti per essere sottoposto ad un vaglio di merito da parte di questa Corte.
L'eccezione non può trovare seguito per le ragioni che si vanno ad esporre.
Sin dall'atto introduttivo del presente gravame, l'odierna appellante ha sostenuto di non essere venuta tempestivamente a conoscenza del giudizio di primo grado, “in quanto, per un problema tecnico- informatico (ad oggi in fase di verifica, attese le difficoltà tecniche di risalire ai backlog di files informatici di 5 anni fa) la PEC non è stata visionata e posta all'attenzione dell'organo gestorio della
Società” (atto di appello, p. 2). Parimenti, la difesa ha precisato in comparsa conclusionale che
“l'appello non è stato proposto per far valere una nullità della citazione, né per ottenere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c. per lo svolgimento di attività del primo grado che altrimenti sarebbe preclusa. L'impugnazione proposta da è volta a contestare nel merito la Sentenza di Pt_1 primo grado, evidenziandone i rilevanti errori logici e giuridici, senza ampliare l'oggetto del giudizio, nel pieno rispetto dei limiti tracciati dall'art. 342 c.p.c.” (comparsa conclusionale, pp. 7-8).
Pertanto, a fronte di quanto sopra, questa Corte ritiene:
- che la parte appellante non abbia contestato, sotto nessun profilo, la validità della sentenza di primo grado, come avrebbe potuto fare, ad esempio, deducendone la nullità per violazione del contraddittorio: censura che, ove fondata, avrebbe potuto determinare la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;
- che, parimenti, alcuna contestazione sia stata rivolta alla validità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, la quale notifica, al contrario, deve ritenersi regolare. Difatti, il relativo messaggio PEC risulta ritualmente consegnato in data 31/5/2019 alla casella di destinazione (" "), come peraltro attestato dal giudice di prime Email_7 cure all'udienza del 23/10/2019, nella qual sede, rilevata la ritualità della notifica, ha dichiarato la contumacia di Parte_1
pagina 11 di 31 - che la mancata conoscenza della pendenza del processo sia stata ricondotta ad un non meglio precisato e/o dimostrato problema tecnico, che avrebbe impedito la visione (e non la ricezione) della PEC agli organi gestori della società. Simile evenienza, tuttavia, non risulta circostanziata né idonea a superare la presunzione di conoscenza dell'atto che, come recita l'art. 1335 c.c., si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo (da intendersi in questo caso digitale) del destinatario.
Ciò posto, occorre compiere una premessa di carattere generale.
La parte dichiarata contumace che si costituisce nel corso del procedimento soggiace alle preclusioni processuali previste per la fase in cui avviene la costituzione.
Tale regola trova un'eccezione nel caso in cui il contumace costituitosi dimostri che la nullità della citazione o della sua notificazione gli abbiano impedito di avere conoscenza del processo, o che la costituzione sia stata impedita da causa a lui non imputabile (cfr. art. 294 c.p.c.). D'altro canto, se la costituzione avviene con la proposizione dell'appello avverso la sentenza sfavorevole al contumace,
l'istante non potrà chiedere e/o dedurre l'ammissione di nuove prove né proporre domande nuove né sollevare eccezioni processuali o di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
A tal proposito, risulta utile il richiamo ad un recente orientamento di legittimità, secondo cui “Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art.
164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.”
(SS UU Cass. n. 2258/2022). Se ne può desumere che il giudice dell'appello può ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel primo grado di giudizio se e solo se l'appellante (già convenuto contumace) abbia dedotto la nullità dell'atto di citazione come motivo di impugnazione.
D'altro canto, se l'appellante allega di non avere avuto conoscenza del processo, ha la posibilità, ove ne faccia fondata richiesta, di essere rimesso in termini per superare le preclusioni di allegazione ed istruttorie in cui è inevitabilmente incorso.
pagina 12 di 31 Applicando detti principi al caso di specie, e considerato che come già anticipato, ha Parte_1 ammesso che non fosse sua intenzione contestare la validità dell'atto di citazione di primo grado, né formulare istanza ex art. 294 c.p.c., volendo soltanto dolersi dell'erroneità nel merito della sentenza impugnata, la Corte rileva che:
- il gravame proposto da non possa ritenersi inammissibile ex se solo in ragione Parte_1 della contumacia in primo grado dell'odierna appellante, come invece auspicato dalla difesa di
Come anticipato, invero, la parte rimasta contumace può impugnare la sentenza a CP_1 sé sfavorevole, limitandosi a contestazioni che non vadano oltre il perimetro delle mere difese, ossia senza introdurre nuovi fatti costitutivi, estintivi o modificativi delle pretese azionate ex adverso;
- d'altro canto, in assenza di alcuna istanza ex art. 294 c.p.c. non sussistono i presupposti per autorizzare la produzione documentale introdotta da con l'atto di impugnazione, Parte_1 trattandosi di documentazione nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
(cfr. docc. 1-9);
- diversamente, deve essere autorizzata la produzione del doc. n. 10, recante la relazione tecnica di parte: come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo un orientamento che trova continuità in questa sede, “La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello” (Cass. n. 1614/2022). Per le stesse ragioni, nulla osta all'ammissione della consulenza tecnica introdotta da con la comparsa di CP_1 costituzione in appello (doc. C).
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: i singoli motivi di impugnazione, difatti, risultano formulati nel rispetto dei canoni di specificità e sinteticità previsti dalla disposizione del codice di rito, come innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia individuando in modo preciso sia le parti della sentenza sia la sottesa ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Appurata l'ammissibilità del presente appello, prima di esaminarne il merito, occorre compiere un'ulteriore precisazione finalizzata ad una corretta individuazione dell'odierno thema decidendum.
pagina 13 di 31 Orbene, non ha proposto appello incidentale avverso quelle parti della sentenza in cui il CP_1 primo giudice:
- ha ritenuto non provata l'applicazione di uno sconto anomalo nel contesto delle vendite perfezionate con la società taiwanese CT, con la società turca MT e con la società tedesca UR GMBH;
- ha accertato la liceità della condotta di rispetto agli affari con la società saudita Parte_1
KSA, la società belga LD e la società spagnola Windar;
- ha escluso l'abuso di posizione dominante da parte di Parte_1
I relativi capi del provvedimento devono quindi ritenersi coperti dal giudicato interno ex art. 329, comma 2 c.p.c. e, come tali, non più passibili di alcuna valutazione.
Sicché, l'oggetto dell'odierno decidere deve intendersi circoscritto alle seguenti questioni:
- la sussistenza di una condotta illecita di rispetto alle trattative condotte da Parte_1 CP_1 con le società CT (Taiwan), MT (Turchia), MI (Portogallo) ed UR BH
[...]
(Germania);
- la sussistenza del danno patrimoniale da margin squeez;
- la sussistenza del danno all'immagine.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato nei limiti e nei termini che si vanno ad esporre.
La Corte rileva l'opportunità logico-giuridica di trattare congiuntamente i motivi di appello sub nn. 1,
2, 3 e 5, in quanto intimamente connessi, attenendo tutti all'an della responsabilità risarcitoria imputata a Parte_1
In particolare, le doglianze articolate dalla difesa possono essere riassunte come segue.
Col primo motivo di appello, ha inteso dolersi dell'accertamento compiuto in ordine alla Parte_1 condotta anticoncorrenziale denigratoria che, secondo il Tribunale, la medesima avrebbe tenuto nel contesto delle trattative tra e la società taiwanese CT. Tale valutazione sarebbe errata e CP_1 priva di fondamento, posto che:
- ferma restando l'assenza di prova del carattere denigratorio del documento di comparazione tecnica (doc. n. 5 fascicolo , in ogni caso mancherebbe il presupposto dell'effettiva sua CP_1 divulgazione ad una pluralità di persone, requisito indispensabile per la configurazione dell'illecito anticoncorrenziale di cui all'art. 2598 n. 2 c.c.;
- tanto la perizia tecnica del Prof. quanto la “memoria tecnica” elaborata da Per_1 CP_1
(doc. n. 6 e n. 8 fascicolo , sui quali il primo giudice si sarebbe acriticamente CP_1
pagina 14 di 31 appiattito, sono documenti (tra l'altro di provenienza unilaterale) inattendibili e basati su rilievi apodittici, oltre che tecnicamente non corretti, come evidenziato dalla relazione prodotta dall'appellante sub doc. n. 10;
- ferma la decisività dei superiori rilievi ai fini della fondatezza della censura, in secondo luogo,
l'appellante ha evidenziato l'erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da alcuni dei dipendenti di Si CP_1 tratterebbe di convincimento che, oltre ad essere erroneo nel merito (avendo attribuito efficacia probatoria a documenti del tutto apodittici), ha aggirato il divieto posto dall'art. 244 c.p.c., che vieta l'ammissione di capitoli di prova testimoniale a carattere valutativo. Invero, per il tramite di dette dichiarazioni, il giudice avrebbe dato ingresso alla circostanza oggetto del cap. 3 articolato ex adverso nella seconda memoria istruttoria e non ammesso proprio perché ritenuto valutativo;
- altrettanto prive di efficacia probatoria sarebbero le attestazioni di D&B Rating (doc. n. 9 fascicolo , essendo del tutto inconferenti ed inidonee a fornire alcun riscontro tecnico, CP_1 provenendo da una società che si occupa di rating di credito e fornitura di informazioni commerciali;
- infine, parimenti irrilevante risulterebbe la testimonianza resa dal teste Sig. . Le sue Tes_3 dichiarazioni, oltre a non dire nulla in ordine alla connotazione denigratoria del documento di comparazione tecnica di sarebbero peraltro controproducenti per la fondatezza Parte_1 della prospettazione avversaria, avendo il teste ammesso di aver “chiarito tutti i dati tecnici del macchinario”, così rispondendo alle richieste di delucidazioni sul contenuto del documento formulate dal funzionario di CT.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la ritenuta sussistenza dell'illecito ex art. 2598 n. 2 c.c., accertata dal Tribunale con riferimento alle trattative tra e la società turca CP_1
MT, che avrebbe realizzato mediante la diffusione del documento comparativo Parte_1
“Selection Criteria for Modern Plate Rolls” (doc. 11 fascicolo . CP_1
In particolare, ad avviso dell'appellante:
- non sussiste, neppure in questo caso, il presupposto indispensabile della divulgazione del documento ad un pubblico indifferenziato;
- non v'è alcun riscontro del contenuto denigratorio del documento. A tal proposito, invero, il
Tribunale avrebbe basato la propria valutazione unicamente sulla lettura datane da CP_1
pagina 15 di 31 nel proprio doc. n. 13. Tale ultimo documento avrebbe avuto l'effetto di “decontestualizzare” le due figure di calandre considerate dal giudice di primo grado, oltre che contenere informazioni fuorvianti. In realtà, secondo la difesa: (i) il documento comparativo trasmesso alla società turca non contiene dati tecnici errati o non veritieri riferiti o riferibili a (ii) non sarebbe CP_1 possibile associare la caricatura della calandra rossa a quella AV sul duplice assunto per cui le riproduzioni ivi raffigurate sono di vari colori e, in ogni caso, anche ove una delle calandre fosse effettivamente del colore rosso “Pantone 485 C”, ciò sarebbe stato irrilevante: il doc. n. 12 prodotto dall'appellata, invero, attesterebbe la registrazione del segno distintivo cromatico soltanto per il territorio italiano. In altri termini, il colore rosso non avrebbe avuto alcuna connotazione distintiva agli occhi del cliente turco, non operante nel mercato (quello italiano) entro cui il marchio colore “Pantone 485 C” era stato registrato;
- irrilevante sarebbe altresì la testimonianza resa da (responsabile commerciale Testimone_1 per il marchio AV per una parte dell'Europa, compresa la Turchia), laddove ha sostenuto che la società appellata, a fronte del documento comparativo di cui sopra, sarebbe stata costretta a smentire le argomentazioni inveritiere ivi contenute: le affermazioni “di un teste non possono avere di certo l'effetto di attribuire ad un documento un contenuto diverso e/o addirittura contrastante con quello desumibile dal documento stesso” (atto di appello, p. 31).
Col terzo motivo di appello, ha dedotto l'erroneità della sentenza in punto di Parte_1 accertamento della condotta anticoncorrenziale denigratoria, realizzata da con riguardo Parte_1 alle trattative tra ed il cliente portoghese MI, mediante, anche in questo caso, la CP_1 diffusione del documento comparativo “Selection Criteria for Modern Plate Rolls”. Sul punto, la difesa ha ripercorso pedissequamente le stesse argomentazioni spese nella trattazione del secondo motivo di gravame, con riguardo sia all'assenza del presupposto della divulgazione al pubblico del documento, sia alla effettiva portata del suo contenuto. L'appellante ha infine contestato la rilevanza della dichiarazione testimoniale valorizzata dal Tribunale (cfr. teste – che, all'epoca Testimone_4 dei fatti, era product e market manager di , secondo cui il documento conterrebbe indicazioni CP_1 tecniche non veritiere: anche in questo caso, l'appellante sostiene che le affermazioni “di un teste non possono avere di certo l'effetto di attribuire ad un documento un contenuto diverso e/o addirittura contrastante con quello desumibile dal documento stesso”.
Infine, col quinto motivo di appello, ha inteso dolersi della ritenuta sussistenza della Parte_1 condotta denigratoria dell'appellante rispetto alle trattative tra e la società tedesca CP_1
pagina 16 di 31 UR, concretizzatasi, secondo il Tribunale, nella diffusione di un documento tecnico denominato
“Technischer Verglieich 4 HEL” (doc. n. 17 avversario).
Anzitutto, l'appellante ha dedotto la carenza della propria legittimazione passiva, avendo la stessa riferito l'illecito alla filiale tedesca : circostanza che renderebbe la domanda CP_1 Persona_2 inammissibile.
In ogni caso, ad avviso della difesa non sussisterebbe il presupposto indispensabile dell'effettiva divulgazione del documento ad un pubblico indifferenziato, né risulterebbe provato il suo contenuto denigratorio;
a tale ultimo proposito, l'appellante sostiene come il documento de quo, in realtà, non contenga “alcun confronto – né diretto né indiretto – tra le calandre a guida lineare di e quelle Pt_1
a guida planetaria di allo scopo di screditare tale ultima tecnologia di bensì un CP_1 CP_1 confronto dei vantaggi e svantaggi delle due predette tecnologie utilizzate dalla stessa . CP_1
Pertanto, la valutazione compiuta dal primo giudice risulterebbe, ancora una volta, il frutto di un acritico recepimento della prospettazione dell'odierna appellata. Inoltre, il Tribunale di Milano avrebbe del tutto trascurato il contenuto proprio dell'e-mail con cui la società tedesca ha trasmesso all'appellata il documento tecnico in questione, dal quale “si evince che era stata contattata da UR ai Pt_1 fini dell'acquisto di una calandra a guida planetaria e che ha successivamente trasmesso le Pt_1 proprie offerte per la comparazione tra questo tipo di calandra e quella di tipo lineare, evidenziando espressamente di produrre entrambe le tipologie” (atto di appello, p. 41).
Né, infine, la testimonianza di darebbe adito ad un diverso convincimento, essendo del Testimone_2 tutto irrilevante ed inidonea ad attribuire al documento un contenuto diverso da quello evincibile dal suo tenore letterale.
I motivi sono infondati.
Anzitutto, visto il suo rilievo preliminare, occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da rispetto alla domanda di accertamento della sua responsabilità con Parte_1 riguardo alla trattativa con la società tedesca UR BH, sull'assunto per cui l'e-mail recante in allegato il documento comparativo sia stata trasmessa non dall'appellante, bensì dalla filiale tedesca
. Persona_2
L'eccezione non può trovare seguito.
Come questa Corte ha già avuto modo di constatare, la legitimatio ad causam intesa in senso sostanziale, ossia inerente alla titolarità della posizione azionata, è soggetta alle preclusioni processuali, attenendo ad una questione di merito e non di rito;
diversamente, la legittimazione processuale, tale pagina 17 di 31 intendendosi quella che risulta dalla prospettazione della parte istante, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, avendo ad oggetto una questione di puro rito (cfr. Corte d'Appello di Milano sentenza n.
2325/2025). Essendo rimasta contumace nel giudizio primo grado, e visto il sua già Parte_1 descritto contegno processuale nella presente sede, l'appellante deve considerarsi decaduta dalla possibilità di muovere alcuna contestazione in ordine alla propria legittimazione sostanziale a contraddire.
D'altra parte, la Corte non ignora l'orientamento di legittimità secondo il quale l'eccezione de qua sia rilevabile d'ufficio anche nella sua accezione sostanziale (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016): ebbene, anche ove, in questa sede, si voglia dare continuità a tale principio, l'eccezione non potrebbe comunque avere seguito, in quanto destituita di ogni fondamento.
La circostanza che l'e-mail, con in allegato il documento, sia stata trasmessa dalla filiale tedesca della società appellante non è dirimente nel senso auspicato dall'appellante: ferma la paternità del documento stesso in capo a (mancando ammissibili prospettazioni di segno opposto). In Parte_1 ogni caso, come sostenuto dalla Suprema Corte con un orientamento risalente ma che non ha trovato successive smentite, “le agenzie filiali e succursali di una società per azioni sono parti dell'impresa e le obbligazioni da loro assunte sono obbligazioni dell'impresa, con la conseguenza che legittimata a contraddire alle domande relative a tali obbligazioni è la società, in persona del suo legale rappresentante, e non anche le singole agenzie” (Cass. 263/1979; in senso conforme, Cass. n.
11836/2006, Cass. 29200/2017).
Avuto successivo riguardo al merito delle doglianze, rileva la Corte come non abbia mai Parte_1 confutato né l'effettiva diffusione dei rispettivi documenti comparativi presso le società promissarie acquirenti dei macchinari prodotti da durante il corso delle singole trattative di vendita né, CP_1 prima ancora, che gli stessi fossero di paternità dell'appellante.
Pertanto, deve ritenersi un fatto pacifico che abbia formato più documenti contenenti un Parte_1 raffronto delle proprie calandre con quelle prodotte dall'appellata, per poi trasmetterli alla società taiwanese CT NE RA, alla società turca MT PE FA and Trading, alla società portoghese MI OR TR ed alla società tedesca UR BH, mentre ciascuna di esse era in trattativa con per l'acquisto delle calandre da quest'ultima prodotte, che CP_1 costituivano l'oggetto dei documenti trasmessi.
Piuttosto, le argomentazioni difensive svolte dall'appellante per scardinare l'accertamento compiuto dal primo giudice si risolvono in una duplice confutazione, volta a negare da un lato la sussistenza del pagina 18 di 31 presupposto della divulgazione al pubblico del contenuto denigratorio e, dall'altro, l'idoneità del documento a screditare la società appellata e le calandre dalla medesima prodotte: in altri termini, le deduzioni svolte da mirano ad escludere la sussumibilità della condotta come sopra Parte_1 descritta nell'alveo applicativo dell'art. 2598, n. 2 c.c.
Trattasi di argomentazioni che non possono trovare seguito e che, in ogni caso, non consentono di escludere la rilevanza, ai fini risarcitori, della condotta tenuta dalla parte appellante.
Anzitutto, per quanto concerne la cosiddetta concorrenza sleale per denigrazione o “vanteria” di cui all'art. 2598, n. 2 c.c., giova ribadire come la stessa consista nella diffusione di “notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito”, ovvero nell'appropriazione “di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente”. Interpretando il testo della disposizione alla luce delle coordinate ermeneutiche poste dalla Suprema Corte, si evince come, affinché una condotta possa rilevare quale concorrenza sleale denigratoria, occorra non solo il contenuto screditante della notizia diffusa (che può riguardare tanto i prodotti dell'impresa concorrente quanto, in generale, la sua attività o organizzazione), ma anche la sua effettiva diffusione tra un numero indeterminato (od a una pluralità) di soggetti (cfr. Cass. n. 22042/2016).
Avuto preliminare riguardo al contenuto denigratorio dei singoli documenti diffusi, la Corte ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il Tribunale, risultando le stesse il frutto di una corretta valutazione del compendio probatorio acquisito.
In particolare:
− per quanto concerne il documento di comparazione tecnica trasmesso da alla Parte_1 società taiwanese CT (cfr. doc. n. 5) la Corte non intende discostarsi dal convincimento secondo cui vi sia stata “totale denigrazione da parte di , che sotto le apparenze di una Pt_1 comparazione tecnica, ha inteso affermare la superiorità tecnica del proprio prodotto sulla base di dati falsi ovvero inconsistenti, pur di distogliere il comune potenziale cliente dalla trattativa con (sentenza, p. 7). A tal proposito, occorre invero osservare che: CP_1
a. il documento di comparazione (sub doc. n. 5 fascicolo appellata) appare come una tabella in cui per ogni riga, da un lato sono riportate le caratteristiche positive delle calandre
(diffusamente argomentate) e, dall'altro lato, il “corrispondente” difetto del Pt_1 macchinario rosso AV (descritto di volta in volta con singole frasi o con semplici immagini). Del resto, il suo contenuto “è stato analizzato dal Prof. Ing. Persona_3 dell'Università di Bologna, il quale nella perizia tecnica del 07/01/2019 prodotta in atti
pagina 19 di 31 (doc. 6) ha evidenziato la presenza di varie affermazioni di non corrispondenti al Pt_1 vero in quanto tecnicamente infondate, ovvero di considerazioni generiche ed opinioni personali prive di supporto tecnico, smentite anche dai rilievi critici contenuti nella memoria tecnica elaborata da (doc.8)” (sentenza di primo grado, p. 7). CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la relazione tecnica del prof. Per_1 lungi dal contenere rilievi apodittici, reca considerazioni esaustive e ben argomentate che, lette congiuntamente ai rilievi critici espressi nella memoria tecnica sub doc. n. 8
(contenente una riproduzione del documento, unitamente alla sua traduzione e commenti tecnici a margine) offre un solido riscontro della inattendibilità dei dati riportati nel documento comparativo. Ciò vale vieppiù se si considera che è stata la stessa Parte_1
a non offrire, nel documento comparativo trasmesso, solidi riscontri dei “difetti” elencati delle calandre AV;
b. rilevante è la dichiarazione del teste (dipendente di , il Testimone_5 CP_1 quale ha dichiarato: “confermo che nel settembre 2018, anche se non ricordo il giorno esatto, il funzionario di CT che seguiva la parte tecnica il signor chiese CP_4 chiarimenti tecnici in relazione a un documento che era in suo possesso (documento 5), che mi si mostra, e di giustificare i dati tecnici negativi ivi indicati in merito al macchinario AV di produzione della ADR: preciso che ho chiarito tutti i dati CP_5 tecnici del macchinario con più incontri ai vari responsabili della società CT” (verbale di udienza dell'1/3/2023). Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il fatto che il teste abbia dichiarato di aver chiarito i dati tecnici di cui la cliente era venuta in possesso non fa altro che confermare la connotazione screditante del documento, che ha reso necessario l'intervento chiarificatore del per smentirne il fondamento;
Tes_3
c. tutto quanto appena evidenziato trova ulteriore supporto indiziario nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da , e Testimone_5 Controparte_6 Per_4
(dipendenti di e prodotte rispettivamente sub docc. nn. 7 a, 7b e 7c.
[...] CP_1
Premesso che le censure svolte dall'appellante non ostano ad una loro considerazione, essendo del tutto generiche ed irrilevanti, rileva la Corte come il contenuto di ciascuna conferisca ulteriore conferma: (i) della connotazione denigratoria del documento comparativo, che sosteneva l'utilizzo, da parte dell'appellata, di componenti di scarsa qualità. Ebbene, tale assunto è smentito dalle dichiarazioni di e Controparte_6 Per_4
pagina 20 di 31 che hanno dato atto dell'utilizzo, nei macchinari AV, di componentistica Per_4
B&R, considerata ai massimi livelli per avanguardia tecnologica e qualità nel mondo dell'automazione industriale;
a ben vedere, tale assunto non è stato smentito nemmeno dall'appellante, la quale non ha confutato simile circostanza limitandosi a rilevare genericamente la natura apodittica del suddetto rilievo, senza però negarne il fondamento
(doc. n. 7b e 7c); (ii) della necessità di un intervento chiarificatore di Testimone_5 per smentire le descrizioni tecniche contenute nel documento fornito da così Parte_1 da rassicurare il cliente sulla qualità delle calandre AV (doc. 7 a);
d. diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, anche le certificazioni di rating hanno una considerevole rilevanza. Notoriamente, il massimo livello di affidabilità commerciale di un'impresa (che per è stato continuativamente attestato tra il 2010 ed il CP_1
2017 – cfr. doc. n. 9) mal si concilia con la qualità medio-bassa dei macchinari dalla medesima prodotti e diffusi in commercio: in altri termini, non può negarsi la connotazione diffamatoria di un documento volto a risaltare la bassa qualità di un macchinario prodotto da una società munita di una comprovata affidabilità commerciale, se ciò avvenga (come nel caso di specie), attraverso descrizioni prive di adeguato supporto e, pertanto, inattendibili;
− avuto successivo riguardo alle trattative con la società turca MT e la società portoghese MI, entrambe destinatarie del documento “Selection criteria for Modern Plate
Rolls” (doc. n. 11), anche in questo caso le censure dell'appellante non sono tali da indurre la
Corte a discostarsi dalla valutazione compiuta dal primo giudice in ordine al suo contenuto denigratorio. Il documento (che viene presentato di paternità di non meglio specificati
“numerosi specialisti nel campo della curvatura”) contiene due riproduzioni caricaturali delle calandre, che di seguito si riportano:
pagina 21 di 31 Nella vignetta a sinistra, accanto alla riproduzione della calandra (chiaramente) rossa si legge: “questo
è quello che ottieni se ti affidi maggiormente alla capacità di flessione promessa senza controllare i dettagli tecnici”; nella vignetta accanto, d'altro canto, si legge: “…per questo conviene investire del tempo per definire gli standard (i parametri) per una performance di lunga durata” (cfr. p. 4 del documento).
E ancora, nel prosieguo del documento si ritrovano contrapposte le seguenti due immagini:
Sotto il macchinario rosso è riportata la seguente frase: “Lighter Machines are often less Reliable”, ossia “Le macchine più leggere sono spesso meno affidabili”. D'altro canto, alla destra del macchinario blu si legge “Wide and heavy Drop End guarantees Maximun Stability and Minimun Elongation”, vale a dire “un supporto ampio e pesante garantisce la massima stabilità ed il minimo allungamento”.
È evidente come le suddette riproduzioni caricaturali si riferiscano alle calandre di colore rosso
(contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è indubbio che tale sia il colore di una delle calandre rappresentate) chiaramente associabili a quelle di marchio AV. Che il rosso contraddistinguesse i macchinari prodotti da sul mercato italiano e non, si evince non CP_1 solo dal certificato di registrazione in Italia (doc. n. 12), ma anche dal contenuto di un'e-mail prodotta sub doc. n. 9 del fascicolo dell'appellata, attestante la rinomanza del “rosso AV” (letteralmente “AV
Red color”) anche a livello internazionale, nonché la sua unicità, idonea a contraddistinguere le calandre AV dai tradizionali macchinari grigi (cfr. e-mail a p. 3, in riferimento alla quale, del resto, non ha mosso alcuna contestazione). Parte_1
Chiarita la riferibilità delle raffigurazioni rosse ai macchinari non può escludersene la CP_1 connotazione denigratoria. Come efficacemente già sostenuto dal primo giudice, con argomentazioni immuni dalle generiche censure svolte dall'appellante, è sufficiente osservarne le modalità di rappresentazione: perfette, funzionanti e massicce le calandre blu, malconce le calandre rosse. Che tale documento avesse ingenerato dubbi sui clienti in ordine alla qualità del prodotto si evince CP_1 anche dalle dichiarazioni dei testi, correttamente apprezzate dal primo giudice. In particolare:
pagina 22 di 31 a. (“RESPONSABILE COMMERCIALE IN AV per una zona che riguarda Testimone_1
l'Europa compresa la Turchia”) ha confermato “che nel maggio 2019 a seguito di una lunga trattativa seguita da me e da altri colleghi con l'azienda turca MT PIPE per vendere la per un valore di offerta di circa 7/800 mila euro, un Parte_3 funzionario della società potenziale acquirente, di cui non ricordo il nome, ricevuto presso la nostra azienda a Cesena per farlo assistere ad una dimostrazione di curvatura, aveva con sé un documento riportato su una carta intestata della in cui venivano indicati Pt_1
i criteri di selezione delle macchine per la curvatura delle lamiere per scegliere quella più idonea. In tale documento venivano riportate informazioni che erano palesemente a favore delle macchine di . Il cliente mi ha chiesto spiegazioni su tale documento e ho Pt_1 dovuto spiegargli a fronte delle sue domande, il perché noi utilizziamo delle tecnologie diverse le quali non sono assolutamente inferiori a quelle di . Nel documento Pt_1 veniva screditata la tecnologia da noi seguita”;
b. in ordine alla trattativa con la società portoghese, il teste che all'epoca dei Testimone_4 fatti era product and market manager presso la società appellata, ha dichiarato che nel 2016
“un nostro cliente del Portogallo, MI OR, durante un incontro svoltosi a Cesena mi mostrò un documento in cui veniva posto in essere un confronto apparentemente tecnico tra le macchine prodotte dal nostro concorrente e le nostre. In realtà in tale Pt_1 documento è palese che siano indicate delle falsità proprio da un punto di vista tecnico per screditare le nostre macchine e la nostra tecnologia rispetto a quella seguita dalla concorrente. ADR: preciso che MI è rimasto nostro cliente ma questa situazione ci ha posto una serie di difficoltà che ci ha portato anche a dover applicare particolari sconti non applicati in passato per procedere alla vendita dei nostri prodotti”;
− da ultimo, considerazioni di analogo tenore si impongono con riguardo al documento comparativo trasmesso alla società tedesca UR GMBH. La società aveva ricevuto da un documento in lingua tedesca (prodotto da sub doc. n. 17, insieme Parte_1 CP_1 alla traduzione e a commenti tecnici indicati nel doc. n. 18), titolato “Technischer Verglieich 4
HEL”, nel quale “venivano messe a confronto le calandre a guida lineare con le Pt_1 calandre a 4 rulli a guida planetaria, per sostenere la maggiore affidabilità delle guide lineari, massicce e più pesanti, che offrono anche una qualità superiore dei prodotti calandrati oltre ad una maggiore dissipazione della forza, rispetto alle soluzione più economiche, che utilizzano un
pagina 23 di 31 cuscinetto a rotolamento sferico l'indicazione delle calandre a guida planetaria fa implicito ma chiaro riferimento alle calandre AV prodotte da leader mondiale di questa specifica CP_1 tecnologia, dalla AV stessa brevettata nel 1988 e che da allora la caratterizza mondialmente sotto l'aspetto tecnologico, con l'intento di screditare tecnicamente le calandre AV rispetto a quelle . Anche in questo caso riferendo effetti di svantaggio, danni, problemi e vizi, senza Pt_1 che quanto riferito abbia un fondamento tecnico” (sentenza di primo grado, p. 9). Ciò, del resto, trova conforto nelle risultanze dell'istruttoria orale e, in particolare, nelle dichiarazioni della teste (area manager responsabile degli affari con i paesi europei di lingua Testimone_2 tedesca e con la Francia), la quale ha dichiarato che “nell'aprile 2017 un cliente tedesco che seguo, EURODUR, mi aveva inviato un'e-mail con allegato un documento in cui veniva messo
a confronto le macchine da noi realizzate con la macchina realizzata dalla . In tale Pt_1 documento veniva esaltata la tecnica di produzione delle macchine della sminuendo la Pt_1 nostra. Ricordo che il cliente mi ha chiesto spiegazioni. ADR: ricordo che poi abbiamo concluso l'affare solo successivamente a numerosi incontri e spiegazioni da parte nostra”.
Anche in questo caso, la valutazione del Tribunale merita piena condivisione, non avendo l'odierna appellante fornito alcun elemento in grado di porre in dubbio il fondamento della valutazione sopra riportata né dell'apprezzamento del compendio probatorio che ne è alla base.
La difesa, invero, per confutarne il contenuto denigratorio, si è limitata a rilevare come il documento non contenga affatto alcun confronto tra le calandre a guida lineare di e Pt_1 quelle a guida planetaria di recando semplicemente “un confronto dei vantaggi e CP_1 svantaggi delle due predette tecnologie utilizzate dalla stessa : ebbene, non si CP_1 comprende che interesse avrebbe avuto a trasmettere un documento incentrato su Parte_1 macchinari di una concorrente senza fare menzione dei propri. Trattasi, dunque, di argomentazione priva di qualsiasi fondamento che, peraltro, sembra entrare in contraddizione con quanto riportato dall'appellante in ordine al contenuto dell'e-mail con cui il documento stesso era stato trasmesso;
la difesa, invero, nel descrivere quello che sarebbe il suo reale tenore
(elemento peraltro del tutto irrilevante, non essendo in discussione il corpo della comunicazione, ma il suo allegato), ha precisato che l'appellante “era stata contattata da
UR ai fini dell'acquisto di una calandra a guida planetaria e che ha Pt_1 successivamente trasmesso le proprie offerte per la comparazione tra questo tipo di calandra e quella di tipo lineare, evidenziando espressamente di produrre entrambe le tipologie” (atto di pagina 24 di 31 appello, p. 41): oltre che totalmente generica, tale deduzione nulla dice al fine di porre in dubbio la natura screditante e denigratoria del documento comparativo di cui si discute.
Accertato il contenuto denigratorio dei “documenti comparativi” trasmessi da alle quattro Parte_1 società con cui era in trattativa per la vendita delle proprie calandre AV, occorre CP_1 indagare la sussistenza dell'ulteriore presupposto della diffusione tra il pubblico del documento. Ad avviso della difesa, quest'ultimo non sussisterebbe, essendo la trasmissione avvenuta di volta in volta ad un solo soggetto, due nel caso del documento “Selection Criteria for Modern Plate Rolls”, mandato, come visto, alla società portoghese ed alla società turca: tutti numeri in tesi inidonei a ritenere che il documento sia stato diffuso presso una platea “generalizzata” di individui.
Tale argomentazione è infondata.
La tesi difensiva svolta dall'appellante trascura un dato decisivo: la diffusione del contenuto denigratorio presso un pubblico ampio implica la necessità che lo stesso venga conosciuto da più persone fisiche che, attraverso la condotta anticoncorrenziale, vengano rese edotte di informazioni screditanti in ordine ad un determinato attore del mercato od ai prodotti dal medesimo realizzati.
A ben vedere, deve ritenersi che ciò sia quanto accaduto nel caso di specie: invero, ciascun documento non è stato trasmesso ad un singolo individuo, bensì ad una determinata società (due, nel caso del documento comparativo sub doc. n. 11), con la conseguenza che, inevitabilmente, ad averne avuto contezza siano stati più soggetti (persone fisiche) – a partire, ad esempio, dai rispettivi organi cui spettavano le decisioni in ordine agli acquisti ovvero dai soggetti che avevano la possibilità di accesso alla casella di posta elettronica. Pertanto, non può che ritenersi che i vari documenti siano entrati nella sfera di conoscenza di una serie indeterminata di individui per il sol fatto che siano stati trasmessi rispettivamente ad una (ovvero due) società.
Nondimeno, anche ove si volesse escludere l'idoneità della condotta di a rientrare Parte_1 nell'alveo applicativo dell'art. 2598, n. 2 c.c., come si è già anticipato, la stessa non sarebbe comunque priva di rilievo.
Si è detto che è pacifica l'avvenuta trasmissione di ciascun documento comparativo ai clienti di
(società taiwanese CT, società turca CIMTA, società portoghese MI OR e CP_1 società tedesca UR GMBH) mentre ciascuna di esse era in trattative con la società appellata per l'acquisto delle calandre AV. D'altro canto, risulta provato che ciascun documento contenesse informazioni tecniche inveritiere e denigratorie, in quanto volte a screditare i macchinari AV e risaltare quelli prodotti da Parte_1
pagina 25 di 31 Ciò posto, questa Corte, anche ove volesse escludere la realizzazione di atti di vanteria da parte dell'odierna appellante, potrebbe, esercitando i poteri di qualificazione giuridica rientranti nella sua potestas iudicandi, sussumerne la condotta appena descritta:
- nell'alveo dell'art. 2598, n. 3 c.c., secondo cui, “compie atti di concorrenza sleale chiunque […] si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 2598, n. 3, c.c., costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale” (Cass. n. 18034/2022). Non è revocabile in dubbio, infatti, che l'intromissione nelle trattative condotte da una società concorrente, attraverso la trasmissione alla cliente promissaria acquirente di un documento denigratorio dei macchinari della cui vendita si tratta, sia un comportamento contrario alla correttezza professionale, compromettendo gli ordinari equilibri del mercato di riferimento;
- ad abundantiam, nella cornice normativa dell'art. 2043 c.c. Sembrano sussistere, invero, tutti gli estremi per poter imputare all'appellante una responsabilità extracontrattuale da lesione della libertà negoziale, disquisendosi di una condotta realizzata nel contesto di trattative commerciali, tale da alterare l'esercizio della libera esplicazione dell'autonomia privata (in questo caso delle clienti con qui era in trattativa) e dotata di efficienza causale rispetto al danno CP_1 lamentato (cfr. Cass. n. 19435/2025). In definitiva, trattasi di un fatto (trasmissione di documenti comparativi dal contenuto denigratorio) imputabile a almeno a titolo di Parte_1 colpa (la società, invero, avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che la diffusione di quel materiale avrebbe avuto l'effetto di alterare l'andamento della trattativa, distogliendo l'interesse della promissaria acquirente) e fonte di un danno patrimoniale per CP_1 come si avrà modo di specificare nell'immediato prosieguo.
Confermata la fondatezza, sul profilo dell'an, della domanda formulata dall'odierna appellata nel primo grado di giudizio, occorre adesso attenzionare la questione inerente alla sussistenza del danno, patrimoniale e all'immagine, di cui il Tribunale di Milano ha accertato la sussistenza con decisione censurata rispettivamente col quarto e sesto motivo di appello.
Avuto preliminare riguardo al riconosciuto danno patrimoniale, ad avviso dell'appellante:
- il Tribunale ha valutato erroneamente il compendio probatorio acquisito, ritenendo dimostrati sia il danno che il nesso causale, in realtà privi di alcun riscontro probatorio. In questo modo, il pagina 26 di 31 giudice avrebbe violato le regole che governano la liquidazione equitativa del danno, che non può sostituire l'inerzia del danneggiato nell'allegare e provare gli elementi da cui desumerne l'entità;
- la sussistenza del nesso causale risulterebbe smentita dalle stesse prospettazioni di CP_1 laddove quest'ultima ha sostenuto di aver dovuto svolgere intense attività di convincimento del cliente sull'infondatezza delle informazioni contenute nel documento comparativo: ciò confermerebbe che la decisione dell'odierna appellata “di applicare uno sconto (ove mai lo stesso potesse considerarsi non in linea con quanto normalmente fatto in un determinato contesto territoriale e temporale) era da ritenersi discrezionale e non obbligata, con conseguente esclusione (per tabulas) di qualsivoglia nesso causale” (atto di appello, p. 36);
- allo stesso modo, difetterebbero elementi da cui trarre l'esistenza di un danno a carico di
CP_1
Ferma restando la natura discrezionale e volontaria dell'applicazione dello sconto, anzitutto è da censurare il ricorso, da parte del primo giudice, al parametro dello sconto medio del 34,39%, posto alla base dello scenario controfattuale: trattasi, infatti, di un modus operandi che non tiene conto dell'incidenza eterogenea della scontistica a seconda dell'area geografica, del contesto e della natura del prodotto. In ogni caso, lo sconto del 34,39% è riferito all'anno 2015, mentre nell'anno 2018 – periodo in cui si collocano le vendite delle calandre al cliente portoghese
MI – risulta praticato uno sconto medio del 39,36%. Da ultimo, parte appellante contesta altresì la determinazione della misura dello sconto, in quanto asseritamente calcolata sulla base non del prezzo di listino indicato in fattura, bensì del prezzo netto dei macchinari, determinato da decurtando dal prezzo di listino voci di costo “unilateralmente indicate” – cfr. CP_1 doc. 19 (cfr. atto di appello, p. 38). CP_1
Come osservato dall'appellata, il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto che abbia offerto la prova del danno CP_1 lamentato solo rispetto alle trattative con la società portoghese MI: l'allora parte attrice e odierna appellata, invero, ha dimostrato che quest'ultima si fosse conclusa “col perfezionamento della vendita del macchinario, anche se il cliente MI ha chiesto a l'applicazione di ingenti sconti sul CP_1 prezzo di listino;
in particolare tali sconti, documentati in atti sono stati, rispettivamente, del 53,89% sul macchinario (calandra AV modello MCB T42) venduto al prezzo netto di €.789.520,86 (anziché di €.1.712.072,00) e del 53,16 % sul macchinario (calandra AV modello MCB Z42) venduto al prezzo
pagina 27 di 31 netto di €. 1.775.490,88 (anziché di €. 3.790.860,00), come risulta dalle fatture di n. CP_1
300/874 del 08/11/2018 e n.300/918 del 21/11/2018 e (doc.19); sconti nettamente superiori allo sconto medio normalmente praticato dall'attrice, pari al 34,39 %; se ne deduce che, con riferimento alla vendita dei suddetti macchinari al cliente MI, l'attività di concorrenza sleale compiuta dalla Pt_1 ha causato a un pregiudizio economico, in termini di sconto “extra”, maggiore rispetto allo CP_1 sconto dalla stessa normalmente praticato (34,39 %), rispettivamente del 19,50 % (53,89 – 34,39) e del
18,77 % (53,16 – 34,39), che si traduce in un danno emergente per pari ad €.1.045.398,46”, CP_1 di cui: € 333.854,04 per la calandra curvatrice idraulica AV modello MCT T42 ed € 711.544,42 per la calandra curvatrice idraulica AV modello MCB Z42, (cfr. doc. n. 19 fascicolo – CP_1 sentenza di primo grado, p. 13.
La Corte ritiene di condividere tale valutazione, del tutto immune dalle generiche censure mosse dalla parte appellante.
Anzitutto, non è revocabile in dubbio come, diversamente da quanto sostenuto da il primo Parte_1 giudice abbia fatto corretta applicazione dei principi di cui all'art. 1226 c.c., ricorrendo alla valutazione equitativa non per vagliare la sussistenza del danno – accertata sulla base di un apprezzamento del compendio istruttorio che a questa Corte risulta corretto – bensì per determinarne il suo preciso ammontare, come prescritto dalla disposizione civilistica.
Ciò detto, la parte appellante, per porre in discussione il fondamento dell'iter motivazionale articolato dal primo giudice, da un lato ha insistito sulla ritenuta natura discrezionale dell'applicazione di uno sconto (circostanza che interromperebbe il nesso causale tra la condotta di ed il presunto Parte_1 danno) e, dall'altro, ha contestato genericamente lo sconto medio considerato dal giudice quale parametro di riferimento per la valutazione controfattuale: in tesi, quest'ultimo sarebbe riferito al 2015
e non al 2018 (anno cui risale l'operazione, durante il quale l'appellata operava uno sconto maggiore, pari asseritamente al 39,36%) e, comunque, sarebbe stato applicato su una base “manipolata”, ossia sul prezzo netto di listino decurtato da non meglio precisate voci di costo.
Tali argomentazioni risultano del tutto generiche e, come tali, inidonee ad indurre la Corte ad un convincimento di segno opposto a quello cui è giunto il Tribunale.
Ed invero, la difesa, oltre a non circostanziare specificamente le contestazioni rivolte alle determinazioni dello sconto medio (omettendo il riferimento a precisi riscontri), soprattutto non ha contestato:
pagina 28 di 31 - il dato risultante dal doc. n. 19 del fascicolo di che dà conto della finalizzazione CP_1 delle due vendite con la società portoghese MI con l'applicazione rispettivamente dello sconto del 53,16% e del 53,89%;
- che dette scontistiche siano in perdita rispetto allo sconto mediamente praticato (scostamento che, peraltro, non sarebbe meno rilevante ove si considerasse lo sconto medio del 39,36% secondo quanto affermato dall'appellante: ferma la genericità della deduzione, in ogni caso si tratta di un valore superiore di soli 5 punti percentuale rispetto a quello considerato dal primo giudice come parametro di riferimento per il giudizio controfattuale).
Le superiori considerazioni sono sufficienti per pervenire al rigetto del motivo e, dunque, confermare l'accertamento di un danno patrimoniale a titolo di danno emergente (correlato alla contrazione degli utili determinata dall'applicazione, per la finalizzazione della vendita, di uno sconto di gran lunga superiore rispetto a quello usualmente praticato) di € 1.045.398,46.
Da ultimo, col sesto motivo di appello, ha contestato il riconoscimento del danno non Parte_1 patrimoniale all'immagine, liquidato in € 250.000,00, difettando, nel caso di specie, tutti i presupposti per la sua configurabilità: ciò in quanto mancherebbe la prova di ogni interferenza, sul marchio AV, della condotta denigratoria di Parte_1
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Il Tribunale di Milano, partendo dal presupposto che le condotte tenute da ritenute Parte_1 aggressive e sleali, avessero compromesso l'immagine di e del marchio AV presso il CP_1 mercato mondiale della calandra, ne ha liquidato l'ammontare equitativamente in € 250.000,00.
Tale valutazione non può essere condivisa.
Ed invero, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. n.
19551/2023; in senso conforme, anche Cass. n. 17913/2025, secondo cui “Il danno non patrimoniale alla reputazione presuppone l'esistenza di conseguenze dannose, quali il discredito che il soggetto passivo subisce per effetto della condotta del danneggiante, sicché non può presumersi quale conseguenza della mera divulgazione di immagini, rappresentando quest'ultima la condotta lesiva e non già il danno che da essa deriva, spettando pertanto al danneggiato provare il pregiudizio all'immagine che dalla divulgazione sia derivato”).
pagina 29 di 31 Applicando le suddette coordinate ermeneutiche, deve escludersi che la compromissione dell'immagine commerciale di possa costituire una immediata ed intrinseca conseguenza della condotta CP_1 tenuta dall'appellante.
D'altro canto, rileva la Corte come la parte appellata non abbia assolto al proprio onere di offrirne opportuno ed adeguato riscontro.
Al contrario, un elemento decisivo depone in senso nettamente opposto. È, invero, documentato e, comunque pacifico, che tutte le trattative interessate dall'indebita interferenza di si siano Parte_1 concluse positivamente con la vendita dei macchinari che ne costituivano l'oggetto: ciò è un evidente indice sintomatico del fatto che l'immagine commerciale di sia comunque risultata illesa CP_1 agli occhi delle società clienti che, ricevuti di volta in volta gli opportuni chiarimenti sulle qualità dei macchinari, non hanno desistito dalla propria volontà di finalizzare l'affare con la società appellata.
Tali argomentazioni sono sufficienti per respingere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da CP_1
La sentenza di primo grado dovrà dunque essere riformata sul punto.
A tal proposito, occorre rilevare come all'udienza di prima comparizione dell'11/9/2024, il procuratore dell'appellante abbia dato atto di aver corrisposto alla controparte gli importi dovuti in forza della sentenza impugnata: tale circostanza, oltre ad essere stata confermata contestualmente dall'appellata, è stata in ogni caso debitamente documentata. Invero, in data 12/9/2024, ha depositato la Parte_1 contabile del bonifico dell'importo di € 1.372.747,89, con causale “importi sentenza Tribunale Milano
n. 1537 del 2024 e ulteriori importi come da conteggio comunicazione per legali 21.6.2024 con riserva di”.
Pertanto, in conseguenza della riforma della sentenza in parte qua, dovrà essere CP_1 condannata alla restituzione, in favore di dell'importo di € 250.000,00 (liquidato dal Parte_1 primo giudice a titolo di danno non patrimoniale), oltre interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo.
In definitiva, fatta eccezione per il capo di condanna al risarcimento del danno all'immagine, la sentenza di primo grado deve essere confermata, anche con riferimento all'imposizione dei singoli comandi giudiziali (peraltro non attenzionati dalle censure della parte appellante), ivi compresa la regolamentazione delle spese di lite, avvenuta secondo soccombenza (tra l'altro non contestata da
. Parte_1
pagina 30 di 31 Per quanto concerne le spese dell'appello, l'esito del gravame ne giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma
2 c.p.c., la compensazione parziale nella misura di 1/4; la restante quota (3/4) viene posta a carico di parte prevalentemente soccombente, e liquidata come in dispositivo, applicando i Parte_1 parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00) come previsti dal
DM 147/2022, avuto riguardo al valore del decisum in questa sede confermato, alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
Da ultimo, considerato l'esito del presente giudizio – che ha rivelato la fondatezza, sebbene solo parziale, dell'appello formulato da –, il tenore delle rispettive difese nonché il contegno Parte_1 processuale di tutte le parti in causa (lontano sia dalla lite temeraria che dall'abuso del processo), la
Corte ritiene di escludere la sussistenza dei presupposti per dar corso alla condanna di ciascuna delle parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oggetto di espressa domanda tanto dell'appellante quanto dell'appellata.
Tale valutazione, in ogni caso, non incide sulla soccombenza come sopra individuata ai fini della regolamentazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 1537/2024 del Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa “A” pubblicata il
9/2/2024, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da di CP_1 risarcimento del danno all'immagine e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in CP_1 favore di dell'importo di € 250.000,00, oltre interessi dall'intervenuto pagamento Parte_1 al saldo;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- dichiara le spese del presente grado di giudizio compensate nella misura di 1/4 e condanna alla rifusione in favore di della restante quota (3/4), che liquida in € Parte_1 CP_1
18.048,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, in data 01/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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