Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 26742 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione (“recuperatoria”) a cartella esattoriale TRA (C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Alessandro Borriello e Giuseppe Ciliberti e con gli stessi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli alla Via R. Falvo n. 30 APPELLANTE E
, c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Talladira, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma alla via Buccari 11 APPELLATA NONCHE' Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: accogliere l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della descritta sentenza di primo grado n. 41122/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 8/11/2023, pubblicata il successivo 21/11/2023 e non notificata, condannare l'
[...]
, in persona del l.r.p.t., ed il in persona del Controparte_3 CP_2 CP_2
Sindaco p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano - ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 - nella somma complessiva di € 321,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge, se dovuti, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avvocati Alessandro Borriello e Giuseppe Ciliberti, per averne fatto anticipo;
- Condannare l' , in persona del l.r.p.t., ed il Controparte_3 CP_2 in persona del in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei
[...] CP_4 compensi professionali del presente giudizio di appello, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori, per averne fatto anticipo.
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e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza impugnata sul punto della compensazione delle spese di lite;
in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad , disporre la non solidarietà Controparte_3 con l'ente impositore o la compensazione pro- quota delle spese di giudizio in relazione al primo grado. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 depositato in data 12/1/2023, la
[...] chiese l'annullamento della cartella esattoriale n. 100 2022 00218414 21 Parte_1
000, notificata a mezzo p.e.c. in data 22/12/2022, relativa ai ruoli nn. 2022/005521 e 2022/005523, emessi dal per la complessiva somma di € 567,68. Controparte_2
Nell'eccepire l'omessa notifica dei verbali presupposti, l'inesistenza della notifica della cartella, perché priva di firma digitale e per l'utilizzo di un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, e l'esistenza di una responsabilità ex art. 96 c.p.c., chiese l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna ex art. 96 c.p.c. delle controparti, con vittoria di spese di lite. Si costituì l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone al rigetto, mentre il nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, rimase Controparte_2 contumace. Il giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 41122/2023, accolse la domanda, stante l'omessa prova della notifica del verbale di contravvenzione, condannano, tuttavia, il solo ente impositore al rimborso della sola somma di € 43,00 per esborsi, ritenendo non dovuto il rimborso degli oneri di difesa, per la specialità del procedimento. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo la illegittima compensazione delle spese e la carenza di motivazione, chiedendo la condanna dell' e del Controparte_3 in solido o per quanto di ragione, al pagamento delle spese di lite del Controparte_2 doppio grado di giudizio. Si è costituita l' la quale, evidenziando l'omessa Controparte_3 richiesta di annullamento stragiudiziale e l'imputabilità dell'annullamento all'ente impositore, ha chiesto il rigetto dell'appello ovvero la compensazione delle spese di lite mentre il benché regolarmente evocato, è rimasto contumace. Controparte_2
L'appello è fondato. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del non costituitosi, pur Controparte_2
a seguito di regolare notifica. Ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 92, II co., c.p.c., “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
2 La Corte Costituzionale, con sent. n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, dopo aver rilevato l'omessa prova della notifica del verbale di contravvenzione da parte dell'ente impositore e accolto l'eccezione di decadenza, dichiarando l'estinzione del credito, ha affermato: L'odierno Giudicante ritiene che, nel caso de quo, regolato dalla Legge Speciale n° 689/1981 non vengono in risalto le norme privatistiche, anche per quel che concerne il regolamento degli oneri processuali e, viceversa, nel caso siano applicabili, ritiene, lo stesso Giudicante, di non riconoscere il pagamento delle competenze del giudizio… Ebbene, questo giudice evidenzia che la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di pace, nel caso di specie, non è sorretta da adeguata motivazione. Invero, secondo l'indirizzo della Suprema Corte, che questo giudice condivide, nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica l'art. 91 del codice di rito in tema di condanna alle spese anche in caso di convalida da parte del giudice adito del provvedimento opposto, e, quindi, è anche ammissibile la compensazione delle stesse ex art. 92 dello stesso codice. Dunque, il procedimento che ci occupa non presenta alcuna divergenza sul profilo della regolamentazione delle spese di lite. A questo punto, va precisato che sono rimasti assorbiti i motivi di opposizione diversi. Tale precisazione si rende necessaria poiché lo scrivente ritiene che vada condannato al rimborso il solo ente impositore (ove così non fosse, va precisato che l'opposizione per il resto andrebbe dichiarata addirittura infondata, posto che l'eventuale difetto di notifica della cartella risulta sanato dalla proposizione dell'opposizione e, comunque, l'uso di un indirizzo di pec diverso da quello risultante da pubblici registri non comporta invalidità – cass. 26682/2024; la cartella esattoriale è valida ancorché difetti la sottoscrizione digitale
- cass. 3940/2021; nessun danno risarcibile risulta dimostrato). Ciò posto, con riferimento all'opposizione c.d. recuperatoria questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce
3 vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la
4 necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, con precisazione che va esclusa la fase istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- in parziale riforma della sentenza n. 41122/2023 del Giudice di Pace di Napoli, condanna il al rimborso, in favore della (oltre Controparte_2 Parte_1 che degli esborsi per € 43,00) dei compensi di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 173,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di lite del presente grado, che CP_2 liquida in € 64,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
- il tutto con attribuzione agli avv.ti Alessandro Borriello e Giuseppe Ciliberti, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Napoli, l'8/04/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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