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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 26/03/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 5765 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. GENCHI BEATRICE
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/05/2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso la intimazione di pagamento n. 01420239002303136000, notificata dalla in data Controparte_2
6.04.2023, limitatamente al credito per asseriti contributi IVS relativi all'anno 2010 e spese di notifica per l'anno 2017, portato dall'avviso di addebito n. 31420170005772042000 emesso dall' , per l'importo di CP_1 euro 2.353,80, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento per la mancata notifica del pregresso avviso di addebito e per intervenuta prescrizione del credito azionato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tardivamente l' con memoria depositata il 30.01.2024 chiedendo il rigetto della opposizione. CP_1
La ricorrente era ammessa al gratuito patrocinio ed a seguito di rinuncia al mandato del primo difensore costituito – avv.to Anna Longo – le cui competenze erano liquidate con decreto del 26.9.2023, si costituiva in sua sostituzione l'avv.to Beatrice Genchi, la quale si riportava alle difese del primo difensore.
Sospesa la esecutività del titolo con decreto del 25.05.2023, senza necessità di attività istruttoria, alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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Va premesso che l'atto di intimazione di pagamento è parificabile ad un atto di precetto e che l'impugnazione nella parte in cui ha ad oggetto motivi di merito va qualificata come opposizione all'esecuzione, sicché è disciplinata dall'articolo 615 primo comma c.p.c. e non è soggetta a termine;
mentre gli aspetti che riguardano
1 i profili formali dell'intimazione, devono essere proposti con l'opposizione entro i 20 giorni dalla notifica dell'intimazione a norma dell'articolo 617 c.p.c.
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Ciò detto, parte ricorrente con la opposizione innanzitutto deduce di avere per la prima volta appreso della sua posizione debitoria con la notificazione dell'atto di intimazione di pagamento, dal momento che l'avviso di addebito n. 31420170005772042000 non gli era stato, prima del 6.04.2023, mai notificato: ragione per cui, stante la inesistenza della notifica dell'atto presupposto e la conseguente nullità dell'intero successivo iter procedimentale, alcuna pretesa creditoria poteva essere validamente vantata dall' . Controparte_3
Quindi la ER con la opposizione ha, pure, eccepito la prescrizione preventiva del credito contributivo dal momento che, riferendosi l'asserito omesso pagamento dei contributi all'anno 2010 e pur a voler ritenere perfezionatasi, come asserisce l' , la notifica dell'avviso di addebito in data 19.12.2017, in ogni caso il CP_1 termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9 della l. 335/95, sarebbe decorso.
Infine la ha eccepito la così detta prescrizione successiva, dal momento che tra il 19.12.2017 – data di Pt_1 notifica dell'avviso di addebito - ed il 6.04.2023 – data della notifica della intimazione impugnata - era decorso più di un quinquennio.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118 comma disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”. (Cass. sez. unite 08/05/2014, n. 9936)
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L'opposizione è fondata.
Ritiene questo giudice che l' , peraltro costituitosi tardivamente in giudizio, non abbia provato l'avvenuta CP_1 notifica dell'avviso di addebito n. 31420170005772042000.
Ed, invero, la procedura notificatoria, che secondo la tesi difensiva dell' si sarebbe conclusa con la CP_3 compiuta giacenza - anche a voler ritenere utilizzabile, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., la documentazione allegata al fascicolo di parte telematico dell'Ente previdenziale (vd. sul punto Cass. n. 24813 del 2022) - a parere di questo giudice, non si è perfezionata, poiché manca del tutto l'avviso di ricevimento dal quale risulti l'assenza del destinatario, nonché l'esecuzione degli adempimenti delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. ed in particolare la comunicazione al destinatario che la raccomandata si trova presso la Casa comunale o presso uno specifico ufficio postale.
Configurandosi, di riflesso, la intimazione di pagamento il primo atto con il quale l' ha chiesto il CP_1 pagamento del proprio credito contributivo, è evidente che, afferendo lo stesso al 2010, alla data del 6.04.2023, il termine di prescrizione quinquennale era ampiamente decorso.
Ne consegue l'accoglimento della opposizione, essendo, peraltro, il suddetto motivo evidentemente assorbente.
E' evidente che, in considerazione della natura della decisione, alcuna necessità del contradittorio si pone nei confronti dell'Ente di Riscossione.
2 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla opposizione alla intimazione di pagamento n. 01420239002303136000
i presentata da nei confronti di , con ricorso depositato il 16/05/2023, Parte_1 CP_1 così provvede:
-accoglie la opposizione e, per l'effetto, dichiara che non è dovuto all' l'importo di cui all'avviso di CP_1 addebito n. 31420170005772042000, sotteso alla impugnata intimazione;
-condanna l' al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, spese che liquida in euro CP_1
1.769,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 26/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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