Trib. Rimini, sentenza 18/06/2025, n. 478
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Sentenza 18 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Rimini, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito, riguarda una controversia per la costituzione di una servitù di passaggio. L'attore, proprietario di un fondo intercluso, ha richiesto la dichiarazione di una servitù di passaggio a carico di un fondo di proprietà di uno dei convenuti, sostenendo l'impossibilità di accedere alla pubblica via senza tale servitù. I convenuti, al contrario, hanno contestato l'interclusione del fondo dell'attore, affermando che esso avesse accessi alternativi e che la richiesta fosse infondata.

Il Giudice, dopo aver esaminato le prove, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio, ha concluso che il fondo dell'attore non fosse intercluso, poiché esistevano percorsi alternativi che garantivano l'accesso alla pubblica via. Inoltre, ha rilevato che la richiesta di servitù non rispettava i criteri di necessità e minor danno per il fondo servente, come previsto dall'art. 1051 c.c. Pertanto, la domanda è stata rigettata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda su un'accurata valutazione dei diritti di accesso e delle condizioni materiali dei fondi coinvolti, in linea con la giurisprudenza consolidata in materia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rimini, sentenza 18/06/2025, n. 478
    Giurisdizione : Trib. Rimini
    Numero : 478
    Data del deposito : 18 giugno 2025

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