TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2839/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2839/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMANDUCCI Parte_1 C.F._1
CRISTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COMANDUCCI
CRISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANCHINI Controparte_1 C.F._2
SILVANO, elettivamente domiciliato in Via C. Battisti n. 42 null 47863 Novafeltria presso il difensore avv. ZANCHINI SILVANO
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. FALCO COSIMO ANTONIO, elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA DI MEZZO 33 47921 RIMINI presso il difensore avv. FALCO COSIMO
ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di essere proprietario Parte_1
pagina 1 di 11 del fondo sito in Novafeltria (RN), contraddistinto in Catasto al F.12, particella n. 85, confinante con le proprietà (particella 88), (particella 84), Controparte_1 Controparte_1
e (particella 88), (particella 394) e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
(particella 20 e porzione di 92), conveniva in giudizio Parte_3 CP_1
e al fine di sentire accogliere le
[...] Controparte_2 Controparte_3 seguenti conclusioni: “dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del SI. e a carico del fondo di proprietà del SI , Parte_1 Controparte_1
e al fine di consentire l'accesso alla strada pubblica Via Controparte_4 Controparte_3
MP di LA stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, in particolare nei confronti del SI. tenuto conto della condotta pre- Controparte_1 processuale assunta”.
L'attore esponeva che l'edificio di sua proprietà era composto di tre piani, un seminterrato, un rialzato e un piano primo;
l'accesso pedonale era al piano rialzato dalla parte alta del terreno ma l'accesso alle cantine/magazzini al piano seminterrato poteva avvenire solo dal livello inferiore, essendo presente un dislivello di circa tre metri. Riferiva altresì che tale fondo non aveva alcun accesso alla pubblica via MP di LA, in quanto intercluso dai fondi circostanti di proprietà altrui, e non poteva procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio.
Egli, quindi, aveva individuato l'area su cui costituire una servitù di passaggio in una striscia di terreno di forma rettangolare di mt 30,00 determinata come segue: 3,00 mt di larghezza, per lo spazio di ingombro necessario al transito degli autoveicoli e mt 10,00 circa di lunghezza per il collegamento del fondo alla via MP di LA. Tale percorso per giungere alla pubblica via dal fondo di proprietà individuato nella relazione tecnica dell'Arch. , era il più Pt_1 Per_1 breve e si trovava in piano, al medesimo livello del seminterrato, che era destinato a deposito/ripostigli; esso inoltre attraversava una sola proprietà ed era utilizzato da sempre, anche dai precedenti proprietari. A seguito di ricerche, i proprietari della corte di cui alla particella n. 88 erano stati identificati in per la quota di 2/3 e, per il restante 1/3, Controparte_1 in e , in comunione legale tra loro. Controparte_2 Controparte_3
L'attore, pertanto, inviava comunicazione ai proprietari della suddetta particella per chiedere la costituzione della servitù di passaggio ma, mentre e si Controparte_2 Controparte_3 dichiaravano disponibili, si opponeva alla richiesta, proponendo al di Controparte_1 Pt_1 acquistare la quota del terreno e del fabbricato di sua proprietà. pagina 2 di 11 Ritenendo tale proposta inaccettabile, l'attore dava corso al tentativo di mediazione, che si concludeva con esito negativo, e successivamente introduceva il presente giudizio per ottenere la costituzione della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c.
2. Si costituiva contestando il contenuto dell'atto di citazione e, in Controparte_1 particolare, rappresentando che: - il fondo di proprietà del non era intercluso, anzi aveva Pt_1 ben due accessi sulla pubblica via, come dimostrato dalla relazione tecnica allegata alla comparsa;
- lo stesso era comproprietario, insieme alla moglie della Pt_1 Parte_3 abitazione contraddistinta con la particella n. 20, posta a confine con il fabbricato in favore del quale si richiedeva la servitù (contraddistinto con la particella 85), con accesso diretto alla pubblica via;
- non rispondeva al vero che l'edificio attoreo aveva solo un accesso pedonale al piano rialzato, né che non vi era un collegamento dal detto piano a quello seminterrato;
- il seminterrato del fabbricato dell'attore non aveva mai avuto un accesso carrabile ed era adibito a cantine/magazzini, peraltro dotato di sole “porte pedonali” e in precario stato di conservazione;
- la costituzione della servitù di passaggio sul percorso indicato dall'attore avrebbe comportato danni significativi e ingiustificati al fondo servente, che era adibito a parcheggio delle automobili dei proprietari;
- la costituzione della servitù sulla predetta corte era vietata dal disposto dell'art. 1051, ultimo comma, c.c. In ogni caso, il convenuto contestava l'importo offerto dall'attore a titolo di indennità ex art. 1053 c.c., considerato irrisorio.
Tanto premesso, egli concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini rigettare la domanda perché destituita di ogni fondamento e ragione, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
3. Si costituivano anche e riferendo che, prima di Controparte_2 Controparte_3 ricevere la richiesta dell'attore, essi non sapevano nemmeno di essere comproprietari dell'area cortiliva in questione, da loro ritenuta di proprietà esclusiva di Gli stessi, in Controparte_1 sede di mediazione, avevano dichiarato di non opporsi alla richiesta dell'attore, in quanto fino a quel momento l'area era stata utilizzata come parcheggio dal solo che aveva Controparte_1 esposto il cartello di divieto di sosta.
Tanto premesso, essi dichiaravano di aderire alle difese dell'altro convenuto, sopra sintetizzate,
e concludevano come segue: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: Nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
4. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, affidata al geom. sui seguenti CP_5
pagina 3 di 11 quesiti: “1. “letti gli atti e i documenti di causa, esperita ogni indagine ritenuta necessaria, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, descriva il CTU lo stato dei luoghi oggetto di causa, fornendone accurata rappresentazione fotografica e planimetrica;
2. indichi l'ubicazione di tutti gli accessi alla proprietà dell'attore, fornendone rappresentazione planimetrica e fotografica;
3. qualora accerti che il fondo dell'attore è intercluso, individui quale sia il percorso per l'accesso alla pubblica via più breve e che arrechi meno danni ai fondi serventi, secondo quanto prescritto dall'art. 1051 c.c.; 4. qualora il passaggio individuato interessi le proprietà dei convenuti, calcoli il valore dell'indennità prevista dall'art. 1053 c.c.; 5. tenti la conciliazione tra le parti”.
Depositata la relazione di CTU, venivano rigettate le ulteriori richieste istruttorie di parte attrice e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27/11/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
5. Così riassunto lo svolgimento del processo, in diritto occorre premettere che “ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto - insindacabile in sede di legittimità, se non per motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi - da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti)
i cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente” (Cass., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021). In particolare, nell'applicazione degli artt. 1051 e 1052
c.c., “deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo, quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio”
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25352 del 12 dicembre 2016).
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso pagina 4 di 11 convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante” (così Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 25130 del 23/08/2023, che si è pronunciata su questione diversa da quella oggetto della successiva sentenza delle Sezioni Unite
n. 1900 del 27/01/2025, concernente l'ipotesi in cui si fronteggiano più fondi tra quello intercluso e la via pubblica).
Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “la verifica della sussistenza della interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate;
sicché ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante” (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 55 del 04/01/2018).
Ai fini della costituzione della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., inoltre, “il requisito della interclusione deve ritenersi sussistente anche quando il proprietario del fondo sia comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, in quanto il comunista non può asservire il fondo comune al proprio” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7318 del 22 marzo 2018).
Infine, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che “in materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, quarto comma, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse;
la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. (…)”
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14102 del 3 agosto 2012).
6. Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie, occorre osservare che l'attore, sul presupposto dell'interclusione del proprio fondo, ha convenuto in giudizio i comproprietari di pagina 5 di 11 una sola delle particelle confinanti con la sua, attualmente adibita a corte comune alle proprietà dei convenuti, chiedendo che venga costituita la servitù di passaggio sulla stessa.
Per la valutazione circa l'interclusione del fondo, occorrerà fare riferimento all'immobile nel suo complesso, giacché emerge dalle foto allegate dal convenuto che il piano CP_1 seminterrato dell'immobile dell'attore è raggiungibile dal piano rialzato, dotato di un proprio accesso.
Allo stesso tempo, nell'accertamento circa l'interclusione del fondo risulterà irrilevante la circostanza che esso confina in parte con particelle di proprietà della moglie dell'attore.
Fatte tali premesse, occorre ora esaminare le conclusioni raggiunte dal CTU all'esito delle operazioni peritali. Il geom. in particolare, ha affermato: “Dal sopralluogo si sono CP_5 rilevati i seguenti accessi: - Accesso a “monte” passando da via MP di LA attraverso una strada che attraversa le particelle n.: • 92 di comproprietà SI.ra e Parte_3
SIg.ri ; • 84 di proprietà SI. ; • 394 di Parte_4 Controparte_1 proprietà SI.ra . Detto passaggio immette in una piccola piazzetta Parte_2 sulla quale affaccia la proprietà ricorrente mappale 85. Il fabbricato dei ricorrenti presenta un piccolo dislivello tra la predetta piazzetta e il sedime del fabbricato, che comunque non ne impedisce l'accesso pedonale, ed eventualmente con un intervento di sistemazione esterna anche carrabile. Sulla piazzetta al momento del sopralluogo erano presenti 3 autovetture. Sia la strada di accesso che la piazzetta sono asfaltate ed è presente un palo di illuminazione pubblica, il cui lampione è lo stesso che si riscontra lungo la viabilità comunale circostante. -
Accesso a “valle” attraverso una laterale di via MP di LA da una strada asfaltata che fronteggia le particelle nn. 84, 102, 109, 371, 106, 108, 110 si giunge al mappale n. • 88 di comproprietà del SI. e SIg.ri ; sul quale i Controparte_1 Persona_2 ricorrenti chiedono il passaggio per raggiungere la parte laterale del loro fabbricato con imposizione di servitù. Su questo lato il fabbricato dei ricorrenti posto a confine con la proprietà dei convenuti ha un accesso al piano seminterrato non carrabile ed il sedime sul fronte presenta una pendenza molto accentuata. Parzialmente il confine tra le proprietà ricorrente e convenuti è diviso da un muro di qualche metro di lunghezza in pietra. è altresì presente un muro di confine in pietra. Il sedime della proprietà convenuti viene occupata dagli stessi per lo stazionamento delle proprie autovetture (ne sono presenti due al momento del sopralluogo). Successivamente, su richiesta dell'avv. Zanchini, si è proceduto in data
02/02/2023 ore 15.00 ad eseguire ulteriore sopralluogo per dare conto di un terzo passaggio che parte conventa aveva già indicato nella fase di costituzione ed esattamente quello che dalla pagina 6 di 11 via MP di Maggio permette accesso attraverso le particelle n.: • 20 di proprietà della SI.ra
; • 23 di proprietà della SI.ra • 428 di proprietà Parte_3 Parte_3 della SI.ra attraverso un cancello (è presente anche una effige con Parte_3 scritta “ sulla colonna di destra) che passando sul sedime dei fabbricati insistenti sulle Pt_1 predette particelle sfocia sulla piazzetta già descritta in precedenza, che dà accesso alla proprietà ricorrente. Durante il primo sopralluogo e confermandolo nel secondo, il CTU si era riservato di verificare presso il Comune di Novafeltria sullo stato giuridico del passaggio posto
a “monte” che occupa parte delle particelle n. 92,84,394, vista la presenza di particolari che farebbero pensare ad un uso pubblico dell'accesso, nonché della pacifica possibilità di transitare all'interno della traversa di via MP di LA a “monte” per il raggiungimento delle varie proprietà in affaccio, e stante l'assoluta assenza di impedimenti al poter usufruire liberamente dell'area, mediante accesso all'ufficio tecnico e chiedendo ai CTP di presenziare se possibile. (…) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. , in data Persona_3
03/03/2023 rispondeva con propria nota, all'interno della quale pur non definendo proprietà pubblica il passaggio e la piazzetta a “monte” dichiara che le opere di asfaltatura ed illuminazione pubblica possano essere state eseguito in cambio di un uso pubblico della area menzionata”.
Tanto accertato, il CTU ha concluso che: “Dato atto di quanto ricevuto dal Comune di
Novafeltria circa la pubblicità del passaggio denominato “a monte”, il CTU ritiene che la proprietà ricorrente NON SIA INTERCLUSA essendo espressamente indicato nella risposta che l'ufficio tecnico comunale ha inviato al CTU al punto 5 “…Si ritiene quindi plausibile che, pur in assenza di riscontri formali (come spesso accade), i proprietari dell'epoca, abbiano richiesto/sollecitato l'esecuzione di tali opere in cambio dell'uso pubblico della traversa di via
MP di LA”, pertanto i dubbi che si erano palesati durante il sopralluogo per la presenza di opere pubbliche realizzate sono stati dissipati e pertanto si ritiene non dover individuare fondi serventi e passaggi alternativi per il raggiungimento della proprietà ricorrente. Per quanto indicato alla risposta quesito n. 3, non è necessario il calcolo di indennità prevista dall'art. 1053 c.c.”.
7. Così riportate le conclusioni del CTU, occorre prima di tutto accertare se il fondo di proprietà dell'attore sia effettivamente intercluso, come da lui affermato e come negato dai convenuti.
Per fare ciò, è necessario verificare se la strada “che attraversa le particelle n.: • 92 di comproprietà SI.ra e SIg.ri ; • 84 di Parte_3 Parte_4 proprietà SI. ; • 394 di proprietà SI.ra . Detto Controparte_1 Parte_2
pagina 7 di 11 passaggio immette in una piccola piazzetta sulla quale affaccia la proprietà ricorrente mappale
85”, sia ad uso pubblico e consenta di collegare il fondo dell'attore alla via MP di LA
(percorso che il CTU ha indicato come “accesso a monte”).
In proposito deve ritenersi che la sola risposta fornita al CTU dall'Ufficio tecnico del
[...]
(v. allegato n. 6 alle operazioni peritali) - in cui si dà atto che le opere di CP_6 installazione dei lampioni e asfaltatura del tratto di strada in questione sono state realizzate in passato dal e si conclude che, pur in assenza di riscontri formali: “…Si ritiene quindi CP_6 plausibile che, pur in assenza di riscontri formali (come spesso accade), i proprietari dell'epoca, abbiano richiesto/sollecitato l'esecuzione di tali opere in cambio dell'uso pubblico della traversa di via MP di LA” – sia insufficiente per accertare, sia pure incidenter tantum, che la strada sia ad uso pubblico.
Come noto, le servitù pubbliche e di uso pubblico sono vincoli di natura pubblicistica che insistono su proprietà pubbliche e private e che si caratterizzano per la loro funzionalità al perseguimento dell'utilità di beni appartenenti al demanio, o dei fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui tali beni servono - secondo l'espressione utilizzata dall'art. 825 c.c. - ovvero, ancora, di interessi della collettività.
In particolare, le servitù pubbliche sono costituite - su fondi privati o pubblici - a vantaggio di beni demaniali o del patrimonio indisponibile;
si tratta, quindi, di pesi che gravano su un fondo per l'utilità di un bene demaniale o per il conseguimento di un fine corrispondente a quello cui il bene demaniale serve.
Le servitù di uso pubblico sono, invece, costituite in forma di diritti collettivi, consistenti nel godimento di un determinato bene immobile appartenente ad un soggetto terzo rispetto alla collettività utente. Ne costituisce esempio proprio la destinazione al pubblico transito di una strada privata.
Entrambe le servitù sono costituite, di norma, per legge o tramite un atto amministrativo, rientrante nella categoria degli atti ablatori.
Esse, tuttavia, possono anche essere costituite con le stesse modalità previste per le servitù private, ovvero in base ad una convenzione tra le parti o per usucapione.
L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova CP_6 contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù (cfr. Cass. n. 1624/2010). pagina 8 di 11 In mancanza di un atto amministrativo o di una convenzione con la P.A., la servitù pubblica di passaggio su un'area privata può costituirsi per usucapione purché concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione “uti singuli”, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione (cfr. in tal senso, Cass. n. 28632/2017).
La Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell'assoggettamento per usucapione di un'area privata ad una servitù di uso pubblico, è necessario che l'uso risponda alla necessità ed utilità di un insieme di persone, agenti come componenti della collettività, e che sia stato esercitato continuativamente per oltre un ventennio con l'intenzione di agire "uti cives" e disconoscendo il diritto del proprietario (Cass., Sez. 2, n. 11346 del 17/06/2004); inoltre, ha precisato che le servitù di uso pubblico possono essere acquistate mediante il possesso protrattosi per il tempo necessario all'usucapione anche se manchino opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, essendo il requisito dell'apparenza prescritto dall'art. 1061 c.c. soltanto per le servitù prediali (Cass., Sez. Un., n. 20138 del 03/10/2011).
Nel caso di specie, in mancanza di prova dei presupposti sopra elencati, non può affermarsi che il fondo dell'attore sia collegato alla via MP di LA da una strada vicinale ad uso pubblico.
Sul punto, dunque, devono essere disattese le conclusioni del CTU, che si è basato sulle informazioni ricevute dall'ufficio tecnico comunale (che in realtà ha sottolineato l'assenza di riscontri formali circa l'uso pubblico della strada), oltre che sulla situazione di fatto riscontrata in sede di sopralluogo.
A tale ultimo proposito, deve rilevarsi che l'interclusione non è esclusa dalla circostanza che venga di fatto esercitato il passaggio su fondo appartenente ad altro proprietario (v. Cass., Sez.
2 - , Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021: “In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale ("iure proprietatis" o
"servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo”).
8. Posto, dunque, che allo stato il fondo dell'attore deve essere considerato intercluso, ciò non è pagina 9 di 11 sufficiente per l'accoglimento della domanda di parte attrice, dovendosi comunque accertare se il percorso individuato per costituire la servitù di passaggio abbia le caratteristiche indicate dall'art. 1051 c.c., come interpretate dalla giurisprudenza sopra richiamata.
A tale quesito occorre dare risposta negativa.
Il CTU, infatti, ha individuato altri due percorsi che portano al fronte principale del fabbricato dell'attore, che consentono di evitare la costituzione della servitù sulla corte presente sulla particella n. 88, in comproprietà dei convenuti, soluzione che, come evidenziato dalla giurisprudenza, è ammissibile solo qualora tale passaggio rappresenti l'unico modo per eliminare l'interclusione.
In particolare, i passaggi alternativi individuati dal CTU, pur interessando una pluralità di particelle, non richiedono l'esecuzione di opere sui fondi serventi, se non nella particella confinante con quella dell'attore. Secondo quanto accertato dal CTU, in particolare, la strada esistente nel passaggio c.d. “a monte”, già consente l'accesso pedonale al fondo dell'attore e sarà possibile realizzare anche l'accesso carrabile mediante la sistemazione del dislivello presente tra la piazzetta e il sedime del fabbricato di proprietà di Pt_1
Rispetto a tale ultimo profilo, occorre evidenziare che, per eliminare l'interclusione, è sufficiente che il fondo considerato nel suo complesso abbia accesso alla pubblica via (dunque, nel caso di specie, l'ingresso posto al piano rialzato), non potendo l'attore imporre una servitù per garantire l'accesso carrabile anche al piano seminterrato dell'edificio, posto in un dislivello di circa tre metri, che effettivamente, per la realizzazione dei passaggi individuati dal CTU, richiederebbe l'esecuzione di importanti lavori di sbancamento del terreno.
Da quanto sopra consegue il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto delle spese di CTP documentate, con esclusione della fattura n. 8/2022 allegata dal convenuto CP_1 in quanto depositata tardivamente, essendo la perizia di parte già allegata alla comparsa di risposta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che si liquidano per CP_1
pagina 10 di 11 in € 630,00 per spese di CTP ed € 7.000,00 per compensi professionali, oltre a spese CP_1 generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
per e in € 7.000,00 per Controparte_2 Controparte_3 compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Rimini, 18 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2839/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMANDUCCI Parte_1 C.F._1
CRISTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COMANDUCCI
CRISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANCHINI Controparte_1 C.F._2
SILVANO, elettivamente domiciliato in Via C. Battisti n. 42 null 47863 Novafeltria presso il difensore avv. ZANCHINI SILVANO
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. FALCO COSIMO ANTONIO, elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA DI MEZZO 33 47921 RIMINI presso il difensore avv. FALCO COSIMO
ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di essere proprietario Parte_1
pagina 1 di 11 del fondo sito in Novafeltria (RN), contraddistinto in Catasto al F.12, particella n. 85, confinante con le proprietà (particella 88), (particella 84), Controparte_1 Controparte_1
e (particella 88), (particella 394) e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
(particella 20 e porzione di 92), conveniva in giudizio Parte_3 CP_1
e al fine di sentire accogliere le
[...] Controparte_2 Controparte_3 seguenti conclusioni: “dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del SI. e a carico del fondo di proprietà del SI , Parte_1 Controparte_1
e al fine di consentire l'accesso alla strada pubblica Via Controparte_4 Controparte_3
MP di LA stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, in particolare nei confronti del SI. tenuto conto della condotta pre- Controparte_1 processuale assunta”.
L'attore esponeva che l'edificio di sua proprietà era composto di tre piani, un seminterrato, un rialzato e un piano primo;
l'accesso pedonale era al piano rialzato dalla parte alta del terreno ma l'accesso alle cantine/magazzini al piano seminterrato poteva avvenire solo dal livello inferiore, essendo presente un dislivello di circa tre metri. Riferiva altresì che tale fondo non aveva alcun accesso alla pubblica via MP di LA, in quanto intercluso dai fondi circostanti di proprietà altrui, e non poteva procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio.
Egli, quindi, aveva individuato l'area su cui costituire una servitù di passaggio in una striscia di terreno di forma rettangolare di mt 30,00 determinata come segue: 3,00 mt di larghezza, per lo spazio di ingombro necessario al transito degli autoveicoli e mt 10,00 circa di lunghezza per il collegamento del fondo alla via MP di LA. Tale percorso per giungere alla pubblica via dal fondo di proprietà individuato nella relazione tecnica dell'Arch. , era il più Pt_1 Per_1 breve e si trovava in piano, al medesimo livello del seminterrato, che era destinato a deposito/ripostigli; esso inoltre attraversava una sola proprietà ed era utilizzato da sempre, anche dai precedenti proprietari. A seguito di ricerche, i proprietari della corte di cui alla particella n. 88 erano stati identificati in per la quota di 2/3 e, per il restante 1/3, Controparte_1 in e , in comunione legale tra loro. Controparte_2 Controparte_3
L'attore, pertanto, inviava comunicazione ai proprietari della suddetta particella per chiedere la costituzione della servitù di passaggio ma, mentre e si Controparte_2 Controparte_3 dichiaravano disponibili, si opponeva alla richiesta, proponendo al di Controparte_1 Pt_1 acquistare la quota del terreno e del fabbricato di sua proprietà. pagina 2 di 11 Ritenendo tale proposta inaccettabile, l'attore dava corso al tentativo di mediazione, che si concludeva con esito negativo, e successivamente introduceva il presente giudizio per ottenere la costituzione della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c.
2. Si costituiva contestando il contenuto dell'atto di citazione e, in Controparte_1 particolare, rappresentando che: - il fondo di proprietà del non era intercluso, anzi aveva Pt_1 ben due accessi sulla pubblica via, come dimostrato dalla relazione tecnica allegata alla comparsa;
- lo stesso era comproprietario, insieme alla moglie della Pt_1 Parte_3 abitazione contraddistinta con la particella n. 20, posta a confine con il fabbricato in favore del quale si richiedeva la servitù (contraddistinto con la particella 85), con accesso diretto alla pubblica via;
- non rispondeva al vero che l'edificio attoreo aveva solo un accesso pedonale al piano rialzato, né che non vi era un collegamento dal detto piano a quello seminterrato;
- il seminterrato del fabbricato dell'attore non aveva mai avuto un accesso carrabile ed era adibito a cantine/magazzini, peraltro dotato di sole “porte pedonali” e in precario stato di conservazione;
- la costituzione della servitù di passaggio sul percorso indicato dall'attore avrebbe comportato danni significativi e ingiustificati al fondo servente, che era adibito a parcheggio delle automobili dei proprietari;
- la costituzione della servitù sulla predetta corte era vietata dal disposto dell'art. 1051, ultimo comma, c.c. In ogni caso, il convenuto contestava l'importo offerto dall'attore a titolo di indennità ex art. 1053 c.c., considerato irrisorio.
Tanto premesso, egli concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini rigettare la domanda perché destituita di ogni fondamento e ragione, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
3. Si costituivano anche e riferendo che, prima di Controparte_2 Controparte_3 ricevere la richiesta dell'attore, essi non sapevano nemmeno di essere comproprietari dell'area cortiliva in questione, da loro ritenuta di proprietà esclusiva di Gli stessi, in Controparte_1 sede di mediazione, avevano dichiarato di non opporsi alla richiesta dell'attore, in quanto fino a quel momento l'area era stata utilizzata come parcheggio dal solo che aveva Controparte_1 esposto il cartello di divieto di sosta.
Tanto premesso, essi dichiaravano di aderire alle difese dell'altro convenuto, sopra sintetizzate,
e concludevano come segue: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: Nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
4. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, affidata al geom. sui seguenti CP_5
pagina 3 di 11 quesiti: “1. “letti gli atti e i documenti di causa, esperita ogni indagine ritenuta necessaria, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, descriva il CTU lo stato dei luoghi oggetto di causa, fornendone accurata rappresentazione fotografica e planimetrica;
2. indichi l'ubicazione di tutti gli accessi alla proprietà dell'attore, fornendone rappresentazione planimetrica e fotografica;
3. qualora accerti che il fondo dell'attore è intercluso, individui quale sia il percorso per l'accesso alla pubblica via più breve e che arrechi meno danni ai fondi serventi, secondo quanto prescritto dall'art. 1051 c.c.; 4. qualora il passaggio individuato interessi le proprietà dei convenuti, calcoli il valore dell'indennità prevista dall'art. 1053 c.c.; 5. tenti la conciliazione tra le parti”.
Depositata la relazione di CTU, venivano rigettate le ulteriori richieste istruttorie di parte attrice e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27/11/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
5. Così riassunto lo svolgimento del processo, in diritto occorre premettere che “ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto - insindacabile in sede di legittimità, se non per motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi - da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti)
i cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente” (Cass., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021). In particolare, nell'applicazione degli artt. 1051 e 1052
c.c., “deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo, quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio”
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25352 del 12 dicembre 2016).
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso pagina 4 di 11 convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante” (così Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 25130 del 23/08/2023, che si è pronunciata su questione diversa da quella oggetto della successiva sentenza delle Sezioni Unite
n. 1900 del 27/01/2025, concernente l'ipotesi in cui si fronteggiano più fondi tra quello intercluso e la via pubblica).
Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “la verifica della sussistenza della interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate;
sicché ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante” (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 55 del 04/01/2018).
Ai fini della costituzione della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., inoltre, “il requisito della interclusione deve ritenersi sussistente anche quando il proprietario del fondo sia comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, in quanto il comunista non può asservire il fondo comune al proprio” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7318 del 22 marzo 2018).
Infine, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che “in materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, quarto comma, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse;
la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. (…)”
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14102 del 3 agosto 2012).
6. Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie, occorre osservare che l'attore, sul presupposto dell'interclusione del proprio fondo, ha convenuto in giudizio i comproprietari di pagina 5 di 11 una sola delle particelle confinanti con la sua, attualmente adibita a corte comune alle proprietà dei convenuti, chiedendo che venga costituita la servitù di passaggio sulla stessa.
Per la valutazione circa l'interclusione del fondo, occorrerà fare riferimento all'immobile nel suo complesso, giacché emerge dalle foto allegate dal convenuto che il piano CP_1 seminterrato dell'immobile dell'attore è raggiungibile dal piano rialzato, dotato di un proprio accesso.
Allo stesso tempo, nell'accertamento circa l'interclusione del fondo risulterà irrilevante la circostanza che esso confina in parte con particelle di proprietà della moglie dell'attore.
Fatte tali premesse, occorre ora esaminare le conclusioni raggiunte dal CTU all'esito delle operazioni peritali. Il geom. in particolare, ha affermato: “Dal sopralluogo si sono CP_5 rilevati i seguenti accessi: - Accesso a “monte” passando da via MP di LA attraverso una strada che attraversa le particelle n.: • 92 di comproprietà SI.ra e Parte_3
SIg.ri ; • 84 di proprietà SI. ; • 394 di Parte_4 Controparte_1 proprietà SI.ra . Detto passaggio immette in una piccola piazzetta Parte_2 sulla quale affaccia la proprietà ricorrente mappale 85. Il fabbricato dei ricorrenti presenta un piccolo dislivello tra la predetta piazzetta e il sedime del fabbricato, che comunque non ne impedisce l'accesso pedonale, ed eventualmente con un intervento di sistemazione esterna anche carrabile. Sulla piazzetta al momento del sopralluogo erano presenti 3 autovetture. Sia la strada di accesso che la piazzetta sono asfaltate ed è presente un palo di illuminazione pubblica, il cui lampione è lo stesso che si riscontra lungo la viabilità comunale circostante. -
Accesso a “valle” attraverso una laterale di via MP di LA da una strada asfaltata che fronteggia le particelle nn. 84, 102, 109, 371, 106, 108, 110 si giunge al mappale n. • 88 di comproprietà del SI. e SIg.ri ; sul quale i Controparte_1 Persona_2 ricorrenti chiedono il passaggio per raggiungere la parte laterale del loro fabbricato con imposizione di servitù. Su questo lato il fabbricato dei ricorrenti posto a confine con la proprietà dei convenuti ha un accesso al piano seminterrato non carrabile ed il sedime sul fronte presenta una pendenza molto accentuata. Parzialmente il confine tra le proprietà ricorrente e convenuti è diviso da un muro di qualche metro di lunghezza in pietra. è altresì presente un muro di confine in pietra. Il sedime della proprietà convenuti viene occupata dagli stessi per lo stazionamento delle proprie autovetture (ne sono presenti due al momento del sopralluogo). Successivamente, su richiesta dell'avv. Zanchini, si è proceduto in data
02/02/2023 ore 15.00 ad eseguire ulteriore sopralluogo per dare conto di un terzo passaggio che parte conventa aveva già indicato nella fase di costituzione ed esattamente quello che dalla pagina 6 di 11 via MP di Maggio permette accesso attraverso le particelle n.: • 20 di proprietà della SI.ra
; • 23 di proprietà della SI.ra • 428 di proprietà Parte_3 Parte_3 della SI.ra attraverso un cancello (è presente anche una effige con Parte_3 scritta “ sulla colonna di destra) che passando sul sedime dei fabbricati insistenti sulle Pt_1 predette particelle sfocia sulla piazzetta già descritta in precedenza, che dà accesso alla proprietà ricorrente. Durante il primo sopralluogo e confermandolo nel secondo, il CTU si era riservato di verificare presso il Comune di Novafeltria sullo stato giuridico del passaggio posto
a “monte” che occupa parte delle particelle n. 92,84,394, vista la presenza di particolari che farebbero pensare ad un uso pubblico dell'accesso, nonché della pacifica possibilità di transitare all'interno della traversa di via MP di LA a “monte” per il raggiungimento delle varie proprietà in affaccio, e stante l'assoluta assenza di impedimenti al poter usufruire liberamente dell'area, mediante accesso all'ufficio tecnico e chiedendo ai CTP di presenziare se possibile. (…) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. , in data Persona_3
03/03/2023 rispondeva con propria nota, all'interno della quale pur non definendo proprietà pubblica il passaggio e la piazzetta a “monte” dichiara che le opere di asfaltatura ed illuminazione pubblica possano essere state eseguito in cambio di un uso pubblico della area menzionata”.
Tanto accertato, il CTU ha concluso che: “Dato atto di quanto ricevuto dal Comune di
Novafeltria circa la pubblicità del passaggio denominato “a monte”, il CTU ritiene che la proprietà ricorrente NON SIA INTERCLUSA essendo espressamente indicato nella risposta che l'ufficio tecnico comunale ha inviato al CTU al punto 5 “…Si ritiene quindi plausibile che, pur in assenza di riscontri formali (come spesso accade), i proprietari dell'epoca, abbiano richiesto/sollecitato l'esecuzione di tali opere in cambio dell'uso pubblico della traversa di via
MP di LA”, pertanto i dubbi che si erano palesati durante il sopralluogo per la presenza di opere pubbliche realizzate sono stati dissipati e pertanto si ritiene non dover individuare fondi serventi e passaggi alternativi per il raggiungimento della proprietà ricorrente. Per quanto indicato alla risposta quesito n. 3, non è necessario il calcolo di indennità prevista dall'art. 1053 c.c.”.
7. Così riportate le conclusioni del CTU, occorre prima di tutto accertare se il fondo di proprietà dell'attore sia effettivamente intercluso, come da lui affermato e come negato dai convenuti.
Per fare ciò, è necessario verificare se la strada “che attraversa le particelle n.: • 92 di comproprietà SI.ra e SIg.ri ; • 84 di Parte_3 Parte_4 proprietà SI. ; • 394 di proprietà SI.ra . Detto Controparte_1 Parte_2
pagina 7 di 11 passaggio immette in una piccola piazzetta sulla quale affaccia la proprietà ricorrente mappale
85”, sia ad uso pubblico e consenta di collegare il fondo dell'attore alla via MP di LA
(percorso che il CTU ha indicato come “accesso a monte”).
In proposito deve ritenersi che la sola risposta fornita al CTU dall'Ufficio tecnico del
[...]
(v. allegato n. 6 alle operazioni peritali) - in cui si dà atto che le opere di CP_6 installazione dei lampioni e asfaltatura del tratto di strada in questione sono state realizzate in passato dal e si conclude che, pur in assenza di riscontri formali: “…Si ritiene quindi CP_6 plausibile che, pur in assenza di riscontri formali (come spesso accade), i proprietari dell'epoca, abbiano richiesto/sollecitato l'esecuzione di tali opere in cambio dell'uso pubblico della traversa di via MP di LA” – sia insufficiente per accertare, sia pure incidenter tantum, che la strada sia ad uso pubblico.
Come noto, le servitù pubbliche e di uso pubblico sono vincoli di natura pubblicistica che insistono su proprietà pubbliche e private e che si caratterizzano per la loro funzionalità al perseguimento dell'utilità di beni appartenenti al demanio, o dei fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui tali beni servono - secondo l'espressione utilizzata dall'art. 825 c.c. - ovvero, ancora, di interessi della collettività.
In particolare, le servitù pubbliche sono costituite - su fondi privati o pubblici - a vantaggio di beni demaniali o del patrimonio indisponibile;
si tratta, quindi, di pesi che gravano su un fondo per l'utilità di un bene demaniale o per il conseguimento di un fine corrispondente a quello cui il bene demaniale serve.
Le servitù di uso pubblico sono, invece, costituite in forma di diritti collettivi, consistenti nel godimento di un determinato bene immobile appartenente ad un soggetto terzo rispetto alla collettività utente. Ne costituisce esempio proprio la destinazione al pubblico transito di una strada privata.
Entrambe le servitù sono costituite, di norma, per legge o tramite un atto amministrativo, rientrante nella categoria degli atti ablatori.
Esse, tuttavia, possono anche essere costituite con le stesse modalità previste per le servitù private, ovvero in base ad una convenzione tra le parti o per usucapione.
L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova CP_6 contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù (cfr. Cass. n. 1624/2010). pagina 8 di 11 In mancanza di un atto amministrativo o di una convenzione con la P.A., la servitù pubblica di passaggio su un'area privata può costituirsi per usucapione purché concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione “uti singuli”, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione (cfr. in tal senso, Cass. n. 28632/2017).
La Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell'assoggettamento per usucapione di un'area privata ad una servitù di uso pubblico, è necessario che l'uso risponda alla necessità ed utilità di un insieme di persone, agenti come componenti della collettività, e che sia stato esercitato continuativamente per oltre un ventennio con l'intenzione di agire "uti cives" e disconoscendo il diritto del proprietario (Cass., Sez. 2, n. 11346 del 17/06/2004); inoltre, ha precisato che le servitù di uso pubblico possono essere acquistate mediante il possesso protrattosi per il tempo necessario all'usucapione anche se manchino opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, essendo il requisito dell'apparenza prescritto dall'art. 1061 c.c. soltanto per le servitù prediali (Cass., Sez. Un., n. 20138 del 03/10/2011).
Nel caso di specie, in mancanza di prova dei presupposti sopra elencati, non può affermarsi che il fondo dell'attore sia collegato alla via MP di LA da una strada vicinale ad uso pubblico.
Sul punto, dunque, devono essere disattese le conclusioni del CTU, che si è basato sulle informazioni ricevute dall'ufficio tecnico comunale (che in realtà ha sottolineato l'assenza di riscontri formali circa l'uso pubblico della strada), oltre che sulla situazione di fatto riscontrata in sede di sopralluogo.
A tale ultimo proposito, deve rilevarsi che l'interclusione non è esclusa dalla circostanza che venga di fatto esercitato il passaggio su fondo appartenente ad altro proprietario (v. Cass., Sez.
2 - , Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021: “In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale ("iure proprietatis" o
"servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo”).
8. Posto, dunque, che allo stato il fondo dell'attore deve essere considerato intercluso, ciò non è pagina 9 di 11 sufficiente per l'accoglimento della domanda di parte attrice, dovendosi comunque accertare se il percorso individuato per costituire la servitù di passaggio abbia le caratteristiche indicate dall'art. 1051 c.c., come interpretate dalla giurisprudenza sopra richiamata.
A tale quesito occorre dare risposta negativa.
Il CTU, infatti, ha individuato altri due percorsi che portano al fronte principale del fabbricato dell'attore, che consentono di evitare la costituzione della servitù sulla corte presente sulla particella n. 88, in comproprietà dei convenuti, soluzione che, come evidenziato dalla giurisprudenza, è ammissibile solo qualora tale passaggio rappresenti l'unico modo per eliminare l'interclusione.
In particolare, i passaggi alternativi individuati dal CTU, pur interessando una pluralità di particelle, non richiedono l'esecuzione di opere sui fondi serventi, se non nella particella confinante con quella dell'attore. Secondo quanto accertato dal CTU, in particolare, la strada esistente nel passaggio c.d. “a monte”, già consente l'accesso pedonale al fondo dell'attore e sarà possibile realizzare anche l'accesso carrabile mediante la sistemazione del dislivello presente tra la piazzetta e il sedime del fabbricato di proprietà di Pt_1
Rispetto a tale ultimo profilo, occorre evidenziare che, per eliminare l'interclusione, è sufficiente che il fondo considerato nel suo complesso abbia accesso alla pubblica via (dunque, nel caso di specie, l'ingresso posto al piano rialzato), non potendo l'attore imporre una servitù per garantire l'accesso carrabile anche al piano seminterrato dell'edificio, posto in un dislivello di circa tre metri, che effettivamente, per la realizzazione dei passaggi individuati dal CTU, richiederebbe l'esecuzione di importanti lavori di sbancamento del terreno.
Da quanto sopra consegue il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto delle spese di CTP documentate, con esclusione della fattura n. 8/2022 allegata dal convenuto CP_1 in quanto depositata tardivamente, essendo la perizia di parte già allegata alla comparsa di risposta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che si liquidano per CP_1
pagina 10 di 11 in € 630,00 per spese di CTP ed € 7.000,00 per compensi professionali, oltre a spese CP_1 generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
per e in € 7.000,00 per Controparte_2 Controparte_3 compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Rimini, 18 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 11 di 11