Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.G.N. 2084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4 luglio 2024. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1551/2024, pubblicata il 9 febbraio 2024,
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Alessandro Valerio del Foro di Velletri e con elezione di domicilio presso l'indirizzo PEC come da procura inserita nel fascicolo Email_1 telematico;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Paola Desideri Zanardelli e dell'avv. Rosa Maria D'Agostino e con elezione di domicilio presso il loro Studio in Roma, Via Giulini n. 2, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1551/2024, pubblicata il
9 febbraio 2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Onorevole Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente:
- riformare la sentenza n.1551/2024 emessa in data 08.02.2024 e pubblicata in data
09.02.2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n° RG 24250/2023 del Tribunale
Ordinario di Milano – Sez. Undicesima Civile – in persona del Giudice Dott.ssa Antonella
Caterina Attardo, e per l'effetto accogliere le conclusioni proposte dall'appellante nel senso di:
- accertare e dichiarare che il pagamento del ribaltamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società ricorrente per il periodo di fornitura 2010/2011 a favore del fornitore non era dovuto per i motivi espressi in atto e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento verso la società in p. del l.r.p.t., della somma Parte_1 di €.9.035,36 indebitamente percepita, maggiorata degli interessi legali e moratori ex art.1284,
2033 cc e D.Lgs. 231/02;
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari oltre ad
I.V.A. e C.P.A. di entrambi i giudizi di primo e secondo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e conclusione:
- nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per i motivi suesposti, con conferma integrale della sentenza
n. 1551/2024 emessa in data 08.02.2024 e pubblicata in data 09.02.2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n° RG 24250/2023 del Tribunale Ordinario di Milano – Sez. Undicesima
Civile - in persona del Giudice Dott.ssa Attardo, non notificata. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre IVA e CPA e voci come per legge”.
3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha adito il Tribunale di Parte_1
Milano al fine di ottenere la condanna di alla restituzione ex art. 2033 c.c. Controparte_1 dell'importo di euro 9.035,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
A sostegno della pretesa, ha evidenziato di avere corrisposto il suddetto Parte_1
importo a a titolo di addizionali provinciali, in relazione al contratto di Controparte_1
somministrazione stipulato per la fornitura di energia elettrica per il periodo 2010/2011. Ha quindi dedotto l'illegittimità dell'addebito delle addizionali provinciali da parte di CP_1
facendo rilevare come la relativa norma impositiva (i.e. l'art. 6, comma 2, del D.L. n.
[...]
511/1988) dovesse essere disapplicata, in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CGUE è immediatamente applicabile nel diritto interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, anche all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. si è costituita nel giudizio di primo grado e, senza contestare l'entità Controparte_1
della somma imputata da al rimborso delle addizionali provinciali, ha Parte_1
chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo l'inefficacia nei rapporti fra privati delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte ed escludendo, in ogni caso, di essere tenuta al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1551/2024 depositata il 9 febbraio 2024, ha rigettato le domande proposte da facendo rilevare che: Parte_1
- deve essere esclusa, alla luce della giurisprudenza della CGUE, la possibilità di far valere le disposizioni di una direttiva non trasposta o non trasposta correttamente in una controversia tra privati, ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro ad essa contraria;
- il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro o degli organi della sua amministrazione;
- solo se la norma contenuta nella direttiva della cui applicazione si discute è da considerare un principio generale del diritto dell'Unione, è possibile invocarne l'applicazione anche in controversie tra privati, ma, nel caso concreto, non ricorre tale ipotesi;
- pur essendo pacifico che del diritto dell'Unione fanno parte anche i principi di diritto espressi nelle decisioni della CGUE, tuttavia la rilevanza e la vincolatività di tali decisioni deve essere limitata alle fattispecie ad esse assimilabili;
- le due decisioni richiamate da non sono state pronunciate in Parte_1
controversie fra privati e i principi ivi affermati relativamente alla disapplicazione della norma 4
nazionale per contrarietà al diritto dell'Unione non possono ritenersi applicabili alla fattispecie concreta;
- l'inefficacia della direttiva 2008/118/CE nei rapporti fra privati preclude anche la disapplicazione incidentale che alcune sentenze della Corte di Cassazione (pronunciate in materia di i.v.a. versata indebitamente) hanno invece ritenuto configurabile.
2. ha proposto appello contro la sentenza n. 1551/2024, Parte_1
deducendone la erroneità, con un unico articolato motivo, per non avere ritenuto possibile la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con i principi del diritto unionale, così come interpretati dalla CGUE. si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando la decisione pronunciata dalla CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024 e le sentenze della Corte di Cassazione n. 21154/2024 e n. 24373/2024.
La società appellata ha anche chiesto alla Corte di rinviare la decisione in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, alla quale è stata rimessa dal Tribunale di Udine la questione di costituzionalità dell'art. 6, commi 1, lett. c, e 2 del D.L. n. 511/1988, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo n.26/2007, per il periodo di vigenza successivo al 1° gennaio
2010 e fino alla sua abrogazione, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE.
3. Prima di affrontare il merito dell'impugnazione, è utile dare conto del quadro normativo nel quale si inserisce la pretesa avanzata dalla società appellante.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata istituita in favore dei Comuni, delle
Province o dell'Erario dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988.
Il versamento di tale addizionale è stato posto a carico dei fornitori di energia elettrica, con diritto di rivalsa sui consumatori finali a norma dell'art. 56 del D.L.vo n. 504/1995 (T.U.A. -
Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario.
Con la direttiva 2003/96/CE, recepita in Italia dal D.L.vo 2 febbraio 2007 n. 26, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le disposizioni della direttiva
92/12/CEE; è quindi divenuto applicabile all'energia elettrica il disposto di cui all'art. 3 della direttiva 91/12/CEE, a norma del quale “i prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse 5
rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La possibilità di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa “altre imposte dirette aventi finalità specifiche” è stata ribadita nella successiva direttiva 2008/118/CE (con una disposizione in parte sovrapponibile a quella del febbraio 1992), che è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.L.vo n. 48/2010, senza però intervenire sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.l.vo 26/2007.
Proprio in ragione del mantenimento invariato del testo dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica prevista da tale norma in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
L'addizionale è stata infine abrogata con i D.L.vi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e con il D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale.
4. La domanda di ripetizione formulata da riguarda le somme Parte_1
versate a titolo di addizionale all'accisa nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2008/118/CE, fissato al 1° gennaio 2010, e l'abrogazione dell'imposta, intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Non è in discussione che le somme richieste in ripetizione da parte dell'appellante siano state pagate a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica. Il tema controverso riguarda invece l'an della pretesa creditoria, vale a dire il diritto di di ottenere il Parte_1
rimborso delle suddette somme in ragione della illegittimità dell'imposta per la incompatibilità di essa (rectius della norma che l'ha istituita) con la disciplina unionale in materia di imposizione fiscale.
Come si è già sopra accennato, ha censurato la decisione di primo grado Parte_1 per non avere dato rilievo alla contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 non tanto direttamente alla direttiva 2008/118/CE – inapplicabile, poiché non correttamente trasposta, ai rapporti tra privati – quanto, piuttosto, alla interpretazione che di essa ne ha dato la CGUE, specificamente con le sentenze pronunciate nelle cause C-553/2013 e C-103/2017.
Sotto altro profilo, l'appellante, richiamando precedenti giurisprudenziali anche di questa Corte
d'Appello, ha evidenziato come la disapplicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte. 6
Più precisamente, poiché la rivalsa esercitata dal fornitore di energia elettrica sul consumatore finale ex art. 56 T.U.A. non ha ad oggetto l'imposta, ma il mero equivalente economico di essa, il tema della applicabilità diretta del diritto comunitario resterebbe del tutto estraneo al rapporto civilistico;
esso dovrebbe tuttavia essere valutato incidentalmente, con riferimento al rapporto
(verticale) tra il fornitore e lo Stato, al solo fine di verificare la fondatezza della rivalsa e quindi l'eventuale natura indebita dei versamenti effettuati a tale titolo.
5. L'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
5.1 Innanzitutto, va verificato se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE.
A questo riguardo, le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17 hanno chiarito che:
- i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della Direttiva 2008/118/CE “possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (causa C-553/2013);
- affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Causa C-103/2017).
Alla luce dei suddetti principi interpretativi, immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, la Corte di Cassazione ha ravvisato la incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con il diritto unionale in ragione della assenza di indicazioni in ordine alle specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare (v. Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198, tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori dell'energia e lo Stato, nei quali all'accertamento della incompatibilità della norma nazionale con la Direttiva 2008/118/CE è conseguita la disapplicazione della norma nazionale). 7
La riscossione delle addizionali alle accise da parte dello Stato nei confronti dei fornitori di energia elettrica nel periodo 1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 è dunque avvenuta in contrasto con le previsioni della Direttiva 2008/118/CE.
5.2 Resta da accertare se tale contrasto possa essere invocato nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva 2008/118/CE non è stata trasposta correttamente nell'ordinamento italiano (non essendo il D. L.vo n. 482010 intervenuto sull'art. 6 del D.L. n. 511/1988).
In quest'ottica, non sono risolutive né le pronunce della Corte di Giustizia né quelle della Corte di Cassazione sopra menzionate, in quanto emesse nell'ambito di procedimenti instaurati dal fornitore dell'energia elettrica nei confronti dello Stato e quindi non involgenti il tema della efficacia orizzontale delle direttive inattuate.
E' invece imprescindibile il richiamo del principio da ultimo ribadito dalla CGUE con la sentenza pronunciata l'11 aprile 2024 nella causa C-316/2022 (proprio in merito alle addizionali alle accise sull'energia elettrica previste dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988), secondo il quale “ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi
a un giudice nazionale”.
Nondimeno, a parere del Collegio, l'inefficacia della Direttiva 2008/118/CE nei rapporti tra privati non preclude di ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata in causa da
[...]
Parte_1
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la disapplicazione della Direttiva
2008/118/CE in via meramente incidentale, secondo il ragionamento proposto dall'appellante di cui si è sopra dato sinteticamente conto, risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione e non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati (si vedano, tra le più recenti, le sentenze n.
363/2025, n.93/2025, n. 3258/2024 e n. 3238/2024 di questa Corte d'Appello, la sentenza n.
473/2025 della Corte d'Appello di Firenze, e le sentenze n. 2409/2025 e n. 1688/2025 del
Tribunale di Milano).
In particolare, assume rilievo l'orientamento elaborato dalla Corte Cassazione in materia di rimborso dell'i.v.a., secondo il quale “nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione 8
finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario”(Cass. S.U. n. 15032/2009; conf.: Cass. civ. SS.UU. del
28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del 12.11.2020
n. 25519).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito, anche nelle controversie tra fornitore di energia elettrica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti ed autonomi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti (l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non è parte del primo).
Tuttavia, i due rapporti sono collegati, poiché il fornitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
In via di principio, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti.
Se viene meno l'obbligo, gravante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello Stato,
l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso tuttavia produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico.
Una volta chiarito che la rivalsa non ha per oggetto l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la rilevanza diretta della Direttiva
2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta direttiva investe necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale (Stato\privato) e non orizzontale (privato\privato) del diritto comunitario. Così come per la rivalsa in materia di i.v.a., il giudice ordinario può dunque sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica. 9
E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazione tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
5.3 Le osservazioni svolte dal giudice di primo grado sulla natura facoltativa della disapplicazione virtuale in materia di i.v.a., sul piano del ragionamento giuridico, non valgono a mettere in discussione la compatibilità della disapplicazione stessa con il sistema delle fonti comunitarie e, segnatamente, con i limiti di efficacia nei rapporti fra privati delle direttive rimaste inattuate recentemente riaffermate dalla CGUE.
La sentenza della CGUE pronunciata nella causa C-316/2022 ha chiarito che “malgrado
l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
In altre parole, ferma l'inefficacia delle direttive inattuate nei rapporti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto interno degli Stati membri.
La disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva
2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce attuazione del principio affermato dalla CGUE.
Infatti, l'ordinamento italiano consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verticale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvolgere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata, in via principale, dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica.
A questo riguardo, è significativo far rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio, aveva prospettato proprio tale soluzione interpretativa, rispetto alla quale la CGUE ha ritenuto di esprimere il principio sopra trascritto.
5.4 Le sentenze n. 21154/2024 e n. 24373/2024 della Corte di Cassazione, successive alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 e richiamate da a sostegno delle Controparte_1
proprie deduzioni, non hanno valorizzato la possibilità di superare, nei giudizi fra privati, 10
l'inefficacia della direttiva 2008/118/CE senza violare i principi unionali in materia di gerarchia delle fonti.
Le statuizioni in esse contenute sono, al contrario, fondate sul presupposto della impossibilità per i consumatori finali di far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della Direttiva
2008/118/CE, in ragione della inefficacia orizzontale delle direttive inattuate.
Nella fattispecie di causa, il suddetto presupposto è stato messo in discussione, essendo stata valutata positivamente la possibilità, contemplata dalla stessa CGUE, di far valere l'incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con la Direttiva 2008/118/Ce nei rapporti fra privati in forza delle disposizioni del diritto nazionale;
pertanto, tali sentenze non intaccano la coerenza logico giuridica delle argomentazioni sin qui svolte.
5.5 Analogamente, sono prive di rilievo le considerazioni espresse da Controparte_1
sulla eccessiva gravosità, per i soggetti tenuti al pagamento delle accise, della procedura di recupero delineata dall'art. 14, comma 4, T.U.A.
La procedura di recupero dell'accisa stabilita dall'art. 14 comma 4 del T.U.A. per l'ipotesi di condanna alla restituzione a terzi delle somme incassate a titolo di rivalsa dell'accisa, secondo la tesi di sarebbe eccessivamente onerosa, in quanto precluderebbe la Controparte_1 possibilità di valutare soluzioni transattive (costituendo condizione dell'azione la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudicato) ed esporrebbe il fornitore dell'energia al rischio di diniego del rimborso da parte dello Stato.
Al riguardo, si fa rilevare come tale procedura sia correlata alla scelta del fornitore dell'energia elettrica di valersi della possibilità di ribaltare sul consumatore finale il peso economico dell'accisa ai sensi dell'art. 56 del T.U.A. Diversamente, il fornitore dell'energia elettrica avrebbe potuto ottenere direttamente dallo Stato, attivandosi nel termine di decadenza stabilito dallo stesso art. 14 T.U.A. al comma 2, il rimborso dell'accisa indebitamente versata (v. Cass.
n. 22345/2020).
In questo contesto, la maggiore gravosità per il fornitore dell'energia elettrica della procedura volta ad ottenere il rimborso a seguito dell'iniziativa del consumatore finale, poiché si inserisce in un impianto coerente di rimedi concepiti e modulati diversamente per ciascuna delle diverse evenienze configurabili, non può valere a paralizzare l'efficacia dell'azione che il consumatore finale abbia intrapreso a termini di legge.
5.6 La disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1998 in via incidentale, giacché non presuppone l'applicazione orizzontale della Direttiva 2008/118/CE in contrasto con i principi del diritto unionale, vale ad escludere la necessità di rinviare la decisione della controversia in 11
attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione prospettata dal Tribunale di
Udine.
6. Sussiste quindi il diritto di di ottenere il rimborso della somma Parte_1 di euro 9.035,36, versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo 2010/2011.
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, in risposta alle deduzioni di che la Controparte_1 disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
7. Quanto alle spese di lite, va confermata la statuizione emessa dal giudice di primo grado in considerazione della complessità delle questioni trattate.
Proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1551/2024, pubblicata Parte_1
il 9 febbraio 2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 9.035,36, oltre interessi al tasso di cui Parte_1 all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
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3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni