Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01329/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2024, proposto dalla società Scs 11 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 27.05.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrovoltaico, denominato “Surbo” , della potenza nominale di 46,883 MW integrato da un sistema di accumulo da 31,5 MW, per una potenza massima in immissione pari a 78,383 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Lecce (LE) e Surbo (LE);
> nonché per l’accertamento della natura soprassessoria ovvero, in subordine, per l’annullamento:
- della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 145961 del 05.08.2024, comunicata alla Società via pec in pari data, con cui è stato rilevato che “allo stato non risulta possibile procedere all’emissione del decreto di VIA”;
> per la condanna dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025 il dott. SO SB e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1329 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato il 14.10.2024 e depositato il 18.10.2024, la società ricorrente ha proposto il presente giudizio ex artt. 31 e 117 del c.p.a., onde ottenere da questo T.A.R. la condanna dell’Amministrazione intimata all’adozione di un provvedimento espresso nell’ambito del procedimento ex artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) “per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrovoltaico, denominato “Surbo”, della potenza nominale di 46,883 MW integrato da un sistema di accumulo da 31,5 MW, per una potenza massima in immissione pari a 78,383 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Lecce (LE) e Surbo (LE); nonché per l’accertamento della natura soprassessoria ovvero, in subordine, per l’annullamento della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 145961 del 05.08.2024, comunicata alla Società via pec in pari data, con cui è stato rilevato che “allo stato non risulta possibile procedere all’emissione del decreto di VIA”.
2. Con nota depositata il 16.10.2025, la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, a spese compensate.
3. All’udienza camerale del giorno 17.11.2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente dalla parte ricorrente. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
6. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
IN DE RE, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
SO SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO SB | IN DE RE |
IL SEGRETARIO