CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25140 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. LA IA n. a Scordia il 7/11/1951 2. GO OV n. a Voli il 14/3/1992 3. GO RI n. a Catania il 12/2/1963 4. IU NZ n. a Catania il 17/8/1970 5. RD IC n. a Catania il 26/3/1976 6. PANE' AU n. a Catania il 26/1/1975 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania il 10/6/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proi> Gen., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte rassegnate dall'Avv. Davide Proietto Salanitri nell'interesse di RD MI 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25140 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 31/1/2022, in esito a giudizio abbreviato aveva dichiarato gli imputati GO VA, GO AR, NÈ AU e RD MI colpevoli del delitto di rapina aggravata ascritto al capo D) della rubrica, IU EN colpevole dei reati di cui ai capi D) ed F), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: l'Avv. Dario Polizza Favaloro nell'interesse di BA RD 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.pen. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha compiuto un'errata valutazione della condotta addebitata al ricorrente, omettendo di stimarne correttamente l'efficacia causale ai fini dell'applicabilità della diminuente. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta difensiva limitandosi ad affermare che la fornitura dell'auto utilizzata per la rapina costituisca un rilevante apporto causale alla realizzazione dell'illecito, conclusione che -ad avviso del difensore- trascura la ratio della norma, fornendone un'interpretazione eccessivamente restrittiva. Infatti la condotta del ricorrente si colloca in epoca antecedente la consumazione della rapina ed è connotata da un'efficacia eziologica del tutto marginale rispetto all'evento; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva senza approfondire i rilievi svolti in sede di gravame e trascurando, in particolare, la marginalità del ruolo dell'imputato, accomunando la posizione del ricorrente a quella dei coimputati, nonostante i diversi profili soggettivi;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, avendo la Corte territoriale eluso il principio di proporzionalità irrogando una pena sproporzionata rispetto al fatto e al ruolo del prevenuto in assenza di adeguata motivazione. L'Avv. Salvatore Centorbi nell'interesse di GO AR e GO VA 3. la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. Secondo il difensore la Corte territoriale ha negato il riconoscimento della diminuente con motivazione apodittica e congetturale, trascurando il fatto che i GO sono intervenuti solo in un secondo momento e non durante le fasi concitate dell'azione delittuosa, limitandosi a raggiungere il luogo di scarico della merce sicché l'evento finale si sarebbe comunque verificato anche senza il loro apporto;
2 eLL. 3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati. Secondo il difensore i giudici d'appello non hanno compiutamente e correttamente valutato gli elementi addotti a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., e in particolare l'atteggiamento responsabile e collaborativo assunto dai prevenuti e la precoce ammissione di responsabilità per i fatti addebitati, elementi idonei a supportare la richiesta di rivisitazione del trattamento sanzionatorio. Aggiunge il ricorrente che la Corte d'Appello ha rigettato le deduzioni difensive con una motivazione scarna e inidonea a giustificare il trattamento sanzionatorio praticato. L'Avv. Dario Polizza Favaloro nell'interesse di IU EN 4. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo il difensore la sentenza impugnata non ha adeguatamente valutato le deduzioni difensive, trascurando l'atteggiamento collaborativo del ricorrente, il quale ha ammesso le proprie responsabilità in ordine ai fatti addebitatigli, e omettendo di differenziare le posizioni degli imputati. I giudici d'appello non hanno considerato che il ricorrente ha confessato prima dell'instaurazione del procedimento a giudizio un ulteriore reato e hanno reso una motivazione del tutto apparente, condensata in formule di stile del tutto generiche;
4.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, avendo la Corte di merito eluso il principio di proporzionalità della sanzione, irrogando una pena sproporzionata rispetto ai fatti e alla personalità dell'imputato in assenza di un concreto esame dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. L'Avv. Davide Proietto Salanitri nell'interesse di RD MI 5. Il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del RD per l'addebito ascrittogli in quanto la sentenza impugnata non svolge una motivazione effettiva ma risolve l'impianto giustificativo in un vuoto contenitore inidoneo a rappresentare le ragioni poste a base della decisione. In particolare, secondo il difensore appaiono prive di logico fondamento le argomentazioni poste a sostegno della credibilità del teste OS a fronte della ricostruzione dei fatti fornita dal difensore e sorretta da inconfutati elementi probatori. I giudici di merito hanno ritenuto di trarre riscontro al riconoscimento del teste dall'arresto del prevenuto, avvenuto pochi mesi dopo i fatti in contestazione, in relazione ad un tentativo di rapina ai danni di un tir con modalità analoghe, circostanza insuscettibile di fornire la prova di responsabilità per il fatto di reato a giudizio mentre risultano incongruamente svalutate le dichiarazioni spontanee dei coimputati GO AR, GO VA e IU BA che hanno affermato l'estraneità del prevenuto ai fatti contestati. Quanto al riconoscimento fotografico la sentenza impugnata ne ha accreditato 3 e , l'affidabilità sebbene il teste non avesse fornito una previa descrizione delle sembianze del soggetto da riconoscere, che aveva visto solo per pochi attimi, di notte, ben quattro mesi prima;
5.1 la violazione degli artt. 192,213,214 e 603 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Secondo il difensore l'inattendibilità del riconoscimento del OS, derivante sia dalla contraddittorietà intrinseca che dalle discutibili modalità procedurali, imponeva la necessità di riscontri, nella specie inesistenti, tale non potendo ritenersi il coinvolgimento del RD in una successiva tentata rapina in concorso con alcuni degli odierni coimputati. Dopo aver richiamato la differente portata probatoria dell'individuazione e della ricognizione personale prevista dagli artt. 213 e 214 cod.proc.pen., il difensore segnala che la capacità dimostrativa del mero riconoscimento risiede nel complesso di valutazioni che inducono a ritenere l'attendibilità del teste sicché nella specie, in ragione delle criticità rilevate e in assenza di elementi di riscontro, l'imputato non poteva essere ritenuto concorrente nella rapina ascrittagli. L'Avv. Claudio Paschina nell'interesse di NÈ AU 7.La mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha reso una motivazione solo apparente con riguardo al diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., trascurando i rilievi difensivi circa la svalutazione da parte del primo giudice del comportamento processuale del prevenuto che, a fronte di un quadro probatorio incerto, aveva reso confessione. I giudici d'appello si sono limitati a richiamare le considerazioni del Gup e i precedenti annoverati dal ricorrente senza rendere una motivazione esaustiva in ordine alle censure mosse dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo del ricorso nell'interesse di RD BA è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dai giudici d'appello e disattese sulla scorta di una motivazione priva di criticità giustificative. Il primo giudice ha chiarito in punto di responsabilità che il RD nel fornire l'autovettura Opel Astra utilizzata nel corso della rapina ai danni di US RO era pienamente consapevole dell'uso che ne sarebbe stato fatto e , secondo quanto emerge dalla conversazione ambientale di cui al progr. 282 del 7/8/2020 tra l'imputato e IU BA, nel corso della quale i due commentavano l'azione delittuosa, il ricorrente dimostrava di essere al corrente delle modalità di svolgimento e dispensava consigli e raccomandazioni per future analoghe imprese delittuose. Sotto un profilo di stretto diritto deve aggiungersi che all'applicabilità dell'art. 114 cod.pen. osta, oltre al significativo ruolo ricoperto dal ricorrente, il numero delle persone compartecipi dell'azione 4 delittuosa, superiore a cinque. Questa Corte ha chiarito che in tema di concorso di persone nel reato la disposizione di cui all'art. 114, secondo comma, cod. pen., che esclude l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell'art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque), si riferisce anche a quelle ipotesi in cui il numero delle persone concorrenti sia considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato (in fattispecie relativa a rapina commessa da più persone riunite ed aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996, Rv. 205409 - 01;conformi, Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015, Rv. 264565 - 01;Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Rv. 266852-01; Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Rv. 279014-01). 1.1 Il secondo e terzo motivo che concernono il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena possono essere congiuntamente trattati e sono manifestamente infondati. Infatti, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di elementi idonei a fondare l'invocata attenuazione sanzionatoria, non condividendo l'assunto difensivo di un ruolo marginale del prevenuto nella programmazione ed esecuzione del reato. D'altro canto i giudici territoriali hanno rimarcato la gravità del fatto in ragione delle modalità esecutive, del numero dei partecipanti, della organizzazione dell'illecito con particolare professionalità criminale, elementi tutti idonei non solo a giustificare la reiezione del gravame difensivo ma anche a dare conto del modesto discostamento dai minimi edittali nella dosimetria della pena. 2. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di GO AR e GO VA lamenta il mancato riconoscimento della diminuente ex art. 114 cod.pen. ed è testualmente reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione giuridicamente corretta. La sentenza impugnata (pag. 5) ha evidenziato che il ruolo dei GO non risulta confinato al mero contributo alla scarico della merce trasportata dal TIR rapinato ma si è tradotto nella partecipazione a vari sopralluoghi prima della consumazione dell'illecito e, durante l'esecuzione, nello svolgimento del ruolo di staffetta, seguendo l'autoarticolato sia prima che dopo la materiale apprensione da parte degli autori materiali al fine di garantire il buon esito dell'operazione, circostanze che non si prestano ad essere qualificate alla stregua di un contributo causale di importanza minima. Ad ogni buon conto come già chiarito sub. 1 la diminuente di cui all'art. 114 è giuridicamente incompatibile con il numero dei partecipanti all'azione delittuosa. 2.1 Le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate. I giudici d'appello hanno evidenziato l'impossibilità di riconnettere alla confessione una valenza di rimeditazione dell'accaduto in quanto intervenuta a fronte di un quadro probatorio "granitico", costituito dagli esiti delle rilevazioni GPS, dalle riprese del sistema di videosorveglianza, dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali. La Corte di merito 5 99, ha, altresì, rimarcato la pluralità di precedenti che militano a carico di GO AR e segnalato che l'incensuratezza di GO VA non è elemento sufficiente a giustificare il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di IU EN è inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. La Corte territoriale, a pag. 5, ha spiegato che al riconoscimento delle attenuanti generiche ostano i gravi e recenti precedenti che militano a carico del prevenuto e che rivestono rilievo prevalente rispetto alla confessione, valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto logicamente argomentata. Quanto alla misura della sanzione, la sentenza impugnata ha dato conto che il lieve discostamento dai minimi nella determinazione della pena base trova giustificazione nelle gravi ed allarmanti modalità esecutive del reato sub D), espressione di professionalità criminale sia nella fase preparatoria che esecutiva. 4. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche con riguardo al ricorso proposto nell'interesse del RD. La valutazione della Corte territoriale in ordine alla valenza dimostrativa del concorso del riconoscimento fotografico operato dal teste OS VA, custode dell'autoparco di Acireale ove i rapinatori procedettero allo svuotamento del Tir rapinato, non presta il fianco a censura. Già il primo giudice aveva sottolineato (pag. 23) che il OS aveva effettuato il riconoscimento del prevenuto in termini di certezza, individuandolo come l'uomo che era all'interno dell'autoarticolato. Al riguardo deve osservarsi che, contrariamente a quanto assume il difensore, dalla ricostruzione delle operazioni di scarico (sentenza Gip pag. 13) consta che le stesse durarono circa un'ora ed avvennero mentre il OS, guardiano notturno, sostava nei pressi, avendo il medesimo asserito dì aver fatto rientro nel gabbiotto solo dopo che il tir era uscito dall'autoparco, dirigendosi verso l'autostrada Acireale-Catania. La difesa non ha addotto alcun elemento idoneo ad inficiare il giudizio di attendibilità che concordemente i giudici di merito hanno formulato in ordine all'individuazione in discorso, non potendo con evidenza riconoscersi un'attitudine scardinante all'imprecisione in cui sarebbe incorso il OS circa la data di assunzione quale guardiano notturno dell'autoparco. Né può convenirsi con la difesa laddove assume l'incerta affidabilità dell'atto per effetto della omessa preventiva descrizione del soggetto da riconoscere alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Rv. 263302-01; Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280598-02). 6 (99-, 4.1 A tanto deve aggiungersi sotto il profilo del controllo del giudizio di attendibilità intrinseca del dichiarante che non può negarsi pertinenza e pregnanza alle circostanze valorizzate dai giudici d'appello e, partitamente, al contestuale riconoscimento di IU EN come l'uomo alla guida della Fiat Panda che aveva accompagnato il Tir all'interno del parcheggio, il quale ha reso confessione in relazione alla partecipazione alla rapina in danno di US RO, e all'arresto in flagranza del ricorrente per il tentativo di rapina commesso il 18/9/2020 unitamente agli odierni coimputati GO AR, IU EN e NÈ AU. La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante e consolidato ritiene che i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Rv. 250081 - 01;Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Rv. 266023-01) sicché l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908-01; n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 275548 - 01). Appaiono pertanto destituiti di pregio i rilievi difensivi finalizzati a qualificare il riconoscimento fotografico quale "prova debole" necessitante di riscontri, trattandosi al contrario di atto la cui capacità probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dall'attendibilità di chi vi procede, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (in tal senso Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01). Nella specie il giudizio d'attendibilità del dichiarante è congruamente argomentato e resistente alle obiezioni difensive con conseguente irricevibilità delle censure proposte. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di NÈ AU è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale, ad evasione della doglianza difensiva, ha confermato il diniego delle attenuanti generiche ritenendo recessiva la confessione in ragione dei gravi e recenti precedenti penali del prevenuto. Il primo giudice (pag. 25) ha giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione a tutti i prevenuti rimarcando la professionalità ed abitualità nella commissione di delitti e l'impossibilità di connettere alle confessioni rese una valenza mitigatrice in quanto frutto non di una rimeditazione dell'accaduto e di resipiscenza ma di calcoli utilitaristici. Va in proposito aggiunto che tutti gli imputati, compreso il ricorrente, risultano gravati da recidiva qualificata, che non ha inciso nella dosimetria della pena, avendo il primo giudice escluso l'aumento facoltativo ex art. 63, comma 4, cod.pen., ma che mantiene 7 integra la sua rilevanza di aggravante soggettiva ai fini della valutazione della capacità a delinquere. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7/3/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proi> Gen., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte rassegnate dall'Avv. Davide Proietto Salanitri nell'interesse di RD MI 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25140 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 31/1/2022, in esito a giudizio abbreviato aveva dichiarato gli imputati GO VA, GO AR, NÈ AU e RD MI colpevoli del delitto di rapina aggravata ascritto al capo D) della rubrica, IU EN colpevole dei reati di cui ai capi D) ed F), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: l'Avv. Dario Polizza Favaloro nell'interesse di BA RD 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.pen. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha compiuto un'errata valutazione della condotta addebitata al ricorrente, omettendo di stimarne correttamente l'efficacia causale ai fini dell'applicabilità della diminuente. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta difensiva limitandosi ad affermare che la fornitura dell'auto utilizzata per la rapina costituisca un rilevante apporto causale alla realizzazione dell'illecito, conclusione che -ad avviso del difensore- trascura la ratio della norma, fornendone un'interpretazione eccessivamente restrittiva. Infatti la condotta del ricorrente si colloca in epoca antecedente la consumazione della rapina ed è connotata da un'efficacia eziologica del tutto marginale rispetto all'evento; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva senza approfondire i rilievi svolti in sede di gravame e trascurando, in particolare, la marginalità del ruolo dell'imputato, accomunando la posizione del ricorrente a quella dei coimputati, nonostante i diversi profili soggettivi;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, avendo la Corte territoriale eluso il principio di proporzionalità irrogando una pena sproporzionata rispetto al fatto e al ruolo del prevenuto in assenza di adeguata motivazione. L'Avv. Salvatore Centorbi nell'interesse di GO AR e GO VA 3. la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. Secondo il difensore la Corte territoriale ha negato il riconoscimento della diminuente con motivazione apodittica e congetturale, trascurando il fatto che i GO sono intervenuti solo in un secondo momento e non durante le fasi concitate dell'azione delittuosa, limitandosi a raggiungere il luogo di scarico della merce sicché l'evento finale si sarebbe comunque verificato anche senza il loro apporto;
2 eLL. 3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati. Secondo il difensore i giudici d'appello non hanno compiutamente e correttamente valutato gli elementi addotti a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., e in particolare l'atteggiamento responsabile e collaborativo assunto dai prevenuti e la precoce ammissione di responsabilità per i fatti addebitati, elementi idonei a supportare la richiesta di rivisitazione del trattamento sanzionatorio. Aggiunge il ricorrente che la Corte d'Appello ha rigettato le deduzioni difensive con una motivazione scarna e inidonea a giustificare il trattamento sanzionatorio praticato. L'Avv. Dario Polizza Favaloro nell'interesse di IU EN 4. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo il difensore la sentenza impugnata non ha adeguatamente valutato le deduzioni difensive, trascurando l'atteggiamento collaborativo del ricorrente, il quale ha ammesso le proprie responsabilità in ordine ai fatti addebitatigli, e omettendo di differenziare le posizioni degli imputati. I giudici d'appello non hanno considerato che il ricorrente ha confessato prima dell'instaurazione del procedimento a giudizio un ulteriore reato e hanno reso una motivazione del tutto apparente, condensata in formule di stile del tutto generiche;
4.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, avendo la Corte di merito eluso il principio di proporzionalità della sanzione, irrogando una pena sproporzionata rispetto ai fatti e alla personalità dell'imputato in assenza di un concreto esame dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. L'Avv. Davide Proietto Salanitri nell'interesse di RD MI 5. Il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del RD per l'addebito ascrittogli in quanto la sentenza impugnata non svolge una motivazione effettiva ma risolve l'impianto giustificativo in un vuoto contenitore inidoneo a rappresentare le ragioni poste a base della decisione. In particolare, secondo il difensore appaiono prive di logico fondamento le argomentazioni poste a sostegno della credibilità del teste OS a fronte della ricostruzione dei fatti fornita dal difensore e sorretta da inconfutati elementi probatori. I giudici di merito hanno ritenuto di trarre riscontro al riconoscimento del teste dall'arresto del prevenuto, avvenuto pochi mesi dopo i fatti in contestazione, in relazione ad un tentativo di rapina ai danni di un tir con modalità analoghe, circostanza insuscettibile di fornire la prova di responsabilità per il fatto di reato a giudizio mentre risultano incongruamente svalutate le dichiarazioni spontanee dei coimputati GO AR, GO VA e IU BA che hanno affermato l'estraneità del prevenuto ai fatti contestati. Quanto al riconoscimento fotografico la sentenza impugnata ne ha accreditato 3 e , l'affidabilità sebbene il teste non avesse fornito una previa descrizione delle sembianze del soggetto da riconoscere, che aveva visto solo per pochi attimi, di notte, ben quattro mesi prima;
5.1 la violazione degli artt. 192,213,214 e 603 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Secondo il difensore l'inattendibilità del riconoscimento del OS, derivante sia dalla contraddittorietà intrinseca che dalle discutibili modalità procedurali, imponeva la necessità di riscontri, nella specie inesistenti, tale non potendo ritenersi il coinvolgimento del RD in una successiva tentata rapina in concorso con alcuni degli odierni coimputati. Dopo aver richiamato la differente portata probatoria dell'individuazione e della ricognizione personale prevista dagli artt. 213 e 214 cod.proc.pen., il difensore segnala che la capacità dimostrativa del mero riconoscimento risiede nel complesso di valutazioni che inducono a ritenere l'attendibilità del teste sicché nella specie, in ragione delle criticità rilevate e in assenza di elementi di riscontro, l'imputato non poteva essere ritenuto concorrente nella rapina ascrittagli. L'Avv. Claudio Paschina nell'interesse di NÈ AU 7.La mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha reso una motivazione solo apparente con riguardo al diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., trascurando i rilievi difensivi circa la svalutazione da parte del primo giudice del comportamento processuale del prevenuto che, a fronte di un quadro probatorio incerto, aveva reso confessione. I giudici d'appello si sono limitati a richiamare le considerazioni del Gup e i precedenti annoverati dal ricorrente senza rendere una motivazione esaustiva in ordine alle censure mosse dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo del ricorso nell'interesse di RD BA è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dai giudici d'appello e disattese sulla scorta di una motivazione priva di criticità giustificative. Il primo giudice ha chiarito in punto di responsabilità che il RD nel fornire l'autovettura Opel Astra utilizzata nel corso della rapina ai danni di US RO era pienamente consapevole dell'uso che ne sarebbe stato fatto e , secondo quanto emerge dalla conversazione ambientale di cui al progr. 282 del 7/8/2020 tra l'imputato e IU BA, nel corso della quale i due commentavano l'azione delittuosa, il ricorrente dimostrava di essere al corrente delle modalità di svolgimento e dispensava consigli e raccomandazioni per future analoghe imprese delittuose. Sotto un profilo di stretto diritto deve aggiungersi che all'applicabilità dell'art. 114 cod.pen. osta, oltre al significativo ruolo ricoperto dal ricorrente, il numero delle persone compartecipi dell'azione 4 delittuosa, superiore a cinque. Questa Corte ha chiarito che in tema di concorso di persone nel reato la disposizione di cui all'art. 114, secondo comma, cod. pen., che esclude l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell'art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque), si riferisce anche a quelle ipotesi in cui il numero delle persone concorrenti sia considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato (in fattispecie relativa a rapina commessa da più persone riunite ed aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996, Rv. 205409 - 01;conformi, Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015, Rv. 264565 - 01;Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Rv. 266852-01; Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Rv. 279014-01). 1.1 Il secondo e terzo motivo che concernono il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena possono essere congiuntamente trattati e sono manifestamente infondati. Infatti, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di elementi idonei a fondare l'invocata attenuazione sanzionatoria, non condividendo l'assunto difensivo di un ruolo marginale del prevenuto nella programmazione ed esecuzione del reato. D'altro canto i giudici territoriali hanno rimarcato la gravità del fatto in ragione delle modalità esecutive, del numero dei partecipanti, della organizzazione dell'illecito con particolare professionalità criminale, elementi tutti idonei non solo a giustificare la reiezione del gravame difensivo ma anche a dare conto del modesto discostamento dai minimi edittali nella dosimetria della pena. 2. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di GO AR e GO VA lamenta il mancato riconoscimento della diminuente ex art. 114 cod.pen. ed è testualmente reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione giuridicamente corretta. La sentenza impugnata (pag. 5) ha evidenziato che il ruolo dei GO non risulta confinato al mero contributo alla scarico della merce trasportata dal TIR rapinato ma si è tradotto nella partecipazione a vari sopralluoghi prima della consumazione dell'illecito e, durante l'esecuzione, nello svolgimento del ruolo di staffetta, seguendo l'autoarticolato sia prima che dopo la materiale apprensione da parte degli autori materiali al fine di garantire il buon esito dell'operazione, circostanze che non si prestano ad essere qualificate alla stregua di un contributo causale di importanza minima. Ad ogni buon conto come già chiarito sub. 1 la diminuente di cui all'art. 114 è giuridicamente incompatibile con il numero dei partecipanti all'azione delittuosa. 2.1 Le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate. I giudici d'appello hanno evidenziato l'impossibilità di riconnettere alla confessione una valenza di rimeditazione dell'accaduto in quanto intervenuta a fronte di un quadro probatorio "granitico", costituito dagli esiti delle rilevazioni GPS, dalle riprese del sistema di videosorveglianza, dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali. La Corte di merito 5 99, ha, altresì, rimarcato la pluralità di precedenti che militano a carico di GO AR e segnalato che l'incensuratezza di GO VA non è elemento sufficiente a giustificare il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di IU EN è inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. La Corte territoriale, a pag. 5, ha spiegato che al riconoscimento delle attenuanti generiche ostano i gravi e recenti precedenti che militano a carico del prevenuto e che rivestono rilievo prevalente rispetto alla confessione, valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto logicamente argomentata. Quanto alla misura della sanzione, la sentenza impugnata ha dato conto che il lieve discostamento dai minimi nella determinazione della pena base trova giustificazione nelle gravi ed allarmanti modalità esecutive del reato sub D), espressione di professionalità criminale sia nella fase preparatoria che esecutiva. 4. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche con riguardo al ricorso proposto nell'interesse del RD. La valutazione della Corte territoriale in ordine alla valenza dimostrativa del concorso del riconoscimento fotografico operato dal teste OS VA, custode dell'autoparco di Acireale ove i rapinatori procedettero allo svuotamento del Tir rapinato, non presta il fianco a censura. Già il primo giudice aveva sottolineato (pag. 23) che il OS aveva effettuato il riconoscimento del prevenuto in termini di certezza, individuandolo come l'uomo che era all'interno dell'autoarticolato. Al riguardo deve osservarsi che, contrariamente a quanto assume il difensore, dalla ricostruzione delle operazioni di scarico (sentenza Gip pag. 13) consta che le stesse durarono circa un'ora ed avvennero mentre il OS, guardiano notturno, sostava nei pressi, avendo il medesimo asserito dì aver fatto rientro nel gabbiotto solo dopo che il tir era uscito dall'autoparco, dirigendosi verso l'autostrada Acireale-Catania. La difesa non ha addotto alcun elemento idoneo ad inficiare il giudizio di attendibilità che concordemente i giudici di merito hanno formulato in ordine all'individuazione in discorso, non potendo con evidenza riconoscersi un'attitudine scardinante all'imprecisione in cui sarebbe incorso il OS circa la data di assunzione quale guardiano notturno dell'autoparco. Né può convenirsi con la difesa laddove assume l'incerta affidabilità dell'atto per effetto della omessa preventiva descrizione del soggetto da riconoscere alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Rv. 263302-01; Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280598-02). 6 (99-, 4.1 A tanto deve aggiungersi sotto il profilo del controllo del giudizio di attendibilità intrinseca del dichiarante che non può negarsi pertinenza e pregnanza alle circostanze valorizzate dai giudici d'appello e, partitamente, al contestuale riconoscimento di IU EN come l'uomo alla guida della Fiat Panda che aveva accompagnato il Tir all'interno del parcheggio, il quale ha reso confessione in relazione alla partecipazione alla rapina in danno di US RO, e all'arresto in flagranza del ricorrente per il tentativo di rapina commesso il 18/9/2020 unitamente agli odierni coimputati GO AR, IU EN e NÈ AU. La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante e consolidato ritiene che i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Rv. 250081 - 01;Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Rv. 266023-01) sicché l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908-01; n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 275548 - 01). Appaiono pertanto destituiti di pregio i rilievi difensivi finalizzati a qualificare il riconoscimento fotografico quale "prova debole" necessitante di riscontri, trattandosi al contrario di atto la cui capacità probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dall'attendibilità di chi vi procede, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (in tal senso Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01). Nella specie il giudizio d'attendibilità del dichiarante è congruamente argomentato e resistente alle obiezioni difensive con conseguente irricevibilità delle censure proposte. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di NÈ AU è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale, ad evasione della doglianza difensiva, ha confermato il diniego delle attenuanti generiche ritenendo recessiva la confessione in ragione dei gravi e recenti precedenti penali del prevenuto. Il primo giudice (pag. 25) ha giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione a tutti i prevenuti rimarcando la professionalità ed abitualità nella commissione di delitti e l'impossibilità di connettere alle confessioni rese una valenza mitigatrice in quanto frutto non di una rimeditazione dell'accaduto e di resipiscenza ma di calcoli utilitaristici. Va in proposito aggiunto che tutti gli imputati, compreso il ricorrente, risultano gravati da recidiva qualificata, che non ha inciso nella dosimetria della pena, avendo il primo giudice escluso l'aumento facoltativo ex art. 63, comma 4, cod.pen., ma che mantiene 7 integra la sua rilevanza di aggravante soggettiva ai fini della valutazione della capacità a delinquere. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7/3/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente