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Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2023, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI AS nato a [...] il [...] DI LE OL nato a [...] il [...] SARA ASSICURAZIONI SPA avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico MIstero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha concluso nel senso del rigetto dei ricorsi;
Udito l'avvocato PASSARELLI GIUSEPPE del foro di SANTA AR CAPUA VETERE in difesa di DILE OL che, all'esito delle conclusioni, chiede l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato MONGELLI GIANLUCA, del foro di TARANTO, in difesa di NI AS, che, all'esito della discussione, chiede l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ALESSI ROSARIO LIVIO, del foro di ROMA, in difesa di SARA ASSICURAZIONI SPA, che., all'esito della discussione, chiede l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2852 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 16/11/2022 udite le difese delle parti civili che, all'esito della discussione, chiedono si associano alle richieste della Procura generale (con deposito di note spese); i 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la pronuncia indicata in epigrafe, pur riducendo la pena inflitta a PA RN, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha condannato PA RN e IC Di LE per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. oltre che, il primo dei due, per le fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»), con conseguente condanna degli stessi e del responsabile civile (SA Assicurazioni s.p.a.) al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (da liquidarsi in sede civile). 1.1. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di aver cagionato, con condotte indipendenti, la morte di IT Di ZA e TE NT, rispettivamente, conducente e passeggero anteriore della vettura «MI Cooper» condotta dal primo e coinvolta nel sinistro. Trattasi di decessi causati dall'urto delle persone offese contro le parti interne del citato veicolo, infrantosi contro un «cavalcafosso» presente sul margine destro della carreggiata ed insistente sul terreno dell'imputato Di LE, e con superfici esterne, in quanto sbalzate al di fuori della vettura ribaltatasi dopo l'urto. La responsabilità colposa di RN, quale conducente dell'«Audi As», è stata invece accertata come consistita nell'aver tenuto una condotta di guida, oltre che imprudente ed innperita, in violazione dell'art 148 cod. strada, eseguita in un contesto di reciproci sorpassi intrapresi tra la detta «Audi» e l'innanzi indicata «MI» nelle prime ore del giorno. 1.2. La Corte territoriale ha altresì confermato la statuizione di primo grado anche in merito all'accertata responsabilità di RN per non aver egli ottemperato all'obbligo di fermarsi nonostante l'occorso sinistro, realizzatosi con le innanzi descritte modalità, e di prestare assistenza. 2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati PA RN e IC Di LE nonché la responsabile civile (SA Assicurazioni s.p.a.), tramite i propri difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione fondati, rispettivamente, su tre motivi, su un motivo complesso e su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, connma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo proposto nell'interesse di RN si deducono la mancanza della motivazione nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità dell'apparato argomentativo inerente all'accertata dinamica del sinistro ed in particolare in merito alla condotta tenuta dal detto imputato. La Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, avrebbe in particolare dato 9 esclusiva rilevanza alle dichiarazioni rese da Presicci, conducente della vettura che la persona offesa Di ZA avrebbe superato immediatamente prima di intraprendere la manovra di sorpasso della vettura guidata da RN, in quale avrebbe chiarito di non aver percepito alcuna frenata da parte della MI, in luogo delle dichiarazioni di ON LA, soggetto trasportato all'interno della stessa MI e seduto sui sedili posteriori. LA, difatti, dopo aver evidenziato l'esecuzione di sorpassi reciproci tra le due vetture (l'Audi e la MI), avrebbe invece dichiarato di versare al momento dei fatti in dormiveglia, di avere quale ultimo ricordo l'Audi innanzi e di aver avvertito la repentina frenata eseguita da Di ZA seguita dall'uscita di strada della MI. Per il ricorrente, quindi, anche in considerazione di quanto evidenziato dai consulenti circa l'esistenza di tracce di frenata nella corsia del senso di marcia delle persone offese ed in ordine all'inclinazione delle stesse, la dinamica del sinistro sarebbe diversa da quella ricostruita in forza delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari (coloro i quali si trovavano immediatamente dopo l'Audi). Di ZA, in particolare, avrebbe intrapreso la manovra di sorpasso per poi non ultimarla, a causa dell'iniziale condotta di RN volta ad ostacolarla, così rientrando nella propria corsia dietro all'Audi mediante azionamento del sistema frenante, con conseguente verificazione del sinistro. Le argomentazioni di cui innanzi, infine, si porrebbero a fondamento anche dello scorretto riparto dei profili di responsabilità per colpa eseguito dalla Corte territoriale, anche con riferimento ad una pretesa velocità dell'Audi superiore a quella consentita. 2.1.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa di RN deduce la violazione di legge oltre che vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità, per aver la Corte territoriale ravvisato un contributo causale nella condotta dell'imputato. A ciò si aggiungerebbe l'errore del giudice di merito nell'aver escluso che la presenza del «cavalcafosso» sul terreno di proprietà dell'imputato IC Di LE costituisse nella specie circostanza anomala, eccezionale ed imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta di RN e l'evento. 2.1.2. La diversa dinamica dell'incidente, che vorrebbe RN sempre procedere innanzi alla MI, avrebbe poi dovuto condurre la Corte territoriale ad escludere la responsabilità dell'imputato in merito ai delitti omissivi di cui all'art. 189 cod. strada, non avendo egli avuto contezza dell'incidente verificatosi alle proprie spalle. Ciò è quanto sostanzialmente si deduce con il terzo motivo di ricorso, con il quale, peraltro, si censura la ricostruzione delle fasi successive all'incidente operata dalla Corte territoriale e dalla stessa valutate quali elementi conducenti nel senso del consapevole allontanamento di RN dal luogo del sinistro. 3 2.2. Con i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse dalla responsabile civile (SA Assicurazioni s.p.a.) si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte d'appello argomentato, accertata la dinamica del sinistro, in merito alla c.d. «causalità della colpa» con riferimento alla condotta di RN, al fine quindi di verificare se l'evento sia stato concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata dall'imputato mirava ad evitare. 2.2.1. Con le censure terza e quarta del ricorso proposto nell'interesse della responsabile civile, invece, rispettivamente, ci si duole della violazione di legge per non aver il giudice di merito identificato nella presenza del «cavalcafosso», contro il quale la MI si è infranta, una causa interruttiva del nesso causale, e si deducono vizi motivazionali in ordine alla graduazione della colpa (con riferimento ad imputati e persone offese). 2.3. Con il motivo unico complesso del ricorso proposto nell'interesse di IC Di LE si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge per aver considerato solo le deduzioni del consulente tecnico dell'accusa e non anche quelle dei consulenti tecnici delle difese. L'ingegnere Vitantonio Corigliano, difatti, avrebbe attribuito la perdita di controllo della vettura alla condotta imperita ed imprudente dello stesso conducente, sostanziatasi nel tenere una velocità pari a circa 125-126 km, notevolmente superiore al previsto limite di 80 km, ed avrebbe chiarito che, comunque, qualora non vi fosse stato il «cavalcafosso» la MI sarebbe ugualmente uscita di strada finendo all'interno del canale delle acque meteoriche. L'ingegnere Vantaggio, parimenti, avrebbe ricondotto il sinistro alla descritta guida imperita ed imprudente di Di ZA che, resosi conto della sua eccessiva velocità rispetto a quella dell'Audi che lo precedeva, avrebbe provveduto a frenare tempestivamente per evitare il tamponamento così perdendo il controllo del veicolo. Se sul tratto stradale in argomento vi fossero state le dovute barriere protettive (guardrail), infine, a detta del ricorrente, nonostante il verificarsi del sinistro l'evento morte non si sarebbe concretizzato. 3. In udienza le parti processuali hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato IC Di LE è inammissibile per tardività. 4 Trattandosi di sentenza di secondo grado emessa il 10 dicembre 2021, senza la previsione di termini ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., le cui motivazioni sono state depositate il 20 dicembre 2021, quindi nel rispetto dei quindici giorni di cui al secondo comma del citato art. 544, si mostra difatti tardivo il ricorso proposto il 25 gennaio 2022 in ragione dell'intervenuta scadenza del relativo termine di trenta giorni (previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) il lunedì 24 gennaio 2022. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di PA RN e quello proposto dalla responsabile civile (SA Assicurazioni s.p.a.), suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono fondati nei limiti di seguito esplicitati. Il ricorso proposto dall'imputato è inammissibile nella parte in cui, oltre a reiterare i motivi d'appello, si mostra volto a sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni, anche di natura probatoria, per fondare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, peraltro non confrontandosi con il relativo apparato argomentativo della sentenza impugnata. Questa, difatti, in maniera non manifestamente illogica, ricostruisce sulla base della deposizione di Presicci, conducente della vettura non coinvolta nelle vicende, la dinamica del sinistro e chiarisce che non vi sono incongruenze significative tra quanto da questi dichiarato, circa il non aver avuto contezza della frenata attuata dalla MI, e quanto dichiarato dal terzo passeggero della MI (peraltro in dormiveglia al momento dei fatti) che avrebbe invece fatto riferimento alla detta frenata. Tale ricostruzione non è incongruente con le emergenze dei consulenti delle difese, oltre che con quella del consulente dell'accusa, avendo peraltro la Corte territoriale evidenziato la compatibilità dell'angolatura delle tracce di frenata della MI, rilevate per circa 12 m nella corsia del proprio senso di marcia, con l'ultimazione della manovra di sorpasso. 2.1. Con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto coerente e non manifestamente illogica, il giudice d'appello, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», ha accertato che RN, quale conducente dell'«Audi As», ha tenuto una condotta di guida, oltre che imprudente ed imperita, in violazione dell'art 148 cod. strada, eseguita in un contesto di reciproci sorpassi intrapresi tra la detta «Audi» e l'innanzi indicata «MI» nelle prime ore del giorno. In particolare, nel descritto contesto, RN, durante la fase di sorpasso eseguito dalla vettura condotta da Di ZA, da questi realizzato a velocità superiore ai limiti imposti e in tratto di strada caratterizzato da carreggiata con doppio senso di marcia delimitato da una striscia continua, in luogo di tenersi il più possibile vicino al margine destro della propria corsia ha posto la vettura 5 repentinamente sulla corsia opposta ostacolando la manovra di sorpasso della MI. Quest'ultima, rientrata nella propria corsia dopo l'esecuzione della descritta manovra di sorpasso ed all'esito di una frenata eseguita, per circa 12 m, sulla detta corsia, è uscita di strada, sulla propria destra, infrangendosi contro un «cavalcafosso» con conseguente ribaltamento e lesioni personali conducenti ai decessi delle due persone offese. Il giudice di merito ha altresì ritenuto accertato che si sia trattato di «cavalcafosso» insistente sul terreno di proprietà dell'imputato IC Di LE eseguito, per rendere possibile l'accesso alla strada in oggetto da proprietà privata, in assenza di titoli abilitativi e in violazione dell'art. 16 cod. strada che, invece, vieta ai proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati di eseguire edificazioni di qualsiasi tipo lateralmente alla strada. 3. Per contro, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RN e quello della responsabile civile sono fondati nella parte in cui denunciano la mancata esplicitazione, da parte tanto della Corte d'appello quanto del primo giudice, dell'effettivo apporto causale rispetto all'evento fornito dalla condotta colposa di RN, ricostruita in sede di merito nei termini di cui innanzi, con conseguente assorbimento del motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato in merito alla responsabilità per i fatti di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. Posto che, come accertato dai giudici di merito, Di ZA, nonostante la condotta di RN ostacolante il sorpasso, ha ultimato la manovra rientrando nella propria corsia per poi uscire di strada, dalla propria destra e non dalla corsia di sinistra ed all'esito di una repentina frenata eseguita nella detta corsia di destra, senza urtare l'Audi guidata dall'imputato né essere da essa urtata, non emerge, perché non esplicitato in sentenza, quale sarebbe stato, per i giudici di merito, l'effettivo contributo causale fornito dalla condotta colposa di RN rispetto alla descritta uscita di strada della MI. 4. Nonostante quanto innanzi e diversamente dalle prospettazioni di entrambi i ricorsi, infine, non sussistono i dedotti vizi inerenti all'esclusione dell'interruzione del nesso causale, tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento, invece invocata dalle difese in ragione della presenza del «cavalcafosso» quale causa eccezionale e atipica dell'evento, in quanto imprevista e imprevedibile, di per se sola sufficiente a produrlo. Sul punto, difatti, la Corte territoriale, in termini non sindacabili in sede di legittimità in ragione dell'assenza di vizi motivazionali, ha argomentato, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, escludendo l'eccentricità del rischio in concreto attivato dalla descritta condotta di IC Di LE, nella specie 6 avente a oggetto la realizzazione e il mantenimento del «cavalcafosso», la cui presenza lateralmente alla strada, in violazione proprio delle norme sulla circolazione stradale, in particolare dell'art. 16 cod. strada, è stata ritenuta tale da aver concretizzato solo un ordinario rischio da circolazione stradale (per la più recente teoria dell'eccentricità del rischio ai fini dell'interruzione del nesso causale si vedano, ex plurimis, anche sulla scorta di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014: Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata, nonché Sez. 4, n. 42017 del 29/09/2022, Malavasi, non massimata). 5. In conclusione, deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di RN PA e di SA Assicurazioni s.p.a. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Dev'essere altresì dichiarata l'inammissibilità del ricorso di Di LE IC con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). Di LE deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di Di ZA DD e AG EL, liquidate in complessivi 3.900,00 euro, oltre accessori come per legge (se dovuti), nonché, in favore di NT IN, AR MA, NT CO, NT ES EL, NT TE, NO EL, BO CO e BO RI, liquidate in complessivi 9.300,00 euro, oltre accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RN PA e di SA Assicurazioni s.p.a. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso di 121 -la IC che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di Di ZA DD e AG EL, liquidate in complessivi 3.900,00 euro oltre accessori come per legge, se dovuti;
in favore di NT IN, AR MA, NT CO, NT ES 7 EL, NT TE, NO EL, C:OT CO e BO RI, liquidate in complessivi 9.300,00 euro, oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso il 16 novembre 2022 ,:i i, ---- - é ( .- 1;L . Il C bsigyereletepsore Il Pres*dente ? L, F9,bithiA 'zal ,., o Salvato , a vere 4 _./ DEPC/SrFATO ìt\I CANCrLLER1A GO R oggi, ,-\,/ 9 _9 i , c),.. rn,,,(,:-) 2:7) _..;,( ,- . 7-.... --- .\ =.,.<,•.',...., /t ,FUNZIONAW Gi DIZIARIO 1 ::;•,;.::::'.., ' :......:.1::_.: . .i n--; \. ''-',.."p •-;:, • ..'-'.'''.'''' i -.'.." 1: ft. FUNZ!(.3N C:Ii.JDIZIARIu,".-.1 ./ -0> Doíi.ss •1-,'aliendo CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE .-kAs 9 ),kfI et(L t-,)9`k, .(\_j0 - e (,)I,.A C — , I "). u, j f9ig 9, i z - Uu, -0(2,L,.• k--- ct)‘ i—J:1v .l'í p k ( 4 L ,./k 11) ( ,( ), i 9./0 ._ /i< A..Q. el4- L I, \i - ,, c ,..: ì e utli,,, r‘yL vQ.. ,:,A,,_,i,:, -1;:, • Q. L \ 3,A b . \ K i I 3 0- \p\ vi"Q. \I\e-il t , e),, q_ k)vui_kr,c))Lfre '{ Se f), i'4,-\ Ii- \'''‘,--.) :"..._ • C.)--,1 v‘ \, 1,_. 1 sk ve L, to,A\-g (\u._‘\-k_ '11,k f iL•• kt L FUNV0h3 gi L'o IZIAFt10 AL eli{ t. e
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico MIstero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha concluso nel senso del rigetto dei ricorsi;
Udito l'avvocato PASSARELLI GIUSEPPE del foro di SANTA AR CAPUA VETERE in difesa di DILE OL che, all'esito delle conclusioni, chiede l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato MONGELLI GIANLUCA, del foro di TARANTO, in difesa di NI AS, che, all'esito della discussione, chiede l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ALESSI ROSARIO LIVIO, del foro di ROMA, in difesa di SARA ASSICURAZIONI SPA, che., all'esito della discussione, chiede l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2852 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 16/11/2022 udite le difese delle parti civili che, all'esito della discussione, chiedono si associano alle richieste della Procura generale (con deposito di note spese); i 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la pronuncia indicata in epigrafe, pur riducendo la pena inflitta a PA RN, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha condannato PA RN e IC Di LE per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. oltre che, il primo dei due, per le fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»), con conseguente condanna degli stessi e del responsabile civile (SA Assicurazioni s.p.a.) al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (da liquidarsi in sede civile). 1.1. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di aver cagionato, con condotte indipendenti, la morte di IT Di ZA e TE NT, rispettivamente, conducente e passeggero anteriore della vettura «MI Cooper» condotta dal primo e coinvolta nel sinistro. Trattasi di decessi causati dall'urto delle persone offese contro le parti interne del citato veicolo, infrantosi contro un «cavalcafosso» presente sul margine destro della carreggiata ed insistente sul terreno dell'imputato Di LE, e con superfici esterne, in quanto sbalzate al di fuori della vettura ribaltatasi dopo l'urto. La responsabilità colposa di RN, quale conducente dell'«Audi As», è stata invece accertata come consistita nell'aver tenuto una condotta di guida, oltre che imprudente ed innperita, in violazione dell'art 148 cod. strada, eseguita in un contesto di reciproci sorpassi intrapresi tra la detta «Audi» e l'innanzi indicata «MI» nelle prime ore del giorno. 1.2. La Corte territoriale ha altresì confermato la statuizione di primo grado anche in merito all'accertata responsabilità di RN per non aver egli ottemperato all'obbligo di fermarsi nonostante l'occorso sinistro, realizzatosi con le innanzi descritte modalità, e di prestare assistenza. 2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati PA RN e IC Di LE nonché la responsabile civile (SA Assicurazioni s.p.a.), tramite i propri difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione fondati, rispettivamente, su tre motivi, su un motivo complesso e su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, connma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo proposto nell'interesse di RN si deducono la mancanza della motivazione nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità dell'apparato argomentativo inerente all'accertata dinamica del sinistro ed in particolare in merito alla condotta tenuta dal detto imputato. La Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, avrebbe in particolare dato 9 esclusiva rilevanza alle dichiarazioni rese da Presicci, conducente della vettura che la persona offesa Di ZA avrebbe superato immediatamente prima di intraprendere la manovra di sorpasso della vettura guidata da RN, in quale avrebbe chiarito di non aver percepito alcuna frenata da parte della MI, in luogo delle dichiarazioni di ON LA, soggetto trasportato all'interno della stessa MI e seduto sui sedili posteriori. LA, difatti, dopo aver evidenziato l'esecuzione di sorpassi reciproci tra le due vetture (l'Audi e la MI), avrebbe invece dichiarato di versare al momento dei fatti in dormiveglia, di avere quale ultimo ricordo l'Audi innanzi e di aver avvertito la repentina frenata eseguita da Di ZA seguita dall'uscita di strada della MI. Per il ricorrente, quindi, anche in considerazione di quanto evidenziato dai consulenti circa l'esistenza di tracce di frenata nella corsia del senso di marcia delle persone offese ed in ordine all'inclinazione delle stesse, la dinamica del sinistro sarebbe diversa da quella ricostruita in forza delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari (coloro i quali si trovavano immediatamente dopo l'Audi). Di ZA, in particolare, avrebbe intrapreso la manovra di sorpasso per poi non ultimarla, a causa dell'iniziale condotta di RN volta ad ostacolarla, così rientrando nella propria corsia dietro all'Audi mediante azionamento del sistema frenante, con conseguente verificazione del sinistro. Le argomentazioni di cui innanzi, infine, si porrebbero a fondamento anche dello scorretto riparto dei profili di responsabilità per colpa eseguito dalla Corte territoriale, anche con riferimento ad una pretesa velocità dell'Audi superiore a quella consentita. 2.1.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa di RN deduce la violazione di legge oltre che vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità, per aver la Corte territoriale ravvisato un contributo causale nella condotta dell'imputato. A ciò si aggiungerebbe l'errore del giudice di merito nell'aver escluso che la presenza del «cavalcafosso» sul terreno di proprietà dell'imputato IC Di LE costituisse nella specie circostanza anomala, eccezionale ed imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta di RN e l'evento. 2.1.2. La diversa dinamica dell'incidente, che vorrebbe RN sempre procedere innanzi alla MI, avrebbe poi dovuto condurre la Corte territoriale ad escludere la responsabilità dell'imputato in merito ai delitti omissivi di cui all'art. 189 cod. strada, non avendo egli avuto contezza dell'incidente verificatosi alle proprie spalle. Ciò è quanto sostanzialmente si deduce con il terzo motivo di ricorso, con il quale, peraltro, si censura la ricostruzione delle fasi successive all'incidente operata dalla Corte territoriale e dalla stessa valutate quali elementi conducenti nel senso del consapevole allontanamento di RN dal luogo del sinistro. 3 2.2. Con i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse dalla responsabile civile (SA Assicurazioni s.p.a.) si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte d'appello argomentato, accertata la dinamica del sinistro, in merito alla c.d. «causalità della colpa» con riferimento alla condotta di RN, al fine quindi di verificare se l'evento sia stato concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata dall'imputato mirava ad evitare. 2.2.1. Con le censure terza e quarta del ricorso proposto nell'interesse della responsabile civile, invece, rispettivamente, ci si duole della violazione di legge per non aver il giudice di merito identificato nella presenza del «cavalcafosso», contro il quale la MI si è infranta, una causa interruttiva del nesso causale, e si deducono vizi motivazionali in ordine alla graduazione della colpa (con riferimento ad imputati e persone offese). 2.3. Con il motivo unico complesso del ricorso proposto nell'interesse di IC Di LE si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge per aver considerato solo le deduzioni del consulente tecnico dell'accusa e non anche quelle dei consulenti tecnici delle difese. L'ingegnere Vitantonio Corigliano, difatti, avrebbe attribuito la perdita di controllo della vettura alla condotta imperita ed imprudente dello stesso conducente, sostanziatasi nel tenere una velocità pari a circa 125-126 km, notevolmente superiore al previsto limite di 80 km, ed avrebbe chiarito che, comunque, qualora non vi fosse stato il «cavalcafosso» la MI sarebbe ugualmente uscita di strada finendo all'interno del canale delle acque meteoriche. L'ingegnere Vantaggio, parimenti, avrebbe ricondotto il sinistro alla descritta guida imperita ed imprudente di Di ZA che, resosi conto della sua eccessiva velocità rispetto a quella dell'Audi che lo precedeva, avrebbe provveduto a frenare tempestivamente per evitare il tamponamento così perdendo il controllo del veicolo. Se sul tratto stradale in argomento vi fossero state le dovute barriere protettive (guardrail), infine, a detta del ricorrente, nonostante il verificarsi del sinistro l'evento morte non si sarebbe concretizzato. 3. In udienza le parti processuali hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato IC Di LE è inammissibile per tardività. 4 Trattandosi di sentenza di secondo grado emessa il 10 dicembre 2021, senza la previsione di termini ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., le cui motivazioni sono state depositate il 20 dicembre 2021, quindi nel rispetto dei quindici giorni di cui al secondo comma del citato art. 544, si mostra difatti tardivo il ricorso proposto il 25 gennaio 2022 in ragione dell'intervenuta scadenza del relativo termine di trenta giorni (previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) il lunedì 24 gennaio 2022. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di PA RN e quello proposto dalla responsabile civile (SA Assicurazioni s.p.a.), suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono fondati nei limiti di seguito esplicitati. Il ricorso proposto dall'imputato è inammissibile nella parte in cui, oltre a reiterare i motivi d'appello, si mostra volto a sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni, anche di natura probatoria, per fondare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, peraltro non confrontandosi con il relativo apparato argomentativo della sentenza impugnata. Questa, difatti, in maniera non manifestamente illogica, ricostruisce sulla base della deposizione di Presicci, conducente della vettura non coinvolta nelle vicende, la dinamica del sinistro e chiarisce che non vi sono incongruenze significative tra quanto da questi dichiarato, circa il non aver avuto contezza della frenata attuata dalla MI, e quanto dichiarato dal terzo passeggero della MI (peraltro in dormiveglia al momento dei fatti) che avrebbe invece fatto riferimento alla detta frenata. Tale ricostruzione non è incongruente con le emergenze dei consulenti delle difese, oltre che con quella del consulente dell'accusa, avendo peraltro la Corte territoriale evidenziato la compatibilità dell'angolatura delle tracce di frenata della MI, rilevate per circa 12 m nella corsia del proprio senso di marcia, con l'ultimazione della manovra di sorpasso. 2.1. Con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto coerente e non manifestamente illogica, il giudice d'appello, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», ha accertato che RN, quale conducente dell'«Audi As», ha tenuto una condotta di guida, oltre che imprudente ed imperita, in violazione dell'art 148 cod. strada, eseguita in un contesto di reciproci sorpassi intrapresi tra la detta «Audi» e l'innanzi indicata «MI» nelle prime ore del giorno. In particolare, nel descritto contesto, RN, durante la fase di sorpasso eseguito dalla vettura condotta da Di ZA, da questi realizzato a velocità superiore ai limiti imposti e in tratto di strada caratterizzato da carreggiata con doppio senso di marcia delimitato da una striscia continua, in luogo di tenersi il più possibile vicino al margine destro della propria corsia ha posto la vettura 5 repentinamente sulla corsia opposta ostacolando la manovra di sorpasso della MI. Quest'ultima, rientrata nella propria corsia dopo l'esecuzione della descritta manovra di sorpasso ed all'esito di una frenata eseguita, per circa 12 m, sulla detta corsia, è uscita di strada, sulla propria destra, infrangendosi contro un «cavalcafosso» con conseguente ribaltamento e lesioni personali conducenti ai decessi delle due persone offese. Il giudice di merito ha altresì ritenuto accertato che si sia trattato di «cavalcafosso» insistente sul terreno di proprietà dell'imputato IC Di LE eseguito, per rendere possibile l'accesso alla strada in oggetto da proprietà privata, in assenza di titoli abilitativi e in violazione dell'art. 16 cod. strada che, invece, vieta ai proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati di eseguire edificazioni di qualsiasi tipo lateralmente alla strada. 3. Per contro, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RN e quello della responsabile civile sono fondati nella parte in cui denunciano la mancata esplicitazione, da parte tanto della Corte d'appello quanto del primo giudice, dell'effettivo apporto causale rispetto all'evento fornito dalla condotta colposa di RN, ricostruita in sede di merito nei termini di cui innanzi, con conseguente assorbimento del motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato in merito alla responsabilità per i fatti di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. Posto che, come accertato dai giudici di merito, Di ZA, nonostante la condotta di RN ostacolante il sorpasso, ha ultimato la manovra rientrando nella propria corsia per poi uscire di strada, dalla propria destra e non dalla corsia di sinistra ed all'esito di una repentina frenata eseguita nella detta corsia di destra, senza urtare l'Audi guidata dall'imputato né essere da essa urtata, non emerge, perché non esplicitato in sentenza, quale sarebbe stato, per i giudici di merito, l'effettivo contributo causale fornito dalla condotta colposa di RN rispetto alla descritta uscita di strada della MI. 4. Nonostante quanto innanzi e diversamente dalle prospettazioni di entrambi i ricorsi, infine, non sussistono i dedotti vizi inerenti all'esclusione dell'interruzione del nesso causale, tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento, invece invocata dalle difese in ragione della presenza del «cavalcafosso» quale causa eccezionale e atipica dell'evento, in quanto imprevista e imprevedibile, di per se sola sufficiente a produrlo. Sul punto, difatti, la Corte territoriale, in termini non sindacabili in sede di legittimità in ragione dell'assenza di vizi motivazionali, ha argomentato, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, escludendo l'eccentricità del rischio in concreto attivato dalla descritta condotta di IC Di LE, nella specie 6 avente a oggetto la realizzazione e il mantenimento del «cavalcafosso», la cui presenza lateralmente alla strada, in violazione proprio delle norme sulla circolazione stradale, in particolare dell'art. 16 cod. strada, è stata ritenuta tale da aver concretizzato solo un ordinario rischio da circolazione stradale (per la più recente teoria dell'eccentricità del rischio ai fini dell'interruzione del nesso causale si vedano, ex plurimis, anche sulla scorta di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014: Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata, nonché Sez. 4, n. 42017 del 29/09/2022, Malavasi, non massimata). 5. In conclusione, deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di RN PA e di SA Assicurazioni s.p.a. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Dev'essere altresì dichiarata l'inammissibilità del ricorso di Di LE IC con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). Di LE deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di Di ZA DD e AG EL, liquidate in complessivi 3.900,00 euro, oltre accessori come per legge (se dovuti), nonché, in favore di NT IN, AR MA, NT CO, NT ES EL, NT TE, NO EL, BO CO e BO RI, liquidate in complessivi 9.300,00 euro, oltre accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RN PA e di SA Assicurazioni s.p.a. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso di 121 -la IC che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di Di ZA DD e AG EL, liquidate in complessivi 3.900,00 euro oltre accessori come per legge, se dovuti;
in favore di NT IN, AR MA, NT CO, NT ES 7 EL, NT TE, NO EL, C:OT CO e BO RI, liquidate in complessivi 9.300,00 euro, oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso il 16 novembre 2022 ,:i i, ---- - é ( .- 1;L . Il C bsigyereletepsore Il Pres*dente ? L, F9,bithiA 'zal ,., o Salvato , a vere 4 _./ DEPC/SrFATO ìt\I CANCrLLER1A GO R oggi, ,-\,/ 9 _9 i , c),.. rn,,,(,:-) 2:7) _..;,( ,- . 7-.... --- .\ =.,.<,•.',...., /t ,FUNZIONAW Gi DIZIARIO 1 ::;•,;.::::'.., ' :......:.1::_.: . .i n--; \. ''-',.."p •-;:, • ..'-'.'''.'''' i -.'.." 1: ft. FUNZ!(.3N C:Ii.JDIZIARIu,".-.1 ./ -0> Doíi.ss •1-,'aliendo CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE .-kAs 9 ),kfI et(L t-,)9`k, .(\_j0 - e (,)I,.A C — , I "). u, j f9ig 9, i z - Uu, -0(2,L,.• k--- ct)‘ i—J:1v .l'í p k ( 4 L ,./k 11) ( ,( ), i 9./0 ._ /i< A..Q. el4- L I, \i - ,, c ,..: ì e utli,,, r‘yL vQ.. ,:,A,,_,i,:, -1;:, • Q. L \ 3,A b . \ K i I 3 0- \p\ vi"Q. \I\e-il t , e),, q_ k)vui_kr,c))Lfre '{ Se f), i'4,-\ Ii- \'''‘,--.) :"..._ • C.)--,1 v‘ \, 1,_. 1 sk ve L, to,A\-g (\u._‘\-k_ '11,k f iL•• kt L FUNV0h3 gi L'o IZIAFt10 AL eli{ t. e