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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3431/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato MELE NICOLA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato MELE NICOLA
In punto: modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti:
1) Il minore rimanga affidato ai Servi Sociali ed avrà la sua collocazione Persona_1
prevalente presso l'abitazione della madre, Sig.ra Parte_1
2) Il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1
corrispondendo alla Sig.ra entro il giorno venti d'ogni mese, tramite Parte_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa e noto alle parti, la somma di € 250,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla Sig.ra Parte_1
4) Il Sig. inoltre concorrerà nella misura del 50% a tutte le spese Controparte_1
straordinarie a favore del figlio secondo i termini e le modalità previste nel Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) Il Sig. potrà vedere ed avere con sé il figlio minore previ Controparte_1 Per_1 accordi diretti con la Sig.ra per due pomeriggi alla settimana Parte_1
(normalmente il martedì ed il giovedì di ogni settimana) dal termine degli impegni lavorativi fino alle ore 21,00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della Sig.ra
Parte_1
6) Il Sig. ha inoltre la facoltà di poter avere con sé il figlio minore Controparte_1 Per_1
a settimane alterne dal venerdì, al termine dei suoi impegni lavorativi, alla domenica sera fino alle ore 21,00 prelevando e riaccompagnando il minore presso l'abitazione della madre;
7) Il Sig. ha inoltre la facoltà di poter avere con sè il figlio minore Controparte_1 Per_1
per 7 (sette) giorni consecutivi in occasione delle festività Natalizie, alternando ad anni alterni il Natale (dal 24/12 al 30/12) o il Capodanno (dal 31/12 al 06/01); per il solo giorno di Natale il minore trascorrerà il pranzo o la cena con il genitore non affidatario;
per 3 (tre) giorni consecutivi in occasione delle festività Pasquali, trascorrendo ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis con ciascun genitore;
per 15 (quindici) giorni anche non consecutivi in occasione del periodo feriale estivo, periodo da concordare di volta in volta entro il 31 maggio di ogni anno;
8) Tutte le altre festività (Ognissanti, Immacolata, Carnevale, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, ecc.) le trascorrerà in modo alternato con la madre o con il padre, o, in Per_2 Per_1 caso di “ponte" con il genitore con cui è previsto che rimarranno il fine settimana di pertinenza del “ponte" stesso.
9) II minore starà con padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, Per_1
con la madre il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma.
10) trascorrerà il suo compleanno, qualora non si giunga all'auspicata soluzione di Per_1
trascorrerlo insieme, ad anni alterni con la madre e con il padre, o, se possibile, metà giornata con l'uno e metà con l'altro.
11) Il genitore che ha con sé il minore per periodi di vacanza, anche brevi, dovrà comunicare all'altro genitore l'indirizzo ove le porterà, e curerà che lo stesso senta telefonica mente l'altro genitore almeno un a volta al giorno.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/09/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto la revoca del decreto del Tribunale di Vicenza del 16/07/2019 emesso a conclusione del Proc.
Civ. 3405/2019 a modifica del decreto del Tribunale di Vicenza n. 4600/2017 del 04/06/2017.
In particolare, le parti chiedono che il figlio minore rimanga affidato ai Servizi Sociali ma Per_1 sia collocato in via prevalente presso l'abitazione della madre con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre e dell'obbligo, in capo a quest'ultimo, di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando la somma mensile di € 250,00, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, non ritenendo necessario acquisire il parere del Servizio affidatario, in quanto le conclusioni congiuntamente formulate appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Va segnalato che, con decreto 16.7.2019 il Tribunale di Vicenza aveva affidato il minore, ora tredicenne, ai servizi sociali con abitazione presso i nonni materni;
allo stato tuttavia, la madre vive con i propri genitori ed ha solo ipotizzato di rendersi indipendente, reperendo un alloggio in locazione;
può dunque essere accolta la domanda volta ad ottenere il collocamento abitativo presso la madre, posto che, qualora la medesima realizzi il proposito enunciato, saranno i servizi a segnalare eventuali criticità, qualora la prevalenza abitativa presso la madre dovese rivelarsi non consona all'interesse del minore.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n. 4600/2017 del 04/06/2017
e del successivo decreto di modifica del 16/07/2019, vengano modificate nei termini seguenti:
1) il minore rimane affidato ai Servi Sociali ed avrà la sua collocazione Persona_1
prevalente presso l'abitazione della madre, Sig.ra Parte_1
2) il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio minore corrispondendo Controparte_1 Per_1
alla Sig.ra entro il giorno venti d'ogni mese, tramite bonifico bancario sul Parte_1
conto corrente intestato alla stessa e noto alle parti, la somma di € 250,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla Sig.ra Parte_1
4) il Sig. inoltre concorrerà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie a Controparte_1
favore del figlio secondo i termini e le modalità previste nel Protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Vicenza;
5) il Sig. potrà vedere ed avere con sé il figlio minore previ accordi Controparte_1 Per_1
diretti con la Sig.ra per due pomeriggi alla settimana (normalmente il Parte_1
martedì ed il giovedì di ogni settimana) dal termine degli impegni lavorativi fino alle ore 21,00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della Sig.ra Parte_1
6) il Sig. ha inoltre la facoltà di poter avere con sé il figlio minore a Controparte_1 Per_1
settimane alterne dal venerdì, al termine dei suoi impegni lavorativi, alla domenica sera fino alle ore
21,00 prelevando e riaccompagnando il minore presso l'abitazione della madre;
7) il Sig. ha inoltre la facoltà di poter avere con sè il figlio minore per Controparte_1 Per_1
7 (sette) giorni consecutivi in occasione delle festività Natalizie, alternando ad anni alterni il Natale
(dal 24/12 al 30/12) o il Capodanno (dal 31/12 al 06/01); per il solo giorno di Natale il minore trascorrerà il pranzo o la cena con il genitore non affidatario;
per 3 (tre) giorni consecutivi in occasione delle festività Pasquali, trascorrendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis con ciascun genitore;
per 15 (quindici) giorni anche non consecutivi in occasione del periodo feriale estivo, periodo da concordare di volta in volta entro il 31 maggio di ogni anno;
8) tutte le altre festività (Ognissanti, Immacolata, Carnevale, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, Per_2 ecc.) le trascorrerà in modo alternato con la madre o con il padre, o, in caso di “ponte" con Per_1
il genitore con cui è previsto che rimarranno il fine settimana di pertinenza del “ponte" stesso;
9) il minore starà con padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, con la Per_1
madre il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma;
10) trascorrerà il suo compleanno, qualora non si giunga all'auspicata soluzione di Per_1
trascorrerlo insieme, ad anni alterni con la madre e con il padre, o, se possibile, metà giornata con l'uno e metà con l'altro;
11) il genitore che ha con sé il minore per periodi di vacanza, anche brevi, dovrà comunicare all'altro genitore l'indirizzo ove le porterà, e curerà che lo stesso senta telefonica mente l'altro genitore almeno un a volta al giorno.
b) Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali affidatari.
Così deciso in Vicenza il 4/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3431/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato MELE NICOLA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato MELE NICOLA
In punto: modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti:
1) Il minore rimanga affidato ai Servi Sociali ed avrà la sua collocazione Persona_1
prevalente presso l'abitazione della madre, Sig.ra Parte_1
2) Il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1
corrispondendo alla Sig.ra entro il giorno venti d'ogni mese, tramite Parte_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa e noto alle parti, la somma di € 250,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla Sig.ra Parte_1
4) Il Sig. inoltre concorrerà nella misura del 50% a tutte le spese Controparte_1
straordinarie a favore del figlio secondo i termini e le modalità previste nel Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) Il Sig. potrà vedere ed avere con sé il figlio minore previ Controparte_1 Per_1 accordi diretti con la Sig.ra per due pomeriggi alla settimana Parte_1
(normalmente il martedì ed il giovedì di ogni settimana) dal termine degli impegni lavorativi fino alle ore 21,00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della Sig.ra
Parte_1
6) Il Sig. ha inoltre la facoltà di poter avere con sé il figlio minore Controparte_1 Per_1
a settimane alterne dal venerdì, al termine dei suoi impegni lavorativi, alla domenica sera fino alle ore 21,00 prelevando e riaccompagnando il minore presso l'abitazione della madre;
7) Il Sig. ha inoltre la facoltà di poter avere con sè il figlio minore Controparte_1 Per_1
per 7 (sette) giorni consecutivi in occasione delle festività Natalizie, alternando ad anni alterni il Natale (dal 24/12 al 30/12) o il Capodanno (dal 31/12 al 06/01); per il solo giorno di Natale il minore trascorrerà il pranzo o la cena con il genitore non affidatario;
per 3 (tre) giorni consecutivi in occasione delle festività Pasquali, trascorrendo ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis con ciascun genitore;
per 15 (quindici) giorni anche non consecutivi in occasione del periodo feriale estivo, periodo da concordare di volta in volta entro il 31 maggio di ogni anno;
8) Tutte le altre festività (Ognissanti, Immacolata, Carnevale, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, ecc.) le trascorrerà in modo alternato con la madre o con il padre, o, in Per_2 Per_1 caso di “ponte" con il genitore con cui è previsto che rimarranno il fine settimana di pertinenza del “ponte" stesso.
9) II minore starà con padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, Per_1
con la madre il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma.
10) trascorrerà il suo compleanno, qualora non si giunga all'auspicata soluzione di Per_1
trascorrerlo insieme, ad anni alterni con la madre e con il padre, o, se possibile, metà giornata con l'uno e metà con l'altro.
11) Il genitore che ha con sé il minore per periodi di vacanza, anche brevi, dovrà comunicare all'altro genitore l'indirizzo ove le porterà, e curerà che lo stesso senta telefonica mente l'altro genitore almeno un a volta al giorno.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/09/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto la revoca del decreto del Tribunale di Vicenza del 16/07/2019 emesso a conclusione del Proc.
Civ. 3405/2019 a modifica del decreto del Tribunale di Vicenza n. 4600/2017 del 04/06/2017.
In particolare, le parti chiedono che il figlio minore rimanga affidato ai Servizi Sociali ma Per_1 sia collocato in via prevalente presso l'abitazione della madre con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre e dell'obbligo, in capo a quest'ultimo, di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando la somma mensile di € 250,00, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, non ritenendo necessario acquisire il parere del Servizio affidatario, in quanto le conclusioni congiuntamente formulate appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Va segnalato che, con decreto 16.7.2019 il Tribunale di Vicenza aveva affidato il minore, ora tredicenne, ai servizi sociali con abitazione presso i nonni materni;
allo stato tuttavia, la madre vive con i propri genitori ed ha solo ipotizzato di rendersi indipendente, reperendo un alloggio in locazione;
può dunque essere accolta la domanda volta ad ottenere il collocamento abitativo presso la madre, posto che, qualora la medesima realizzi il proposito enunciato, saranno i servizi a segnalare eventuali criticità, qualora la prevalenza abitativa presso la madre dovese rivelarsi non consona all'interesse del minore.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n. 4600/2017 del 04/06/2017
e del successivo decreto di modifica del 16/07/2019, vengano modificate nei termini seguenti:
1) il minore rimane affidato ai Servi Sociali ed avrà la sua collocazione Persona_1
prevalente presso l'abitazione della madre, Sig.ra Parte_1
2) il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio minore corrispondendo Controparte_1 Per_1
alla Sig.ra entro il giorno venti d'ogni mese, tramite bonifico bancario sul Parte_1
conto corrente intestato alla stessa e noto alle parti, la somma di € 250,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla Sig.ra Parte_1
4) il Sig. inoltre concorrerà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie a Controparte_1
favore del figlio secondo i termini e le modalità previste nel Protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Vicenza;
5) il Sig. potrà vedere ed avere con sé il figlio minore previ accordi Controparte_1 Per_1
diretti con la Sig.ra per due pomeriggi alla settimana (normalmente il Parte_1
martedì ed il giovedì di ogni settimana) dal termine degli impegni lavorativi fino alle ore 21,00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della Sig.ra Parte_1
6) il Sig. ha inoltre la facoltà di poter avere con sé il figlio minore a Controparte_1 Per_1
settimane alterne dal venerdì, al termine dei suoi impegni lavorativi, alla domenica sera fino alle ore
21,00 prelevando e riaccompagnando il minore presso l'abitazione della madre;
7) il Sig. ha inoltre la facoltà di poter avere con sè il figlio minore per Controparte_1 Per_1
7 (sette) giorni consecutivi in occasione delle festività Natalizie, alternando ad anni alterni il Natale
(dal 24/12 al 30/12) o il Capodanno (dal 31/12 al 06/01); per il solo giorno di Natale il minore trascorrerà il pranzo o la cena con il genitore non affidatario;
per 3 (tre) giorni consecutivi in occasione delle festività Pasquali, trascorrendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis con ciascun genitore;
per 15 (quindici) giorni anche non consecutivi in occasione del periodo feriale estivo, periodo da concordare di volta in volta entro il 31 maggio di ogni anno;
8) tutte le altre festività (Ognissanti, Immacolata, Carnevale, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, Per_2 ecc.) le trascorrerà in modo alternato con la madre o con il padre, o, in caso di “ponte" con Per_1
il genitore con cui è previsto che rimarranno il fine settimana di pertinenza del “ponte" stesso;
9) il minore starà con padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, con la Per_1
madre il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma;
10) trascorrerà il suo compleanno, qualora non si giunga all'auspicata soluzione di Per_1
trascorrerlo insieme, ad anni alterni con la madre e con il padre, o, se possibile, metà giornata con l'uno e metà con l'altro;
11) il genitore che ha con sé il minore per periodi di vacanza, anche brevi, dovrà comunicare all'altro genitore l'indirizzo ove le porterà, e curerà che lo stesso senta telefonica mente l'altro genitore almeno un a volta al giorno.
b) Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali affidatari.
Così deciso in Vicenza il 4/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello