TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8307
TAR
Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del diniego di accesso a documentazione

    Le istanze di accesso proposte ex art. 116, comma 2, c.p.a. sono state respinte.

  • Rigettato
    Esercizio tardivo del potere reiettivo e violazione del silenzio assenso

    Le censure relative ai tempi di esercizio del potere reiettivo sono infondate in quanto il potere repressivo esercitato dal Comune non è espressione di autotutela ma ha valore meramente accertativo di un abuso.

  • Rigettato
    Violazione del D.Lgs 222/2016 e Legge 241/1990

    Le censure relative ai tempi di esercizio del potere reiettivo sono infondate in quanto il potere repressivo esercitato dal Comune non è espressione di autotutela ma ha valore meramente accertativo di un abuso.

  • Rigettato
    Carenza dei presupposti, violazione del legittimo affidamento e del giusto procedimento per l'esercizio del potere di autotutela

    Le censure sono infondate in quanto gli abusi contestati hanno comportato aumenti di volume e mutamenti di destinazione d'uso in assenza del necessario permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica. Non trova applicazione l'art. 21-nonies L. 241/90. Non sussiste affidamento tutelabile.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle contestazioni relative alla destinazione d'uso di locali interrati (area relax/spa)

    Le opere contestate, anche se interrate, hanno comportato aumenti di volume e mutamenti di destinazione d'uso in assenza del necessario permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica. Non trova applicazione l'art. 21-nonies L. 241/90.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle contestazioni relative a corpi di fabbrica in ampliamento (n. 4 wc, n. 2 camere, ripostiglio, camera 64, terrazzi)

    Le opere contestate non sono legittimate dai titoli edilizi e non rientrano nel condono edilizio. La ricorrente non ha fornito prova della risalenza delle opere. Le superfici accessorie (terrazzi) sono difformi da quanto dichiarato.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della contestazione relativa alla trasformazione di cisterna in locale cucina

    Il permesso di costruire in sanatoria n. 86/2019 autorizzava un volume accessorio, non la trasformazione in ambiente abitabile come cucina. Le opere sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della contestazione relativa alla trasformazione del piano fondazioni in area relax/spa

    Il volume contestato non è stato autorizzato dai titoli edilizi e non è stato legittimato dal PdC in sanatoria n. 86/2019, dove è indicato come 'Piano fondazioni' non oggetto di condono e privo di collegamento con il corpo principale.

  • Accolto
    Infondatezza della contestazione relativa all'occupazione abusiva di particelle demaniali (1012 e 1013)

    La questione della demanialità delle particelle 1012 e 1013 andava meglio approfondita dall'Amministrazione, considerando la documentazione prodotta dalla ricorrente e i verbali del 1988. La delimitazione del SID del 1999 non risulta effettuata a seguito di verifica dello stato dei luoghi.

  • Rigettato
    Richiesta di accesso a documentazione

    Le istanze di accesso proposte ex art. 116, comma 2, c.p.a. sono state respinte.

  • Rigettato
    Carenza dei presupposti, violazione del legittimo affidamento e del giusto procedimento per l'esercizio del potere di autotutela

    L'inibizione della SCIA di agibilità era un atto dovuto e legittimo, considerati i vincoli e gli abusi riscontrati. Le censure formali e procedurali sono infondate.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle contestazioni relative alla destinazione d'uso di locali interrati (area relax/spa)

    Le opere contestate, anche se interrate, hanno comportato aumenti di volume e mutamenti di destinazione d'uso in assenza del necessario permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica. Non trova applicazione l'art. 21-nonies L. 241/90.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle contestazioni relative a corpi di fabbrica in ampliamento (n. 4 wc, n. 2 camere, ripostiglio, camera 64, terrazzi)

    Le opere contestate non sono legittimate dai titoli edilizi e non rientrano nel condono edilizio. La ricorrente non ha fornito prova della risalenza delle opere. Le superfici accessorie (terrazzi) sono difformi da quanto dichiarato.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della contestazione relativa alla trasformazione di cisterna in locale cucina

    Il permesso di costruire in sanatoria n. 86/2019 autorizzava un volume accessorio, non la trasformazione in ambiente abitabile come cucina. Le opere sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della contestazione relativa alla trasformazione del piano fondazioni in area relax/spa

    Il volume contestato non è stato autorizzato dai titoli edilizi e non è stato legittimato dal PdC in sanatoria n. 86/2019, dove è indicato come 'Piano fondazioni' non oggetto di condono e privo di collegamento con il corpo principale.

  • Accolto
    Infondatezza della contestazione relativa all'occupazione abusiva di particelle demaniali (1012 e 1013)

    La questione della demanialità delle particelle 1012 e 1013 andava meglio approfondita dall'Amministrazione, considerando la documentazione prodotta dalla ricorrente e i verbali del 1988. La delimitazione del SID del 1999 non risulta effettuata a seguito di verifica dello stato dei luoghi.

  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento e del contraddittorio

    Le censure di carattere formale e procedimentale trovano necessaria dequotazione al cospetto di adempimenti che si pongono come vincolati in presenza degli abusi riscontrati.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivato dal riferimento all'accertamento dell'abusività delle opere.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento e del giusto procedimento per l'esercizio del potere di autotutela

    Le opere contestate sono abusive e necessitano di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. Non trova applicazione l'art. 21-nonies L. 241/90. Non sussiste affidamento tutelabile.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle contestazioni relative a corpi di fabbrica in ampliamento (n. 4 wc, n. 2 camere, ripostiglio, camera 64, terrazzi)

    Le opere contestate non sono legittimate dai titoli edilizi e non rientrano nel condono edilizio. La ricorrente non ha fornito prova della risalenza delle opere. Le superfici accessorie (terrazzi) sono difformi da quanto dichiarato.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della contestazione relativa alla trasformazione di cisterna in locale cucina

    Il permesso di costruire in sanatoria n. 86/2019 autorizzava un volume accessorio, non la trasformazione in ambiente abitabile come cucina. Le opere sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della contestazione relativa alla trasformazione del piano fondazioni in area relax/spa

    Il volume contestato non è stato autorizzato dai titoli edilizi e non è stato legittimato dal PdC in sanatoria n. 86/2019, dove è indicato come 'Piano fondazioni' non oggetto di condono e privo di collegamento con il corpo principale.

  • Accolto
    Violazione del giusto procedimento e delle garanzie partecipative

    Il provvedimento di decadenza è stato adottato sul presupposto della demanialità delle particelle in questione, questione che richiedeva un approfondimento istruttorio. Pertanto, il provvedimento va annullato.

  • Accolto
    Carenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e motivazione

    Il provvedimento di decadenza è stato adottato sul presupposto della demanialità delle particelle in questione, questione che richiedeva un approfondimento istruttorio. Pertanto, il provvedimento va annullato.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità e correlazione tra inadempimento e sanzione

    Il provvedimento di decadenza è stato adottato sul presupposto della demanialità delle particelle in questione, questione che richiedeva un approfondimento istruttorio. Pertanto, il provvedimento va annullato.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dall'ordinanza di demolizione

    Il provvedimento di decadenza è stato adottato sul presupposto della demanialità delle particelle in questione, questione che richiedeva un approfondimento istruttorio. Pertanto, il provvedimento va annullato.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione

    La questione della demanialità delle particelle 1012 e 1013 andava meglio approfondita dall'Amministrazione, considerando la documentazione prodotta dalla ricorrente e i verbali del 1988. La delimitazione del SID del 1999 non risulta effettuata a seguito di verifica dello stato dei luoghi.

  • Accolto
    Contraddittorietà dell'operato del Comune

    Il provvedimento di decadenza è stato adottato sul presupposto della demanialità delle particelle in questione, questione che richiedeva un approfondimento istruttorio. Pertanto, il provvedimento va annullato.

  • Accolto
    Natura ritorsiva della causa del potere di decadenza

    Il provvedimento di decadenza è stato adottato sul presupposto della demanialità delle particelle in questione, questione che richiedeva un approfondimento istruttorio. Pertanto, il provvedimento va annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8307
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8307
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo