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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 683/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
OG VA, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Comm. Presso Lo Studio Difensore_2 CF_Difensore_1
Difensore_3 Avv. Presso Lo Studio Difensore_2 CF_Difensore_3
Difensore_4 Avv. Presso Lo Studio Difensore_2 CF.Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Comm. Presso Lo Studio Difensore_2 CF_Difensore_1
Difensore_3 Avv. Presso Lo Studio Difensore_2 CF_Difensore_3
Difensore_4 Avv. Presso Lo Studio Difensore_2 CF.Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 Ing. - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. Comm. Presso Lo Studio Difensore_2 CF_Difensore_1
Difensore_3 Avv. Presso Lo Studio Difensore_2 CF_Difensore_3
Difensore_4 Avv. Presso Lo Studio Difensore_2 CF.Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23050046756 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, notificato il 09.11.2023, contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo,il notaio Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1 e la società Ricorrente_2 s.r.l. con sede in Milano codice fiscale P.IVA_1 in persona dell'amministratore e legale rappresentante ing. Rappresentante_1, impugnavano:
l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro codice atto numero 23050046756 notificato il 22 settembre
2023.
Parti ricorrenti premettevano che al notaio Ricorrente_1, in qualità di rogante, era stato richiesto il pagamento della maggiore imposta di registro ritenuta dovuta sull'atto stipulato il 25 luglio 2023 registrato telematicamente il 27 luglio 2023 al n. 25766/1T a mezzo del quale rogito alcune persone fisiche avevano costituito, su terreni agricoli in loro proprietà, diritto di superficie a favore della società Ricorrente_2. Al riguardo, la società quale co-obbligata in solido al pagamento del tributo, aveva autonomo interesse ad agire.
Al solo fine di evitare che sorgesse il presupposto per l'autonoma sanzione di omesso versamento, la maggiore imposta qui controversa per euro 7.200,00 era stata pagata in data 3 ottobre 2023 e veniva versata in atti la ricevuta telematica di trasmissione per pagamento integrativo.
Materia del contendere era la corretta aliquota dell'imposta di registro da applicare agli atti notarili di costituzione di diritti reali (diversi dal trasferimento della piena proprietà), nella fattispecie concreta la costituzione di un diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico. Al momento della registrazione le parti avevano assolto l'imposta di registro nella misura del 9%. Con l'avviso di liquidazione impugnato, l'Agenzia delle Entrate, riteneva invece che fosse applicabile l'aliquota del 15%.
Premesso quanto sopra in diritto le parti rilevavano:
1.l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione di legge – violazione dell'art. 1 della tariffa allegata al D.P.
R. n. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – si costituiva in giudizio, e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. che le parti avevano adempiuto al pagamento dell'imposta dovuta e pertanto l'obbligazione era stata estinta, quindi doveva essere respinta qualsiasi richiesta di rimborso dell'imposta già versata;
2. l'infondatezza dell'eccezione sollevata da controparti.
Con memorie depositate in data 18.12.2025, la società Ricorrente_2 s.r.l. insisteva sui motivi del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato reca quale motivazione per il recupero di imposta dal 9% al 15% l'applicazione al caso di specie dell'art.9, comma 5, del TUIR in combinato disposto con l'articolo 1 della Tariffa del DPR
n.131 del 1986.
La prima disposizione citata recita: “5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non e' previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa'.”
La seconda: “1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi: 9%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8
e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale:
15 per cento
Se il trasferimento e' effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1,
A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II- bis) e II-sexies): 1,5 per cento “.
E' di tutta evidenza che il richiamo alla prima della due norma citate è erronea in quanto l'accertamento riguarda l'applicazione della imposta di registro e non l'imposta sul reddito.
Sulla interpretazione della seconda norma, ai fini della sua più corretta applicazione questa Corte non ritiene di doversi discostare dall'orientamento della Suprema Corte che anche di recente ha statuito che in tema di imposta di registro, l'aliquota del quindici per cento prevista dall'art. 1, comma 3, della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si applica esclusivamente agli atti di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, e non agli atti costitutivi di diritti reali di godimento su tali beni, quali il diritto di superficie.
La costituzione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 952 c.c., non determina un trasferimento della proprietà del suolo, ma una compressione del diritto di proprietà del concedente, consistente nella rinuncia ad esercitare il suo pieno potere di disposizione sul bene gravato. Le circolari interpretative dell'Amministrazione finanziaria non costituiscono fonte di diritto, né sono vincolanti per il contribuente o per il giudice, esprimendo esclusivamente un parere non vincolante (cfr. Ordinanza n. 27293/2024 del 22-10-2024). Anche l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 2025, n. 23/E conferma proprio l'orientamento della
Suprema Corte e dispone in tal senso : “ Tanto premesso, alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi superate le indicazioni contenute nei documenti di prassi sopra indicati, con specifico riferimento alla tassazione, ai fini dell'imposta di registro, degli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli. Pertanto, agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della Tariffa, in luogo dell'aliquota del 15 per cento di cui al terzo periodo del medesimo comma.”
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi in relazione alla scarsa complessità della causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuli in favore del ricorrente di euro 1.736,00 più il 15% di spese forfettarie e più IVA e
CPA ove spettanti per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
OG VA, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Comm. Presso Lo Studio Difensore_2 CF_Difensore_1
Difensore_3 Avv. Presso Lo Studio Difensore_2 CF_Difensore_3
Difensore_4 Avv. Presso Lo Studio Difensore_2 CF.Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Comm. Presso Lo Studio Difensore_2 CF_Difensore_1
Difensore_3 Avv. Presso Lo Studio Difensore_2 CF_Difensore_3
Difensore_4 Avv. Presso Lo Studio Difensore_2 CF.Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 Ing. - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. Comm. Presso Lo Studio Difensore_2 CF_Difensore_1
Difensore_3 Avv. Presso Lo Studio Difensore_2 CF_Difensore_3
Difensore_4 Avv. Presso Lo Studio Difensore_2 CF.Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23050046756 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, notificato il 09.11.2023, contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo,il notaio Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1 e la società Ricorrente_2 s.r.l. con sede in Milano codice fiscale P.IVA_1 in persona dell'amministratore e legale rappresentante ing. Rappresentante_1, impugnavano:
l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro codice atto numero 23050046756 notificato il 22 settembre
2023.
Parti ricorrenti premettevano che al notaio Ricorrente_1, in qualità di rogante, era stato richiesto il pagamento della maggiore imposta di registro ritenuta dovuta sull'atto stipulato il 25 luglio 2023 registrato telematicamente il 27 luglio 2023 al n. 25766/1T a mezzo del quale rogito alcune persone fisiche avevano costituito, su terreni agricoli in loro proprietà, diritto di superficie a favore della società Ricorrente_2. Al riguardo, la società quale co-obbligata in solido al pagamento del tributo, aveva autonomo interesse ad agire.
Al solo fine di evitare che sorgesse il presupposto per l'autonoma sanzione di omesso versamento, la maggiore imposta qui controversa per euro 7.200,00 era stata pagata in data 3 ottobre 2023 e veniva versata in atti la ricevuta telematica di trasmissione per pagamento integrativo.
Materia del contendere era la corretta aliquota dell'imposta di registro da applicare agli atti notarili di costituzione di diritti reali (diversi dal trasferimento della piena proprietà), nella fattispecie concreta la costituzione di un diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico. Al momento della registrazione le parti avevano assolto l'imposta di registro nella misura del 9%. Con l'avviso di liquidazione impugnato, l'Agenzia delle Entrate, riteneva invece che fosse applicabile l'aliquota del 15%.
Premesso quanto sopra in diritto le parti rilevavano:
1.l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione di legge – violazione dell'art. 1 della tariffa allegata al D.P.
R. n. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – si costituiva in giudizio, e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. che le parti avevano adempiuto al pagamento dell'imposta dovuta e pertanto l'obbligazione era stata estinta, quindi doveva essere respinta qualsiasi richiesta di rimborso dell'imposta già versata;
2. l'infondatezza dell'eccezione sollevata da controparti.
Con memorie depositate in data 18.12.2025, la società Ricorrente_2 s.r.l. insisteva sui motivi del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato reca quale motivazione per il recupero di imposta dal 9% al 15% l'applicazione al caso di specie dell'art.9, comma 5, del TUIR in combinato disposto con l'articolo 1 della Tariffa del DPR
n.131 del 1986.
La prima disposizione citata recita: “5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non e' previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa'.”
La seconda: “1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi: 9%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8
e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale:
15 per cento
Se il trasferimento e' effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1,
A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II- bis) e II-sexies): 1,5 per cento “.
E' di tutta evidenza che il richiamo alla prima della due norma citate è erronea in quanto l'accertamento riguarda l'applicazione della imposta di registro e non l'imposta sul reddito.
Sulla interpretazione della seconda norma, ai fini della sua più corretta applicazione questa Corte non ritiene di doversi discostare dall'orientamento della Suprema Corte che anche di recente ha statuito che in tema di imposta di registro, l'aliquota del quindici per cento prevista dall'art. 1, comma 3, della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si applica esclusivamente agli atti di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, e non agli atti costitutivi di diritti reali di godimento su tali beni, quali il diritto di superficie.
La costituzione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 952 c.c., non determina un trasferimento della proprietà del suolo, ma una compressione del diritto di proprietà del concedente, consistente nella rinuncia ad esercitare il suo pieno potere di disposizione sul bene gravato. Le circolari interpretative dell'Amministrazione finanziaria non costituiscono fonte di diritto, né sono vincolanti per il contribuente o per il giudice, esprimendo esclusivamente un parere non vincolante (cfr. Ordinanza n. 27293/2024 del 22-10-2024). Anche l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 2025, n. 23/E conferma proprio l'orientamento della
Suprema Corte e dispone in tal senso : “ Tanto premesso, alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi superate le indicazioni contenute nei documenti di prassi sopra indicati, con specifico riferimento alla tassazione, ai fini dell'imposta di registro, degli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli. Pertanto, agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della Tariffa, in luogo dell'aliquota del 15 per cento di cui al terzo periodo del medesimo comma.”
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi in relazione alla scarsa complessità della causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuli in favore del ricorrente di euro 1.736,00 più il 15% di spese forfettarie e più IVA e
CPA ove spettanti per legge.