Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 683
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione di legge

    La Corte ha ritenuto erroneo il richiamo all'art. 9, comma 5, del TUIR in quanto l'accertamento riguarda l'imposta di registro e non l'imposta sul reddito. Inoltre, ha confermato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'aliquota del 15% si applica solo agli atti di trasferimento di terreni agricoli e non agli atti costitutivi di diritti reali di godimento su tali beni, come il diritto di superficie. La Corte ha anche citato una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che conferma tale orientamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 683
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 683
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo