Ordinanza collegiale 3 giugno 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 4522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4522 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04522/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01310/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN AR BO, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ceceri, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Riviera di Chiaia n. 207, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Nappo, dell’Avvocatura Civica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministero della Cultura), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono legalmente domiciliati, in Napoli, via Diaz n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
“della ordinanza del Comune di Torre del Greco n. 22 del 23 gennaio 2020; degli atti menzionati nella predetta ordinanza, ovvero nel ricorso o comunque oggetto di rilievi censori infra ; nonché per l’accertamento ( an ) del diritto al risarcimento del danno e la condanna generica dell’amministrazione al risarcimento del danno (da richiedersi poi, in ordine al quantum , con separato giudizio).”
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 ottobre 2023 :
“a) dell’ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno 2023 adottata dal Comune di Torre del Greco; b) di ogni altro atto e/o provvedimento impugnato con ricorso principale, nonché degli atti in esso menzionati, ovvero colpiti dalle deduzioni censorie svolte nel ricorso per motivi aggiunti.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministero della Cultura) e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 23 aprile 2020, AN AR BO, proprietaria di un immobile sito nel Comune di Torre del Greco condotto in locazione dalla società La Voce del Mare s.r.l., che vi svolge attività di ristorazione, ha chiesto l’annullamento “della ordinanza del Comune di Torre del Greco n. 22 del 23 gennaio 2020; degli atti menzionati nella predetta ordinanza, ovvero nel ricorso o comunque oggetto di rilievi censori infra ; nonché per l’accertamento ( an ) del diritto al risarcimento del danno e la condanna generica dell’amministrazione al risarcimento del danno (da richiedersi poi, in ordine al quantum , con separato giudizio).”
A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torre del Greco che ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto il rigetto. In particolare ha precisato che in relazione ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 dell’impugnata ordinanza era intervenuta la sentenza di questa Sezione n. 696/2021, pronunciata nel ricorso avverso la precedente ordinanza n. 836/2018, che aveva accolto parzialmente il ricorso, limitatamente alla sola unità immobiliare corrispondente al subalterno n. 29, destinata ad uso garage, ritenendo prive di pregio le confutazioni rivolte dalla ricorrente nei confronti di tutte le altre violazioni accertate dall’Ufficio Tecnico Comunale. Di conseguenza, ogni eventuale ulteriore censura rivolta nei confronti di queste ultime sarebbe da considerarsi tamquam non esset, non potendo essere oggetto di nuova pronuncia. Ha poi contestato nel merito le censure dedotte e, tra l’altro, in riferimento alla CILA ha sostenuto che quando quest’ultima viene utilizzata per l’esecuzione di opere che richiedevano ab origine il permesso di costruire o la SCIA, l’ente sarebbe tenuto ad esercitare i poteri generali e repressivi in materia di vigilanza urbanistico edilizia, atteso che l’istituto semplificato non sarebbe legittimato a superare vizi prettamente urbanistici dell’opera non assentita.
La ricorrente ha prodotto una memoria con la quale ha replicato alla memoria difensiva comunale ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con mero atto di stile.
Alla udienza di smaltimento del 21 settembre 2023, il Collegio, preso atto della istanza di rinvio, ha disposto il rinvio della causa a data da destinarsi.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 5 ottobre 2023, AN AR BO ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno 2023, adottata nei suoi confronti dal suddetto Comune di Torre del Greco.
Parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti ha tra l’altro rappresentato che il conduttore, La Voce del Mare s.r.l., si era attivato sia sul piano giudiziario, proponendo ricorso assunto al R.G. n. 2540/2022 (e successivi motivi aggiunti), pendente dinanzi a questa Sezione, sia sul piano amministrativo dando avvio a una serie di iniziative volte a sanare definitivamente le criticità contestate dal Comune, comprese quelle oggetto del provvedimento impugnato in questa sede con il ricorso introduttivo. In particolare ha rappresentato che, in relazione al subalterno ex 35 (piano terra e seminterrato), il 27 maggio 2022 la suddetta società aveva presentato una S.C.I.A. di ripristino (volta all’eliminazione di opere e arredi concretanti il contestato cambio d’uso nel deposito seminterrato, prot. n. 44567/2022), in modo tale da ottemperare alla ordinanza dirigenziale n. 22 del 23 gennaio 2020.
Sennonché il Comune di Torre del Greco, relativamente alla SCIA di ripristino, dapprima aveva richiesto una serie di integrazioni e chiarimenti e, da ultimo, aveva adottato, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, l’ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno 2023.
Avverso questa successiva ordinanza di demolizione la ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
In data 24 novembre 2023 parte resistente ha prodotto la memoria con la quale ha innanzitutto precisato che l’ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno 2023 era stata adottata alla luce di quanto disposto da questa Sezione con l’ordinanza n. 3149/2023 - resa nell’ambito del suddetto giudizio R.G. n. 2540/2022 proposto dalla società conduttrice dell’immobile, La Voce del Mare s.r.l. - che aveva imposto all’Ente Comunale di provvedere ad una specifica autonoma contestazione degli ulteriori abusi riscontrati rispetto a quelli rilevati con l’ordinanza di demolizione n. 22 del 23 gennaio 2020, impugnata con il ricorso introduttivo; e ciò sarebbe avvenuto con il provvedimento impugnato. Ha inoltre dedotto l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto ed ha depositato documentazione.
In data 28 novembre 2023 parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità per tardività della memoria e dei documenti prodotti da parte resistente in data 24 novembre 2023, ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
In data 4 dicembre 2023 parte resistente ha prodotto una memoria con la quale, premessa l’eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente nella suddetta memoria del 28 novembre 2023, ha rappresentato che quest’ultima, in data 7 e 8 novembre 2023, aveva provveduto al deposito in giudizio di copiosissima documentazione, e che esso Comune, in base al combinato disposto di cui agli artt. 43 e 46 c.p.a., in data 24 novembre 2023 aveva depositato in giudizio proprie memorie in risposta ai motivi aggiunti, unitamente agli atti ed ai documenti in base ai quali l’atto era stato emanato, a quelli in esso citati, e a quelli che l’amministrazione aveva ritenuto utili al giudizio. Ha, pertanto, rilevato la necessità del rinvio del giudizio per garantire il pieno rispetto del contraddittorio e dei termini a difesa e, in subordine, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023 il difensore delegato di parte ricorrente ha dichiarato di non rinunciare ai termini a difesa rispetto alla memoria e ai documenti del 24 novembre 2023 di controparte, salvo che il Collegio non ritenesse gli stessi inammissibili per tardività, come eccepito nella memoria del 28 novembre 2023; il difensore del Comune ha replicato di aver rispettato i termini di cui all’art. 43 c.p.a., ed ha chiesto, quindi, o che l'udienza fosse rinviata, oppure che fossero ritenute ammissibili le difese dell’ente. Alla medesima udienza pubblica la causa è stata assunta in decisione.
Con ordinanza n. 7161 del 27 dicembre 2023 questa Sezione,
“ ..RILEVATO che entrambi i depositi di parte ricorrente, concernenti la produzione documentale effettuati in data 11 luglio 2023 e la quasi totalità della copiosa documentazione depositata a più riprese in data 7 novembre 2023, non sono conformi alle prescrizioni della disciplina del processo amministrativo telematico in quanto non rispettano le regole della ordinata fascicolazione, essendo stata omessa l’indicazione dell’oggetto specifico del singolo documento prodotto, avendo parte ricorrente indicato gli allegati con un mero indice numerico, in contrasto con la necessità di collegare a ciascuno di essi una individuazione letterale e concettuale;
RITENUTO che la suddetta irregolarità possa essere sanata disponendo a carico di parte ricorrente l’onere di regolarizzare la suddetta documentazione, provvedendo a ridepositare gli allegati attenendosi alle modalità previste dal processo amministrativo telematico, nei sensi sopra indicati, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria, dando avviso, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che la mancata regolarizzazione nel termine assegnato può essere valutata ai fini della inammissibiltà della medesima documentazione;
RITENUTO di rinviare la trattazione della causa all’udienza pubblica del 7 maggio 2024, alla luce di quanto sopra esposto ed anche in accoglimento dell’istanza di rinvio richiesta da parte resistente con la memoria del 4 dicembre 2023 al fine di assicurare l’integrità del contraddittorio ed il pieno rispetto dei termini a difesa. ”,
ha disposto il suddetto incombente ed ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 7 maggio 2024.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha riepilogato cronologicamente i fatti di causa ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Parte resistente ha provveduto a depositare la sentenza n. 2279 dell’8 aprile 2024, resa nel citato giudizio R.G. n. 2540/2022, proposto dalla società conduttrice dell’immobile, La Voce del Mare s.r.l., e con il quale quest’ultima ha impugnato “ …con il ricorso introduttivo, il provvedimento, datato 17.05.2022, di annullamento e/o inefficacia della SCIA n. 1091/2018 del 9.08.2018 per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande (ristorante), esercitata, in qualità di conduttore, nei locali ubicati alla via Principal Marina n. 10, censiti nel N.C.E.U., al fl. 503, p.lla 854, sub. 35 e 29, con i primi motivi aggiunti, il provvedimento del 7.11.2022, prot. n. 0057059/2022, con il quale si è dichiarata non procedibile la s.c.i.a. edilizia di ripristino prot. SUE 44567 del 27 maggio 2022 e, con secondi motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno 2023, tutti adottati dal Comune di Torre del Greco. ”.
Con ordinanza n. 3511 del 3 giugno 2024 questa Sezione,
“ …CONSIDERATO che nell’ambito del ricorso assunto al R.G. n. 2540/2022 La Voce del Mare s.r.l. con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 12 dicembre 2022, ha impugnato il provvedimento del Comune di Torre del Greco del 7 novembre 2022, prot. n. 0057059/2022, che ha dichiarato “non procedibile” la suddetta S.C.I.A. di ripristino prot. SUE 44567 del 27 maggio 2022 e con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 5 ottobre 2023, ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno 2023 e cioè la medesima ordinanza di demolizione impugnata da parte ricorrente con l’odierno ricorso per motivi aggiunti, anch’esso depositato in data 5 ottobre 2023, come risulta dalla relativa sentenza di questa Sezione n. 2279 dell’8 aprile 2024, depositata in giudizio in pari data dal Comune resistente e con la quale è stato dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti ed è stato respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti;
CONSIDERATO che la pronuncia sul merito della controversia presuppone non solo la originaria sussistenza, ma anche la permanenza attuale dell'interesse alla decisione;
RAVVISATA l’opportunità di verificare se, a seguito della pubblicazione della suddetta sentenza di questa Sezione n. 2279 dell’8 aprile 2024, con cui è stato deciso il ricorso assunto al R.G. n. 2540/2022 proposto da La Voce del Mare s.r.l., parte ricorrente abbia ancora un effettivo e concreto interesse alla decisione di merito, per cui a tal fine, nei termini previsti dall'art. 73, commi 1 e 2 c.p.a., le parti hanno l’onere di presentare eventuali documenti e memorie sull’argomento (con le modalità prescritte dalle regole di attuazione del processo amministrativo telematico), ferma restando la rilevanza anche della discussione della causa alla prossima udienza di trattazione;
RITENUTO che, in relazione a quanto precede e in difetto di chiarimenti sul permanere dell’interesse alla decisione di merito, è sin d’ora ravvisabile un profilo di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
RITENUTO, di conseguenza, di dover dare contestualmente avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile, ove non sia manifestato l’interesse alla decisione. ”,
ha disposto gli indicati incombenti istruttori e ha rinviato l’ulteriore trattazione della causa alla seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2025, dando avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che in difetto di chiarimenti sul permanere dell’interesse alla decisione di merito il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile.
Parte ricorrente in data 9 gennaio 2025 ha depositato una memoria con la quale ha manifestato la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso proposto, rappresentando che la proposizione dell’appello da parte della società locataria, volto all’annullamento della sentenza di questa Sezione n. 2279 dell’8 aprile 2024, rendeva tuttora effettivo e concreto l’interesse alla decisione del ricorso; infatti, qualora il Collegio si fosse pronunciato favorevolmente su uno o più profili censori dedotti nel presente giudizio, tale decisione sicuramente avrebbe corroborato le tesi sostenute dalla società locataria nel giudizio di appello, accrescendo le chance di accoglimento del gravame proposto (accoglimento utile ad avvantaggiare anche ella ricorrente, quale proprietaria dell’immobile colpito dai provvedimenti del Comune).
Proprio in ragione dell’articolato appello proposto, allegato, ha altresì rappresentato l’opportunità di valutare se fosse il caso di differire l’udienza di merito calendarizzata per il giorno 26 febbraio 2025.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio, alla luce della dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione del presente ricorso, manifestata da parte ricorrente nella memoria del 9 gennaio 2025, ritiene comunque di poterlo decidere, essendo la causa matura per la decisione.
A sostegno del ricorso introduttivo, con cui è stata impugnata l’ordinanza di demolizione n. 22 del 23 gennaio 2020, adottata dal Comune di Torre del Greco ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1. Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza comunicare l’avvio del procedimento. Ha sostenuto che, se le fosse stata consentita la partecipazione, avrebbe potuto chiarire l’effettiva natura ed entità delle opere realizzate.
Quanto alla censura dedotta, concernente l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento, essa è infondata poiché, secondo il condivisibile consolidato orientamento giurisprudenziale, l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti integrano atti vincolati, per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 9 agosto 2021, n. 5474, 29 aprile 2021, n. 2834, 10 dicembre 2020, n. 6025 e 18 maggio 2020, n. 1824).
Al riguardo occorre precisare, quanto al rapporto tra natura vincolata del provvedimento e garanzie partecipative, se pure è stato condivisibilmente ritenuto che “ È illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva “comunicazione di avvio del procedimento” ex art. 7 l. n. 241/1990, ove dal giudizio emerga che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd., 26 agosto 2020, n. 750, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 22 maggio 2023, n. 3101, 12 gennaio 2023, n. 277 cit. e 3 ottobre 2022, n. 6045), tale circostanza non è ravvisabile nella fattispecie per cui è causa, alla luce di quanto di seguito esposto in riferimento alla ritenuta legittimità del provvedimento impugnato.
Il Collegio ritiene che, comunque, tale censura non infici la legittimità del provvedimento in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo della L. n. 241/1990, in quanto l’amministrazione resistente ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 28 aprile 2025, n. 3400, 19 maggio 2022, n. 3432, 9 agosto 2021, n. 5474 e 6 aprile 2021, n. 2252).
2. Violazione dei doveri di correttezza e buona fede, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.), eccesso di potere per comportamento emulativo, violazione dell’art. 27, ultimo comma, del d.P.R. n. 380/2001.
2.a Il Comune avrebbe violato il canone di correttezza procedimentale, funzionale a tutelare il legittimo affidamento del privato interessato, in quanto, pur avendo effettuato plurimi sopralluoghi (il 2 novembre 2017, il 23 ottobre 2018 del 14 gennaio 2020), avrebbe “diluito” inammissibilmente nel tempo i rilievi sullo stato dei luoghi e, quindi, le risposte sanzionatorie (ovvero le ragioni addotte a sostegno delle stesse).
2.b Sotto altro distinto profilo la repressione degli ritenuti abusi sarebbe avvenuto in violazione del termine di cui all’art. 27, ultimo comma, del d.P.R. n. 380/2001.
Il motivo è infondato.
Quanto alla prima censura il Collegio rileva che le attività svolte dell’Amministrazione resistente, nell’esercizio di funzioni di vigilanza del territorio comunale in materia urbanistica-edilizia - nell’ambito del cui esercizio l’Ente Comunale è tenuto ad effettuare i dovuti controlli - hanno, quale legittimo scopo, quello di adempiere a puntuali obblighi di legge. Al riguardo occorre altresì rilevare che parte ricorrente, in riferimento ai plurimi abusi effettuati, ha demolito alcune opere, per altri interventi ha presentato permessi di costruire in sanatoria nonché una serie di CILA, come espressamente ha dato atto il Comune resistente nella relazione istruttoria prot. n. 2201 del 14 gennaio 2020, atto presupposto dell’ordinanza di demolizione impugnata ed ivi espressamente richiamata, e, pertanto, i successivi controlli costituiscono esercizio di un’attività doverosa di controllo.
3. Violazione ed errata applicazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, violazione del principio di proporzionalità, violazione degli artt. 37 e 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001.
Parte ricorrente ha premesso che il provvedimento gravato riguarda due distinte unità, il subalterno 35 che corrispondente alla unità posta al piano terra con terrazzo al piano e seminterrato di pertinenza sottostante, e il subalterno 29, che è costituito da un vano posto al piano seminterrato (adiacente al seminterrato del subalterno 35).
3.a Ha lamentato che con il provvedimento impugnato il Comune di Torre del Greco ha ingiunto la demolizione preannunciando, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area di sedime, ma le opere oggetto di contestazione non avrebbero le caratteristiche per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
La censura è infondata.
In disparte la questione che, come di seguito esposto, l’ordinanza di legittimazione è stata legittimamente adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non è illegittimo che già sin dal primo momento si prospetti l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale quale conseguenza della mancata ottemperanza dell’ordine demolitorio adottato nei confronti di parte ricorrente.
3.b E’ stata altresì dedotta la violazione del principio di proporzionalità, per l’esorbitanza rispetto alle irregolarità riscontrate, in quanto di ridotta consistenza, delle misure repressiva disposte (demolizione, rispristino, acquisizione dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio dell’ente in caso di inottemperanza, sanzione di euro 20.000 ex art. 31, c. 4, t.u.e.), tenuto conto, oltre che della ridotta consistenza materiale e del relativo regime giuridico (c.i.l.a., s.c.i.a./sanzione pecuniaria ex art. 37 t.u.e.), della risalente conoscenza delle opere (per effetto di plurimi sopralluoghi e atti ufficiali).
Il motivo è infondato alla luce di quanto già esposto riguardo al secondo motivo di ricorso e di quanto rappresentato di seguito nell’analisi del sesto motivo di ricorso, in riferimento alla legittimità dell’adozione dell’ordinanza di demolizione impugnata, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Di conseguenza essa deve ritenersi proporzionata alla rilevanza degli abusi riscontrati. Quanto alla censura concernente la risalente conoscenza delle opere si rinvia per sinteticità a quanto di seguito esposto in sede di analisi delle censure di cui al sesto motivo di ricorso - 6.b.
3.c Parte ricorrente ha altresì lamentato, per tutti gli interventi refluenti nell’attività libera o soggetta a s.c.i.a. o c.i.l.a., la violazione dell’art. 38, comma 1, del d.P.R. 380/2001, in quanto il Comune avrebbe ordinato la demolizione e il ripristino senza valutare la possibilità, ai sensi di detta norma, di applicare una sanzione pecuniaria.
La censura è fondata per la risolutiva circostanza che l’art. 38 del d.P.R. 380/2001 disciplina la diversa fattispecie degli “ Interventi eseguiti in base a permesso annullato ” e, pertanto, non può trovare applicazione nella fattispecie per cui è causa, nella quale, si ripete, il provvedimento impugnato è stato legittimamente adottato ai sensi dell’art. 31 del medesimo d.P.R. 380/2001.
Con il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente per ragioni di connessione logica, riconducibili alla natura delle argomentazioni spese da parte ricorrente, sono state dedotte le seguenti censure, nel merito dei singoli abusi oggetto di contestazione con l’ordinanza impugnata:
4. Violazione degli artt. 6 e 6-bis, comma 5, nonché dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per contraddittorietà (intrinseca).
Il Comune ha contestato che la porta di accesso del piccolo vano posto centralmente al piano terra è traslata .
4.a, 4.b Non si tratterebbe di abuso, ma di opera interna rientrante nell’attività edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001. In ogni caso si tratterebbe di opera soggetta a c.i.l.a. e quindi soggetta a sanzione pecuniaria e non alla demolizione.
5. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, violazione degli artt. 6 e 6-bis, comma 5, nonché dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per contraddittorietà (intrinseca).
Il Comune assume che il corpo wc posto sul lato Napoli risulta difforme .
5.a, 5.b, 5.c, 5.d Parte ricorrente ha lamentato in primo luogo un deficit di motivazione perché nel provvedimento non sarebbe indicato precisamente in cosa consisterebbe la difformità contestata. Inoltre anche in questo caso si sarebbe nel campo dell’attività edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001. In ogni caso si tratterebbe di intervento non sanzionabile con demolizione e ripristino. Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre contraddittorio perché non contesterebbe che l’intervento possa essere realizzato con c.i.l.a., ma solo che c’è una variazione realizzativa rispetto alla c.i.l.a. prot. 15716/2017; se l’intervento in concreto posto in essere fosse realizzabile con c.i.l.a. ne conseguirebbe che non sarebbe possibile sanzionare la mancanza di quest’ultima con demolizione e ripristino (art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001).
6. Violazione del principio di affidamento, difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, violazione del principio di proporzionalità, violazione dei principi in materia di autotutela, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di legittimazione passiva dell’ordinanza di demolizione in parte qua , violazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 42 Cost..
Il Comune sostiene che in adiacenza alla cucina vi è un corridoio - con un’apertura sul lato mare e, sul lato monte, una scala conducente al terrazzo esterno – assente nel pdc n. 23/2015 e nell’accertamento di conformità n. 98/2006 e presente, invece, sia nella c.i.l.a. prot. n. 67394 dell’11 ottobre 2017 (dichiarata però non accoglibile con comunicazione n. 6511 del 29 gennaio 2018) sia nella c.i.l.a. prot. n. 44905 del 29 giugno 2018, non istruita.
6.a, 6.b, 6.c Parte ricorrente, premesso che l’intervento in questione ha costituito oggetto di c.i.l.a. (prot. n. 44905 del 29 giugno 2018), ha sostenuto il Comune resistente avrebbe dovuto procedere ad annullare il titolo di legittimazione prima di ordinare la demolizione. Ove si reputasse che l’ordinanza abbia comportato un implicito intervento caducato in autotutela rispetto alla c.i.l.a. 44905/2018, l’ente comunale avrebbe violato l’affidamento del privato, l’art. 21-nonies comma 1, che indica il termine massimo per procedere in autotutela in 18 mesi, e comunque la ragionevolezza del termine per intervenire, non avrebbe motivato le ragioni di interesse pubblico rispetto alla caducazione della suddetta c.i.l.a. e al ripristino dello stato dei luoghi e non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento ai fini di autotutela.
Ad avviso di parte ricorrente comunque il Comune di Torre del Greco avrebbe illegittimamente esercitato i poteri inibitori e repressivo-sanzionatori di cui agli artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001. Sin dall’11 ottobre 2017 era conoscenza del corridoio e della scala ed avrebbe atteso tre anni prima di ordinare la demolizione con conseguente violazione dell’affidamento del privato, dell’obbligo di motivare la persistenza dell’interesse pubblico alla demolizione, sarebbe oltrepassato il termine ragionevole per intervenire e sarebbe stato arrecato un pregiudizio al privato eccessivo e sproporzionato.
Comunque sarebbe decisivo osservare che il corridoio de quo (che nella relazione della c.i.l.a. 67394/2017 è indicato come percorso laterale seminterrato cui conduce la scala che lo collega alla terrazza, mentre è area comune – discesa a mare nel relativo grafico dello stato dei luoghi) esisterebbe da sempre, cioè sin dalla costruzione dell’edificio (si trova oltre il muro maestro posto a ovest). Tanto è vero che esso avrebbe costituito oggetto della decisione condominiale di autorizzare progetti di ella ricorrente prevedendo l’inglobamento del vano corridoio (indicato come condominiale). Conseguentemente il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo perché avrebbe dovuto ordinare la demolizione al condominio ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 (che individua nel proprietario e nel responsabile dell’abuso i soggetti che hanno la legittimazione passiva rispetto alla sanzione demolitoria).
7. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, violazione dell’art. 34, comma 2- ter , del d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune, riguardo al subalterno 35, afferma che l’altezza del vano adibito a cucina (sub. 35) è, nell’autorizzazione unica 23/2015, pari a 2,70 m, ma da misurazioni effettuate in loco l’ altezza media risulta pari a 2,75 (variando le altezze da 2,72 a 2,78).
7.a, 7.b, 7.c Parte ricorrente ha lamentato che il Comune resistente non avrebbe considerato che la variazione, di modestissima entità, sarebbe legata a due fattori: il primo costituito dalla pendenza che è stata data al terrazzo superiore per garantire il deflusso delle acque e il secondo dal fatto che al di sotto della pavimentazione della cucina, del piano inferiore, vi sarebbero ineliminabili impianti per la raccolta delle acque di questo ambiente.
Ha comunque sostenuto che, posto che il valore complessivo dell’immobile sarebbe identico, la minima variazione dell’altezza interna non sarebbe assolutamente rilevante, proprio per la sua trascurabile entità.
Peraltro, poiché l’ altezza media è di 2,75 m, sarebbe nei limiti del 2% (il 2% di 2,70 m. è pari a 5,4 cm) ex art. 34, comma 2- ter , e quindi la discrasia sarebbe irrilevante ex lege .
8. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione degli artt. art. 22, 32 e 37 del d.P.R. n. 380/2001. Rinvio ai motivi 4, 5 e 6.
Il Comune assume che la lunghezza monte-mare del vano cucina è inferiore di circa 2,50 ml rispetto a quanto graficizzato nell’autorizzazione unica n. 23/2015; ha quindi contestato una variazione in diminuzione che, in quanto tale, non costituirebbe abuso e comunque non avrebbe carattere essenziale e conseguentemente non potrebbe essere colpita da ordine di demolizione, ma al più solo dalla sanzione pecuniaria.
9. Eccesso di potere per violazione del ne bis in idem in sede di contestazione e repressione degli abusi. Violazione del giusto procedimento e arbitrarietà. Difetto di motivazione. Rinvio ai motivi 2, 5 e 6.
Il Comune sostiene che nel seminterrato, sub. 29, c’è un vano di circa 21 mq destinato a wc e spogliatoi, come già evidenziato nella ordinanza n. 836/2018.
9.a, 9.b, 9.c Ad avviso di parte ricorrente non sarebbe chiara la contestazione del Comune. Ciò in quanto, se fa riferimento all’abusività del seminterrato sub. 29 allora si tratterebbe di un argomento in precedenza speso nella suddetta ordinanza, già soggetta all’impugnativa, e quindi non si comprenderebbe perché contestarla anche nell’ordinanza impugnata con il presente ricorso. Né si capirebbe cosa si intenda nel riferimento al locale wc all’interno del seminterrato.
Inoltre l’amministrazione comunale avrebbe fatto riferimento alla realizzazione dei servizi igienici al piano seminterrato già nella relazione tecnica prot. n. 78226 del 15 novembre 2018, sicché ha lamentato il riproporsi del tema delle contestazioni a più riprese.
In ogni caso si tratterebbe di opere meramente interni al garage, e dunque varrebbe quanto osservato nei motivi quarto, quinto e sesto.
I motivi sono infondati.
Occorre innanzitutto rilevare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, l’abuso va valutato complessivamente e non esaminando singolarmente gli interventi realizzati: “ la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni ” (Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; nello stesso senso Sez. VI, 18 ottobre 2022, n.8848), cosicché errano i ricorrenti nell’analizzare partitamente gli interventi sanzionati (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 29 settembre 2023, n. 5323).
In altri termini, “ L’opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul testo immobiliare unitariamente considerato ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 settembre 2024, n. 4776, 26 aprile 2021, n. 2729 e Sez. VII, 27 aprile 2020, n. 1496).
Alla luce della descrizione degli abusi contenuta nell’ordinanza impugnata nonché nella relazione tecnica prot. 2201 dell’11 gennaio 2020, espressamente richiamata nell’ordinanza stessa, e come emerge dalla relativa documentazione fotografica allegata, prodotta in giudizio da parte resistente in allegato alla memoria di costituzione, deve ritenersi che tali abusi, complessivamente considerati alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, integrino quanto meno un intervento di ristrutturazione edilizia cosiddetta “pesante”, per la quale occorre il permesso di costruire.
Ed invero, in punto di diritto, l’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, per quello che in questa sede interessa, prevede: “ 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: …..
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, ……. , nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. ”.
Considerato che non è stato messo in discussione in giudizio che l’immobile di proprietà della ricorrente è sottoposto a vincolo paesaggistico, circostanza questa espressamente riportata nel provvedimento impugnato, nel caso di specie trovano applicazione il sopra richiamato art. 10, comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, che richiede il permesso di costruire, nonché l’art. 33 del medesimo citato d.P.R. che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi di cui al suddetto art. 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; pertanto deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il provvedimento impugnato sia stato legittimamente adottato, trattandosi di intervento che ha portato ad un organismo in parte diverso dal precedente e che ha comportato modificazioni della volumetria complessiva e dei prospetti, nonché della sagoma in area paesaggisticamente vincolata.
Devono altresì ritenersi infondate le censure di cui al sesto motivo di ricorso - 6.a, 6.b, 6.c.
Quanto alla censura con cui parte ricorrente sostiene che il Comune resistente avrebbe dovuto procedere ad annullare la c.i.l.a. (prot. n. 44905 del 29 giugno 2018) prima di ordinare la demolizione, essa è infondata per la risolutiva circostanza che, come già condivisibilmente ritenuto da questa Sezione, la comunicazione di inizio dei lavori, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, e la comunicazione asseverata di inizio dei lavori, di cui all'art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, sono senza dubbio atti del privato privi di natura provvedimentale, anche tacita, e costituiscono un istituto intermedio tra l'attività edilizia libera e la segnalazione certificata di inizio attività, con carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati.
Quanto al loro regime, per esse, diversamente dalla segnalazione certificata di inizio attività, non è prevista una fase di controllo successivo sistematico (da esperirsi entro un termine perentorio) suscettibile, in caso di esito negativo, di chiudersi con un provvedimento di carattere inibitorio (ai sensi dell'art.19, co.3, della L. n. 241 del 1990), con cui l'Amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (TAR Campania Napoli, Sez. III, 27 giugno 2024. n. 3985).
Resta, beninteso, fermo l’esercizio del potere sanzionatorio nel caso in cui l’attività libera non coincida con l’attività ammessa (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 8 maggio 2019, n. 2469 e 17 settembre 2018 n. 5516; TAR Veneto, Sez. II, 15 aprile 2015 n. 415); e la presentazione della C.I.L.A. non può certo inibire al Comune, deputato al controllo del territorio ex art. 27 del d.P.R. n. 380/01, l’esercizio dei suoi poteri sanzionatori e repressivi, ove non sussistano i presupposti per l’effettuazione dei lavori tramite C.I.L.A. (TAR Campania Napoli, III, 16 settembre 2024, n. 4976 e Sez. VII, 25 gennaio 2017, n. 522).
Ed invero, alla luce della giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio, “ - nell’ipotesi in cui la comunicazione sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire (o la stessa SCIA) o, comunque, in violazione della normativa in materia ... l’amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, come peraltro implicitamente previsto dalla stessa disposizione, laddove fa salve ″le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia […]″ ”;
- “ resta ovviamente fermo ... che, nei casi in cui un’opera che avrebbe richiesto un permesso di costruire o una SCIA è stata eseguita dall’interessato sotto il regime di CILA, l’abuso non viene sanato con le sanzioni relative alla CILA ”; “ in questi casi, come si è detto, la CILA è del tutto inidonea a legittimare un’opera che è, e resta, sine titulo: la sua natura totalmente abusiva continua a poter essere rilevata, in ogni momento e senza limiti di tempo, dall’amministrazione competente ” (TAR Campania Napoli, Sez. VII, 25 febbraio 2021, n. 1273).
Quanto alla censura con cui parte ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento perché il Comune di Torre del Greco avrebbe illegittimamente esercitato i poteri inibitori e repressivo sanzionatori di cui agli artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001, essa è infondata per la risolutiva circostanza che il provvedimento adottato è stato adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e non dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
Neppure è fondata la censura con cui la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in quanto parte resistente era conoscenza dell’intervento ritenuto abusivo (corridoio e scala) sin dal 2017, per violazione dell’affidamento e per la necessità di motivare sulla persistenza dell’interesse pubblico alla demolizione.
Ed invero la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa dal Collegio e già fatta propria dalla Sezione, ritiene che “ (…) non può avere rilievo, ai fini della validità dell'ordine di demolizione, il tempo trascorso tra la realizzazione dell'opera abusiva e la conclusione dell'iter sanzionatorio. La mera inerzia da parte dell'Amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo. Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata. Non si può applicare a un fatto illecito (l'abuso edilizio) il complesso di acquisizioni che, in tema di valutazione dell'interesse pubblico, è stato enucleato per la diversa ipotesi dell'autotutela decisoria. Non è in alcun modo concepibile l'idea stessa di connettere al decorso del tempo e all'inerzia dell'Amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare l'abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l'edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta - e inammissibile - forma di sanatoria automatica. Se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull'ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l'illecito attraverso l'adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. In tal caso, è del tutto congruo che l'ordine di demolizione sia adeguatamente motivato mercé il richiamo al comprovato carattere abusivo dell'intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell'autotutela decisoria. Il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento. Anche nel caso in cui l'attuale proprietario dell'immobile non sia responsabile dell'abuso e non risulti che la cessione sia stata effettuata con intenti elusivi, le conclusioni sono le stesse (così la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 9 del 2017) ” - cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2022, n. 10941 e 4 ottobre 2021 n. 6613, T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 16 settembre 2024, n. 4974.
È infine infondata anche la censura con cui parte ricorrente sostiene che il Comune resistente avrebbe dovuto ordinare la demolizione al condominio, in quanto legittimato passivamente rispetto alla sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.
Al riguardo il Collegio condivide la giurisprudenza amministrativa alla luce della quale “ Ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, occorre tener presente l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema relativo alla possibilità di riconoscere, o meno, una sia pur limitata personalità giuridica al condominio, a seguito della riforma realizzata con la Legge n. 220/12.
Ad una prima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 19663/14), secondo la quale non poteva ignorarsi un timido tentativo del Legislatore, orientato verso una progressiva configurabilità in capo al condominio di un’attenuata personalità giuridica, ha fatto seguito un’altra pronuncia che ha ricondotto la questione nei termini già prospettati prima della Legge n. 220/12.
Con la Sentenza, n. 10934/19, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato come, senza dubbio, il Legislatore della riforma abbia inteso discostarsi dalla prospettiva di riconoscere al condominio personalità giuridica con conseguenti diritti sulle parti comuni.
Il collegio non ignora che il mancato riconoscimento della personalità giuridica da parte del legislatore nel 2012, non impedisce di constatare che il Condominio appare, comunque, contraddistinto da una soggettività giuridica. Plurime sono le disposizioni normative contenute nella L. 220 del 2012 che depongono in tal senso. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all’art. 1129, comma 7, c.c., ai sensi del quale è prevista l’apertura di un conto corrente, postale ovvero bancario, intestato al Condominio. In caso di abusi edilizi, però, deve riconoscersi che gli unici soggetti che potrebbero (ove effettivamente esistesse l’abuso contestato) essere obbligati al ripristino dello stato dei luoghi sono il proprietario o il responsabile dell’abuso.
Da ciò deriva che, per gli abusi su aree di proprietà esclusiva, l’ordinanza di demolizione deve essere notificata al singolo proprietario e, ove individuabile, anche al responsabile dell’abuso.
Nel caso di abusi su aree di proprietà condominiale si dovrà procedere alla notifica nei confronti di tutti i singoli proprietari e, ove individuabile, anche al responsabile dell’abuso.
Né in un caso né nell’altro è possibile notificare l’ordinanza di demolizione all’Amministratore di condominio, il quale svolge esclusivamente funzioni che attengono all’amministrazione delle parti comuni.
Il condominio come ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, in persona dell’Amministratore, non può essere destinatario di alcuna ordinanza di demolizione.
Ciò in quanto neppure le parti comuni dell’edificio sono di proprietà dell’ente di gestione, ma dei singoli condomini. A tanto consegue che anche la misura volta a colpire l’abuso realizzato sulle parti comuni deve essere indirizzata esclusivamente nei confronti dei singoli condomini, in quanto unici soggetti in grado di ripristinare lo stato dei luoghi. ”. (TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 26 aprile 2024, n. 197; in termini cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 1° dicembre 2022, n. 3130 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 10 luglio 2020, n. 3005).
Deve pertanto ritenersi che l’ordinanza impugnata sia stata legittimamente adottata nei confronti del ricorrente in quanto condomino, circostanza questa non oggetto di contestazione.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo deve essere respinto.
La ritenuta legittimità dell’operato dell’Amministrazione comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno, pure proposta con il ricorso introduttivo, peraltro genericamente formulata, non provata, e non quantificata, avendo inoltre parte ricorrente rappresentato di richiedere il quantum con separato giudizio.
Passando ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata l’ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno 2023, adottata dal Comune di Torre del Greco ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la ricorrente, avverso tale seconda ordinanza di demolizione, ha dedotto le seguenti censure: 1. Violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della L. n. 241/1990 (principi di collaborazione e buona fede), violazione del dovere di clare loqui , eccesso di potere per perplessità, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Parte ricorrente ha dedotto che il provvedimento da ultimo gravato sarebbe viziato per violazione del dovere di clare loqui , essendo la motivazione ivi contenuta “eccessivamente ampia e digressiva, costruita con molteplici e diffusi richiami ad altri atti (nel caso di specie: la relazione istruttoria n. 56875 del 4 novembre 2022, che a sua volta contiene vari rimandi ad altri atti; la nota n. 21062 del 2 maggio 2023, a sua volta rinviante alla nota n. 44286 del 26 agosto 2022 e alla nota n. 59661 del 16 dicembre 2022) e con la citazione di una pluralità indistinta di fonti normative e regolative”.
Il motivo è infondato.
Ed invero l’ordinanza di demolizione da ultimo impugnata è stata adottata ex novo in ossequio a quanto stabilito da questa Sezione con le ordinanze collegiali n. 1806 del 22 marzo 2023 e n. 3149 del 24 maggio 2023, rese nell’ambito del citato giudizio R.G. n. 2540/2022, proposto dalla società conduttrice dell’immobile, La Voce del Mare s.r.l., in esecuzione del decisum cautelare: l’Ufficio comunale ha correttamente illustrato, nel dettaglio, il quadro normativo e regolamentare nel quale ha operato, risultando altresì utile, ai fini della descrizione in fatto, richiamare tutti i provvedimenti adottati nel tempo in relazione agli accertamenti svolti sull’immobile de quo .
Accertata l’abusività delle opere, ed invero dell’intera struttura adibita ad attività di ristorazione, quanto alla diversa destinazione d’uso e alla presenza di interventi edilizi non legittimati, l’ordinanza di demolizione è un atto dovuto e vincolato e non necessita di alcuna motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi; è, invero, sufficiente la constatazione che le opere siano state eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire come avvenuto nel caso di specie (Cons. di Stato, Sez. VI, n. 6404/2023).
2. Violazione dell’art. 19 della L. n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, violazione ed errata applicazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, eccesso di potere per arbitrarietà.
Parte ricorrente ha lamentato che il provvedimento gravato non terrebbe conto che la destinazione d’uso commerciale al piano terra e i pilastri sarebbero elementi entrambi presenti nella (e legittimati, altresì , dalla) s.c.i.a. di ripristino del 27 maggio 2022, prot. n. 0044567, che, tuttavia, sarebbe pienamente efficace, sia perché la declaratoria di improcedibilità (assolutamente tardiva, come già denunciato con il ricorso per motivi aggiunti R.G. n. 2540/2022, depositato il 12 dicembre 2022, cfr. primo motivo) è stata sospesa dal TAR (che – in disparte il pur decisivo rilievo di tardività dell’esercizio del potere inibitorio – ha giudicato illegittimo in sede cautelare l’atto caducatorio sul piano motivazionale e della relativa proporzionalità), sia, soprattutto, perché non sarebbe stata oggetto di un provvedimento di autotutela da parte del Comune.
Ha sostenuto, in primo luogo, che il Comune non avrebbe potuto adottare un provvedimento demolitorio e di ripristino di opere e situazioni cum titulo , senza prima eliminare quest’ultimo, cioè senza prima intervenire in autotutela sulla suddetta s.c.i.a..
Il motivo è infondato.
Premesso che con l’ordinanza cautelare n. 3149 del 25 maggio 2023 è stata ritenuta “ necessaria per gli ulteriori abusi eventualmente riscontrati una specifica autonoma contestazione ”, si rileva in fatto, in via dirimente, che già con il provvedimento prot. n. 0057059/2022 del 7 novembre 2022, gravato con il primo ricorso per aggiunti nell’ambito del giudizio R.G. n. 2540/2022 (come peraltro rappresentata dalla stessa parte ricorrente), è stata dichiarata non procedibile la s.c.i.a. edilizia di ripristino prot. SUE 44567 del 27 maggio 2022. Tale segnalazione certificata è stata, prioritariamente, ritenuta inadeguata a supplire alle ulteriori difformità sostanziali riscontrate, avendosi particolare riguardo alla complessiva destinazione d’uso del sub 37, come emergente dalla relazione tecnica prot. n. 56875 del 4 novembre 2022, depositata in giudizio, cui si è aggiunta anche la constatazione dell’esistenza di setti murari portanti, sussumibili nell’ambito della fattispecie di cui all'art. 32 lett. e) del d.P.R. n. 380/2001. Né, quanto agli interventi di ripristino volti ad ottemperare ai punti richiamati nell'OD n. 22/2020, l’Amministrazione ha ritenuto, legittimamente, di potere prescindere dalla trasmissione di una relazione tecnica, con relativi grafici allegati, atta a dettagliare le opere da eseguirsi, esigendosi, altresì, la dovuta “conformità della planimetria catastale”.
Quanto alla sospensione cautelare, in ambito processuale, della predetta dichiarazione di non procedibilità della S.C.I.A. di ripristino (ordinanza cautelare n. 35 dell’11 gennaio 2023), come condivisibilmente ritenuto da questa medesima Sezione con la sentenza n. 2279 dell’8 aprile 2024, resa nel suddetto giudizio R.G. n. 2540/2022 proposto da La Voce del Mare s.r.l., essa è stata effettuata esclusivamente a titolo di remind , ovvero ai soli fini di un riesame motivazionale dell’atto, poi effettivamente avvenuto in senso negativo, sicché non è tale da viziare, di per sé, la legittimità del diverso e parallelo iter procedimentale.
Al riguardo occorre rilevare che parte ricorrente ha rappresentato di avere provveduto alla demolizione, ma tale circostanza non solo non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato ma, anzi, conferma il riconoscimento degli abusi effettuati.
Per quanto concerne la destinazione d’uso del sub 37, dalla relazione tecnica prot. n. 56875 del 4 novembre 2022, depositata in giudizio e non adeguatamente smentita sul punto, emerge quanto segue: “ Si fa presente che, in ogni caso, in merito alla destinazione d’uso originaria dei locali al pianoterra derivante dalla Licenza edilizia n. 58/68, sia che essa sia deposito - in considerazione del fatto che agli atti dell’originaria Licenza edilizia n. 58/68 non risultano presenti i grafici planimetrici del pianoterra e, per quanto descritto dal dettato normativo dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del D.P.R. 380/01, bisogna considerare come titolo legittimante la denuncia di accatastamento di primo impianto …- , sia che essa sia commerciale/negozi - come da grafico allegato al PdC in sanatoria e trasmesso dalla parte non in originale -, la destinazione d’uso legittima ed attuale di tale unità immobiliare è di produttiva/laboratorio, come sancito dal Permesso di costruire in sanatoria n. 98 del 07.08.2006 ”. Nel merito del cambio di destinazione d’uso si rimanda, per sinteticità, a quanto di seguito esposto nell’analisi del quarto e quinto motivo di ricorso.
3. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Rilevanza della illegittimità, sia sub specie di violazione di autolimite in ordine al quando dell’adempimento procedurale (violazione del giusto procedimento), sia sub specie di diretta violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990.
L’ordinanza di demolizione n. 74/2023 non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento. Tuttavia nell’atto impugnato si rinverrebbe la atipica precisazione secondo cui “la presente Ordinanza ha, altresì, valore ed effetto di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, Legge n. 241/1990”. Di contro, l’adempimento previsto da tale norma – che il Comune, con atto di autovincolo (corrispondente alla precisazione di cui sopra), aveva ritenuto di dovere rispettare ( an ), sia pure incorrendo in illegittimità relativa all’ ordo procedendi (cioè al quando) – deve precedere l’adozione del provvedimento. Né vi sarebbe spazio per una automatica applicazione dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990, avendo il Comune inserito nell’atto un elemento di autovincolo e non essendo rinvenibile alcun principio di ordine logico o giuridico che potesse impedire al privato, sia pure destinatario di un atto vincolato, di rappresentare l'inesistenza dei presupposti ipotizzati dall’Amministrazione.
Il motivo è infondato.
Al riguardo si rinvia, per sinteticità, a quanto già rappresentato nell’analisi del primo motivo del ricorso introduttivo quanto all’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi della medesima censura ritenuta infondata.
Né può configurarsi alcun asserito autovincolo a fronte della obbligatorietà, legislativamente prevista, in capo all’Ente locale, della tutela del territorio e, quindi, della repressione di abusi edilizi come condivisibilmente sostenuto da questa Sezione nella più volte citata sentenza n. 2279 dell’8 aprile 2024.
Con il quarto e quinto motivo di ricorso, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente, sono state dedotte le seguenti censure: 4. Eccesso di potere per arbitrarietà, violazione dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede in sede procedimentale (art. 1, comma 2-bis, della L. n. 241/1990), violazione dell’affidamento.
La ricorrente ha lamentato che il Comune resistente avrebbe diluito nel tempo le ritenute illegittimità con le varie ordinanze di demolizione, del 2018 e del 2020 prima, e ora, a distanza di cinque anni dalla prima nel 2023, in violazione dei canoni di collaborazione, buona fede, e del dovere di clare loqui. Ha sostenuto che sarebbe costretto ad inseguire le contestazioni della polizia municipale e dell’ufficio comunale preposto all’assetto del territorio, tenuto peraltro conto della circostanza che la documentazione considerata sarebbe sempre la stessa e che vi sarebbero stati plurimi accessi ai luoghi (il 2 novembre 2017, il 23 ottobre 2018 del 14 gennaio 2020).
5. Eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento, eccesso di potere per erroneità e falsità del presupposto, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, eccesso di potere per arbitrarietà, ulteriore profilo di violazione dei doveri di cooperazione e buona fede, eccesso di potere per contraddittorietà, violazione degli artt. 3, comma 1, e 6 della L. n. 241/1990 per superficialità istruttoria, eccesso di potere per irragionevolezza.
Parte ricorrente, premesso che in riferimento alla destinazione d’uso del piano terra la tesi dell’amministrazione comunale resistente sarebbe così riassumibile: - il piano terra ha una destinazione d’uso impressa (cioè legittimata) dal p.d.c. unico in sanatoria n. 98/2006; - precisamente, il predetto titolo ha autorizzato il cambio della destinazione d’uso da commerciale/negozi a produttiva/laboratorio ; - ergo , il locale al piano terra non ha una destinazione commerciale e non può quindi ospitare il ristorante, ha sostenuto l’erroneità di quanto sostenuto dall’amministrazione comunale.
I motivi sono infondati.
Il Collegio, ribadendo quanto già affermato nell’analisi del secondo motivo del ricorso introduttivo, rileva che le attività svolte dell’Amministrazione resistente, nell’esercizio di funzioni di vigilanza del territorio comunale in materia urbanistica-edilizia - nell’ambito del cui esercizio l’Ente Comunale è tenuto ad effettuare i dovuti controlli -, hanno, quale legittimo scopo, quello di adempiere a puntuali obblighi di legge.
La medesima amministrazione ha fornito adeguata prova che le criticità complessivamente riscontrate non sono state superate, permanendo in via assorbente la complessiva abusività dei locali indebitamente destinati, di fatto, ad attività di ristorazione. I riscontri offerti dal tecnico di parte al preposto ufficio comunale in merito alla legittimità dell’attuale destinazione d’uso commerciale dell’immobile oggetto d’intervento (relazione prot. n. 56875/2022), non si sono ragionevolmente rivelati tali da superare le criticità che emergono dagli atti e dai grafici.
Quanto al merito del cambio di destinazione d’uso il Collegio condivide quanto già deciso da questa Sezione con la più volte citata sentenza n. 2279 dell’8 aprile 2024. Al riguardo l’Amministrazione resistente ha ritenuto in particolare, senza che siano evidenziabili palesi vizi di illogicità od irragionevolezza, che la documentazione prodotta dalla parte, circa il primo punto dei chiarimenti richiesti, volta a sostenere la tesi che la destinazione d’uso dei locali al pianoterra sia commerciale/negozi - ovvero la riproduzione del grafico di progetto riferito alla Licenza edilizia n.58/68, di n. 12 locali di conformazione e superficie pressocché identiche, prospicienti la strada, con dicitura negozi (non presente nel fascicolo della Licenza 58/68) o, ancora, la riproduzione della certificazione della Divisione Urbanistica prot. n. 78508 del 24 novembre 1998, che attesta che i locali al pianoterra fronte strada sono destinati ad attività commerciale - risulta comunque in contrasto con la legittima destinazione d’uso attuale dei suddetti locali. Ciò semplicemente in quanto il successivo permesso di costruire in sanatoria n. 98 del 7 agosto 2006, attesta, di contro, la destinazione d’uso di produttivo/laboratorio (cfr. relazione tecnica prot. n. 56875 del 4 novembre 2022).
Ed invero, come osservato dalla stessa parte ricorrente, “la richiesta di sanatoria presentata nel 2004, poi esitata nel p.d.c. n. 98/2006, tendeva a legittimare una serie di interventi edilizi eseguiti presso i diversi cespiti con la finalità di farne un'unica struttura per la vendita dei mitili (riconosciuta anche dal Ministero e svolta per molto tempo nei locali), prima tra tutti gli interventi, “la fusione delle unità rispetto alla licenza edilizia n° 58 del 17.06.1968”, titolo, quest’ultimo, i cui grafici indicavano i terranei come negozi”.
Orbene, nelle contrapposte tesi delle parti risulta allora ragionevole ritenere, come fatto dall’Amministrazione resistente, che, sebbene nella premessa di tale ultimo titolo non è espressamente richiamato, quale intervento da sanare, il cambio di destinazione d’uso, debba avere pregnanza il contenuto dispositivo dell’atto laddove è espresso l’assenso al progetto presentato. Posto, infatti, che, nella relazione tecnica ivi allegata, si attesta che l’immobile era destinato, a quel momento, alla stabulazione in vasca dei molluschi prodotti dall’acquicoltura, deve implicitamente ritenersi che, con la relativa istanza in sanatoria, si sia voluto richiedere, altresì, la modifica della precedente destinazione, ad uso, invece, esclusivamente commerciale, essendo tale volontà obiettivamente ricavabile dalla domanda formulata, intesa nella sua interezza, complessiva di allegati.
Ed invero, secondo il disposto, di cui all’art. 23 ter, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale”.
Ora, “In materia di edilizia il cambio di destinazione d'uso di un preesistente manufatto non richiede alcun titolo abilitativo nel solo caso in cui si realizzi fra categorie edilizie omogenee; viceversa, il cambio di destinazione che interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, soggetta a permesso di costruire. Ne discende che qualsiasi modifica edilizia tale da variare le oggettive attitudini funzionali del bene determina un cambio di destinazione d'uso” (Cons. di St., sez. VII, 12/12/2023, n. 10687; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. IV, 18/11/2023, n. 1072).
Ciò posto, “il mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato che determini, dal punto di vista urbanistico, il passaggio tra diverse categorie in rapporto di reciproca autonomia funzionale, comporta inevitabilmente un differente carico ed un maggiore impatto urbanistico, anche se nell'ambito di zone territoriali omogenee, da valutare in relazione ai servizi e agli standard ivi esistenti; il cambio di destinazione d'uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra , cioè, una vera e propria modificazione edilizia con incidenza sul carico urbanistico, con conseguente necessità di un previo permesso di costruire, senza che rilevi l'avvenuta esecuzione di opere” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 13/12/2023, n. 6906).
L’ultima destinazione d’uso legittimata con permesso di costruire, ovvero produttivo/laboratorio, viene, altresì, confermata nell’Autorizzazione unica SUAP n. 23/2015 del 26.06.2015. Pertanto, tanto la destinazione d’uso rivendicata, commerciale/negozi, quanto quella attuale, commerciale/ristorazione, risultano essere difformi rispetto alla destinazione d’uso legittimata con il permesso di costruire in sanatoria n. 98 del 07.08.2006.
Ora, vero è che il Comune non ha inizialmente eccepito nulla rispetto alla contestata destinazione commerciale al piano terra - ovvero che l’irregolarità urbanistica derivi dalla attuale destinazione del piano terra, di fatto, ad attività commerciale/ristorazione, diversa da quella, attività produttiva/laboratorio, indicata nel pdc in sanatoria n. 98/2006: in quanto, né nella ordinanza n. 836/2018, né nella ordinanza n. 22/2020 è contestata la destinazione d’uso del piano terra a ristorazione, che deve ritenersi in entrambi i frangenti già nota al Comune. Esplicito è infatti il riferimento, da parte ricorrente e, comunque, a titolo meramente esemplificativo, alla previgente s.c.i.a. n. 1091/2018 (9 agosto 2018) presentata per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, mai contestata sebbene la conformità urbanistico-edilizia dei locali costituisca presupposto necessario per svolgervi un’attività commerciale. L’unico rilievo mosso in proposito aveva riguardato il cambio d’uso sine titulo del seminterrato, da deposito/locale tecnico a cucina, tanto che, a maggio 2022, la ricorrente aveva, per tale ragione, finalizzato apposita s.c.i.a. volta alla relativa eliminazione.
Orbene, non sussiste, tuttavia alcun limite temporale all’esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione e a seguito di più approfonditi atti istruttori, del potere di reprimere abusi o difformità edilizie, atteso che il decorrere del tempo non sana gli abusi edilizi, che restano sine die perseguibili, non essendo dunque invocabile la lesione dei dedotti doveri di collaborazione, cooperazione, correttezza, buona fede, ovvero l’eccesso di potere per violazione dell’affidamento, contraddittorietà e arbitrarietà.
L'ordine di demolizione assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso.
In altri termini, il trascorrere del tempo di per sé non legittima situazioni che, essendo ab origine contra ius , non possono fondare alcun affidamento incolpevole. L’intervento edilizio, sin dall’origine illegittimo, è, già, solo per tale motivo, inidoneo a “ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata”.
La mancanza di affidamento incolpevole esclude, quindi, che il mero decorso del tempo possa pregiudicare l’esercizio, doveroso, del potere amministrativo di adottare il provvedimento di demolizione, al fine di ripristinare l’assetto urbanistico ed edilizio preesistente (Cons. di St., 04.03.2019, n. 1498, Ad. Plen., 17.10.2017, n. 9).
6. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di adeguata istruttoria e violazione degli artt. 3, comma 1, e 6 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento e arbitrarietà, violazione dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.
La censura si riferisce espressamente alla seconda ragione addotta a sostegno dell’ordine demolitorio: l’esistenza di setti murari, cioè di due pilastri strutturalmente portanti, che non sono presenti nei grafici della autorizzazione unica n. 23/2015 e per i quali non vi è traccia di autorizzazione sismica. Qualificate come variazione essenziale, ai sensi dell’art. 32, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, il Comune, richiamando la relazione istruttoria n. 56875 del 4 novembre 2022, reputa che tali strutture (così come per le opere di diversa distribuzione interna dei locali), debbano essere demolite oppure sanate sia urbanisticamente che sismicamente. All’attualità, concretano, infatti, difformità fra quanto rappresentato nella s.c.i.a. di ripristino n. 44567/2022 (tavola “Attività di ripristino a seguito dell’Ordinanza n. 22 del 23.01.2020”) e quanto rappresentato nel grafico di progetto dell’Autorizzazione unica SUAP n. 23/2015 del 26 giugno 2015.
A parere di parte ricorrente, la tesi del Comune non sarebbe, tuttavia, persuasiva.
Il proprio tecnico avrebbe rappresentato fedelmente la situazione di fatto, compreso il pilastro che non compare nei grafici dell’autorizzazione unica n. 23/2015. Ciò posto, sarebbe comunque ragionevole ritenere che esso vi sia sempre stato, visto che ha una funzione portante. Il Comune non avrebbe svolto alcuna istruttoria per verificare il carattere dei pilastri e la loro possibile datazione realizzativa. Se il pilastro è lì ab origine e comunque prima della s.c.i.a. di mero ripristino, non sarebbe una variazione essenziale ex art. 32, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, soggetta alla sanzione demolitorio-ripristinatoria.
A comprova, ha osservato parte ricorrente, agli atti c’è una pratica del 2014, l’ultima riguardante l’immobile ( ex art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, lo stato legittimo dell’immobile è quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o la singola unità immobiliare), relativa all’A.U. SUAP 23/2014. Orbene, in questa pratica, vi era una esplicita dichiarazione della parte secondo cui l’intervento assentito “non comporta opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da autorizzare sismicamente”.
Tale dichiarazione confermerebbe il fatto che il pilastro e in genere gli elementi strutturali c’erano già e non sarebbero stati toccati o realizzati in quel frangente, e tanto dovrebbe bastare per legittimare lo stato dei luoghi.
Al riguardo il Collegio, condividendo quanto deciso in merito con la sentenza n. 2279 dell’8 aprile 2024, resa nel citato giudizio R.G. n. 2540/2022 proposto avverso la medesima ordinanza di demolizione impugnata con l’odierno ricorso per motivi aggiunti, ritiene il motivo infondato alla luce degli elementi di fatto e di diritto, non adeguatamente contraddetti, emergenti tanto dall’impugnata ordinanza n. 74/2023 quanto dagli atti istruttori presupposti, facendosi in particolare rinvio, sotto il profilo motivazionale alla nota prot. n. 21062/2023 del 2 maggio 2023, depositata in giudizio e alla relazione tecnica prot. n. 56875 del 4 novembre 2022 [cfr. rispettivamente allegato n. 006: 5) e allegato n. 005: 4) alla memoria del 24 novembre 2023 di parte resistente], quest’ultima riproposta quanto agli aspetti dirimenti, privi di palesi profili di irragionevolezza o illogicità, di seguito comunque riportata:
- “ per il punto 2.
Considerato che il tecnico di parte, ipotizza che la presenza dei setti murari nello stato dei luoghi, in difformità al grafico di progetto dell’Autorizzazione unica SUAP n. 23/2015 del 26.06.2015, derivi dal rinvenimento in corso d’opera dei suddetti elementi strutturali, ed afferma che gli stessi siano variazioni non essenziali al progetto, tali affermazioni non sono condivisibili in quanto la prima non è suffragata da una relazione di fine lavori del direttore dei lavori che attesti i motivi delle variazioni, non essendo presente nel fascicolo dell’Autorizzazione unica n. 23/2015 alcuna comunicazione inizio lavori o fine lavori con collaudo. La seconda affermazione è in contrasto, invece, con l’art. 32 let. e) del D.P.R. 380/01 che definisce la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali, variante sostanziale. Si ritiene, pertanto, che le difformità riscontrate dello stato dei luoghi rispetto del progetto dell’Autorizzazione unica SUAP n. 23/2015 del 26.06.2015, consistenti nella presenza di setti murari portanti, vadano demolite oppure sanate sia urbanisticamente che sismicamente. Il tecnico di parte, peraltro, non ha dichiarato, nella nota integrativa, né che sarà effettuata la demolizione né che saranno sanate tali difformità.
Si precisa che l’Ufficio scrivente in data 26.08.2022 con nota prot. n. 44286 ha richiesto al SUAP di riscontrare/verificare, nell’ambito dell’Autorizzazione unica SUAP n. 23/2015 del 26.06.2015, l’inizio e fine lavori e l’autorizzazione sismica e relativo collaudo finale. Tale documentazione è stata richiesta dal Suap alla parte con nota prot. n. 45031 del 31.08.2022, la quale ha trasmesso solo una comunicazione inizio lavori, presentata all’Ente con timbro di Ricezione atti - 22 GEN 2016 dalla Sig.ra BO AN AR, la quale comunicava l’inizio lavori in data 23.01.2016, senza nomina di alcun direttore dei lavori. Da una prima verifica effettuata dallo scrivente, tramite il sistema informatico del protocollo Sicraweb, sulla corrispondenza della comunicazione inizio lavori con Ricezione atti - 22 GEN 2016 con un numero di protocollo dell’Ente, non risulta alcun atto protocollato. Sarà cura richiedere al Dirigente dell’Ufficio protocollo una verifica approfondita di tale aspetto;
- per il punto 3
Considerato che il tecnico di parte, in merito alla esiguità del numero di quote geometriche nelle rappresentazioni grafiche dello stato dei luoghi e di quello di ripristino, e delle discrepanze delle dimensioni geometriche del locale cucina e attiguo corridoio lato Napoli, rispetto all’Autorizzazione unica SUAP n. 23/2015 del 26.06.2015, pur affermando che avrebbe prodotto un elaborato grafico più dettagliato, non ha trasmesso ad oggi alcun grafico sul portale SUE.
Considerato che in merito al punto a) dell’Ordinanza n. 22/2020, il tecnico di parte afferma che il corridoio lato Torre Annunziata non è di proprietà della parte;
Considerato che in merito al punto b) dell’Ordinanza n. 22/2020, il tecnico di parte pur affermando che provvederà ad eseguire un riempimento a terra di pochi centimetri con massetto autolivellante, previa eventuale rimozione del pavimento oggi esistente, non ha trasmesso un grafico dello stato post ripristino comprensivo anche di tale intervento;
Considerato che in merito al punto c) dell’Ordinanza n. 22/2020, il tecnico di parte afferma che la questione della lunghezza del locale tecnico lungo la direttrice monte-mare rientra in una variazione non essenziale rispetto ai parametri di legge come definiti dall’art. 32 del D.P.R: 380/01.
Si ritiene, pertanto, che la parte, ad eccezione del chiarimento sulla proprietà del corridoio lato Napoli, non avendo trasmesso un grafico aggiornato e dettagliato non ha soddisfatto i chiarimenti richiesti;
- per il punto 4.
Considerato che il tecnico di parte, in merito alla corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale agli atti presentata in data 30.10.2014, ha prodotto una variazione planimetrica catastale con prot. n. NA0251324 del 11.08.2022, per ampliamento dell’ex sub 35 il quale è stato soppresso generando il subalterno 37, e che l’ampliamento consiste nella parte realizzata con l’Autorizzazione unica SUAP n. 23/2015 del 26.06.2015;
Si precisa che nella planimetria del sub 37 il muro tra il locale impianti ed il corridoio lato Napoli risulta continuo, con il ripristino dei varchi contestati con l’OD n. 22/2020. Tale intervento di ripristino non risultava realizzato alla data del 20.07.2022 come da relazione prot. n. 39313 del 22.07.2022, redatta dai tecnici dell’Ufficio Antiabusivismo.
Pertanto, poiché ad oggi non risulta trasmessa documentazione relativa all’inizio dei lavori riguardanti le opere strutturali, di cui all’Attestazione di Presentazione del Progetto trasmesso al Genio Civile in data 12.08.2022 con prot. n. 53712, ne consegue che lo stato dei luoghi del piano seminterrato del sub 37, rappresentato nella planimetria catastale del 11.08.2022, non risulta legittimato.
Inoltre, nella planimetria catastale del sub 37 la porzione del piano seminterrato, sanato con il Permesso di costruire in sanatoria n. 98 del 07.08.2006, non risulta identificato con la destinazione d’uso legittimata, ovvero locale tecnico.
Si ritiene, pertanto, che la parte, pur avendo provveduto alla variazione planimetrica catastale, non risultando essa conforme allo stato dei luoghi ed alle destinazioni legittime dei locali, non ha soddisfatto i chiarimenti richiesti. ”
Ciò posto, conclusivamente, il Servizio Antiabusivismo del Comune di Torre del Greco ha ritenuto “ che la documentazione prodotta con la S.C.I.A. di ripristino in oggetto, inoltrata attraverso piattaforma SUE con numero di prot. n. SUE44567 del 27/05/2022 per l’ottemperanza all’Ordinanza Dirigenziale n. 22 del 23.01.2020, compresa quella trasmessa ad integrazione sul portale Sue con prot. n. 72892 del 16.09.2022, non risulta congruente e sufficiente per definire in maniera sistematica ed inequivocabile l’intervento di ripristino nella sua interezza e conseguentemente l’organismo edilizio restituito a seguito dello stesso, per le seguenti motivazioni:
- l’intervento di ripristino proposto al piano seminterrato (sub 37 ex 35) non può ritenersi disgiunto dalla porzione del pianoterra dell’unità con la quale è fuso e, quindi, non può ritenersi assolutamente marginale la difformità relativa all’attuale destinazione d’uso del piano terra (commerciale/ristorazione) con quella legittimata dal Permesso di costruire in sanatoria n. 98 del 07.08.2006 (produttiva/laboratorio);
- mancata trasmissione di relazione tecnica e grafici tesa a dettagliare gli interventi di ripristino per ottemperare ai punti richiamati nell’OD n. 22/2020;
- mancata trasmissione dei grafici dell’intervento di ripristino ex post congruente con l’Autorizzazione unica SUAP n. 23/2015 del 26.06.2015 e di esaustiva relazione tecnica a dettagliare le motivazioni di tali difformità, tra cui quelle sostanziali ai sensi dell’art. 32 let. e) del D.P.R. 380/01 (setti murari portanti);
- mancata conformità della planimetria catastale presentata l’11.08.2022 allo stato dei luoghi ed alla destinazione d’uso legittima del locale tecnico come da PdC in sanatoria n.98/2006.
Si propone, pertanto, al Dirigente del Settore, l’improcedibilità della S.C.I.A di ripristino in oggetto. ”.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente, in favore del Comune di Torre del Greco, nell’importo liquidato in dispositivo; se ne dispone la compensazione nei confronti del Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, essendosi costituiti con mero atto di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00 euro) in favore del Comune di Torre del Greco, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.
Spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo AR Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo AR Liguori |
IL SEGRETARIO