Art. 11.
In deroga alle norme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 , e' consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto per infermita' ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermita' ascrivibile alla tabella A annessa alla legge stessa. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potra', in alcun caso, superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A.
In deroga alle norme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 , e' consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto per infermita' ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermita' ascrivibile alla tabella A annessa alla legge stessa. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potra', in alcun caso, superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A.