Rigetto
Sentenza 1 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/10/2025, n. 7665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7665 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07665/2025REG.PROV.COLL.
N. 01114/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2025, proposto dal signor OR MO in proprio e quale legale rappresentante della Societa' C8 Distribuzione S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Elia Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cantu', in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Ennio Quirino Visconti 99;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quarta) n. 00047/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cantu';
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Elia Di Matteo e Giovanni Corbyons su delega dell’avvocato Bruno Santamaria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.C8 Distribuzione S.r.l. chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 90 del 13.7.2023 e il risarcimento del danno.
2. Con il provvedimento sopra indicato il Comune di Cantù ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001:
- la rimozione dell’intubamento di un tratto della roggia detta “A”, censita come corso d’acqua a cielo aperto nello Studio del Reticolo Idrico Minore (RIM), realizzata in assenza di autorizzazione di polizia idraulica e in assenza di permesso di costruire;
- la demolizione di due volumi prefabbricati, non previsti nel progetto per il quale era stata presentata una segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire in data 28.3.2019;
- il ripristino della sistemazione dell’area esterna che ha determinato un incremento della superficie pavimentata, a scapito dell’area a verde permeabile, all’interno dell’area individuata dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Como approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 15.3.2016;
- la demolizione e ripristino della porzione di edificio realizzato all’interno dell’area individuata dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como di circa mq. 428,50 e insistente su parte del mappale 25848.
3. Con ricorso di primo grado la società deduceva: i) il mancato rispetto del termine di 30 giorni, previsto all’art. 19 della 1. n. 241/1990 per l’esercizio del potere inibitorio, decorrente dalla data del 28.3.2019, allorché è stata presentata la SCIA; ii) il difetto di un’autonoma attività istruttoria in ordine al carattere abusivo delle opere-che sarebbero legittimate da una SCIA valida ed efficace; iii) che l’intubamento realizzato non avrebbe avuto ad oggetto la roggia SC ma un differente canale artificiale privato e non necessiterebbe pertanto di alcuna autorizzazione. Quanto ai due volumi prefabbricati, essi sarebbero di modesta entità, inferiore al 2% dell’edificato, e sarebbero mere pertinenze di carattere accessorio che non costituiscono superfici utili. La sistemazione dell’area a verde permeabile si troverebbe al di fuori del PIF; anche il compendio immobiliare industriale sarebbe stato legittimamente e correttamente posizionato sulla parte non boscata del mappale n. 25848 ed esterna al PIF; iv) il capannone sarebbe stato realizzato sulla parte del mappale n. 25848 che ricade in ambito industriale, artigianale, commerciale e direzionale e non sulla parte di mappale boschiva.
4. Il T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, con sentenza n. 47 del 10 gennaio 2025: a) dichiarava la tardività dei documenti da n. 36 a n. 39 depositati dalla ricorrente oltre i termini stabiliti dall’art. 73 c.p.a.; b) respingeva i motivi di gravame sulla base degli esiti della disposta verificazione che aveva accertato, per un verso, che il tratto intubato era la roggia SC e, per altro verso, che parte delle opere ricadevano nell’area di perimetrazione del Piano di indirizzo forestale.
Respingeva, inoltre, le plurime doglianze relative all’affidamento sul carattere urbanizzato ed edificabile dell’area, sulla natura pertinenziale dei due volumi prefabbricati, sulla violazione dei termini procedimentali della SCIA e delle norme sulla partecipazione al procedimento.
5. La società ha interposto appello, notificato in data 10 febbraio 2025 e corredato da istanza cautelare, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. Violazione e falsa applicazione di legge (diritto di accesso ai documenti amministrativi – artt. 22 e seguenti Legge n. 241/1990) con contestuale violazione dei principi generali dell’attività amministrativa (art. 1 Legge n. 241/90). Violazione e falsa applicazione del coordinato disposto degli artt. 54 comma 1 e 73 CPA - Motivazione errata e contraddittoria - Utilizzabilità processuale dei documenti - Rispetto del contraddittorio dell’ordinato lavoro del Giudice. E altro.
II. Verificazione: violazione e falsa applicazione art. 66 CPA – Quesito fondato su presupposti errati, inesistenti e, comunque, precondizionanti l’attività istruttoria di verificazione e le conseguenti illegittime conclusioni fondate su pareri e opinioni - Contraddittorietà tra il contenuto dell’ordinanza TAR n. 1012/2023 di sospensione e l’ordinanza TAR n. 1661/2024 di nomina del verificatore - Dovere di motivazione - Eccesso di potere del Comune e del Verificatore con travisamento del mezzo e del fine. E altro.
III. Verificazione: violazione e falsa applicazione art. 66 CPA - Eccesso di potere del Verificatore e del Comune con travisamento del mezzo e del fine - Violazione e falsa applicazione dell’Elenco delle Acque Pubbliche originato dal R.D. 523/1904 – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 – DPR n. 8/1972 – DGR Lombardia del 25.07.1986 n. 4/12028. Prevalenza dell’Elenco delle Acque Pubbliche Stato-Regione sullo Studio-RIM Comune di Cantù. E altro.
IV Travisamento dei fatti/atti e del Piano di Indirizzo Forestale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15.03.2016 strumento ricognitivo dal quale non discende alcun vincolo di inedificabilità – area non boscata – Illogicità – Violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento - Contraddittorietà Carenza/assenza di esame e di motivazione - Ed altro.
V. Violazione e falsa applicazione di legge art. 1 R.D. 1775/1933 - Violazione e falsa applicazione di legge art. 31 DPR 380/2001 e SCIA - Prevalenza dell’Elenco delle Acque Pubbliche – Studio del RIM Comune di Cantù natura dichiarativa Violazione del principio – par condicio – Non proporzionalità del contenuto dell’attività provvedimentale del Comune di Cantù e della Sentenza TAR rispetto all’effettivo stato dei luoghi, del RIM e del PIF. E altro, quali errori diffusi e salti logici.
Si è costituito per resistere il Comune di Cantù.
6. Entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti già agli atti del fascicolo di primo grado.
7. In particolare, con memoria depositata in data 18 luglio 2025, l’appellante ha dedotto: a) il carattere pregiudiziale ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del ricorso al T.a.r. R.G. n. 629/2023, proposto dalla società avverso il verbale n. 4/2023 della Regione Carabinieri Forestale Lombardia-Stazione di Como; b) il conflitto di interessi in cui versava il verificatore, dipendente regionale, nominato dal T.a.r. in quanto “ la Regione Lombardia, nel caso specifico, era/è la controparte di C8 S.r.l. negli Scritti difensivi e nel Ricorso TAR n. 629/2023 R.G .”.
8. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2025 l’appellante ha rinunciato all’istanza cautelare.
9. In vista dell’udienza di trattazione, entrambe le parti hanno depositata memorie di replica, insistendo nelle rispettive difese.
10. All’udienza del 23 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di pregiudizialità rispetto al presente giudizio, del giudizio r.g. 629/2023, promosso dalla stessa appellante e pendente dinanzi al T.a.r. Lombardia.
12. Quest’ultimo ha ad oggetto il verbale dei Carabinieri n. 4/2023 con cui è stata accertata l’infrazione consistente nello sradicamento di piante ceppaie e nella trasformazione di superficie classificata a bosco ed irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.529,13, mentre il presente giudizio verte sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 4/2023 rispetto alla quale il citato verbale, che non ha ad oggetto gli abusi edilizi, non costituisce atto presupposto.
13. Stante la diversità di petitum e causa petendi , non sussistono le condizioni per disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c, sospensione, peraltro, nemmeno richiesta dall’appellante che si è limitato ad eccepire la pregiudizialità del giudizio dinnanzi al T.a.r.
14. Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità della doglianza relativa all’incompatibilità per conflitto di interessi del verificatore nominato in primo grado.
15. In disparte il rilievo che si tratta di censura inammissibilmente proposta con mera memoria non notificata, essa risulta comunque tardiva in quanto formulata solo in grado di appello.
16. L’appellante avrebbe, infatti, dovuto proporre istanza di ricusazione del verificatore, ai sensi dell’art. 20 c.p.a., entro e non oltre il primo atto da questi compiuto, e comunque prima dell’inizio delle operazioni di verificazione come statuito dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV 20 ottobre 2022 n. 8943; sez. III 25 novembre 2024 n. 9420; sez. III, 9 luglio 2021, n. 5238).
17. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
18. Con il primo motivo di appello C8 s.r.l. censura il capo della sentenza con cui è stata dichiarata l’inutilizzabilità dei documenti depositati in data 14 novembre 2024. Ad avviso dell’appellante, le esigenze sottese alla perentorietà del termine e richiamate dal T.a.r. - ossia la tutela del contraddittorio e l’ordinato lavoro del giudice – non sarebbero state pregiudicate dal deposito tardivo poiché, per un verso, si tratta di documenti ben noti al Comune, e, per altro verso, i fatti/atti erano tutti riconducibili ai documenti e, quindi, non nuovi in quanto contestati con il ricorso introduttivo. In ogni caso, il ritardo nel deposito sarebbe da imputare allo stesso Comune di Cantù che ha ritardato l’accesso e il rilascio delle copie degli atti.
19. Il motivo è infondato.
20. Per costante giurisprudenza, richiamata anche dal T.a.r., i termini stabiliti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio dei documenti sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche sull’accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi in cui l’interessato dimostri l’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, come previsto dall'art. 54, comma 1, c.p.a. (Cons. Stato, sez. VII n. 3236/2024).
21. E’ stato, altresì, osservato che la perentorietà del termine è espressione di un precetto di ordine pubblico processuale, posto a tutela del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice (Cons. Stato sez. III n. 5255/2025, sez. V n. 194/2019). Esso è funzionale ad assicurare alle parti e al giudice una compiuta conoscenza dei fatti di causa, delle difese e dei documenti entro un lasso temporale ragionevole rispetto alla data effettiva dell’udienza, in modo da evitare qualunque “effetto sorpresa” e consentire una trattazione della causa conforme al principio della parità delle parti e all’ordinaria dialettica processuale.
22. La piena esplicazione del contraddittorio nel giudizio, sottesa alla perentorietà del termine, non può essere surrogata dalla conoscenza che controparte abbia acquisito fuori dal giudizio del documento tardivamente depositato poiché non rileva tanto e solo il documento in sé, bensì il suo utilizzo processuale ad opera della parte che lo produce.
23. Il T.a.r. ha, quindi, fatto corretta applicazione delle disposizioni e dei principi sopra richiamati dichiarando l’inammissibilità dei documenti n.ri 36, 37, 38 e 39 in quanto depositati oltre il termine perentorio dell’art. 73 c.p.a.
24. Per altro verso, la ricorrente non ha formulato istanza di deposito tardivo ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a. né ha dimostrato, com’era suo onere, l’estrema difficoltà di tempestiva produzione. Come dichiarato dalla stessa, i documenti sono stati richiesti solo in data 20 agosto 2024, ossia tre mesi dopo la nomina del verificatore (ordinanza n. 1661 del 31 maggio 2024) e quasi un mese dopo la trasmissione della bozza di verificazione.
25. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
26. Con il secondo e il terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, C8 s.r.l. lamenta l’erroneità in cui sarebbero incorsi sia il T.a.r. che il verificatore nell’affermare l’esistenza della roggia SC e la sua corretta individuazione nello Studio del RIM comunale poiché “ oltre che fisicamente inesistente, non risulta inserita nello Elenco delle Acque Pubbliche” (punto III.3 dell’appello).
Ad avviso dell’appellante, il tratto intubato non sarebbe la roggia, ma un canale privato di proprietà della società.
27. I motivi sono infondati.
28. Giova premettere che l’esistenza del canale denominato “roggia A” risulta rappresentata negli elaborati grafici e nelle relazioni- illustrativa e geologica- allegate alla SCIA (cfr. doc. a, b e c produzione Comune di Cantù del 10 giugno 2024) e non è stata mai contestata dalla società, nemmeno con il ricorso introduttivo di primo grado.
29. Con esso C8 ha, in particolare, dedotto che “ l’intubamento non ha per oggetto la roggia SC ” poiché detta roggia “ è localizzata più a destra rispetto al canale intubato ovvero all’interno del bosco nel “Parco delle Groane ”, per cui non era/è posizionata “dove-come” preteso nell’ordinanza comunale ” (pag. 13 del ricorso di primo grado). A sostegno dell’assunto, la ricorrente ha depositato, peraltro, una “relazione tecnica per l’accertamento del sedime della roggia SC attorno al comparto produttivo della ditta C8 TR s.r.l .” (doc. 20 produzione C8 del 3 aprile 2024) ove evidenzia che la roggia SC -data per esistente- “ segnata nel RIM scorre esterna al comparto C8 s.r.l. ”.
30. Il T.a.r. ha, quindi, disposto una verificazione sulla base di quanto dedotto dalla società e uditi i difensori di entrambe le parti (cfr. ordinanza n. 1661/2024) al fine di accertare se il comparto C8 fosse effettivamente attraversato dalla roggia, censita come corso d’acqua a cielo aperto nello Studio del Reticolo Idrico Minore, o da un diverso canale artificiale e se fosse stato intubato un tratto della roggia in questione.
31. La ricorrente non ha chiesto alcuna integrazione dell’istruttoria sulla base del c.d. RIM Stato-Regione né ha contestato la formulazione dei quesiti, evidenziandone l’incompletezza o la genericità.
32. Nemmeno nel corso della verificazione o in sede di controdeduzioni alla bozza trasmessa dall’ausiliario del giudice la tesi dell’inesistenza è stata mai prospettata e, anzi, durante il sopralluogo - svolto alla presenza anche del difensore e dei tecnici di parte ricorrente- il corso d’acqua è stato percorso “ fino allo scarico della tombinatura con la roggia detta SC che nel RIM è denominata roggia NA ” (cfr. verbale di sopralluogo sottoscritto: all. n. 3 verificazione) sul presupposto, mai contestato, dell’esistenza del corso d’acqua così come indicato nel RIM comunale.
33. Solo dopo il deposito della verificazione, con memoria del 4 novembre 2024, C8 ha mutato le proprie difese, sostenendo l’inesistenza della roggia in quanto non compresa nell’elenco delle acque pubbliche.
34. Si tratta, all’evidenza, di profili che avrebbero dovuto essere tempestivamente sottoposti al contraddittorio tecnico nella fase di verificazione e non prospettati solo successivamente e in conseguenza dell’esito negativo della medesima (cfr. sull’inammissibilità delle osservazioni critiche presentate al di fuori della procedura affidata al verificatore ed oltre i termini assegnati: Cons. Stato, sez. IV n. 10226 del 2022).
35. In ogni caso, l’iscrizione nell’elenco delle acque pubbliche non è costitutiva della natura pubblica dei corsi d’acqua minori, rilevando unicamente ai fini della tutela paesaggistica e dell’apposizione del relativo vincolo (Cons. Stato sez. VI n. 7379 del 27 luglio 2024; id. n. 3927 del 18 maggio 2022).
36. Il profilo è, quindi, irrilevante ai fini che qui interessano.
37. Come osservato dal Comune appellato, inoltre, competono all’ente locale sia l’individuazione del reticolo idrico minore (RIM) sia le funzioni di polizia idraulica sul medesimo (art. 3, comma 108, l.r. 1/2000 e DGR 18 dicembre 2017, n. X/7581 “ Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica ”).
38. Per il resto, le censure dell’appellante non riescono a scalfire le conclusioni a cui è pervenuto il verificatore che, lungi dall’esprimere un mero “parere” personale, ha formulato un giudizio tecnico in risposta al quesito del giudice, all’esito di un accertamento sia in loco , a mezzo di sopralluogo congiunto con le parti, che documentale, con l’utilizzo del servizio di mappa “ evoluzione temporale ortofoto ” di Regione Lombardia e l’interpello dei tecnici che avevano predisposto lo Studio del RIM comunale.
39. Il verificatore ha accertato che:
a) il “canale artificiale” in corso di realizzazione nel 1975 non è il tratto tombinato oggetto di verificazione poiché si trova a circa 16 m dal bordo orientale della vasca del depuratore, mentre l’alveo a cielo aperto visibile nel 2015 si trova a circa 26 m dallo stesso bordo;
b) l’unico corso d’acqua che possa corrispondere a quanto individuato nel RIM del Comune di Cantù come “roggia A” risulta essere quello ricadente all’interno dell’attuale piazzale est della proprietà C8, allineato e in continuità con l’alveo tutt’ora a cielo aperto a valle della tombinatura (corrispondente, anche cartograficamente, al tracciato del RIM Roggia SC) e al tratto a cielo aperto a monte della tombinatura, che è stato riconosciuto nello studio del RIM, ancorché rappresentato nella cartografia traslato verso est;
c) il corso d’acqua oggetto di tombinatura all’interno del mappale 25848 è, quindi, effettivamente quello riconosciuto come “roggia A” nello Studio del Reticolo Idrico Minore del Comune di Cantù del dicembre 2006.
40. A fronte di tali puntuali osservazioni tecniche, l’appellante si è limitato a sostenere la tesi della natura privata del canale in quanto non ricompreso nell’elenco delle acque pubbliche, tesi della cui inammissibilità e infondatezza si è già detto.
41. Anche il secondo e terzo motivo devono, quindi, essere respinti.
42. Con il quarto motivo di appello C8 deduce il travisamento dei fatti poiché la parte edificata/edificabile del mappale n. 25848 non ha mai ospitato un bosco. Sia il verificatore che il Comune si sarebbero affidati alla cartografia del RIM/PIF che, tuttavia, è errata e non affidabile a causa del “disallineamento” tra ortofoto e mappe catastali e/o carte tecniche regionali.
43. La censura è priva di pregio.
44. La tesi della natura meramente ricognitiva del PIF (piano di indirizzo forestale) ai fini dell’individuazione del vincolo boschivo è priva di giuridico fondamento.
45. Ai sensi dell’art. 48, comma 3, l.r. 31/2008 compete, infatti, al PIF-quale specifico piano di settore - la delimitazione delle superfici a bosco e la determinazione delle prescrizioni per la loro trasformazione. Tali prescrizioni sono, peraltro, immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici, prevalendo sugli atti di pianificazione territoriale.
46. Come chiarito da questo Consiglio di Stato, “ il Piano di Indirizzo Forestale tutela specificamente il vincolo forestale disciplinato dall’art. 43 della LR 31/2008. Tale norma vieta qualsiasi intervento non autorizzato di trasformazione del bosco (comma 2), e subordina le autorizzazioni al rispetto delle modalità, delle limitazioni e delle misure di natura compensativa stabilite dal Piano di Indirizzo Forestale (comma 4) ” (Cons. Stato sez. IV 2705 del 2024).
47. Costituisce, inoltre, trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l’eliminazione della vegetazione esistente oppure l’asportazione o la modifica del suolo finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale (art. 43 comma 1, l.r. 31/2008).
48. Il verificatore ha accertato che parte delle opere edilizie realizzate sul mappale 25848 ricadono all’interno della perimetrazione del PIF della Provincia di Como (delibera di consiglio provinciale n. 8/2016), in violazione dell’art. 43 l.r. 31/2008.
49. L’appellante non ha impugnato la classificazione dell’area contenuta nel PIF, circostanza che priva di rilievo l’asserito “ disallineamento tra ortofoto e mappe catastali e/o carte tecniche regionali ” (disallineamento smentito, peraltro, dal verificatore: cfr. risposta al quesito n. 2) nonché l’affermata assenza di piantumazioni di pregio nell’area oggetto di trasformazione.
50. Come sopra osservato, non esiste alcun rapporto di presupposizione (né di pregiudizialità dei giudizi) tra il verbale di accertamento e trasgressione n. 4/2023 della Regione Carabinieri Forestale della Lombardia e l’ordinanza impugnata poiché la perimetrazione dell’area a bosco dipende dal PIF e non dalla vegetazione esistente in loco né dall’accertamento eseguito.
51. Ciò in disparte l’ulteriore considerazione che in sede di sopralluogo del 18 novembre 2022- eseguito alla presenza dei tecnici di fiducia della società- è stata accertata l’asportazione di piante e relative ceppaie finalizzata alla costruzione di un fabbricato produttivo e relativa area pertinenziale, ossia una trasformazione dell’area boscata, vietata dall’art. 43 l.r. 31/2008.
52. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
53. Con il quinto motivo C8, oltre a ribadire l’erroneità della sentenza e della verificazione per mancato inserimento della roggia SC nell’elenco delle acque pubbliche, ripropone le censure, già formulate in primo grado, di illegittimità e difetto di proporzionalità dell’ordinanza di demolizione perché l’edificazione era stata realizzata in forza di SCIA e perché si tratta di variazioni non essenziali e comunque sanabili.
54. Il motivo è infondato, circostanza che consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità per genericità formulata dal Comune.
55. Nel respingere la censura qui riproposta il T.a.r. ha correttamente osservato che la SCIA presentata non può legittimare le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione poiché, per una parte, non previste tra quelle assentite (i due volumi prefabbricati, l’intubamento della roggia e la maggiore superficie pavimentata) e, per altra parte, (l’ampliamento del capannone e la pavimentazione) realizzate all’interno del PIF in assenza di autorizzazione e in contrasto con la medesima SCIA, ove invece si dichiarava che l’intervento non comporta la trasformazione d’uso di aree boscate e non interferisce con corsi d’acqua e relative fasce di rispetto.
56. L’asserito carattere non essenziale delle opere è, inoltre, radicalmente escluso dalla natura e dalla portata degli abusi costituiti-giova ribadire- da: i) due volumi prefabbricati di circa 20 mq ciascuno; ii) l’ampliamento dell’esistente manufatto a destinazione produttiva, per circa 450 mq realizzato all’interno del PIF; iii) l’intubamento di un tratto di roggia; iv) l’ampliamento della superficie pavimentata a scapito dell’area a verde permeabile con sconfinamento in area PIF.
57. Quanto al richiamo alla giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche (pag. 33 dell’appello), il collegio si limita rilevare l’inammissibilità-prima ancora che l’infondatezza (trattandosi di meri abusi realizzati nel comparto produttivo di C8) - della doglianza, avendo il ricorrente adito il giudice ammnistrativo, riconoscendone per primo la giurisdizione.
58. In conclusione l’appello deve essere respinto.
59. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento, a favore del Comune di Cantù, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO