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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2025, n. 9624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9624 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Antonio S. Stefani - Presidente dott. Guido Macripò - Giudice relatore dott. ssa Viola Nobili - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 42948/2024, promossa con citazione notificata in data 22.11.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1
via ANta Lucia n. 107 presso l'avv. Carlo De Maio e l'avv. Massimiliano Russo, che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona di un procuratore Controparte_1 C.F._2
speciale, elettivamente domiciliata in Milano via Freguglia n. 10 presso l'avv. Luca
pagina 1 di 18 Candiani, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
L'opponente ha così concluso:
“in via preliminare
a) rimettere gli atti al Presidente al fine di disporre la riunione ex art. 237 c.p.c. del presente procedimento agli altri due procedimenti di opposizione pendenti innanzi al Tribunale di Milano, alla medesima sezione, rubricati sub. R.g. n. 43689/24 e 43669/24;
b) accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti, e per l'effetto dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 11905/2024 emesso dal Tribunale di Milano, laddove emesso da un giudice incompetente territorialmente, dichiarando in ogni caso che non è dovuta la somma ingiunta all'opponente e che, comunque nulla compete alla opposta nel merito
c) accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto disporre la restituzione in favore dell'opponente dell'importo di € 27.215,34 maggiorato degli interessi maturati e maturandi.
d) preliminarmente, rimettendo la questione, ove ritenuto, alla Sezione Specializzata in Materia
d'Imprese, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, l'annullabilità e, in ogni caso, annullare, il Cont contratto fideiussorio intercorso, tra gli altri, tra l'odierno opponente e la (dante causa della Cont
per essere lo stesso conforme allo schema ABI 2003 e, dunque, violativo della normativa
Antitrust e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n.
11905/2024 emesso dal Tribunale di Milano, dichiarando che non è dovuta la somma ingiunta all'opponente e che, comunque nulla compete alla opposta;
e) sempre in via preliminare, ma in subordine rispetto a quanto in precedenza richiesto, rimettendo la questione, ove ritenuto, alla Sezione Specializzata in Materia d'Imprese, accertare e dichiarare
pagina 2 di 18 l'invalidità, la nullità, l'annullabilità e, in ogni caso, annullare, i patti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del Cont contratto fideiussorio intercorso, tra gli altri, tra l'odierno opponente e la (dante causa della Cont
per contenere lo stesso patti contrari alla normativa Antitrust;
Cont f) conseguentemente a quanto sub d), accertare e dichiarare la intervenuta decadenza di dalla garanzia fideiussoria, tenuto conto della violazione del termine di cui all'art. 1957 cc e, pertanto, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti, e per l'effetto dichiarare nullo, annullare
e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 11905/2024 emesso dal Tribunale di Milano, , dichiarando che non è dovuta la somma ingiunta all'opponente e che, comunque nulla compete alla opposta;
g) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del patto di determinazione del tasso di interessi, di cui all'art. 4 del contratto di leasing e, per l'effetto, rideterminare, nominando Cont all'occorrenza un CTU, il corrispettivo effettivo che avrebbe dovuto corrispondere alla in Pt_2 virtù del contratto di leasing, e, dunque, la debitoria complessiva;
h) ancora in via subordinata, accertare e dichiarare la invalidità, nullità e, in ogni caso, l'inefficacia delle condizioni generali di contratto, in particolare per quel che concerne il patto riportato all'art. 17 delle stesse, avente ad oggetto la determinazione del risarcimento/penale (non è dato comprendere con esattezza la causale) conseguente ad un inadempimento
i) nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia somma, a qualsivoglia titolo in favore della opposta, dichiarare tenuti e condannare direttamente, ed in via solidale:
1) la (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_3 P.IVA_1
Caserta, al viale AN Jose Maria Escriva;
2) la (C.F. e P.IVA ), in CP_3 Parte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pomigliano D'Arco, alla via Passariello
52/54;
3) la (C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla via Cilea, 122;
4) la (C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla via Cintia Is. 44, Parco S. Paolo snc, quale successore della Controparte_5
5) il dott. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Napoli, alla via Tasso, 480, quale socio accomandatario della (oggi Controparte_5
; Controparte_4
6) la (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_5
pagina 3 di 18 pro tempore, con sede in Sorrento, al Corso AL, 129, quale successore della
[...]
Controparte_7
7) il dott. (C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._4
Sorrento, alla via Capo, 10, quale socio illimitatamente responsabile della
[...]
(oggi ; Controparte_7 Controparte_6
8) il dott. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._5
Napoli, alla via Tasso, 480/107, quale socio illimitatamente responsabile della
[...]
(oggi ; Controparte_7 Controparte_6
9) il dott. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._6
Napoli, alla via Ferdinando Russo, 29;
10) la (C.F. e P.IVA Parte_6
), con sede in Cardito, alla via Camillo Daniele 18-20-22; P.IVA_6
11) il dott. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_9 C.F._7 in Caserta alla via Aldo Moro, 2;
12) il dott. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_10 C.F._8 in Aversa alla via Rossa, 8;
13) (C.F. , con sede legale in Controparte_11 P.IVA_7
Afragola (NA) alla via Sicilia, 41;
14) Il dott. (C.F. ), quale socio accomandatario della Controparte_9 C.F._7
(C.F. ), con sede legale in Controparte_11 P.IVA_7
Afragola (NA) alla via Sicilia, 41
15) (C.F. ), in persona del Parte_7 P.IVA_8 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli alla via Posillipo, 250/A;
16) (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_8 P.IVA_9 tempore, con sede in Caivano, al Corso Umberto, quale successore della
[...]
17) la dott.ssa (C.F. ), nata a [...]_12 C.F._9
Formia, il 02.04.1962 e residente in [...], quale socio accomandatario della (oggi al Controparte_12 Parte_8 relativo pagamento, ovvero, in subordine, sempre in via solidale, dichiarare tenuti e condanna i chiamati in causa a rivalere, garantire, e comunque manlevare l'opponente da ogni qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche per spese, dovesse derivare dall'esito del presente giudizio, dichiarando i chiamati in causa in ogni caso, tenuti a corrispondere in via solidale quanto eventualmente dovuto dall'opponente; pagina 4 di 18 in via istruttoria
j) ordinare, ai sensi degli artt. 210 e ss cc, alla alla alla , alla CP_13 CP_1 CP_14 [...]
, al Banco alla BA Monte Paschi di Siena spa, alla Credit Agricole spa, alla CP_15 CP_16
Credito , alla , alla , alla , alla BA CP_17 CP_18 CP_19 CP_20
, alla BA Generali spa, l'esibizione delle fideiussioni rilasciate nel periodo Controparte_21 compreso tra 01.01.2007 e 31.12.2013; in ogni caso
k) condannare controparte alla refusione delle spese e degli onorari di lite con attribuzione.”
L'opposta ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare.
Nel merito
In principalità
Respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, e per quanto occorresse in via riconvenzionale
Condannare l'opponente, entro il limite della quota di coobbligazione con la debitrice principale assunta dall'opponente medesimo, come indicata nel decreto ingiuntivo opposto, al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di Euro 537.594,81, ovvero della diversa somma che risulterà di legge o di giustizia, anche, occorrendo, previa liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi di mora, al tasso convenzionale, ovvero, in subordine, al tasso di cui al combinato disposto degli artt. 17, D.L. 132/14, convertito nella L. 162/14, e 5, D. Lgs. 231/02, ovvero, in ulteriore subordine, al tasso legale ordinario, dal dovuto al saldo effettivo.
Respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Condannare l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese e compensi di difesa.
In sede istruttoria
Respingere tutte le istanze avversarie.
Si ripropongono, per quanto occorresse, le istanze svolte nel corso del giudizio.”
pagina 5 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 22.11.2024 ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 11905/2024 emesso in data 29.8.2024 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento nel limite della quota di euro 26.879,74, oltre interessi e spese, in favore della società Controparte_1
L'opponente espone che nel ricorso monitorio la società Controparte_1
qualificandosi apoditticamente successore nelle ragioni della Controparte_22
in virtù di scissione di tale ultima società intervenuta in data 18.4.2019,
[...]
rappresentava che:
-la società si sarebbe resa inadempiente rispetto alle Controparte_23
obbligazioni assunte con il contratto di leasing immobiliare n. S0045664, stipulato in data 21.10.2010, con il quale aveva concesso alla in Controparte_22 Pt_2
locazione finanziaria un complesso immobiliare sito in AN RC IS (CE) verso un corrispettivo di € 2.164.000,00, oltre imposte;
-stando alla ricostruzione di controparte, successivamente, avrebbe richiesto un Pt_2
“aumento” del finanziamento di € 1.096.108,20, oltre IVA, sicché il contratto sarebbe stato integrato con scrittura del 21.12.2010;
-di lì a poco la avrebbe richiesto un'ulteriore facilitazione finanziaria di € Pt_2
805.000,00, oltre IVA, sì che a seguito di tale ulteriore modifica il contratto di leasing sarebbe stato integrato con un'ulteriore scrittura privata;
Contro
-con una successiva scrittura privata intercorsa tra e sarebbe stato Pt_2
determinato il costo totale dell'investimento e che, senza tuttavia nulla documentare, sarebbe stata “diffidata” -senza tra l'altro, nemmeno specificare in che modo ed Pt_2
in che tempo- ad adempiere alle obbligazioni assunte;
Contro
-perdurando l'inadempimento, con nota del 16.3.2017 avrebbe proceduto alla risoluzione del contratto, sulla scorta dell'art. 17 delle Condizioni generali di contratto, risultando, a detta data, un omesso versamento da parte di di complessivi € Pt_2
128.948,11;
pagina 6 di 18 -in ragione dell'inadempimento di avrebbe subito un danno che la stessa avrebbe Pt_2
“autoliquidato”, sulla scorta di penali previste contrattualmente, come pari ad €
360.237,40, a cui, tra l'altro, risultano pure aggiunte, in maniera inspiegabile, anche
“spese immobiliari” non documentate, atteso che sono state prodotte solo le fatture che avrebbe sostenuto per € 177.357,41;
-la somma del risarcimento/penale che pretenderebbe da ammonta ad € Pt_2
537.594,81;
-nemmeno coloro i quali si erano costituiti asseriti garanti di avrebbero fatto Pt_2
fronte alle obbligazioni assunte da quest'ultima e, pertanto, la richiesta di ingiunzione è stata rivolta, pro quota, anche agli asseriti garanti e, quanto alla posizione dell'opponente la richiesta di ingiunzione è limitata ad una quota del 5% e, Parte_1
precisamente, in € 26.879,94 e, comunque, nei limiti di € 245.386,86.
Espone, altresì, l'opponente che: Parte_1
-per il tramite della Farmacia dott. IC De IS s.a.s., di cui era socio accomandatario, è stato socio della sino al novembre del 2016, essendo poi Pt_2
intervenuto il recesso da tale società cooperativa;
-in particolare, a partire dal 2013, tra la Farmacia dott. IC De IS s.a.s. e la Pt_2
si vennero a creare una serie di contrasti sfociati, poi, nelle impugnative dei bilanci di tale ultima società, per quanto concerne gli esercizi chiusi al 31.12.2013 e al 31.12.2014;
-in data 21.10.2016 tra la Farmacia dott. IC De IS s.a.s., la e gli altri soci Pt_2
di quest'ultima è intervenuto un accordo transattivo nel contesto del quale venivano regolati, tra l'altro, sia la fuoriuscita dalla della società IC De Pt_2 CP_6
IS s.a.s. sia gli obblighi di garanzia che gli altri soci assumevano anche con riferimento alla posizione del in proprio;
in particolare, a fronte del Parte_1
versamento del complessivo importo di € 80.000,00 da parte della Farmacia dott. IC de IS s.a.s. a favore della si conveniva il recesso della stessa da ed Pt_2 Pt_2
inoltre gli altri soci di garantivano di tenere indenne il anche in Pt_2 Parte_1
proprio, dalle eventuali richieste di pagamenti che i terzi avessero preteso dallo stesso;
pagina 7 di 18 -in data 30.11.2016 intervenivano il recesso dell'opponente, nonché il pagamento degli importi di cui alla scrittura transattiva;
-i soci, tuttavia, non hanno mai hanno adempiuto alle obbligazioni assunte.
Eccepisce l'opponente Parte_1
-l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in ragione, dell'invalidità della clausola vessatoria convenuta al punto 12 della fideiussione, essendo egli un consumatore;
-la nullità totale, o quanto meno parziale, della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/90, attesa la conformità della stessa allo schema
ABI;
-la decadenza dell'opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c., poiché il contratto di leasing è stato risolto nel 2017 e l'iniziativa monitoria è stata attivata solo nel 2023;
-il difetto di prova dei crediti vantati;
-l'indeterminatezza dei tassi applicati;
-l'illegittimità dell'art. 17 delle condizioni generali e la conseguente necessità di applicare al rapporto quanto previsto dall'art. 1526 c.c., con restituzione canoni versati detratto l'equo compenso;
-l'illegittimità dell'importo ingiunto a titolo di penale, anche in considerazione del fatto che il pagamento dell'importo di euro 177.357,41 imputato ad asserite spese immobiliari sostenute non è provato in alcun modo.
Chiede, pertanto, di autorizzare la chiamata in causa dei gli altri soci di di Pt_2
dichiarare la nullità totale o parziale della fideiussione, di accertare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., di dichiarare la nullità del patto di determinazione degli interessi del contratto di leasing, di dichiarare l'invalidità e l'inefficacia dell'art. 17 della condizioni generali relativo alla penale e, in subordine, di condannare i terzi chiamati a manlevarlo da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'esito del giudizio.
pagina 8 di 18 Si è costituita in giudizio la società già Controparte_1 [...]
la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il Controparte_22
rigetto dell'opposizione poiché infondata, con la conferma del decreto ingiuntivo.
Espone che:
-con contratto n. S0045664, in data 21.12.2010, concedeva in locazione finanziaria alla un compendio immobiliare e meglio del Parte_9
costo di euro 2.164.000,00, oltre imposte di legge;
-l'utilizzatrice otteneva, poi, un incremento del credito accordatole, da destinare all'ampliamento del complesso immobiliare, per ulteriori euro 1.096.108,20, oltre IVA;
-la concedente aderiva e le parti formalizzavano l'intesa in un atto integrativo;
-l'utilizzatrice otteneva, in seguito, una seconda estensione del finanziamento, sempre funzionale all'ampliamento del compendio industriale locato, per ulteriori euro
805.000,00, oltre IVA;
-il cespite oggetto di leasing veniva consegnato e le opere aggiuntive previste venivano eseguite, come attestato dagli appositi verbali;
-all'esito le parti determinavano il costo globale della locazione finanziaria e ne stabilivano definitivamente le modalità di rimborso, tenendo conto, a consuntivo, di tutte le erogazioni intervenute, pari a complessivi euro 4.065.108,20, oltre IVA;
-gli obblighi assunti dall'utilizzatrice erano assistiti da una serie di fideiussioni, rilasciate, tra gli altri, dall' opponente Parte_1
-successivamente la conduttrice si rendeva in seguito morosa e con lettera in data
16.3.2017, l'opposta dichiarava risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 17 delle condizioni generali;
-a tale data vi erano insoluti pari all'importo di euro 128.948,11;
-una volta riconsegnato l'edificio di sua proprietà, l'opposta lo riallocava presso il migliore offerente reperito sul mercato al prezzo di euro 2.252.000,00;
pagina 9 di 18 -la società debitrice principale, informatane in via preventiva, comunicava di ritenere tale importo -anzi, in realtà, uno addirittura inferiore- pienamente adeguato;
-a fronte dell'inadempimento al pagamento da parte della società debitrice e dei garanti,
l'opposta otteneva il decreto ingiuntivo opposto che cui si ingiungeva ai medesimi il pagamento della somma complessiva di euro 537.594,81, di cui euro 128.948,11 per canoni insoluti alla data di risoluzione, euro 2.502.527,46 per canoni a scadere, euro
45,23 per spese come da contratto ed euro 177.357,41 per spese immobiliari, dedotto il prezzo di rivendita dell'immobile pari ad euro 2.252.000,00 e dedotto il pagamento pervenuto il 6.4.2017 dell'importo di euro 19.192, 94.
Deduce:
-la competenza del Tribunale adito, atteso che le parti hanno pattuito un foro esclusivo e che l'opponente non è un consumatore, essendo un socio della società debitrice;
-l'infondatezza della domanda di nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust, trattandosi di una fideiussione specifica rilasciata nel 2010;
-la legittimità delle clausole relativa agli interessi, essendo determinato il tasso e il calcolo degli stessi;
-la legittimità della clausola penale essendo stato dedotto quanto ricavato dalla vendita dell'immobile concesso in leasing ed essendo la stessa conforme a quanto previsto dalla legge nell'art. 1526 c.c.;
-la congruità del prezzo ricavato dalla vendita;
-la debenza anche delle spese immobiliari, poiché sono dovute in base al contratto e provate in considerazione delle fatture prodotte e non contestate.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da De IS IC sia fondata solo in parte.
Va premesso, con riferimento alla domanda di riunione ai procedimenti nn. 43689/24 e
43669/24 R.G., che in tema di connessione di cause il provvedimento di riunione e di pagina 10 di 18 separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del Giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (v. in tal senso Cass. 28539/22).
Decreto ingiuntivo opposto.
Oggetto di causa è il credito di euro 537.594,81, oltre interessi e spese, vantato dalla società nei confronti della società quale Controparte_1 Controparte_24
debitrice principale, e dei garanti tra cui l'opponente per la quota Parte_1
pari al 5%, a seguito della risoluzione per inadempimento intervenuta in data 16.3.2017
(v. doc. 10 fasc. monit.), del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. S0045664 stipulato in data 21.10.2010 tra la società quale concedente e la Controparte_1
società quale utilizzatrice, relativo ad un compendio immobiliare sito Controparte_24
in AN RC IS (CE) (v. doc. n. 2 fasc. monit.).
La creditrice ha affermato, in particolare, di vantare il credito di euro 360.237,40 a titolo di penale per indennità contrattuale, già scomputato quanto ricavato dalla vendita del bene, e il credito di euro 177.357,41 per spese immobiliari.
Per il pagamento di tali crediti la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.
11905/2024, qui opposto.
Eccezione di incompetenza.
Preliminarmente il Tribunale ritiene priva di pregio l'eccezione di incompetenza territoriale in ragione dell'asserita vessatorietà del punto 12 della “lettera di fideiussione” (v. doc. n.
7.1 opponente) secondo cui “per qualsiasi controversia relativa al presente atto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano”, vessatorietà che deriverebbe tanto dall'art. 1341 c.c. quanto dall'art. 33 del Codice del Consumo.
Ed invero tale eccezione è, da un lato, infondata sotto il profilo della violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo in considerazione dell'asserita qualità di consumatore che rivestirebbe il atteso che, se è ben vero che secondo il condivisibile Parte_1
pagina 11 di 18 insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 32225/18 e Cass. n. 16656/20) i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa in tema di tutela del consumatore in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), tuttavia occorra dare rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, causa C-534/15)- all'eventuale qualità di socio con partecipazione non trascurabile dell'impresa garantita o di amministratore rivestita dal fideiussore, qualifiche e collegamenti funzionali che escludono -appunto- l'applicabilità della disciplina prevista per i consumatori;
nella fattispecie in esame risulta che il è stato, per il tramite della società di Parte_1
persone Farmacia dott. IC De IS s.a.s. (della quale è socio accomandatario e quindi illimitatamente responsabile), socio della debitrice principale Parte_3
e pertanto il medesimo non può essere ritenuto consumatore;
peraltro, è lo stesso opponente ad affermare (v., p. 4 della citazione), che esso, per il tramite della Farmacia dott. IC De IS s.a.s., è stato socio della sino al novembre 2016. Pt_2
D'altro canto, la suddetta eccezione è infondata anche sotto il profilo della violazione dell'art. 1341 c.c. atteso che risulta apposta la specifica doppia approvazione del punto
12 da parte del fideiussore, specificamente alle pagg. 4 e 5 della lettera di fideiussione
(v. doc. n.
7.1 opponente); ed a tale fine è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta (v. Cass. n. 12739/17).
E', del pari, priva di pregio la doglianza inerente la competenza della Sezione
Specializzata in materia di Imprese, atteso che la Sezione VI civile dell'adito Tribunale
è tabellarmente competente in materia di domande o eccezioni di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust.
pagina 12 di 18 Violazione della normativa antitrust.
Con riferimento alla domanda di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, l'opponente ha evidenziato che le clausole n. 2, 6 e 8 della Parte_1
fideiussione rilasciata in data 21.12.2010 riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI
2003 (v. doc. n. 10 opponente), oggetto delle censure del provvedimento n. 55/2005 di
BA d'AL (v. doc. n. 8 opponente), all'epoca autorità antitrust per il settore bancario.
Tale domanda è infondata ed invero la fideiussione rilasciata dall'opponente in data
21.12.2010 è una fideiussione specifica in quanto assunta “a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di leasing n. S0O45664 del 21.12.2010 stipulato con Parte_3
e, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n.
[...]
10689/24 e Cass. n. 19401/24), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della BA d'AL n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità; ed ancora (v. Cass. n. 21841/24): la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla BA
d'AL, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2 comma 2 lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.
Rileva, peraltro, il Tribunale che la società convenuta non è una banca e che inoltre il contratto a cui si riferisce la fideiussione è un contratto di leasing, mentre nel pagina 13 di 18 provvedimento n. 55 del 2005 della BA d'AL (v. doc. n. 8 opponente) è ben specificato che: “III. IL MERCATO RILEVANTE 8. Sotto il profilo merceologico, lo schema predisposto dall'ABI attiene al mercato degli impieghi bancari. La fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie costituisce un contratto accessorio al rapporto principale, che intercorre fra il debitore e la banca. Sotto il profilo geografico, è interessato l'intero territorio nazionale, in ragione sia dell'estesa base associativa dell'ABI sia della diffusione dei servizi disciplinati dallo schema contrattuale in questione. IV. LO SCHEMA CONTRATTUALE 9. L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca.”.
Ne consegue che la deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 della fideiussione rilasciata dall'opponente, è valida ed efficace e che quindi la società convenuta non è incorsa nella decadenza prevista dalla suddetta norma.
Contratto di leasing n. S0045664 in data 21.10.2010.
Con riferimento alle doglianze relative al contratto di leasing, ritiene il Tribunale che l'eccezione di nullità per l'indeterminatezza della modalità di calcolo degli interessi sia infondata ed invero agli artt. 4 e 8 del contratto di leasing (v. doc. 2 opponente) e all'art. 9 della scrittura integrativa del contratto (v. doc. 4 opponente) risulta definito in modo chiaro il tasso nominale pari a 3,1500 % e le parti hanno specificato che “resta espressamente convenuto che i corrispettivi periodici sono indicizzati avendo come indice di riferimento l'EURIBOR 3 mesi pari al 1,0500%” e all'art. 9 della scrittura integrativa risulta pattuito che il tasso del leasing del presente ampliamento risulta pari a
5,650% (pari ad Euribor 3Mesi 1,150% + 4,500%).
È, d'altro canto, priva di pregio la doglianza inerente alla mancata allegazione del piano di ammortamento ed invero nessuna norma prevede che in sede di stipulazione di un contratto di leasing debba essere redatto un piano dei pagamenti. Peraltro, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 12922/20) in tema di mutuo fondiario, la predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata pagina 14 di 18 realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo;
né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate.
Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dal contratto di locazione finanziaria stipulato in data 21.10.2010 e dalle integrazioni emerge che il contratto di leasing de quo contiene gli elementi sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione.
Penale prevista dall'art. 17 del contratto di leasing n. S0045664 in data 21.10.2010.
E', altresì, priva di pregio l'eccezione di arbitrarietà della modalità di calcolo del danno in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore di cui all'art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing ed invero, considerato che non sono applicabili al contratto de quo le norme di cui alla L. n. 124/17, posto che il contratto è stato risolto di diritto in data 16.3.2017 (v. doc. n. 13 opponente), ritiene il Tribunale che l'art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing de quo (“Risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore”), prevedendo un cd. patto di deduzione, sia del tutto coerente con la normativa, tenuto conto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1526 c.c..
Secondo la Corte di Cassazione (v. Cass. n. 15202/18), in materia di leasing, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo, prevedendo la detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526 comma 2 c.c.; trattasi di patto che, quale espressione di una razionalità propria della realtà socio-economica, ha trovato origine e sviluppo nell'ambito dell'autonomia privata, il cui regolamento è stato, per un verso, assunto dal pagina 15 di 18 legislatore a parametro di una disciplina dapprima solo settoriale e specifica (tra cui quella dettata dall'art. 72-quater L.F.) e poi, da un dato momento in avanti, generale
(con la legge n. 124 del 2017).
E', inoltre, infondata l'eccezione di vendita dell'immobile a prezzo esiguo ed invero tale doglianza è stata anzitutto svolta in modo del tutto generico, senza allegare alcuna circostanza da cui desumere che la vendita non sia stata volta ad ottenere il maggior ricavo possibile;
peraltro è stata proprio la stessa società debitrice nella lettera in data
12.5.2020 ad esplicitare che “dopo attenta valutazione (…) all'attualità, il prezzo di €
2.160.000,00 è da ritenersi congruo rispetto al valore di mercato dell'immobile” (v. doc.
n. 42 opposta).
Spese immobiliari.
Ritiene il Tribunale che sia, invece, fondata la censura relativa alle spese immobiliari per l'importo complessivo di euro 177.357,41.
E' ben vero che le parti all'art. 5 della Condizioni generali del contratto di locazione finanziaria (v. doc. n. 2 opponente) hanno pattuito che "Tutte le spese di utenza per i servizi forniti all'immobile sono sostenute direttamente dall'Utilizzatore, indipendentemente dall'intestazione dei relativi contratti di utenza e fornitura, come pure tutte le spese condominiali di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché tutti gli oneri e spese derivanti dalla partecipazione a Consorzi”.
Con riferimento a tali spese, che riguardano oneri condominiali e servizi di guardiania, parte opposta si è, tuttavia, limitata alla produzione delle relative fatture (v. doc. n. 14 opposta) senza provare, pur a fronte della specifica contestazione dell'opponente,
l'avvenuto pagamento delle stesse.
Ne consegue che non risulta dovuto all'opposta l'importo complessivo di euro
177.357,41 a titolo di spese immobiliari.
pagina 16 di 18 Importo dovuto.
L'importo dovuto dalla società debitrice principale e dai garanti è, pertanto, pari alla minor somma di euro 360.237,40 (euro 537.594,81 – 177.357,41) e l'importo dovuto dal garante opponente è pari al 5% di tale somma e quindi all'importo di euro Parte_1
18.011,87.
Su tale importo spettano gli interessi contrattuali previsti all'art. 5 comma 3 delle condizioni generali al tasso annuale dell'Euribor 3M maggiorato di 5 punti (v. doc. n. 2 opponente) con decorrenza della domanda e quindi dal deposito del ricorso monitorio in data 27.6.2023.
Gli interessi convenzionali ammontano, quindi, all'importo di euro 1.585,57.
L'importo dovuto dal l'opponente è, dunque, pari alla somma complessiva di euro
19.597,44 (euro 18.011,87 + 1.585,57).
L'opposizione proposta va, pertanto, accolta in parte e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 11905/2024 emesso in data 29.8.2024 dal Tribunale di Milano.
Risulta, tuttavia, che in corso di causa (v. doc. n. 17 opponente) l'opponente ha pagato all'opposta, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo de quo, l'importo di euro 27.215,34, di cui ha chiesto la restituzione in sede di precisazione delle conclusioni effettuata in data 5.9.2025.
Ne consegue che, essendo il credito dell'opposta provato solo per la minor somma di euro 19.597,44, la società va condannata a pagare a titolo di Controparte_1
restituzione a la differenza, che è pari alla somma di euro 7.617,90 Parte_1
(27.215,34 – 19.597,44).
Su tale somma spettano, ex art. 2033 c.c., gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda -e quindi dal 5.9.2025-, non ricorrendo una situazione di malafede, al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, tenuto conto soccombenza reciproca, sussistono motivi per compensarle nella misura di un terzo e l'opponente va pagina 17 di 18 condannato a rimborsare, per entrambe le fasi monitoria e di opposizione, all'opposta la restante parte come liquidata in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 11905/2024 emesso in data 29.8.2024 dal Tribunale di Milano;
-condanna la società a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 7.617,90, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 5.9.2025 al saldo;
-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di un terzo e, per l'effetto, Contro
-condanna a rimborsare alla società la Parte_1 CP_1
restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di euro 5.230,00, di cui euro
5.077,00 per compenso ed euro 153,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice estensore dott. Guido Macripò
Il Presidente dott. Antonio S. Stefani
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Antonio S. Stefani - Presidente dott. Guido Macripò - Giudice relatore dott. ssa Viola Nobili - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 42948/2024, promossa con citazione notificata in data 22.11.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1
via ANta Lucia n. 107 presso l'avv. Carlo De Maio e l'avv. Massimiliano Russo, che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona di un procuratore Controparte_1 C.F._2
speciale, elettivamente domiciliata in Milano via Freguglia n. 10 presso l'avv. Luca
pagina 1 di 18 Candiani, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
L'opponente ha così concluso:
“in via preliminare
a) rimettere gli atti al Presidente al fine di disporre la riunione ex art. 237 c.p.c. del presente procedimento agli altri due procedimenti di opposizione pendenti innanzi al Tribunale di Milano, alla medesima sezione, rubricati sub. R.g. n. 43689/24 e 43669/24;
b) accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti, e per l'effetto dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 11905/2024 emesso dal Tribunale di Milano, laddove emesso da un giudice incompetente territorialmente, dichiarando in ogni caso che non è dovuta la somma ingiunta all'opponente e che, comunque nulla compete alla opposta nel merito
c) accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto disporre la restituzione in favore dell'opponente dell'importo di € 27.215,34 maggiorato degli interessi maturati e maturandi.
d) preliminarmente, rimettendo la questione, ove ritenuto, alla Sezione Specializzata in Materia
d'Imprese, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, l'annullabilità e, in ogni caso, annullare, il Cont contratto fideiussorio intercorso, tra gli altri, tra l'odierno opponente e la (dante causa della Cont
per essere lo stesso conforme allo schema ABI 2003 e, dunque, violativo della normativa
Antitrust e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n.
11905/2024 emesso dal Tribunale di Milano, dichiarando che non è dovuta la somma ingiunta all'opponente e che, comunque nulla compete alla opposta;
e) sempre in via preliminare, ma in subordine rispetto a quanto in precedenza richiesto, rimettendo la questione, ove ritenuto, alla Sezione Specializzata in Materia d'Imprese, accertare e dichiarare
pagina 2 di 18 l'invalidità, la nullità, l'annullabilità e, in ogni caso, annullare, i patti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del Cont contratto fideiussorio intercorso, tra gli altri, tra l'odierno opponente e la (dante causa della Cont
per contenere lo stesso patti contrari alla normativa Antitrust;
Cont f) conseguentemente a quanto sub d), accertare e dichiarare la intervenuta decadenza di dalla garanzia fideiussoria, tenuto conto della violazione del termine di cui all'art. 1957 cc e, pertanto, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti, e per l'effetto dichiarare nullo, annullare
e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 11905/2024 emesso dal Tribunale di Milano, , dichiarando che non è dovuta la somma ingiunta all'opponente e che, comunque nulla compete alla opposta;
g) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del patto di determinazione del tasso di interessi, di cui all'art. 4 del contratto di leasing e, per l'effetto, rideterminare, nominando Cont all'occorrenza un CTU, il corrispettivo effettivo che avrebbe dovuto corrispondere alla in Pt_2 virtù del contratto di leasing, e, dunque, la debitoria complessiva;
h) ancora in via subordinata, accertare e dichiarare la invalidità, nullità e, in ogni caso, l'inefficacia delle condizioni generali di contratto, in particolare per quel che concerne il patto riportato all'art. 17 delle stesse, avente ad oggetto la determinazione del risarcimento/penale (non è dato comprendere con esattezza la causale) conseguente ad un inadempimento
i) nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia somma, a qualsivoglia titolo in favore della opposta, dichiarare tenuti e condannare direttamente, ed in via solidale:
1) la (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_3 P.IVA_1
Caserta, al viale AN Jose Maria Escriva;
2) la (C.F. e P.IVA ), in CP_3 Parte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pomigliano D'Arco, alla via Passariello
52/54;
3) la (C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla via Cilea, 122;
4) la (C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla via Cintia Is. 44, Parco S. Paolo snc, quale successore della Controparte_5
5) il dott. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Napoli, alla via Tasso, 480, quale socio accomandatario della (oggi Controparte_5
; Controparte_4
6) la (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_5
pagina 3 di 18 pro tempore, con sede in Sorrento, al Corso AL, 129, quale successore della
[...]
Controparte_7
7) il dott. (C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._4
Sorrento, alla via Capo, 10, quale socio illimitatamente responsabile della
[...]
(oggi ; Controparte_7 Controparte_6
8) il dott. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._5
Napoli, alla via Tasso, 480/107, quale socio illimitatamente responsabile della
[...]
(oggi ; Controparte_7 Controparte_6
9) il dott. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._6
Napoli, alla via Ferdinando Russo, 29;
10) la (C.F. e P.IVA Parte_6
), con sede in Cardito, alla via Camillo Daniele 18-20-22; P.IVA_6
11) il dott. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_9 C.F._7 in Caserta alla via Aldo Moro, 2;
12) il dott. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_10 C.F._8 in Aversa alla via Rossa, 8;
13) (C.F. , con sede legale in Controparte_11 P.IVA_7
Afragola (NA) alla via Sicilia, 41;
14) Il dott. (C.F. ), quale socio accomandatario della Controparte_9 C.F._7
(C.F. ), con sede legale in Controparte_11 P.IVA_7
Afragola (NA) alla via Sicilia, 41
15) (C.F. ), in persona del Parte_7 P.IVA_8 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli alla via Posillipo, 250/A;
16) (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_8 P.IVA_9 tempore, con sede in Caivano, al Corso Umberto, quale successore della
[...]
17) la dott.ssa (C.F. ), nata a [...]_12 C.F._9
Formia, il 02.04.1962 e residente in [...], quale socio accomandatario della (oggi al Controparte_12 Parte_8 relativo pagamento, ovvero, in subordine, sempre in via solidale, dichiarare tenuti e condanna i chiamati in causa a rivalere, garantire, e comunque manlevare l'opponente da ogni qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche per spese, dovesse derivare dall'esito del presente giudizio, dichiarando i chiamati in causa in ogni caso, tenuti a corrispondere in via solidale quanto eventualmente dovuto dall'opponente; pagina 4 di 18 in via istruttoria
j) ordinare, ai sensi degli artt. 210 e ss cc, alla alla alla , alla CP_13 CP_1 CP_14 [...]
, al Banco alla BA Monte Paschi di Siena spa, alla Credit Agricole spa, alla CP_15 CP_16
Credito , alla , alla , alla , alla BA CP_17 CP_18 CP_19 CP_20
, alla BA Generali spa, l'esibizione delle fideiussioni rilasciate nel periodo Controparte_21 compreso tra 01.01.2007 e 31.12.2013; in ogni caso
k) condannare controparte alla refusione delle spese e degli onorari di lite con attribuzione.”
L'opposta ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare.
Nel merito
In principalità
Respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, e per quanto occorresse in via riconvenzionale
Condannare l'opponente, entro il limite della quota di coobbligazione con la debitrice principale assunta dall'opponente medesimo, come indicata nel decreto ingiuntivo opposto, al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di Euro 537.594,81, ovvero della diversa somma che risulterà di legge o di giustizia, anche, occorrendo, previa liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi di mora, al tasso convenzionale, ovvero, in subordine, al tasso di cui al combinato disposto degli artt. 17, D.L. 132/14, convertito nella L. 162/14, e 5, D. Lgs. 231/02, ovvero, in ulteriore subordine, al tasso legale ordinario, dal dovuto al saldo effettivo.
Respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Condannare l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese e compensi di difesa.
In sede istruttoria
Respingere tutte le istanze avversarie.
Si ripropongono, per quanto occorresse, le istanze svolte nel corso del giudizio.”
pagina 5 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 22.11.2024 ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 11905/2024 emesso in data 29.8.2024 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento nel limite della quota di euro 26.879,74, oltre interessi e spese, in favore della società Controparte_1
L'opponente espone che nel ricorso monitorio la società Controparte_1
qualificandosi apoditticamente successore nelle ragioni della Controparte_22
in virtù di scissione di tale ultima società intervenuta in data 18.4.2019,
[...]
rappresentava che:
-la società si sarebbe resa inadempiente rispetto alle Controparte_23
obbligazioni assunte con il contratto di leasing immobiliare n. S0045664, stipulato in data 21.10.2010, con il quale aveva concesso alla in Controparte_22 Pt_2
locazione finanziaria un complesso immobiliare sito in AN RC IS (CE) verso un corrispettivo di € 2.164.000,00, oltre imposte;
-stando alla ricostruzione di controparte, successivamente, avrebbe richiesto un Pt_2
“aumento” del finanziamento di € 1.096.108,20, oltre IVA, sicché il contratto sarebbe stato integrato con scrittura del 21.12.2010;
-di lì a poco la avrebbe richiesto un'ulteriore facilitazione finanziaria di € Pt_2
805.000,00, oltre IVA, sì che a seguito di tale ulteriore modifica il contratto di leasing sarebbe stato integrato con un'ulteriore scrittura privata;
Contro
-con una successiva scrittura privata intercorsa tra e sarebbe stato Pt_2
determinato il costo totale dell'investimento e che, senza tuttavia nulla documentare, sarebbe stata “diffidata” -senza tra l'altro, nemmeno specificare in che modo ed Pt_2
in che tempo- ad adempiere alle obbligazioni assunte;
Contro
-perdurando l'inadempimento, con nota del 16.3.2017 avrebbe proceduto alla risoluzione del contratto, sulla scorta dell'art. 17 delle Condizioni generali di contratto, risultando, a detta data, un omesso versamento da parte di di complessivi € Pt_2
128.948,11;
pagina 6 di 18 -in ragione dell'inadempimento di avrebbe subito un danno che la stessa avrebbe Pt_2
“autoliquidato”, sulla scorta di penali previste contrattualmente, come pari ad €
360.237,40, a cui, tra l'altro, risultano pure aggiunte, in maniera inspiegabile, anche
“spese immobiliari” non documentate, atteso che sono state prodotte solo le fatture che avrebbe sostenuto per € 177.357,41;
-la somma del risarcimento/penale che pretenderebbe da ammonta ad € Pt_2
537.594,81;
-nemmeno coloro i quali si erano costituiti asseriti garanti di avrebbero fatto Pt_2
fronte alle obbligazioni assunte da quest'ultima e, pertanto, la richiesta di ingiunzione è stata rivolta, pro quota, anche agli asseriti garanti e, quanto alla posizione dell'opponente la richiesta di ingiunzione è limitata ad una quota del 5% e, Parte_1
precisamente, in € 26.879,94 e, comunque, nei limiti di € 245.386,86.
Espone, altresì, l'opponente che: Parte_1
-per il tramite della Farmacia dott. IC De IS s.a.s., di cui era socio accomandatario, è stato socio della sino al novembre del 2016, essendo poi Pt_2
intervenuto il recesso da tale società cooperativa;
-in particolare, a partire dal 2013, tra la Farmacia dott. IC De IS s.a.s. e la Pt_2
si vennero a creare una serie di contrasti sfociati, poi, nelle impugnative dei bilanci di tale ultima società, per quanto concerne gli esercizi chiusi al 31.12.2013 e al 31.12.2014;
-in data 21.10.2016 tra la Farmacia dott. IC De IS s.a.s., la e gli altri soci Pt_2
di quest'ultima è intervenuto un accordo transattivo nel contesto del quale venivano regolati, tra l'altro, sia la fuoriuscita dalla della società IC De Pt_2 CP_6
IS s.a.s. sia gli obblighi di garanzia che gli altri soci assumevano anche con riferimento alla posizione del in proprio;
in particolare, a fronte del Parte_1
versamento del complessivo importo di € 80.000,00 da parte della Farmacia dott. IC de IS s.a.s. a favore della si conveniva il recesso della stessa da ed Pt_2 Pt_2
inoltre gli altri soci di garantivano di tenere indenne il anche in Pt_2 Parte_1
proprio, dalle eventuali richieste di pagamenti che i terzi avessero preteso dallo stesso;
pagina 7 di 18 -in data 30.11.2016 intervenivano il recesso dell'opponente, nonché il pagamento degli importi di cui alla scrittura transattiva;
-i soci, tuttavia, non hanno mai hanno adempiuto alle obbligazioni assunte.
Eccepisce l'opponente Parte_1
-l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in ragione, dell'invalidità della clausola vessatoria convenuta al punto 12 della fideiussione, essendo egli un consumatore;
-la nullità totale, o quanto meno parziale, della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/90, attesa la conformità della stessa allo schema
ABI;
-la decadenza dell'opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c., poiché il contratto di leasing è stato risolto nel 2017 e l'iniziativa monitoria è stata attivata solo nel 2023;
-il difetto di prova dei crediti vantati;
-l'indeterminatezza dei tassi applicati;
-l'illegittimità dell'art. 17 delle condizioni generali e la conseguente necessità di applicare al rapporto quanto previsto dall'art. 1526 c.c., con restituzione canoni versati detratto l'equo compenso;
-l'illegittimità dell'importo ingiunto a titolo di penale, anche in considerazione del fatto che il pagamento dell'importo di euro 177.357,41 imputato ad asserite spese immobiliari sostenute non è provato in alcun modo.
Chiede, pertanto, di autorizzare la chiamata in causa dei gli altri soci di di Pt_2
dichiarare la nullità totale o parziale della fideiussione, di accertare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., di dichiarare la nullità del patto di determinazione degli interessi del contratto di leasing, di dichiarare l'invalidità e l'inefficacia dell'art. 17 della condizioni generali relativo alla penale e, in subordine, di condannare i terzi chiamati a manlevarlo da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'esito del giudizio.
pagina 8 di 18 Si è costituita in giudizio la società già Controparte_1 [...]
la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il Controparte_22
rigetto dell'opposizione poiché infondata, con la conferma del decreto ingiuntivo.
Espone che:
-con contratto n. S0045664, in data 21.12.2010, concedeva in locazione finanziaria alla un compendio immobiliare e meglio del Parte_9
costo di euro 2.164.000,00, oltre imposte di legge;
-l'utilizzatrice otteneva, poi, un incremento del credito accordatole, da destinare all'ampliamento del complesso immobiliare, per ulteriori euro 1.096.108,20, oltre IVA;
-la concedente aderiva e le parti formalizzavano l'intesa in un atto integrativo;
-l'utilizzatrice otteneva, in seguito, una seconda estensione del finanziamento, sempre funzionale all'ampliamento del compendio industriale locato, per ulteriori euro
805.000,00, oltre IVA;
-il cespite oggetto di leasing veniva consegnato e le opere aggiuntive previste venivano eseguite, come attestato dagli appositi verbali;
-all'esito le parti determinavano il costo globale della locazione finanziaria e ne stabilivano definitivamente le modalità di rimborso, tenendo conto, a consuntivo, di tutte le erogazioni intervenute, pari a complessivi euro 4.065.108,20, oltre IVA;
-gli obblighi assunti dall'utilizzatrice erano assistiti da una serie di fideiussioni, rilasciate, tra gli altri, dall' opponente Parte_1
-successivamente la conduttrice si rendeva in seguito morosa e con lettera in data
16.3.2017, l'opposta dichiarava risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 17 delle condizioni generali;
-a tale data vi erano insoluti pari all'importo di euro 128.948,11;
-una volta riconsegnato l'edificio di sua proprietà, l'opposta lo riallocava presso il migliore offerente reperito sul mercato al prezzo di euro 2.252.000,00;
pagina 9 di 18 -la società debitrice principale, informatane in via preventiva, comunicava di ritenere tale importo -anzi, in realtà, uno addirittura inferiore- pienamente adeguato;
-a fronte dell'inadempimento al pagamento da parte della società debitrice e dei garanti,
l'opposta otteneva il decreto ingiuntivo opposto che cui si ingiungeva ai medesimi il pagamento della somma complessiva di euro 537.594,81, di cui euro 128.948,11 per canoni insoluti alla data di risoluzione, euro 2.502.527,46 per canoni a scadere, euro
45,23 per spese come da contratto ed euro 177.357,41 per spese immobiliari, dedotto il prezzo di rivendita dell'immobile pari ad euro 2.252.000,00 e dedotto il pagamento pervenuto il 6.4.2017 dell'importo di euro 19.192, 94.
Deduce:
-la competenza del Tribunale adito, atteso che le parti hanno pattuito un foro esclusivo e che l'opponente non è un consumatore, essendo un socio della società debitrice;
-l'infondatezza della domanda di nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust, trattandosi di una fideiussione specifica rilasciata nel 2010;
-la legittimità delle clausole relativa agli interessi, essendo determinato il tasso e il calcolo degli stessi;
-la legittimità della clausola penale essendo stato dedotto quanto ricavato dalla vendita dell'immobile concesso in leasing ed essendo la stessa conforme a quanto previsto dalla legge nell'art. 1526 c.c.;
-la congruità del prezzo ricavato dalla vendita;
-la debenza anche delle spese immobiliari, poiché sono dovute in base al contratto e provate in considerazione delle fatture prodotte e non contestate.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da De IS IC sia fondata solo in parte.
Va premesso, con riferimento alla domanda di riunione ai procedimenti nn. 43689/24 e
43669/24 R.G., che in tema di connessione di cause il provvedimento di riunione e di pagina 10 di 18 separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del Giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (v. in tal senso Cass. 28539/22).
Decreto ingiuntivo opposto.
Oggetto di causa è il credito di euro 537.594,81, oltre interessi e spese, vantato dalla società nei confronti della società quale Controparte_1 Controparte_24
debitrice principale, e dei garanti tra cui l'opponente per la quota Parte_1
pari al 5%, a seguito della risoluzione per inadempimento intervenuta in data 16.3.2017
(v. doc. 10 fasc. monit.), del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. S0045664 stipulato in data 21.10.2010 tra la società quale concedente e la Controparte_1
società quale utilizzatrice, relativo ad un compendio immobiliare sito Controparte_24
in AN RC IS (CE) (v. doc. n. 2 fasc. monit.).
La creditrice ha affermato, in particolare, di vantare il credito di euro 360.237,40 a titolo di penale per indennità contrattuale, già scomputato quanto ricavato dalla vendita del bene, e il credito di euro 177.357,41 per spese immobiliari.
Per il pagamento di tali crediti la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.
11905/2024, qui opposto.
Eccezione di incompetenza.
Preliminarmente il Tribunale ritiene priva di pregio l'eccezione di incompetenza territoriale in ragione dell'asserita vessatorietà del punto 12 della “lettera di fideiussione” (v. doc. n.
7.1 opponente) secondo cui “per qualsiasi controversia relativa al presente atto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano”, vessatorietà che deriverebbe tanto dall'art. 1341 c.c. quanto dall'art. 33 del Codice del Consumo.
Ed invero tale eccezione è, da un lato, infondata sotto il profilo della violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo in considerazione dell'asserita qualità di consumatore che rivestirebbe il atteso che, se è ben vero che secondo il condivisibile Parte_1
pagina 11 di 18 insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 32225/18 e Cass. n. 16656/20) i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa in tema di tutela del consumatore in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), tuttavia occorra dare rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, causa C-534/15)- all'eventuale qualità di socio con partecipazione non trascurabile dell'impresa garantita o di amministratore rivestita dal fideiussore, qualifiche e collegamenti funzionali che escludono -appunto- l'applicabilità della disciplina prevista per i consumatori;
nella fattispecie in esame risulta che il è stato, per il tramite della società di Parte_1
persone Farmacia dott. IC De IS s.a.s. (della quale è socio accomandatario e quindi illimitatamente responsabile), socio della debitrice principale Parte_3
e pertanto il medesimo non può essere ritenuto consumatore;
peraltro, è lo stesso opponente ad affermare (v., p. 4 della citazione), che esso, per il tramite della Farmacia dott. IC De IS s.a.s., è stato socio della sino al novembre 2016. Pt_2
D'altro canto, la suddetta eccezione è infondata anche sotto il profilo della violazione dell'art. 1341 c.c. atteso che risulta apposta la specifica doppia approvazione del punto
12 da parte del fideiussore, specificamente alle pagg. 4 e 5 della lettera di fideiussione
(v. doc. n.
7.1 opponente); ed a tale fine è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta (v. Cass. n. 12739/17).
E', del pari, priva di pregio la doglianza inerente la competenza della Sezione
Specializzata in materia di Imprese, atteso che la Sezione VI civile dell'adito Tribunale
è tabellarmente competente in materia di domande o eccezioni di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust.
pagina 12 di 18 Violazione della normativa antitrust.
Con riferimento alla domanda di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, l'opponente ha evidenziato che le clausole n. 2, 6 e 8 della Parte_1
fideiussione rilasciata in data 21.12.2010 riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI
2003 (v. doc. n. 10 opponente), oggetto delle censure del provvedimento n. 55/2005 di
BA d'AL (v. doc. n. 8 opponente), all'epoca autorità antitrust per il settore bancario.
Tale domanda è infondata ed invero la fideiussione rilasciata dall'opponente in data
21.12.2010 è una fideiussione specifica in quanto assunta “a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di leasing n. S0O45664 del 21.12.2010 stipulato con Parte_3
e, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n.
[...]
10689/24 e Cass. n. 19401/24), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della BA d'AL n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità; ed ancora (v. Cass. n. 21841/24): la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla BA
d'AL, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2 comma 2 lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.
Rileva, peraltro, il Tribunale che la società convenuta non è una banca e che inoltre il contratto a cui si riferisce la fideiussione è un contratto di leasing, mentre nel pagina 13 di 18 provvedimento n. 55 del 2005 della BA d'AL (v. doc. n. 8 opponente) è ben specificato che: “III. IL MERCATO RILEVANTE 8. Sotto il profilo merceologico, lo schema predisposto dall'ABI attiene al mercato degli impieghi bancari. La fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie costituisce un contratto accessorio al rapporto principale, che intercorre fra il debitore e la banca. Sotto il profilo geografico, è interessato l'intero territorio nazionale, in ragione sia dell'estesa base associativa dell'ABI sia della diffusione dei servizi disciplinati dallo schema contrattuale in questione. IV. LO SCHEMA CONTRATTUALE 9. L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca.”.
Ne consegue che la deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 della fideiussione rilasciata dall'opponente, è valida ed efficace e che quindi la società convenuta non è incorsa nella decadenza prevista dalla suddetta norma.
Contratto di leasing n. S0045664 in data 21.10.2010.
Con riferimento alle doglianze relative al contratto di leasing, ritiene il Tribunale che l'eccezione di nullità per l'indeterminatezza della modalità di calcolo degli interessi sia infondata ed invero agli artt. 4 e 8 del contratto di leasing (v. doc. 2 opponente) e all'art. 9 della scrittura integrativa del contratto (v. doc. 4 opponente) risulta definito in modo chiaro il tasso nominale pari a 3,1500 % e le parti hanno specificato che “resta espressamente convenuto che i corrispettivi periodici sono indicizzati avendo come indice di riferimento l'EURIBOR 3 mesi pari al 1,0500%” e all'art. 9 della scrittura integrativa risulta pattuito che il tasso del leasing del presente ampliamento risulta pari a
5,650% (pari ad Euribor 3Mesi 1,150% + 4,500%).
È, d'altro canto, priva di pregio la doglianza inerente alla mancata allegazione del piano di ammortamento ed invero nessuna norma prevede che in sede di stipulazione di un contratto di leasing debba essere redatto un piano dei pagamenti. Peraltro, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 12922/20) in tema di mutuo fondiario, la predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata pagina 14 di 18 realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo;
né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate.
Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dal contratto di locazione finanziaria stipulato in data 21.10.2010 e dalle integrazioni emerge che il contratto di leasing de quo contiene gli elementi sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione.
Penale prevista dall'art. 17 del contratto di leasing n. S0045664 in data 21.10.2010.
E', altresì, priva di pregio l'eccezione di arbitrarietà della modalità di calcolo del danno in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore di cui all'art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing ed invero, considerato che non sono applicabili al contratto de quo le norme di cui alla L. n. 124/17, posto che il contratto è stato risolto di diritto in data 16.3.2017 (v. doc. n. 13 opponente), ritiene il Tribunale che l'art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing de quo (“Risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore”), prevedendo un cd. patto di deduzione, sia del tutto coerente con la normativa, tenuto conto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1526 c.c..
Secondo la Corte di Cassazione (v. Cass. n. 15202/18), in materia di leasing, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo, prevedendo la detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526 comma 2 c.c.; trattasi di patto che, quale espressione di una razionalità propria della realtà socio-economica, ha trovato origine e sviluppo nell'ambito dell'autonomia privata, il cui regolamento è stato, per un verso, assunto dal pagina 15 di 18 legislatore a parametro di una disciplina dapprima solo settoriale e specifica (tra cui quella dettata dall'art. 72-quater L.F.) e poi, da un dato momento in avanti, generale
(con la legge n. 124 del 2017).
E', inoltre, infondata l'eccezione di vendita dell'immobile a prezzo esiguo ed invero tale doglianza è stata anzitutto svolta in modo del tutto generico, senza allegare alcuna circostanza da cui desumere che la vendita non sia stata volta ad ottenere il maggior ricavo possibile;
peraltro è stata proprio la stessa società debitrice nella lettera in data
12.5.2020 ad esplicitare che “dopo attenta valutazione (…) all'attualità, il prezzo di €
2.160.000,00 è da ritenersi congruo rispetto al valore di mercato dell'immobile” (v. doc.
n. 42 opposta).
Spese immobiliari.
Ritiene il Tribunale che sia, invece, fondata la censura relativa alle spese immobiliari per l'importo complessivo di euro 177.357,41.
E' ben vero che le parti all'art. 5 della Condizioni generali del contratto di locazione finanziaria (v. doc. n. 2 opponente) hanno pattuito che "Tutte le spese di utenza per i servizi forniti all'immobile sono sostenute direttamente dall'Utilizzatore, indipendentemente dall'intestazione dei relativi contratti di utenza e fornitura, come pure tutte le spese condominiali di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché tutti gli oneri e spese derivanti dalla partecipazione a Consorzi”.
Con riferimento a tali spese, che riguardano oneri condominiali e servizi di guardiania, parte opposta si è, tuttavia, limitata alla produzione delle relative fatture (v. doc. n. 14 opposta) senza provare, pur a fronte della specifica contestazione dell'opponente,
l'avvenuto pagamento delle stesse.
Ne consegue che non risulta dovuto all'opposta l'importo complessivo di euro
177.357,41 a titolo di spese immobiliari.
pagina 16 di 18 Importo dovuto.
L'importo dovuto dalla società debitrice principale e dai garanti è, pertanto, pari alla minor somma di euro 360.237,40 (euro 537.594,81 – 177.357,41) e l'importo dovuto dal garante opponente è pari al 5% di tale somma e quindi all'importo di euro Parte_1
18.011,87.
Su tale importo spettano gli interessi contrattuali previsti all'art. 5 comma 3 delle condizioni generali al tasso annuale dell'Euribor 3M maggiorato di 5 punti (v. doc. n. 2 opponente) con decorrenza della domanda e quindi dal deposito del ricorso monitorio in data 27.6.2023.
Gli interessi convenzionali ammontano, quindi, all'importo di euro 1.585,57.
L'importo dovuto dal l'opponente è, dunque, pari alla somma complessiva di euro
19.597,44 (euro 18.011,87 + 1.585,57).
L'opposizione proposta va, pertanto, accolta in parte e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 11905/2024 emesso in data 29.8.2024 dal Tribunale di Milano.
Risulta, tuttavia, che in corso di causa (v. doc. n. 17 opponente) l'opponente ha pagato all'opposta, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo de quo, l'importo di euro 27.215,34, di cui ha chiesto la restituzione in sede di precisazione delle conclusioni effettuata in data 5.9.2025.
Ne consegue che, essendo il credito dell'opposta provato solo per la minor somma di euro 19.597,44, la società va condannata a pagare a titolo di Controparte_1
restituzione a la differenza, che è pari alla somma di euro 7.617,90 Parte_1
(27.215,34 – 19.597,44).
Su tale somma spettano, ex art. 2033 c.c., gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda -e quindi dal 5.9.2025-, non ricorrendo una situazione di malafede, al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, tenuto conto soccombenza reciproca, sussistono motivi per compensarle nella misura di un terzo e l'opponente va pagina 17 di 18 condannato a rimborsare, per entrambe le fasi monitoria e di opposizione, all'opposta la restante parte come liquidata in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 11905/2024 emesso in data 29.8.2024 dal Tribunale di Milano;
-condanna la società a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 7.617,90, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 5.9.2025 al saldo;
-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di un terzo e, per l'effetto, Contro
-condanna a rimborsare alla società la Parte_1 CP_1
restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di euro 5.230,00, di cui euro
5.077,00 per compenso ed euro 153,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice estensore dott. Guido Macripò
Il Presidente dott. Antonio S. Stefani
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