Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00940/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2022, proposto da
Lindam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Società Procuratrice speciale di VODAFONE ITALIA S.p.A, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cusumano e Alessandra Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cutrofiano, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 6560/2022 del Sindaco del Comune di Cutrofiano dell’1/06/2022, comunicato a mezzo PEC in pari data, di diniego alla installazione di una Stazione Radio Base per comunicazioni elettroniche su struttura esistente ubicata su immobile distinto in Catasto al fol. 18 p.lla 179 sito alla Via N. Sauro n. 20, di cui alla S.C.I.A. presentata in pari data;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cutrofiano n. 14 del 2008, avente ad oggetto “Individuazione degli immobili comunale per la installazione di nuovi impianti per telefonia mobile e/o delocalizzazione di quelli esistenti”, con cui tra l’altro è stata approvata la cartografia in cui sono individuati i siti da utilizzare per l’installazione dei nuovi e la delocalizzazione degli impianti esistenti;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cutrofiano n. 11 del 23/04/2012, nella parte in
dispone l’approvazione della nuova cartografia per l’ubicazione e delocalizzazione degli
impianti per telefonia mobile;
- degli artt. 8, 10 e 11 del Regolamento sui campi elettromagnetici legge 36/01, art.8,
comma 6 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/12/200 del Comune di Cutrofiano;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non
conosciuto e con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to V. Caprioli in sostituzione degli avv.ti G. Cusumano e A. Alaimo;
Considerato che:
- a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, condividendosi le principali censure formulate dalla parte ricorrente incentrate sull’illegittimità delle deliberazioni consiliari gravate e sull’illegittimità derivata dell’impugnato provvedimento comunale di diniego, in quanto:
l’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001, come recentemente riformulato dal D.L. n. 76 del 2020, stabilisce che “ i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 ”;
Tuttavia, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 331 del 2003, che ha escluso la competenza dell’Ente locale ad individuare limiti alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione, alternativi rispetto a quelli prescelti dal legislatore statale) tale norma non autorizza i Comuni al perseguimento di obiettivi ulteriori (quale quello della tutela della salute pubblica), oltre quelli di natura urbanistica, che non trovano considerazione nel sistema positivo di riferimento (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 206.), sicchè la scelta del Comune di Cutrofiano di individuare, con delibera di Consiglio Comunale n. 14/2008 e successiva delibera di C.C. n. 11/2012, la collocazione degli impianti de quibus solo su uno dei siti individuati nella cartografia tecnica ivi allegata, oltre che contrastare con i principi suddetti, appare pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6961; id. n. 1592/18), vieppiù in assenza di alcuna istruttoria tendente a verificare la sussistenza di una sufficiente copertura su tutto il territorio comunale, introducendo un incombente non previsto dalla normativa statale citata e costituente un illegittimo aggravamento del procedimento autorizzatorio in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 aprile 2023.
Dichiara irripetibili le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO