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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/10/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
AN AN PRESIDENTE est.
IN IS CONSIGLIERA
RI ZI AS CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to BONANNI EZIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, , c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DI GENOVA
APPELLATO
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
CONCLUSIONI Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Massa figlio di Parte_1
deceduto in data 15/11/2016 per “mesotelioma”, Parte_2
ha agito in giudizio contro il proponendo Controparte_1
tre distinte domande nei suoi confronti:
1) Anzitutto ha chiesto il riconoscimento in capo al dante causa dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato per aver contratto la patologia mortale durante il servizio di leva prestato nella Marina Militare quale
“Fuochista e a bordo della nave Controparte_2
Sagittario nel biennio dal 1958 al 1960, in cui era stato esposto a fibre e polveri di amianto e in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art.1, comma 564, L. 266/05 e art. 1 del DPR
243/06;
2) Ha poi richiesto il riconoscimento della causa di servizio dell'infermità del proprio dante causa, con la corresponsione dell'equo indennizzo e dell'indennità una tantum;
3) Infine ha chiesto l'accertamento della responsabilità civile dell'Amministrazione della Difesa nella causazione del decesso del de cuius, con la condanna al risarcimento dei danni iure hereditario e iure proprio.
Il Tribunale, con sentenza n. 208/2023, ha respinto tutte le
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domande del ricorrente.
Per quanto riguarda la richiesta volta ad ottenere i benefici a favore delle vittime del dovere, il giudice ha motivato la reiezione, evidenziando che:
- il servizio di leva si era verificato prima del 1961, anno a partire dal quale il legislatore aveva riconosciuto l'indennizzabilità degli eventi lesivi (art. 15 della legge
206/2004);
- pacificamente il ricorrente non conviveva con il padre al momento del decesso, requisito richiesto dalla legge per la concessione delle provvidenze a favore dei figli superstiti;
- secondo giurisprudenza ormai consolidata della Corte di
Cassazione (Cass. n. 29819/2022), l'esposizione ad amianto non realizzava una particolare condizione operativa, come richiesto dall' art. 1 comma 564 della L.
n. 266/2005 per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alla vittima del dovere.
La domanda di equo indennizzo è stata respinta per intervenuta decadenza della domanda, presentata in data
15.02.2021, ben oltre il termine semestrale previsto dall'art. 2 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 consente il riconoscimento dell'infermità contratta per causa di servizio purché la domanda sia presentata entro sei mesi dal verificarsi dell'evento dannoso o dalla conoscenza dell'infermità; tale domanda avrebbe dovuto essere presentata dall'erede entro 6 mesi dal decesso (art. 2, comma 5), ampiamente decorso.
La domanda relativa alle pretese risarcitorie civilistiche è stata
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infine disattesa dal Tribunale, in quanto all'epoca dei fatti doveva ritenersi insussistente la consapevolezza nell'ambito della Marina Militare della pericolosità dell'amianto anche in caso di esposizione non particolarmente significativa e per limitati periodi di tempo, richiedendo gli studi scientifici dell'epoca un periodo di esposizione quanto meno triennale, insussistente nel caso in esame;
inoltre anche la latenza tra l'esposizione e l'insorgenza della patologia (55 anni) era stata troppo lunga per l'accertamento del nesso di causalità.
Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.
Il Sig. appella la sentenza per i motivi di seguito Parte_1
sintetizzati:
Viene anzitutto ribadita, ai fini del riconoscimento dello status del proprio genitore quale vittima del dovere, la particolare esposizione ad amianto (7.574,22 ff/ll in 700 giorni) subita dal de cuius durante il servizio a bordo della nave Sagittario, come risultante dalla copiosa documentazione agli atti che dimostrava l'uso ubiquitario e non protetto dell'amianto nell'arsenale della Marina Militare.
Inoltre, l'appellante denunzia la violazione dei principi civilistici di tutela della salute e relativi al nesso causale tra condotta antigiuridica ed evento dannoso, insistendo per l'ammissione delle prove testimoniali e per CTU tecnico- ambientale e medico-legale.
Chiede infine la compensazione delle spese, in caso di reiezione dell'appello.
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Il resiste all'appello e chiede la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, all'udienza del
02/10/2025, la Corte decide come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto rilevare che nel corposo appello del sig. non si fa più alcun riferimento all'accertamento della Parte_1
causa di servizio e alla richiesta delle conseguenti indennità
(equo indennizzo ed una tantum), la cui domanda deve quindi ritenersi abbandonata, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza che ha ritenuto l'intervenuta decadenza del superstite dal proporre la relativa domanda.
Permangono le richieste assistenziali, collegate al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o soggetto equiparato del sig.
per aver contratto la patologia a causa Parte_2
dell'esposizione ad amianto subita durante il servizio militare come fuochista a bordo della nel biennio dal Parte_3
1958 al 1960, nonché quelle di risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis in applicazione delle regole civilistiche di cui agli artt. 2043, 2077 c.c. e 40 c.p..
La prima domanda non merita accoglimento.
Correttamente il primo giudice ha escluso che l'evento in questione, peraltro relativo a fatti accaduti prima del 1° gennaio
1961, potesse dar luogo alle provvidenze assistenziali a favore delle vittime del dovere o di soggetti equiparati, in quanto, come ormai stabilito dalla giurisprudenza costante della Corte di
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Cassazione (v. sentenza sopra riportata), la presenza di amianto nell'ambito delle navi della Marina Militare costituiva una condizione non eccezionale ma, purtroppo, ordinaria in quell'epoca, in cui tutti i militari svolgenti attività di a Parte_4
bordo di navi (quale era il sig. hanno dovuto Parte_2
operare esponendosi al rischio di ammalarsi, come poi avvenuto nel caso di specie.
Va invece riconosciuta la tutela risarcitoria civilistica, essendo lo
Stato tenuto a far lavorare i propri militari in ambienti salubri;
ed il fatto che in quegli anni la Marina Militare non avesse consapevolezza della grave situazione ambientale delle navi e degli edifici di appartenenza è smentita dalla copiosa documentazione agli atti, da cui risulta la responsabilità (anche penale) del per le morti dei militari esposti Controparte_1
ad amianto (v. processo Marina bis).
E' agli atti la CTU del Prof. , resa nel contenzioso Per_1
civilistico di altri eredi del defunto Sig. che ha Parte_1
dettagliatamente esaminato la questione sia della esposizione ad amianto dallo stesso subita durante il servizio militare, sia della rilevanza di tale esposizione nell'insorgenza della patologia oncologica che ne ha cagionato il decesso.
In tale relazione si legge che il padre dell'appellante prestò servizio per la Marina Militare e fu arruolato per la ferma di 28 mesi, con congedo al 31.10.1960; il militare svolse il servizio di addestramento presso la Maridepocar Taranto dal 6.09.1958 al
22.10.1958 e successivamente, dal 23.10.1958 al 31.10.1960
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venne imbarcato sulla Nave Sagittario, con mansioni di fuochista e motorista navale.
Si legge altresì nella perizia che la presenza di amianto su molte navi della isulta da documentazione che prova l'effettivo e Pt_5
ubiquitario utilizzo di amianto a bordo delle navi dalla coibentazione di tutti i locali (dalle cuccette alle cabine, dalla lavanderia alle caldaie, dalle cucine alle condotte d'aria, etc), essendosi verificato un tardivo intervento di bonifica e smaltimento solo dopo i primi anni '2000. I documenti sono stati estrapolati dai corposi fascicoli processuali formatisi presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Padova, nell'ambito del procedimento penale 15150/2009 c.d. “Marina II”, in cui si fa riferimento ad una enorme quantità di materiali in amianto utilizzati nelle unità navali presenti nella base arsenalizia di
Taranto, tra cui la nave Sagittario ove il de cuius ha svolto il servizio militare. Parte Risulta quindi da tale documentazione che i militari della , sia quelli di leva così come quelli di ferma volontaria, sia nel periodo di addestramento/formazione che nel periodo di assegnazione al reparto, sono stati sempre esposti a polveri e fibre di amianto per esposizione diretta, indiretta e per contaminazione degli ambienti di servizio, sia nelle specifiche attività che svolgevano, sia durante le esercitazioni antincendio, piuttosto che nella pulizia delle cucine e impianti di riscaldamento e/o caldaie (corvée cui erano destinati tutti i militari sottoufficiali a turno), che hanno comportato, comunque
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ed in ogni caso, l'utilizzo di guanti e pezze di amianto.
L' odierno appellante ha quindi pienamente dimostrato per tabulas che il proprio genitore fu esposto ad amianto durante il servizio di leva presso la nave Sagittario, senza alcuna necessità di ulteriore istruttoria testimonianza;
il tutto anche alla luce delle deposizioni testimoniali riportate nella CTU (pagg. 14 e 15 della relazione) nella causa promossa dagli altri eredi della vittima.
Il CTU ha altresì evidenziato che l'attività a bordo di mezzi navali costruiti prima degli anni '90 comportò una esposizione ad amianto non necessariamente molto elevata, ma sempre continuativa e significativa. La nave Sagittario, su cui era imbarcato il sig. era certamente datata e fu Parte_2
oggetto di monitoraggio delle autorità per la questione amianto, in relazione alla presenza del materiale o alla sua rimozione (si veda il doc. 22E di parte attrice).
Per quanto concerne la durata complessiva dell'esposizione, si tratta, evidentemente, di una durata piuttosto contenuta, pari a due anni, in cui il sig. fu tuttavia continuativamente Parte_1
esposto ad amianto, con durata estesa a tutte le 24 ore giornaliere.
Il CTU ha al riguardo richiamato due studi presentati alla World
Asbestos Conference “WAC 2009” (Conferenza Mondiale sull'Amianto), svoltasi a Taormina dal 1 al 3 ottobre 2009, organizzata dall' Controparte_3
alla quale partecipò anche l'IPSEMA;
[...]
in tali studi vengono individuati tre tipi di esposizione che hanno caratterizzato i marittimi: quella ambientale (piuttosto modesta,
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mediamente intorno alle 2 fibre/litro e comunque praticamente mai al di sopra del livello di 100 fibre/litro (0,1 fibre/ml) richiesto dalla legge quale soglia per il riconoscimento dei benefici previdenziali), quella indiretta (derivante dalla diffusione, attraverso i sistemi di ventilazione forzata, di fibre di amianto disperse in occasione di lavorazioni di manutenzione e simili, sostanzialmente sovrapponibile a quella ambientale) e quella diretta, derivante dall'effettuazione di interventi su strutture contenenti amianto, attività propria ad esempio di operai dei ponti, operai polivalenti e personale tecnico, compresi i compiti di sorveglianza e vigilanza delle stesse lavorazioni
(quindi ad esempio carpentieri, elettricisti, fuochisti e così via, coinvolti nella manutenzione su materiali contenenti amianto, o con compiti di diretta supervisione), con esposizioni significative, anche superiori a 100 ff/litro.
Il CTU ha poi analizzato la questione di possibili altre esposizioni ad amianto nel corso della vita lavorativa del sig.
rilevando che costui svolse, con approssimazioni, le Parte_1
seguenti attività:
- 07/1955-12/1970 (circa 13 anni) attività imprecisate, tra cui probabilmente soprattutto automeccanico in officina auto;
- 01/1971-12/1994 (circa 24 anni) rettificatore presso Alfa
Romeo.
Per quanto riguarda il primo periodo, il CTU ha sostenuto che le informazioni agli atti sono del tutto insufficienti per esprimere un parere motivato, rilevando comunque, in via generale, che nelle
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autofficine che trattavano soltanto automobili l'amianto era per lo più assente, tranne che nei materiali di attrito dei freni e delle frizioni. L'esposizione degli operatori era quindi molto modesta, anche se non del tutto nulla (nello smontaggio dei componenti usurati poteva disperdersi una parte della minima polverosità residuata sulla superficie delle pastiglie dei freni o delle guarnizioni delle frizioni).
Per il secondo periodo in cui il sig. svolse attività di Parte_1
rettificatore e quindi di addetto a macchine utensili, non dovrebbe esservi stata alcuna esposizione ad amianto, a meno che la mansione non comprendesse la rettifica di componenti contenenti amianto (cosa, all'epoca, possibile).
Tanto è vero che la teste , moglie dell'odierno Testimone_1
appellante, sentita come teste nel giudizio proposto dagli altri congiunti, ha affermato che «mio suocero non mi ha mai parlato dell'amianto fino a quando non ha scoperto di avere la malattia
[...] fu allora che il de cuius pensò a come poteva averla contratta e l'unica occasione che gli era venuta in mente era legata al periodo in cui aveva prestato servizio militare».
In conclusione, secondo il CTU, una eventuale, assai limitata, esposizione ad amianto nel corso della vita professionale non può essere esclusa;
tuttavia, in mancanza di informazioni particolareggiate neppure può essere affermata.
A ciò va aggiunto che, dal punto di vista prettamente giuridico, anche ad ammettere che vi siano state altre situazioni in cui il sig. si trovò a contatto con l'amianto, vige il principio della Parte_1
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equivalenza delle concause di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui ciascun soggetto responsabile è tenuto a rispondere in via solidale ed integrale del danno subito dalla vittima, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti ritenuti eventualmente responsabili per la propria quota di concorso nella causazione del danno.
Il CTU ha poi preso in esame la questione della latenza, ritenendola compatibile ai fini dell'accertamento del nesso causale. Si legge nella relazione che “la malattia si è presentata nel 2015, all'età di 77 anni, con una latenza “convenzionale”
(intervallo di tempo tra inizio dell'esposizione e comparsa clinica della malattia) di 57 anni rispetto all'inizio del servizio militare. Si tratta di valori (età alla diagnosi e latenza) intorno ai limiti superiori degli intervalli oggi più comunemente reperibili nelle casistiche.”
In conclusione, il Prof. ha ritenuto altamente probabile Per_1
che il mesotelioma pleurico maligno dal quale il sig. è Parte_1
risultato affetto in vita, e che ne ha determinato il decesso, sia stato causato, o comunque almeno concausato, da inalazione di amianto avvenuta durante l'attività svolta durante il servizio di leva presso il che deve quindi Controparte_1
condannato, in quanto soggetto civilmente responsabile, al risarcimento dei danni a favore dell'odierno appellante, figlio della vittima primaria, sia iure hereditatis che iure proprio.
La tesi del secondo cui in quegli anni non vi era CP_1
consapevolezza della pericolosità dell'amianto, soprattutto quale
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causa primaria del mesotelioma pleurico, non è fondata, alla luce dell'orientamento ormai costante della giurisprudenza secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad attivarsi per conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata (Cass. n. 1853 del 2016); e ciò vale a maggior ragione per le amministrazioni pubbliche che devono tutelare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti.
Già negli anni '50 infatti la letteratura scientifica aveva pubblicato vari studi epidemiologici che dimostravano la natura cancerogena dell'amianto e la riconducibilità del mesotelioma pleurico all'inalazione di fibre di amianto anche in modiche quantità (v. le pubblicazioni del patologo del 1956 Persona_2
sui minatori inizialmente considerati affetti da tubercolosi pleurica, la cui autopsia dimostrò la presenza di asbesto nei polmoni e di un ampio mesotelioma della pleura); tali studi preliminari portarono alla pubblicazione nel 1960 del “Diffuse pleural mesotheliom and esbestos exposure in the north western
Cape Province”.
Nella specie, quindi, può dirsi acquista non solo la prova della sussistenza del nesso causale fra attività svolta durante il sevizio militare dal Sig. e la sua malattia, ma anche della Parte_1
colpevole violazione da parte del delle Controparte_1
norme di prevenzione della salute dei militari (sia di leva che di servizio); violazione protrattasi per tutto il secolo scorso, dato che solo agli inizi del 2000 iniziarono le prime bonifiche dall'amianto delle navi e degli edifici della Marina Militare.
La liquidazione dei danni lamentati dal ricorrente va effettuata
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secondo i seguenti criteri.
Per quanto riguarda il danno biologico subito dal sig.
[...]
trasmissibile all'odierno appellante in qualità di erede Parte_2
e limitatamente alla propria quota ereditaria, il CTU ha evidenziato che la vittima presentò i primi disturbi che condussero al ricovero e poi alla diagnosi verso il 25/08/2015.
Egli venne ricoverato in data imprecisata (agosto-settembre
2015) e dimesso il 09/09/2015, poi nuovamente dal 02 al
17/10/2015 per completare gli accertamenti, eseguire la toracoscopia (poi non eseguita per impossibilità a indurre pneumotorace) e procedere alla biopsia con esame istologico.
Successivamente fu sottoposto a un trattamento chemioterapico presso l'Oncologia di Carrara. Secondo il racconto dei familiari, nel luglio 2016 le condizioni generali si aggravarono;
era pressoché allettato e divenne intrasportabile. L'11/11/2016, per le gravi condizioni, fu ricoverato presso l'hospice della ASL 5. In data 15/11/2016 si verificò il decesso.
Sulla base di tali informazioni, il CTU ha così individuato l'invalidità temporanea:
- invalidità temporanea al 70%: giorni 277 (dal 10/09/2015 al
01/10/2015 e dal 18/10/2015 al 30/06/2016);
- invalidità temporanea all'80%: giorni 122 (dal 01/07/2016 al
31/10/2016);
- invalidità temporanea totale (100%): giorni 37 (ricoveri dal
01/09/2015 al 09/09/2015, dal 02/10/2015 al 17/10/2015 e dal
01/11/2016 al decesso, compresi alcuni giorni antecedenti
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l'ultimo ricovero).
Il CTU ha poi affrontato la questione relativa alla consapevolezza del sig. di non avere più speranze di vita, ai fini del Parte_1
riconoscimento del danno c.d. catastrofico, rilevando che la presenza di una malattia importante, di natura neoplastica, è stata certamente percepita dall'interessato fin dai primi tempi, in quanto gli accertamenti (in particolare, la toracoscopia e poi l'agobiopsia, piuttosto invasivi) e poi la chemioterapia non potevano consentire di nasconderla. Tuttavia, nella fase terminale, la cartella clinica dell'Hospice, redatta pochi giorni prima del decesso (cfr. sopra, doc. 5), riporta che i familiari erano consapevoli che la malattia lo avrebbe condotto alla morte, mentre il paziente era sì conscio di avere un tumore maligno e che i suoi disturbi dipendevano da questo, ma non anche che a causa di ciò la sua fine fosse prossima. Si può presumibilmente ritenere, quindi, che i familiari fossero riusciti ad aiutarlo a mantenere comunque una certa speranza, se non di ristabilirsi in salute, almeno di riuscire a proseguire le cure per un tempo non definito, fino agli ultimissimi giorni prima del decesso.
Alla luce di queste risultanze, che vengono totalmente condivise da questa Corte per ogni questione affrontata, il danno biologico e morale subito dalla vittima primaria e trasmissibile all'odierno appellante, nei limiti della sua quota ereditaria (essendo pacifico che vi sono altri eredi dell'odierno appellante), va quantificato in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, i cui recenti approdi hanno distinto le seguenti
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voci di danno in capo alla vittima primaria:
- il "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nella invalidità psicofisica - intesa come stato di incapacità determinato dall'inevitabile decorso della patologia con esito letale contratta a causa della lesione alla salute - perdurata nel periodo che va dal momento della lesione (che si caratterizza appunto per non essere emendabile e dunque non consente guarigione, in quanto letale) fino all'exitus;
- il "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale"), consistente nello stato di sofferenza spirituale per intima paura o patema d'animo sopportato dalla vittima nell'assistere alla progressiva distruzione della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: in questo caso l'accertamento in fatto dell'"an", ossia della esistenza del danno-conseguenza, presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione", da parte del soggetto leso, dell'ineluttabilità della propria fine.
Dunque, non solo in caso di patologia che conduca la vittima alla morte senza possibilità di guarigione e/o stabilizzazione dei postumi, ma, più in generale, in tutti i casi di lesione del bene- salute, deve tenersi conto, secondo le più recenti indicazioni dei
Giudici di legittimità, della “duplice componente fenomenologica del danno non patrimoniale, avuto riguardo sia agli effetti che la lesione del diritto della salute ha comportato nella dimensione dinamico-relazionale del soggetto danneggiato, sia alle conseguenze subite dallo stesso nella sua sfera interiore, sub specie di sofferenza, di paura, di angoscia, di disperazione”
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(Cass. ord. n. 36841/2022).
Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che dalla CTU risulta che il sig. pur essendo consapevole di avere una Parte_2
forma grave di neoplasia maligna, in quanto sottoposto anche a cicli di chemioterapia, sia stato preservato da pensieri tragici sino alla fine dai suoi familiari, che lo avevano supportato nella speranza di una maggiore aspettativa di vita, seppure in malattia.
Alla luce di queste risultanze, occorre utilizzare i criteri equitativi individuati nelle aggiornate Tabelle di Milano, che questa Corte intende recepire.
Per gli ultimi tre giorni di vita va liquidato l'importo fisso di €.
35.247,00, a titolo di danno terminale e catastrofale;
per i precedenti 97 giorni di sopravvivenza va liquidato l'importo, sempre fisso, €. 62.544,00 a titolo di danno terminale, senza ulteriore incremento a titolo di danno catastrofale, fortunatamente evitato dal moribondo.
Per i restanti 336 giorni di sopravvivenza, alla luce delle percentuali indicate nella CTU, tenuto conto che l'indennità temporanea per il 100% è pari a €. 115,00, gli ulteriori importi ammontano ad € 22.270,80 (80,5 x 277) e €. 5.428,00 (92 x 59 ); anche per tale periodo non va riconosciuto, per i motivi sopra esposti, il danno catastrofale.
Il totale complessivo ammonta dunque ad €. 125.489,80.
Per quanto riguarda la quota ereditaria dell'odierno appellante, è agli atti dichiarazione sostitutiva di notorietà prodotta dallo stesso su richiesta della Corte, in cui gli eredi legittimi sono individuati nei tre fratelli , e , oltre la vedova Pt_1 Per_3 Per_4
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sposata in seconde nozze sig.ra la cui Persona_5
quota legittima ammonta, ex art. 581 c.c., ad un terzo.
Essendo i tre fratelli titolari in parti eguali della residua quota dei due terzi, la quota di è pari ai due noni (2/3 x 1/3 Parte_1
- 2/9).
La tesi dell'appellante secondo cui la vedova non si sarebbe mai attivata per far valere la propria quota non trova alcun riscontro da cui poter ritenere che la stessa abbia rinunziato all'eredità.
Ne deriva che il va condannato al Controparte_1
pagamento a favore dell'appellante, dell'importo di €. 27.886,62, oltre gli accessori di legge, come indicati in dispositivo.
Relativamente al danno iure proprio da perdita del legame familiare, vanno recepiti i criteri equitativi di cui all'Osservatorio di Milano basati sul "sistema a punti", tenuto conto di una serie di circostanze di fatto oggettive e soggettive rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.
Più specificamente, mentre i parametri A), B), C) e D) sono oggettivi, il parametro E) è soggettivo, perché il punteggio previsto (sino a 30) dipende dalla qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto e richiede la prova di elementi particolari ed ulteriori rispetto alla normalità di tale legame parentale tali da giustificare una ulteriore personalizzazione del danno risarcibile.
Nella fattispecie in esame, occorre considerare che l'odierno appellante, al momento del decesso del padre all'età di 78 anni,
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aveva 42 anni e non conviveva con il stesso, il quale si era rispostato e rifatto una famiglia;
non sono stati portati elementi dai quali desumere la particolare intensità del legame familiare o, altrimenti, ricavare anche in via presuntiva ulteriori indici di personalizzazione del danno.
Si ritiene dunque di attribuire un punteggio di 46 punti sulla base dei soli criteri oggettivi A, B, C e D (età del congiunto, età della vittima primaria, convivenza e presenza di altri congiunti); conseguentemente, tenuto conto del valore di ciascun punto pari ad €. 3.911,00, il danno iure proprio va liquidato in complessivi
€. 179.906,00, oltre gli accessori di legge come indicati in dispositivo.
Tenuto conto dell'accoglimento di una parte delle domande, il va condannato a rifondere all'appellante la metà delle CP_1
spese di lite di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo, mentre la residua frazione va compensata tra le parti.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello,
DA il al pagamento delle seguenti Controparte_1
somme:
- €. 27.886,62 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis;
- €. 179.906,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del
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danno iure proprio.
Compensa la metà delle spese di lite;
DA il appellato alla rifusione a favore CP_1
dell'appellante della residua frazione, che liquida – per il primo grado - in €. 5.000,00, e – per il secondo grado – in €. 6.000, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Genova, all'udienza del 02/10/2025
LA PRESIDENTE est.
AN AN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
AN AN PRESIDENTE est.
IN IS CONSIGLIERA
RI ZI AS CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to BONANNI EZIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, , c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DI GENOVA
APPELLATO
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
CONCLUSIONI Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Massa figlio di Parte_1
deceduto in data 15/11/2016 per “mesotelioma”, Parte_2
ha agito in giudizio contro il proponendo Controparte_1
tre distinte domande nei suoi confronti:
1) Anzitutto ha chiesto il riconoscimento in capo al dante causa dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato per aver contratto la patologia mortale durante il servizio di leva prestato nella Marina Militare quale
“Fuochista e a bordo della nave Controparte_2
Sagittario nel biennio dal 1958 al 1960, in cui era stato esposto a fibre e polveri di amianto e in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art.1, comma 564, L. 266/05 e art. 1 del DPR
243/06;
2) Ha poi richiesto il riconoscimento della causa di servizio dell'infermità del proprio dante causa, con la corresponsione dell'equo indennizzo e dell'indennità una tantum;
3) Infine ha chiesto l'accertamento della responsabilità civile dell'Amministrazione della Difesa nella causazione del decesso del de cuius, con la condanna al risarcimento dei danni iure hereditario e iure proprio.
Il Tribunale, con sentenza n. 208/2023, ha respinto tutte le
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domande del ricorrente.
Per quanto riguarda la richiesta volta ad ottenere i benefici a favore delle vittime del dovere, il giudice ha motivato la reiezione, evidenziando che:
- il servizio di leva si era verificato prima del 1961, anno a partire dal quale il legislatore aveva riconosciuto l'indennizzabilità degli eventi lesivi (art. 15 della legge
206/2004);
- pacificamente il ricorrente non conviveva con il padre al momento del decesso, requisito richiesto dalla legge per la concessione delle provvidenze a favore dei figli superstiti;
- secondo giurisprudenza ormai consolidata della Corte di
Cassazione (Cass. n. 29819/2022), l'esposizione ad amianto non realizzava una particolare condizione operativa, come richiesto dall' art. 1 comma 564 della L.
n. 266/2005 per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alla vittima del dovere.
La domanda di equo indennizzo è stata respinta per intervenuta decadenza della domanda, presentata in data
15.02.2021, ben oltre il termine semestrale previsto dall'art. 2 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 consente il riconoscimento dell'infermità contratta per causa di servizio purché la domanda sia presentata entro sei mesi dal verificarsi dell'evento dannoso o dalla conoscenza dell'infermità; tale domanda avrebbe dovuto essere presentata dall'erede entro 6 mesi dal decesso (art. 2, comma 5), ampiamente decorso.
La domanda relativa alle pretese risarcitorie civilistiche è stata
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infine disattesa dal Tribunale, in quanto all'epoca dei fatti doveva ritenersi insussistente la consapevolezza nell'ambito della Marina Militare della pericolosità dell'amianto anche in caso di esposizione non particolarmente significativa e per limitati periodi di tempo, richiedendo gli studi scientifici dell'epoca un periodo di esposizione quanto meno triennale, insussistente nel caso in esame;
inoltre anche la latenza tra l'esposizione e l'insorgenza della patologia (55 anni) era stata troppo lunga per l'accertamento del nesso di causalità.
Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.
Il Sig. appella la sentenza per i motivi di seguito Parte_1
sintetizzati:
Viene anzitutto ribadita, ai fini del riconoscimento dello status del proprio genitore quale vittima del dovere, la particolare esposizione ad amianto (7.574,22 ff/ll in 700 giorni) subita dal de cuius durante il servizio a bordo della nave Sagittario, come risultante dalla copiosa documentazione agli atti che dimostrava l'uso ubiquitario e non protetto dell'amianto nell'arsenale della Marina Militare.
Inoltre, l'appellante denunzia la violazione dei principi civilistici di tutela della salute e relativi al nesso causale tra condotta antigiuridica ed evento dannoso, insistendo per l'ammissione delle prove testimoniali e per CTU tecnico- ambientale e medico-legale.
Chiede infine la compensazione delle spese, in caso di reiezione dell'appello.
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Il resiste all'appello e chiede la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, all'udienza del
02/10/2025, la Corte decide come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto rilevare che nel corposo appello del sig. non si fa più alcun riferimento all'accertamento della Parte_1
causa di servizio e alla richiesta delle conseguenti indennità
(equo indennizzo ed una tantum), la cui domanda deve quindi ritenersi abbandonata, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza che ha ritenuto l'intervenuta decadenza del superstite dal proporre la relativa domanda.
Permangono le richieste assistenziali, collegate al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o soggetto equiparato del sig.
per aver contratto la patologia a causa Parte_2
dell'esposizione ad amianto subita durante il servizio militare come fuochista a bordo della nel biennio dal Parte_3
1958 al 1960, nonché quelle di risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis in applicazione delle regole civilistiche di cui agli artt. 2043, 2077 c.c. e 40 c.p..
La prima domanda non merita accoglimento.
Correttamente il primo giudice ha escluso che l'evento in questione, peraltro relativo a fatti accaduti prima del 1° gennaio
1961, potesse dar luogo alle provvidenze assistenziali a favore delle vittime del dovere o di soggetti equiparati, in quanto, come ormai stabilito dalla giurisprudenza costante della Corte di
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Cassazione (v. sentenza sopra riportata), la presenza di amianto nell'ambito delle navi della Marina Militare costituiva una condizione non eccezionale ma, purtroppo, ordinaria in quell'epoca, in cui tutti i militari svolgenti attività di a Parte_4
bordo di navi (quale era il sig. hanno dovuto Parte_2
operare esponendosi al rischio di ammalarsi, come poi avvenuto nel caso di specie.
Va invece riconosciuta la tutela risarcitoria civilistica, essendo lo
Stato tenuto a far lavorare i propri militari in ambienti salubri;
ed il fatto che in quegli anni la Marina Militare non avesse consapevolezza della grave situazione ambientale delle navi e degli edifici di appartenenza è smentita dalla copiosa documentazione agli atti, da cui risulta la responsabilità (anche penale) del per le morti dei militari esposti Controparte_1
ad amianto (v. processo Marina bis).
E' agli atti la CTU del Prof. , resa nel contenzioso Per_1
civilistico di altri eredi del defunto Sig. che ha Parte_1
dettagliatamente esaminato la questione sia della esposizione ad amianto dallo stesso subita durante il servizio militare, sia della rilevanza di tale esposizione nell'insorgenza della patologia oncologica che ne ha cagionato il decesso.
In tale relazione si legge che il padre dell'appellante prestò servizio per la Marina Militare e fu arruolato per la ferma di 28 mesi, con congedo al 31.10.1960; il militare svolse il servizio di addestramento presso la Maridepocar Taranto dal 6.09.1958 al
22.10.1958 e successivamente, dal 23.10.1958 al 31.10.1960
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venne imbarcato sulla Nave Sagittario, con mansioni di fuochista e motorista navale.
Si legge altresì nella perizia che la presenza di amianto su molte navi della isulta da documentazione che prova l'effettivo e Pt_5
ubiquitario utilizzo di amianto a bordo delle navi dalla coibentazione di tutti i locali (dalle cuccette alle cabine, dalla lavanderia alle caldaie, dalle cucine alle condotte d'aria, etc), essendosi verificato un tardivo intervento di bonifica e smaltimento solo dopo i primi anni '2000. I documenti sono stati estrapolati dai corposi fascicoli processuali formatisi presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Padova, nell'ambito del procedimento penale 15150/2009 c.d. “Marina II”, in cui si fa riferimento ad una enorme quantità di materiali in amianto utilizzati nelle unità navali presenti nella base arsenalizia di
Taranto, tra cui la nave Sagittario ove il de cuius ha svolto il servizio militare. Parte Risulta quindi da tale documentazione che i militari della , sia quelli di leva così come quelli di ferma volontaria, sia nel periodo di addestramento/formazione che nel periodo di assegnazione al reparto, sono stati sempre esposti a polveri e fibre di amianto per esposizione diretta, indiretta e per contaminazione degli ambienti di servizio, sia nelle specifiche attività che svolgevano, sia durante le esercitazioni antincendio, piuttosto che nella pulizia delle cucine e impianti di riscaldamento e/o caldaie (corvée cui erano destinati tutti i militari sottoufficiali a turno), che hanno comportato, comunque
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ed in ogni caso, l'utilizzo di guanti e pezze di amianto.
L' odierno appellante ha quindi pienamente dimostrato per tabulas che il proprio genitore fu esposto ad amianto durante il servizio di leva presso la nave Sagittario, senza alcuna necessità di ulteriore istruttoria testimonianza;
il tutto anche alla luce delle deposizioni testimoniali riportate nella CTU (pagg. 14 e 15 della relazione) nella causa promossa dagli altri eredi della vittima.
Il CTU ha altresì evidenziato che l'attività a bordo di mezzi navali costruiti prima degli anni '90 comportò una esposizione ad amianto non necessariamente molto elevata, ma sempre continuativa e significativa. La nave Sagittario, su cui era imbarcato il sig. era certamente datata e fu Parte_2
oggetto di monitoraggio delle autorità per la questione amianto, in relazione alla presenza del materiale o alla sua rimozione (si veda il doc. 22E di parte attrice).
Per quanto concerne la durata complessiva dell'esposizione, si tratta, evidentemente, di una durata piuttosto contenuta, pari a due anni, in cui il sig. fu tuttavia continuativamente Parte_1
esposto ad amianto, con durata estesa a tutte le 24 ore giornaliere.
Il CTU ha al riguardo richiamato due studi presentati alla World
Asbestos Conference “WAC 2009” (Conferenza Mondiale sull'Amianto), svoltasi a Taormina dal 1 al 3 ottobre 2009, organizzata dall' Controparte_3
alla quale partecipò anche l'IPSEMA;
[...]
in tali studi vengono individuati tre tipi di esposizione che hanno caratterizzato i marittimi: quella ambientale (piuttosto modesta,
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mediamente intorno alle 2 fibre/litro e comunque praticamente mai al di sopra del livello di 100 fibre/litro (0,1 fibre/ml) richiesto dalla legge quale soglia per il riconoscimento dei benefici previdenziali), quella indiretta (derivante dalla diffusione, attraverso i sistemi di ventilazione forzata, di fibre di amianto disperse in occasione di lavorazioni di manutenzione e simili, sostanzialmente sovrapponibile a quella ambientale) e quella diretta, derivante dall'effettuazione di interventi su strutture contenenti amianto, attività propria ad esempio di operai dei ponti, operai polivalenti e personale tecnico, compresi i compiti di sorveglianza e vigilanza delle stesse lavorazioni
(quindi ad esempio carpentieri, elettricisti, fuochisti e così via, coinvolti nella manutenzione su materiali contenenti amianto, o con compiti di diretta supervisione), con esposizioni significative, anche superiori a 100 ff/litro.
Il CTU ha poi analizzato la questione di possibili altre esposizioni ad amianto nel corso della vita lavorativa del sig.
rilevando che costui svolse, con approssimazioni, le Parte_1
seguenti attività:
- 07/1955-12/1970 (circa 13 anni) attività imprecisate, tra cui probabilmente soprattutto automeccanico in officina auto;
- 01/1971-12/1994 (circa 24 anni) rettificatore presso Alfa
Romeo.
Per quanto riguarda il primo periodo, il CTU ha sostenuto che le informazioni agli atti sono del tutto insufficienti per esprimere un parere motivato, rilevando comunque, in via generale, che nelle
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autofficine che trattavano soltanto automobili l'amianto era per lo più assente, tranne che nei materiali di attrito dei freni e delle frizioni. L'esposizione degli operatori era quindi molto modesta, anche se non del tutto nulla (nello smontaggio dei componenti usurati poteva disperdersi una parte della minima polverosità residuata sulla superficie delle pastiglie dei freni o delle guarnizioni delle frizioni).
Per il secondo periodo in cui il sig. svolse attività di Parte_1
rettificatore e quindi di addetto a macchine utensili, non dovrebbe esservi stata alcuna esposizione ad amianto, a meno che la mansione non comprendesse la rettifica di componenti contenenti amianto (cosa, all'epoca, possibile).
Tanto è vero che la teste , moglie dell'odierno Testimone_1
appellante, sentita come teste nel giudizio proposto dagli altri congiunti, ha affermato che «mio suocero non mi ha mai parlato dell'amianto fino a quando non ha scoperto di avere la malattia
[...] fu allora che il de cuius pensò a come poteva averla contratta e l'unica occasione che gli era venuta in mente era legata al periodo in cui aveva prestato servizio militare».
In conclusione, secondo il CTU, una eventuale, assai limitata, esposizione ad amianto nel corso della vita professionale non può essere esclusa;
tuttavia, in mancanza di informazioni particolareggiate neppure può essere affermata.
A ciò va aggiunto che, dal punto di vista prettamente giuridico, anche ad ammettere che vi siano state altre situazioni in cui il sig. si trovò a contatto con l'amianto, vige il principio della Parte_1
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equivalenza delle concause di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui ciascun soggetto responsabile è tenuto a rispondere in via solidale ed integrale del danno subito dalla vittima, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti ritenuti eventualmente responsabili per la propria quota di concorso nella causazione del danno.
Il CTU ha poi preso in esame la questione della latenza, ritenendola compatibile ai fini dell'accertamento del nesso causale. Si legge nella relazione che “la malattia si è presentata nel 2015, all'età di 77 anni, con una latenza “convenzionale”
(intervallo di tempo tra inizio dell'esposizione e comparsa clinica della malattia) di 57 anni rispetto all'inizio del servizio militare. Si tratta di valori (età alla diagnosi e latenza) intorno ai limiti superiori degli intervalli oggi più comunemente reperibili nelle casistiche.”
In conclusione, il Prof. ha ritenuto altamente probabile Per_1
che il mesotelioma pleurico maligno dal quale il sig. è Parte_1
risultato affetto in vita, e che ne ha determinato il decesso, sia stato causato, o comunque almeno concausato, da inalazione di amianto avvenuta durante l'attività svolta durante il servizio di leva presso il che deve quindi Controparte_1
condannato, in quanto soggetto civilmente responsabile, al risarcimento dei danni a favore dell'odierno appellante, figlio della vittima primaria, sia iure hereditatis che iure proprio.
La tesi del secondo cui in quegli anni non vi era CP_1
consapevolezza della pericolosità dell'amianto, soprattutto quale
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causa primaria del mesotelioma pleurico, non è fondata, alla luce dell'orientamento ormai costante della giurisprudenza secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad attivarsi per conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata (Cass. n. 1853 del 2016); e ciò vale a maggior ragione per le amministrazioni pubbliche che devono tutelare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti.
Già negli anni '50 infatti la letteratura scientifica aveva pubblicato vari studi epidemiologici che dimostravano la natura cancerogena dell'amianto e la riconducibilità del mesotelioma pleurico all'inalazione di fibre di amianto anche in modiche quantità (v. le pubblicazioni del patologo del 1956 Persona_2
sui minatori inizialmente considerati affetti da tubercolosi pleurica, la cui autopsia dimostrò la presenza di asbesto nei polmoni e di un ampio mesotelioma della pleura); tali studi preliminari portarono alla pubblicazione nel 1960 del “Diffuse pleural mesotheliom and esbestos exposure in the north western
Cape Province”.
Nella specie, quindi, può dirsi acquista non solo la prova della sussistenza del nesso causale fra attività svolta durante il sevizio militare dal Sig. e la sua malattia, ma anche della Parte_1
colpevole violazione da parte del delle Controparte_1
norme di prevenzione della salute dei militari (sia di leva che di servizio); violazione protrattasi per tutto il secolo scorso, dato che solo agli inizi del 2000 iniziarono le prime bonifiche dall'amianto delle navi e degli edifici della Marina Militare.
La liquidazione dei danni lamentati dal ricorrente va effettuata
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secondo i seguenti criteri.
Per quanto riguarda il danno biologico subito dal sig.
[...]
trasmissibile all'odierno appellante in qualità di erede Parte_2
e limitatamente alla propria quota ereditaria, il CTU ha evidenziato che la vittima presentò i primi disturbi che condussero al ricovero e poi alla diagnosi verso il 25/08/2015.
Egli venne ricoverato in data imprecisata (agosto-settembre
2015) e dimesso il 09/09/2015, poi nuovamente dal 02 al
17/10/2015 per completare gli accertamenti, eseguire la toracoscopia (poi non eseguita per impossibilità a indurre pneumotorace) e procedere alla biopsia con esame istologico.
Successivamente fu sottoposto a un trattamento chemioterapico presso l'Oncologia di Carrara. Secondo il racconto dei familiari, nel luglio 2016 le condizioni generali si aggravarono;
era pressoché allettato e divenne intrasportabile. L'11/11/2016, per le gravi condizioni, fu ricoverato presso l'hospice della ASL 5. In data 15/11/2016 si verificò il decesso.
Sulla base di tali informazioni, il CTU ha così individuato l'invalidità temporanea:
- invalidità temporanea al 70%: giorni 277 (dal 10/09/2015 al
01/10/2015 e dal 18/10/2015 al 30/06/2016);
- invalidità temporanea all'80%: giorni 122 (dal 01/07/2016 al
31/10/2016);
- invalidità temporanea totale (100%): giorni 37 (ricoveri dal
01/09/2015 al 09/09/2015, dal 02/10/2015 al 17/10/2015 e dal
01/11/2016 al decesso, compresi alcuni giorni antecedenti
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l'ultimo ricovero).
Il CTU ha poi affrontato la questione relativa alla consapevolezza del sig. di non avere più speranze di vita, ai fini del Parte_1
riconoscimento del danno c.d. catastrofico, rilevando che la presenza di una malattia importante, di natura neoplastica, è stata certamente percepita dall'interessato fin dai primi tempi, in quanto gli accertamenti (in particolare, la toracoscopia e poi l'agobiopsia, piuttosto invasivi) e poi la chemioterapia non potevano consentire di nasconderla. Tuttavia, nella fase terminale, la cartella clinica dell'Hospice, redatta pochi giorni prima del decesso (cfr. sopra, doc. 5), riporta che i familiari erano consapevoli che la malattia lo avrebbe condotto alla morte, mentre il paziente era sì conscio di avere un tumore maligno e che i suoi disturbi dipendevano da questo, ma non anche che a causa di ciò la sua fine fosse prossima. Si può presumibilmente ritenere, quindi, che i familiari fossero riusciti ad aiutarlo a mantenere comunque una certa speranza, se non di ristabilirsi in salute, almeno di riuscire a proseguire le cure per un tempo non definito, fino agli ultimissimi giorni prima del decesso.
Alla luce di queste risultanze, che vengono totalmente condivise da questa Corte per ogni questione affrontata, il danno biologico e morale subito dalla vittima primaria e trasmissibile all'odierno appellante, nei limiti della sua quota ereditaria (essendo pacifico che vi sono altri eredi dell'odierno appellante), va quantificato in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, i cui recenti approdi hanno distinto le seguenti
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voci di danno in capo alla vittima primaria:
- il "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nella invalidità psicofisica - intesa come stato di incapacità determinato dall'inevitabile decorso della patologia con esito letale contratta a causa della lesione alla salute - perdurata nel periodo che va dal momento della lesione (che si caratterizza appunto per non essere emendabile e dunque non consente guarigione, in quanto letale) fino all'exitus;
- il "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale"), consistente nello stato di sofferenza spirituale per intima paura o patema d'animo sopportato dalla vittima nell'assistere alla progressiva distruzione della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: in questo caso l'accertamento in fatto dell'"an", ossia della esistenza del danno-conseguenza, presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione", da parte del soggetto leso, dell'ineluttabilità della propria fine.
Dunque, non solo in caso di patologia che conduca la vittima alla morte senza possibilità di guarigione e/o stabilizzazione dei postumi, ma, più in generale, in tutti i casi di lesione del bene- salute, deve tenersi conto, secondo le più recenti indicazioni dei
Giudici di legittimità, della “duplice componente fenomenologica del danno non patrimoniale, avuto riguardo sia agli effetti che la lesione del diritto della salute ha comportato nella dimensione dinamico-relazionale del soggetto danneggiato, sia alle conseguenze subite dallo stesso nella sua sfera interiore, sub specie di sofferenza, di paura, di angoscia, di disperazione”
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(Cass. ord. n. 36841/2022).
Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che dalla CTU risulta che il sig. pur essendo consapevole di avere una Parte_2
forma grave di neoplasia maligna, in quanto sottoposto anche a cicli di chemioterapia, sia stato preservato da pensieri tragici sino alla fine dai suoi familiari, che lo avevano supportato nella speranza di una maggiore aspettativa di vita, seppure in malattia.
Alla luce di queste risultanze, occorre utilizzare i criteri equitativi individuati nelle aggiornate Tabelle di Milano, che questa Corte intende recepire.
Per gli ultimi tre giorni di vita va liquidato l'importo fisso di €.
35.247,00, a titolo di danno terminale e catastrofale;
per i precedenti 97 giorni di sopravvivenza va liquidato l'importo, sempre fisso, €. 62.544,00 a titolo di danno terminale, senza ulteriore incremento a titolo di danno catastrofale, fortunatamente evitato dal moribondo.
Per i restanti 336 giorni di sopravvivenza, alla luce delle percentuali indicate nella CTU, tenuto conto che l'indennità temporanea per il 100% è pari a €. 115,00, gli ulteriori importi ammontano ad € 22.270,80 (80,5 x 277) e €. 5.428,00 (92 x 59 ); anche per tale periodo non va riconosciuto, per i motivi sopra esposti, il danno catastrofale.
Il totale complessivo ammonta dunque ad €. 125.489,80.
Per quanto riguarda la quota ereditaria dell'odierno appellante, è agli atti dichiarazione sostitutiva di notorietà prodotta dallo stesso su richiesta della Corte, in cui gli eredi legittimi sono individuati nei tre fratelli , e , oltre la vedova Pt_1 Per_3 Per_4
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sposata in seconde nozze sig.ra la cui Persona_5
quota legittima ammonta, ex art. 581 c.c., ad un terzo.
Essendo i tre fratelli titolari in parti eguali della residua quota dei due terzi, la quota di è pari ai due noni (2/3 x 1/3 Parte_1
- 2/9).
La tesi dell'appellante secondo cui la vedova non si sarebbe mai attivata per far valere la propria quota non trova alcun riscontro da cui poter ritenere che la stessa abbia rinunziato all'eredità.
Ne deriva che il va condannato al Controparte_1
pagamento a favore dell'appellante, dell'importo di €. 27.886,62, oltre gli accessori di legge, come indicati in dispositivo.
Relativamente al danno iure proprio da perdita del legame familiare, vanno recepiti i criteri equitativi di cui all'Osservatorio di Milano basati sul "sistema a punti", tenuto conto di una serie di circostanze di fatto oggettive e soggettive rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.
Più specificamente, mentre i parametri A), B), C) e D) sono oggettivi, il parametro E) è soggettivo, perché il punteggio previsto (sino a 30) dipende dalla qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto e richiede la prova di elementi particolari ed ulteriori rispetto alla normalità di tale legame parentale tali da giustificare una ulteriore personalizzazione del danno risarcibile.
Nella fattispecie in esame, occorre considerare che l'odierno appellante, al momento del decesso del padre all'età di 78 anni,
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aveva 42 anni e non conviveva con il stesso, il quale si era rispostato e rifatto una famiglia;
non sono stati portati elementi dai quali desumere la particolare intensità del legame familiare o, altrimenti, ricavare anche in via presuntiva ulteriori indici di personalizzazione del danno.
Si ritiene dunque di attribuire un punteggio di 46 punti sulla base dei soli criteri oggettivi A, B, C e D (età del congiunto, età della vittima primaria, convivenza e presenza di altri congiunti); conseguentemente, tenuto conto del valore di ciascun punto pari ad €. 3.911,00, il danno iure proprio va liquidato in complessivi
€. 179.906,00, oltre gli accessori di legge come indicati in dispositivo.
Tenuto conto dell'accoglimento di una parte delle domande, il va condannato a rifondere all'appellante la metà delle CP_1
spese di lite di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo, mentre la residua frazione va compensata tra le parti.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello,
DA il al pagamento delle seguenti Controparte_1
somme:
- €. 27.886,62 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis;
- €. 179.906,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del
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danno iure proprio.
Compensa la metà delle spese di lite;
DA il appellato alla rifusione a favore CP_1
dell'appellante della residua frazione, che liquida – per il primo grado - in €. 5.000,00, e – per il secondo grado – in €. 6.000, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Genova, all'udienza del 02/10/2025
LA PRESIDENTE est.
AN AN
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