Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3350/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3350/2024, introdotta da:
(c.f. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PICCHIO MARCELLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PICCHIO MARCELLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi
Pag. 1
3. Tenuto conto dell'età di ormai quindicenne, quest'ultimo avrà la possibilità di liberamente poter scegliere Per_1 quando stare con il padre, così lasciando alla piena autonomia delle parti e al loro buon senso, nel rispetto del principio di alternanza, il diritto di tenere con sé il figlio e la migliore gestione di quest'ultima.
4. I genitori concorreranno al mantenimento ordinario del figlio impegnandosi a sostenerne direttamente i Per_1 costi e le ordinarie spese di vita ogni qualvolta il ragazzo sarà presso di loro.
5. I ricorrenti concorreranno al 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di purché previamente Per_1 concordate, secondo l'allegato protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sottoscritto a Torino in data 15/03/2016, cui si fa espresso riferimento e rimando (all. 10).
6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
7. Alla signora rimarrà assegnata la casa coniugale sita in Novara alla Via della Riotta n. 6 sin tanto che Pt_1 ivi risiederà e stabilmente vivrà con Per_1
8. La signora si accolla la rata del mutuo ipotecario contratto con per l'acquisto della casa Pt_1 CP_2 coniugale, in comproprietà con il signor con rata mensile pari a 531,49 euro e scadenza al prossimo CP_1 anno 2030.
9. L'autovettura Ford Kuga tg. FW132XR, di esclusiva proprietà del marito sig. viene Controparte_1 assegnata in via esclusiva alla moglie sig.ra mentre l'autovettura Toyota Yaris tg. EX465GB, in Parte_1 comproprietà tra i coniugi, viene assegnata in via esclusiva al sig. i coniugi si impegnano a Controparte_1 porre in essere ogni successivo adempimento necessario ai relativi passaggi di proprietà avanti al competente P.R.A., nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
10. le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e si prestano reciproco assenso al rilascio di ogni documento utile all'espatrio, per sé e per il figlio minore Per_1
11. Spese di lite compensate.
* * *
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Novara.
2. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Pag. 2 3. Tenuto conto dell'età di ormai quindicenne, quest'ultimo avrà la possibilità di liberamente poter scegliere Per_1 quando stare con il padre, così lasciando alla piena autonomia delle parti e al loro buon senso, nel rispetto del principio di alternanza, il diritto di tenere con sé il figlio e la migliore gestione di quest'ultima.
4. I genitori concorreranno al mantenimento ordinario del figlio impegnandosi a sostenerne direttamente i Per_1 costi e le ordinarie spese di vita ogni qualvolta il ragazzo sarà presso di loro.
5. I ricorrenti concorreranno al 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di purché previamente Per_1 concordate, secondo l'allegato protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sottoscritto a Torino in data 15/03/2016, cui si fa espresso riferimento e rimando (all. 10).
6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
7. Alla signora rimarrà assegnata la casa coniugale sita in Novara alla Via della Riotta n. 6 sin tanto che Pt_1 ivi risiederà e stabilmente vivrà con Per_1
8. La signora si accolla la rata del mutuo ipotecario contratto con per l'acquisto della casa Pt_1 CP_2 coniugale, in comproprietà con il signor con rata mensile pari a 531,49 euro e scadenza al prossimo CP_1 anno 2030.
9. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e si prestano reciproco assenso al rilascio di ogni documento utile all'espatrio, per sé e per il figlio minore Per_1
10. Spese di lite compensate”.
Per il PM
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Leonforte (EN), in data 16/09/2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 80, parte II, serie A, anno 2000. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (07/02/2009) minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pag. 3 Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...]_1 in data 22/11/1979 e , nato in [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 21.3.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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