Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4212.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Colella dom.
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito ex art.445 bis cpc questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto CP_ alla pensione per ciechi assoluti con conseguente condanna di al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Fissata l'udienza di discussione si è costituita parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella legge 3 aprile 2001, n. 138, dettata in materia di classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici, è dato rintracciare la definizione delle varie forme di minorazioni visive suscettibili di riconoscimento giuridico, nel rispetto dei parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale.
È per tal via tracciata una classificazione, di natura tecnico-scientifica, tuttavia incapace di incidere sulla normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Ebbene sono definiti ciechi totali (art.2):
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Accanto a queste due categorie sono quelle degli ipovedenti, gravi, medio-gravi e lievi.
Si definiscono ipovedenti gravi (art.4):
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
Invece ipovedenti medio-gravi (art.5) sono:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.
Infine, sono definiti ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
In effetti, l'ordinamento giuridico conosce altre definizioni di cecità.
La l.
5.3.65 n.155, dettata in tema di modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi considera privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (art.2).
La legge 10 febbraio 1962, n. 66, con cui sono state introdotte nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili, recita all'art.8 che tutti coloro i quali siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età.
A sua volta, la l. 27 maggio 1970, n. 382 relativa alle disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, prevedeva all'art.1 che la pensione non riversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, fosse aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che avessero un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Rispetto a quelle definizioni, l'intervento del legislatore del 2001 si segnala nella misura in cui sembra avere recepito le indicazioni scientifiche dell'Oms che, è noto, costruisce la nozione di cecità e di ipovedenza non soltanto sul visus ma anche sul range di campo visivo.
Tuttavia, giova ripetere, in considerazione della natura meramente tecnica della classificazione del 2001 e degli scarti rispetto alle definizione di cecità in relazione alle singole provvidenze economiche poste a tutela dei ciechi da parte dell'Ordinamento giuridico, deve sottolinearsi la scarsa incidenza di detto recepimento. Invero, la nozione di cecità da porre a fondamento del riconoscimento del diritto a pensione di invalidità per i soggetti privi di vista va desunta dagli artt. 8 della legge n. 66 del 1962 e 1 della legge n. 382 del 1970 - che sono le uniche due norme che si occupano della materia - secondo cui possono beneficiare della suddetta provvidenza i ciechi assoluti e coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Tale nozione non corrisponde a quella cui si riferiscono le norme che prevedono, a favore della suddetta categoria di soggetti, il diritto al collocamento al lavoro agevolato, le quali fanno riferimento ai ciechi assoluti e a coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Data la diversità delle due situazioni rispettivamente disciplinate dalle due normative in argomento e considerato che compete al legislatore scegliere discrezionalmente il tipo di intervento da praticare per i soggetti menomati nella vista, la suddetta previsione di due differenti nozioni di cecità si sottrae ad ogni censura di violazione dell'art.3 della Costituzione [cfr. Cass., sez. lav., 8.4.00 n.4450].
Ebbene, la tutela dei soggetti affetti da cecità si indirizza su due canali di intervento: accanto alla promozione di forme di inserimento e di integrazione lavorativa dei suddetti disabili, il sistema normativo prevede misure di natura patrimoniale.
Infatti, a favore dei ciechi assoluti, l'ordinamento conosce una pensione non reversibile e l'indennità di accompagnamento.
In relazione alle misure economiche di sostegno, giova osservare come la pensione non reversibile spetti a favore dei ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, a prescindere dal requisito anagrafico (cfr. art.14 septies dl 30.12.79 n.663, conv. con modifiche l.29.2.80 n.33).
Né del resto opera, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, il meccanismo
(previsto per sordomuti ed invalidi civili) di sostituzione della pensione de qua con quella CP_ sociale a carico di Infatti, la prestazione in oggetto non mira a compensare una inabilità e quindi non è correlata all'età lavorativa del soggetto disabile.
Al fine del conseguimento di detta prestazione è necessaria la sussistenza di un requisito reddituale, le cui coordinate sono ricalcate su quelle fissate per la pensione di inabilità, e quindi necessaria appare la non iscrizione nei ruoli per l'imposta complementare sui redditi e comunque il possesso di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche di un ammontare inferiore a un certo limite (art. 6 D.L. n. 30 del 1974, convertito dalla legge n. 114 del 1974, e poi art. 14 septies del D.L. n. 663 del 1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del
1980).
Per l'affermazione del diritto alla percezione della pensione per ciechi assoluti o parziali si impone quindi al giudice la verifica della sussistenza del requisito reddituale che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di erogabilità. E' quanto del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, benché non manchino isolate pronunce in base alle quali la rilevabilità d'ufficio (ovvero la deducibilità da parte delle parti) dell'inesistenza di un elemento costitutivo è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento debba ritenersi pacifica tra le parti e perciò estranea al thema decidendum.
Tuttavia, occorre ricordare come la Cassazione abbia ritenuto l'inammissibilità di un'azione volta ad accertare la sussistenza del solo requisito sanitario, essendo diretta ad accertare la sussistenza di uno solo dei fatti costitutivi del diritto. Ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza delle condizioni reddituali.
Invero detto onere probatorio, traducendosi nella prova di fatti negativi, si deve ritenere soddisfatto anche attraverso il meccanismo presuntivo ex art.2729 c.c.
All'uopo, tuttavia, nessun valore può essere riconosciuto alle dichiarazioni sostitutive rese ex l.15\1968 ed alle autocertificazioni;
invero, l'equiparazione probatoria tra la dichiarazione resa dal soggetto interessato e quella resa da terzi (tracciata dall'art.4 l.15\68) esaurisce la propria operatività nell'ambito del procedimento amministrativo e non in quello dinanzi all'autorità giudiziaria.
Ci si pone, allora, nel solco tracciato dalla Corte Suprema (cfr. Cass.26.2.2001, n.2628; Sezioni
Unite 14 ottobre 1998, 10153) secondo cui nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere riconosciuto nel giudizio civile (strutturato sul principio dell'onere probatorio) alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda ed eccezione. Altrimenti, si correrebbe il rischio di violare il principio secondo cui la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento del proprio onere probatorio, elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni.
Semmai, siccome affermato da Cass.12.8.2001 n.11031, i requisiti reddituali possono essere provati in sede amministrativa con autocertificazione dell'interessato; atto questo che, se non contrastato dalle risultanze certificative acquisite dalla Pubblica Amministrazione, è suscettibile di valutazione anche da parte del giudice ex art.116, I comma, cpc purchè già prodotto nella fase amministrativa.
Ebbene, disposta consulenza tecnica d'ufficio è emerso come parte ricorrente non sia affetta da cecità nella misura ex l.382.1970.
Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
CP_ Pone le spese di consulenza siccome liquidate a carico di Spese, per il resto, irripetibili.
Lecce, 11/02/2025
Lorenzo Bellanova