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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4018/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4018/2024 V.G. promosso da
(c.f. )) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 01/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in data 14/10/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 141/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 03/02/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 20/01/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 04/02/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt.
473-bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 16/09/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
01/09/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2) assegnare alla SI.ra la casa coniugale ed il relativo contratto di locazione, compresi gli arredi Parte_1
e corredi in essi ad oggi tutti presenti, fatta eccezione per gli effetti personali del SI. per l'effetto la SI.ra Parte_2
sarà onerata in via esclusiva al versamento del canone di locazione e relative fatture per forniture;
Parte_1
3) porre a carico del SI. l'obbligo di versare mensilmente l'importo di €. 380,00 in favore della SI.ra Parte_2 [...]
, a titolo di contributo al suo mantenimento;
somma da versarsi entro il giorno 18 di ogni mese, a decorrere Parte_1
dal mese di ottobre 2024 (compreso); detta somma sarà soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal settembre 2025, prendendo a base quello di settembre
2024;
4) L'autovettura fiat 500 tg. AT096FF, di proprietà della SI.ra , viene assegnata alla medesima;
i costi di gestione Pt_1
relativi a bollo, assicurazione, revisione e tagliandi della medesima saranno a carico della medesima;
Parte_1 5) Il motociclo piaggio Tg. XM8M7KM, di proprietà della SI.ra , già oggi in disponibilità del SI. Parte_1
viene assegnato a quest'ultimo; i costi di gestione relativi a bollo, assicurazione, revisione e tagliandi della medesima Pt_2
saranno a carico al SI. Parte_2
6) Il prestito infruttifero contratto dai coniugi in favore della madre del SI. di cui in premessa al punto 12, verrà Pt_2
pagato esclusivamente dal SI. con espromissione della SI.ra nei confronti della SI.ra Parte_2 Parte_1
; Parte_3
7) Il debito contratto dai coniugi in favore di odontoiatra per cure odontoiatriche in favore della figlia , di Persona_1
cui in premessa al punto 12, verrà pagato esclusivamente dal SI. con espromissione della SI.ra Parte_2 Pt_1
nei confronti del professionista;
[...]
8) Il SI. ha già rilasciato la casa coniugale al momento del deposito del presente atto” Parte_2
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/05/1994 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Chioggia, al n. 57, parte II, dell'anno 1994;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConSIlio del 16/09/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4018/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4018/2024 V.G. promosso da
(c.f. )) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 01/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in data 14/10/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 141/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 03/02/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 20/01/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 04/02/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt.
473-bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 16/09/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
01/09/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2) assegnare alla SI.ra la casa coniugale ed il relativo contratto di locazione, compresi gli arredi Parte_1
e corredi in essi ad oggi tutti presenti, fatta eccezione per gli effetti personali del SI. per l'effetto la SI.ra Parte_2
sarà onerata in via esclusiva al versamento del canone di locazione e relative fatture per forniture;
Parte_1
3) porre a carico del SI. l'obbligo di versare mensilmente l'importo di €. 380,00 in favore della SI.ra Parte_2 [...]
, a titolo di contributo al suo mantenimento;
somma da versarsi entro il giorno 18 di ogni mese, a decorrere Parte_1
dal mese di ottobre 2024 (compreso); detta somma sarà soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal settembre 2025, prendendo a base quello di settembre
2024;
4) L'autovettura fiat 500 tg. AT096FF, di proprietà della SI.ra , viene assegnata alla medesima;
i costi di gestione Pt_1
relativi a bollo, assicurazione, revisione e tagliandi della medesima saranno a carico della medesima;
Parte_1 5) Il motociclo piaggio Tg. XM8M7KM, di proprietà della SI.ra , già oggi in disponibilità del SI. Parte_1
viene assegnato a quest'ultimo; i costi di gestione relativi a bollo, assicurazione, revisione e tagliandi della medesima Pt_2
saranno a carico al SI. Parte_2
6) Il prestito infruttifero contratto dai coniugi in favore della madre del SI. di cui in premessa al punto 12, verrà Pt_2
pagato esclusivamente dal SI. con espromissione della SI.ra nei confronti della SI.ra Parte_2 Parte_1
; Parte_3
7) Il debito contratto dai coniugi in favore di odontoiatra per cure odontoiatriche in favore della figlia , di Persona_1
cui in premessa al punto 12, verrà pagato esclusivamente dal SI. con espromissione della SI.ra Parte_2 Pt_1
nei confronti del professionista;
[...]
8) Il SI. ha già rilasciato la casa coniugale al momento del deposito del presente atto” Parte_2
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/05/1994 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Chioggia, al n. 57, parte II, dell'anno 1994;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConSIlio del 16/09/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca