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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 998/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”;
promossa da:
nata a [...] l'[...] e residente a [...], c.da Parte_1
Canicarao n. 22, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatrice Diara del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
, con sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. OP
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella P.IVA_1
Fidelio del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2019 ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'intimazione di pagamento n. 2970199000644588000 notificatale il 20.03.2019 - formata dalla (oggi , d'ora in Controparte_3 OP avanti anche solo ) per il recupero della complessiva somma di € 128.106,80, oltre accessori, CP_4 portata dalla cartella di pagamento n. 2972010140004164539000 -, deducendone l'illegittimità e invocandone l'annullamento per i seguenti motivi:
1- omessa indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso e degli estremi della causa debendi atti a consentirne l'individuazione; omessa allegazione degli atti presupposti e omessa esposizione delle modalità di calcolo dei reclamati interessi;
2- omessa notificazione della richiamata cartella di pagamento n.
2972010140004164539000; e 3- conseguente prescrizione del vantato credito. Instaurato il contraddittorio nei confronti dalla e dell' Controparte_3 CP_5 quest'ultimo si è costituito in giudizio per eccepire la propria estraneità alla pretesa creditoria, la cartella sottesa all'intimazione opposta non essendo stata reperita negli archivi informatici dell' . CP_2
Si è altresì costituita in giudizio la la quale ha eccepito Controparte_3 l'inammissibilità e l'infondatezza della proposta opposizione, attesa la rituale notificazione della non impugnata cartella di pagamento n. 2972010140004164539000, difendendo la correttezza del proprio operato.
Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 13.11.2024.
***
Premesso che - in disparte l'eccezione di prescrizione - le formulate doglianze sono atte a qualificare la proposta opposizione quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma primo, c.p.c. e che l'opponente non ha allegato o chiarito il pregiudizio concretamente arrecato dai censurati vizi formali alle proprie prerogative difensive, deve ritenersi l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua; come infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
“l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (cfr. CASS. n. 903/2024; vedi anche ex plurimis CASS. n. 27424/2023; CASS. n. 3967/2019). Nel caso sub iudice, in particolare, la tempestiva proposizione dell'opposizione appare senz'altro atta a conclamare la sanatoria del vizio di omessa indicazione dell'autorità davanti alla quale presentare il ricorso, per evidente raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma terzo, c.p.c., istituto di diritto processuale che per consolidato orientamento pretorio trova altresì applicazione agli atti di natura sostanziale;
quanto all'eccepita omessa allegazione e notificazione della cartella di pagamento n. 2972010140004164539000 sottesa all'intimazione opposta, la doglianza è sconfessata dalla documentata rituale notificazione dell'atto all'odierna opponente presso il dichiarato indirizzo di residenza con plico consegnato a mani della in data Pt_1
21.05.2014 (cfr. relata di notifica in atti). Attesa la superfluità dell'allegazione di atto già notificato alla debitrice, ogni doglianza afferente alla natura, all'entità, all'esigibilità e all'attualità del credito avrebbe dovuto essere formulata in sede di tempestiva impugnazione della richiamata cartella n.
2972010140004164539000, incorporante - come documentato dalla società di riscossione - ruoli debitori formati non già dall' ma dall' per il recupero di sanzioni CP_5 Controparte_6 amministrative ex L. n. 689/1981 e relativi accessori, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell' erroneamente evocato in giudizio. Destituita di fondamento Controparte_7 appare altresì la doglianza afferente all'omessa indicazione delle modalità di calcolo dei reclamati interessi, l'intimazione opposta esponendo che gli “interessi di mora (…) maturati al 18.03.2019 sono di € 19.528,75” e che sono dovuti “altri interessi di mora maturati dal 19.03.2019 al giorno in cui pagherà, calcolati al tasso di interesse giornaliero in vigore” e la Suprema Corte avendo chiarito che “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo” (cfr. CASS. SS.UU. n. 22281/2022; CASS. n. 27504/2024). Acclarata per quanto sopra l'inoppugnabilità della richiamata cartella per vano decorso del termine di impugnazione di cui all'art. 6 D.Lvo n. 150/2011, infondata si appalesa dunque anche la formulata eccezione di prescrizione, il rinnovatosi quinquennio prescrizionale ex art. 28 L. n.
689/1981 essendo stato efficacemente intercettato, con efficacia interruttiva, dalla notificazione dell'intimazione opposta. Attesane per quanto sopra l'infondatezza, la proposta opposizione va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese liquidate all' in favore del procuratore antistatario, CP_4 che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 998/2019 R.G.; dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta nei confronti dell' CP_5 rigetta l'opposizione proposta nei confronti dell' OP
;
[...] condanna al pagamento, in favore dell' e dell' Parte_1 CP_5 [...]
, delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi € 7.000,00 OP per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
distrae le spese liquidate all' in favore OP dell'Avv. Antonella Fidelio. Così deciso in Ragusa il 10.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 998/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”;
promossa da:
nata a [...] l'[...] e residente a [...], c.da Parte_1
Canicarao n. 22, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatrice Diara del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
, con sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. OP
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella P.IVA_1
Fidelio del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2019 ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'intimazione di pagamento n. 2970199000644588000 notificatale il 20.03.2019 - formata dalla (oggi , d'ora in Controparte_3 OP avanti anche solo ) per il recupero della complessiva somma di € 128.106,80, oltre accessori, CP_4 portata dalla cartella di pagamento n. 2972010140004164539000 -, deducendone l'illegittimità e invocandone l'annullamento per i seguenti motivi:
1- omessa indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso e degli estremi della causa debendi atti a consentirne l'individuazione; omessa allegazione degli atti presupposti e omessa esposizione delle modalità di calcolo dei reclamati interessi;
2- omessa notificazione della richiamata cartella di pagamento n.
2972010140004164539000; e 3- conseguente prescrizione del vantato credito. Instaurato il contraddittorio nei confronti dalla e dell' Controparte_3 CP_5 quest'ultimo si è costituito in giudizio per eccepire la propria estraneità alla pretesa creditoria, la cartella sottesa all'intimazione opposta non essendo stata reperita negli archivi informatici dell' . CP_2
Si è altresì costituita in giudizio la la quale ha eccepito Controparte_3 l'inammissibilità e l'infondatezza della proposta opposizione, attesa la rituale notificazione della non impugnata cartella di pagamento n. 2972010140004164539000, difendendo la correttezza del proprio operato.
Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 13.11.2024.
***
Premesso che - in disparte l'eccezione di prescrizione - le formulate doglianze sono atte a qualificare la proposta opposizione quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma primo, c.p.c. e che l'opponente non ha allegato o chiarito il pregiudizio concretamente arrecato dai censurati vizi formali alle proprie prerogative difensive, deve ritenersi l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua; come infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
“l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (cfr. CASS. n. 903/2024; vedi anche ex plurimis CASS. n. 27424/2023; CASS. n. 3967/2019). Nel caso sub iudice, in particolare, la tempestiva proposizione dell'opposizione appare senz'altro atta a conclamare la sanatoria del vizio di omessa indicazione dell'autorità davanti alla quale presentare il ricorso, per evidente raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma terzo, c.p.c., istituto di diritto processuale che per consolidato orientamento pretorio trova altresì applicazione agli atti di natura sostanziale;
quanto all'eccepita omessa allegazione e notificazione della cartella di pagamento n. 2972010140004164539000 sottesa all'intimazione opposta, la doglianza è sconfessata dalla documentata rituale notificazione dell'atto all'odierna opponente presso il dichiarato indirizzo di residenza con plico consegnato a mani della in data Pt_1
21.05.2014 (cfr. relata di notifica in atti). Attesa la superfluità dell'allegazione di atto già notificato alla debitrice, ogni doglianza afferente alla natura, all'entità, all'esigibilità e all'attualità del credito avrebbe dovuto essere formulata in sede di tempestiva impugnazione della richiamata cartella n.
2972010140004164539000, incorporante - come documentato dalla società di riscossione - ruoli debitori formati non già dall' ma dall' per il recupero di sanzioni CP_5 Controparte_6 amministrative ex L. n. 689/1981 e relativi accessori, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell' erroneamente evocato in giudizio. Destituita di fondamento Controparte_7 appare altresì la doglianza afferente all'omessa indicazione delle modalità di calcolo dei reclamati interessi, l'intimazione opposta esponendo che gli “interessi di mora (…) maturati al 18.03.2019 sono di € 19.528,75” e che sono dovuti “altri interessi di mora maturati dal 19.03.2019 al giorno in cui pagherà, calcolati al tasso di interesse giornaliero in vigore” e la Suprema Corte avendo chiarito che “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo” (cfr. CASS. SS.UU. n. 22281/2022; CASS. n. 27504/2024). Acclarata per quanto sopra l'inoppugnabilità della richiamata cartella per vano decorso del termine di impugnazione di cui all'art. 6 D.Lvo n. 150/2011, infondata si appalesa dunque anche la formulata eccezione di prescrizione, il rinnovatosi quinquennio prescrizionale ex art. 28 L. n.
689/1981 essendo stato efficacemente intercettato, con efficacia interruttiva, dalla notificazione dell'intimazione opposta. Attesane per quanto sopra l'infondatezza, la proposta opposizione va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese liquidate all' in favore del procuratore antistatario, CP_4 che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 998/2019 R.G.; dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta nei confronti dell' CP_5 rigetta l'opposizione proposta nei confronti dell' OP
;
[...] condanna al pagamento, in favore dell' e dell' Parte_1 CP_5 [...]
, delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi € 7.000,00 OP per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
distrae le spese liquidate all' in favore OP dell'Avv. Antonella Fidelio. Così deciso in Ragusa il 10.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella