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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/07/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7994/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPALTO:
ALTRE IPOTESI EX ART. 1655 E SS. CC (IVI COMPRESA L'AZIONE EX 1669CC), pendente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede in Villaricca Parte_2
(NA), alla Via della Libertà n. 584, elettivamente domiciliata in Villaricca (NA), alla Via Dante Alighieri n. 3-5, presso lo studio dell'Avv. Ciccarelli Luigi (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._1 calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
P. IVA ), in persona del socio accomandatario CP_1 P.IVA_2
, con sede in Giugliano in Campania (NA), alla Via Controparte_2
Scarfoglio n. 19, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), alla
Via Cacciapuoti n. 57, presso lo studio dell'Avv. D'Alterio Marilena (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 21/05/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla CP_1 [...] proponeva opposizione avverso il d.i. n. 2058/2021, emesso Parte_1 da questo Tribunale il 20/05/2021, con il quale veniva ingiunto all'attrice il pagamento della somma di € 7.300,00, oltre IVA e spese di procedura, a titolo di corrispettivo non pagato per l'esecuzione dei lavori di cui all'incarico sottoscritto in data 10/11/2017.
A sostegno dell'opposizione deduceva che:
- l'opposta è partecipante del Consorzio opponente e, come statuito nel regolamento consortile, i consorziati si accollano il rischio del mancato o ritardato pagamento da parte del cliente;
- nel caso di specie, la committente dei lavori (l' di Controparte_4
Napoli) non ha corrisposto quanto dovuto, dunque sussiste un fatto impeditivo della pretesa dedotta in giudizio;
- in ogni caso, essendo stati i lavori eseguiti nell'interessi dell'
[...]
si chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_4 quest'ultimo, al fine di tenere indenne l'opponente.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“In rito: In via preliminare, in sede di prima udienza di comparizione, autorizzare a chiamare in causa il terzo in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_5
Napoli al Largo Domenico Martuscelli n. 26 ovvero, qualora l'adito Giudicante volesse ritener di dover differire l'udienza di prima comparizione fissata col presente atto di opposizione, autorizzata la chiamata in causa del predetto disporre, ai sensi del Controparte_4 combinato disposto articoli 106 – 269 c.p.c., il differimento della prima udienza di comparizione;
Nel merito:
- accertato quanto esposto nella causa petendi, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi di rigetto dell'opposizione al DI opposto ovvero di parziale accoglimento dello stesso con conseguente condanna della a pagare alla società una somma Controparte_3 CP_3 di denaro evinta all'esito del Giudizio, condannare l'istituto a pagare direttamente CP_4
a quanto a lei eventualmente dovuto dalla ovvero, in subordine, CP_3 CP_3 condannare l'istituto a manlevare e tenere indenne la da CP_4 Parte_3 tutto da quanto sarà eventualmente tenuta a versare in favore di CP_3
In ogni caso,
– Con vittoria di spese diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato, antistatario”.
Con comparsa del 17/11/2021 si costituiva tardivamente nel giudizio la CP_1
esponendo che:
[...]
- il credito oggetto dell'ingiunzione scaturisce da un contratto di affidamento di incarico stipulato tra e la dunque CP_3 CP_1 ci si duole dell'inadempimento contrattuale di quest'ultima, che si impegnava, con l'art. 3 del contratto, a corrispondere l'importo di €
7.300,00 ad ultimazione dei lavori (avvenuta nei termini indicati in tale articolo, il 24/12/2017);
- tale documento non è stato oggetto di disconoscimento né contestazione;
- a nulla rileva il disposto dell'art. 9 del regolamento, che non riguarda il diritto maturato dalla CP_1
Ciò posto, chiedeva:
“In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 2058/2021 del 20/05/2021 emesso nell'ambito del procedimento con RG n. 3611/2021 ai sensi dell'art.648 c.p.c.
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
2058/2021 del 20/05/2021 e per l'effetto condannare con Controparte_3 sede in Villaricca alla via della Libertà n. 584, CF e P.IVA in persona P.IVA_1 del presidente e legale rapp.te p.t. Sig. a pagare le seguenti somme di Parte_4
€ 7300,00 oltre IVA per la causale di cui al ricorso, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 118,50 per spese ed € 540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.,
Attesa la natura documentale della controversia, all'esito dell'udienza cartolare del 21/05/2025 la causa veniva riservata in decisione senza ulteriore attività di natura istruttoria.
Sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In diritto, mette conto precisare che il giudizio di opposizione – che è una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato – non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2008, n. 7821;
Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448).
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (in questo senso, la fondamentale Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993 n. 7448 in Giust. civ. 1993, I,
2041).
In linea generale v'è da dire che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica, cioè, un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre, dall'altra parte, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto
Controparte_6
N.R.G. 7994/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Resta dunque fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cass. civ., Sez.
Un., 30 ottobre 2001 n. 13533 in Foro it. 2002, I, 770, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore- opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Sul merito.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, va premesso che la Società Cooperativa Consortile “La
Fenice” stipulava un contratto di appalto con l' Parte_5 il quale commissionava l'esecuzione di alcune opere di adeguamento e rifacimento dell'impianto elettrico di un immobile sito in Napoli, al Largo
Martuscelli n. 26. L'esecuzione di tali lavori veniva affidata dalla Società
Consortile ad una delle società facenti parte del , la come CP_7 CP_1 da “contratto di affidamento” del 20/11/2017, fissando in € 7.300,00 il corrispettivo dovuto all'odierna opposta e indicando nel 24/12/2017 il termine entro cui i lavori dovevano essere completati e consegnati.
Nonostante la realizzazione delle opere, non versava il compenso CP_3 dovuto alla sicché quest'ultima agiva in sede monitoria chiedendo CP_1 ed ottenendo un decreto ingiuntivo per la somma di € 7.300,00, oltre IVA, interessi e spese di procedura.
A fondamento della spiegata opposizione, deduceva un fatto CP_3 impeditivo della pretesa, sostenendo che il credito di cui all'impugnato decreto dovesse ritenersi inesigibile in virtù della pattuizione di cui a pagina 9 del
“regolamento disciplinante i rapporti tra Consortile e Consorziati”, secondo cui “il consorziato si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della Cliente”.
Ciò posto, si rende opportuno un breve inquadramento giuridico della fattispecie, con particolare riguardo alla qualificazione del rapporto sussistente tra le parti in causa.
A tal proposito, giova richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di appalto stipulato tra il e il committente – nel caso di CP_7 specie l' – viene ad inserirsi nella fattispecie complessa del Controparte_4 rapporto di debito-credito intercorrente tra il stipulante l'appalto e i CP_7
Consorziati chiamati ad eseguire in concreto le opere. La Suprema Corte ha in proposito statuito che “il vincolo in forza del quale le consorziate provvedono a dare esecuzione al contratto di appalto” (e, potrebbe aggiungersi, il provvede CP_7 alla controprestazione consistente nel pagamento degli importi di competenze delle imprese assegnatarie) “non si giustifica, sotto il profilo negoziale, nell'assegnazione, che non può essere considerata un contratto (e quindi né un subappalto né un mandato) ma solo un atto unilaterale recettizio, bensì nel momento antecedente all'assegnazione e costituito dalla costituzione o dall'adesione al , unico atto negoziale contenente l'incarico di CP_7 stipulare il contratto di appalto per conto delle consorziate e l'ulteriore incarico di determinare di volta in volta a quale tra esse gli appalti assunti dovranno essere assegnati” (cfr. Cass. n.
1192/18).
In effetti, come anticipato, l'opposta ha versato in atti il “contratto di affidamento” stipulato in data 20/11/2017, con il quale il le affidava i lavori di CP_7 rifacimento dell'impianto elettrico dell'immobile sito in Napoli presso l'
[...]
Risultano poi pacifici sia l'adesione al Consorzio da parte della CP_4
sia il completamento delle opere di cui al contratto di affidamento, CP_1 come d'altro canto comprovato dal certificato di regolare esecuzione prodotto dalla stessa opponente, cui sono allegate anche le fatture emesse dall'opposta dopo l'ultimazione dei lavori.
Quanto appena evidenziato consente di concludere che l'opposta, quale attrice in senso sostanziale, abbia fornito tutti gli elementi probatori necessari a
6
Parte_1 Controparte_3
N.R.G. 7994/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato in sede monitoria, così ottemperando all'onere probatorio su di essa gravante in base ai richiamati principi generali che disciplinano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Dal canto suo, infatti, il opponente non ha mai sollevato alcuna CP_7 contestazione con riguardo agli elementi adesso richiamati, limitandosi esclusivamente ad eccepire l'inesigibilità delle somme dovute alla CP_1 in ragione del contenuto del regolamento disciplinante i rapporti tra impresa
Consortile e Consorziati.
Tale regolamento contiene effettivamente una clausola genericamente definita
“passante” (ovvero anche “pay when paid” o “pay if paid”, a seconda dei casi), talvolta utilizzata nell'ambito dei contratti di appalto nei quali l'appaltatore intende trasferire il rischio dell'inadempimento del committente sul subappaltatore o sul fornitore.
A seconda della formulazione letterale, la clausola può riguardare la sola individuazione di un termine di adempimento (“pay when paid”), prevedendo dunque che il pagamento del subappaltatore avvenga nel momento in cui l'appaltatore abbia a sua volta ricevuto l'adempimento del committente principale, oppure una vera e propria delimitazione del diritto del subappaltatore ad ottenere il pagamento (“pay if paid”), che potrà perciò avvenire solo in caso di adempimento del committente.
Orbene, nel richiamato regolamento, alla pagina 9 ed alla pagina 21 sono contenute clausole che, in base al tenore, paiono astrattamente riconducibili alla seconda delle ipotesi ora delineate. Viene infatti stabilito espressamente che “il consorziato si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della Cliente”, prevedendo, cioè, che il corrispettivo in favore delle imprese consorziate sia versato solo dopo l'avvenuto pagamento da parte del Cliente.
Senza soffermarsi sulla validità o meno di una clausola siffatta - che pone un evidente squilibrio nei rapporti contrattuali, non limitandosi ad individuare il termine dell'adempimento, bensì ponendo una condizione (aleatoria) riguardante un elemento essenziale del contratto quale il pagamento del corrispettivo – va comunque rilevato che, nella fattispecie de qua, con il “contratto di affidamento” la Cooperativa ha inteso regolamentare specificamente, e in maniera differente, i “termini di pagamento”, prevedendo all'art. 3) che “il prezzo verrà corrisposto in una unica soluzione ad ultimazione dei lavori a mezzo bonifico bancario”.
Con il documento in questione, che, si ribadisce, secondo la giurisprudenza costituisce un atto unilaterale recettizio, il non si è limitato a CP_7 individuare il corrispettivo per le opere da eseguire e la data di consegna dei lavori, ma ha deciso di fissare i termini di pagamento in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal già richiamato regolamento disciplinante i rapporti tra il e le Consorziate. CP_7
Ed invero, il predetto regolamento già prevedeva un termine, stabilendo all'art.
2.1. che “i pagamenti dei lavori eseguiti vengono effettuati dalla ai Consorziati CP_3 esecutori successivamente al versamento dei corrispettivi da parte del committente, nel termine di 5 giorni successivi, previa emissione di fattura. La pertanto procederà a liquidare CP_3
i pagamenti ai Consorziati esclusivamente a seguito di incasso da parte del committente finale”.
Ne deriva che, in assenza peraltro di qualsivoglia richiamo nel corpo del
“contratto di affidamento” alle clausole di cui al regolamento, l'espressa previsione di un termine diverso rispetto a quello normalmente applicato non può che intendersi come volontà di regolare specificamente la fattispecie oggetto della lite.
Una diversa opzione interpretativa, infatti, comporterebbe la sostanziale inefficacia della pattuizione di cui all'art. 3) del contratto, la cui previsione perderebbe totalmente di significato, rivelandosi inutile poiché in contrasto con quanto già previsto dal regolamento. Alla luce di quanto esposto, dunque, risulta senz'altro preferibile la lettura per cui abbia ritenuto di provvedere ad CP_3 una specifica regolamentazione del rapporto con la in deroga a quanto CP_1 normalmente previsto nei rapporti con le Consorziate, stabilendo che il diritto al pagamento del corrispettivo sarebbe maturato una volta ultimati i lavori affidati.
Peraltro, pare il caso di evidenziare che, pur avendo a più riprese eccepito il mancato pagamento del prezzo dell'appalto da parte dell' Controparte_4 originario committente, non ha mai neanche prodotto una lettera di CP_3 messa in mora o comunque una qualsiasi comunicazione idonea al fine di dimostrare di essersi quantomeno attivata per ottenere il pagamento di prestazioni offerte nel 2017.
Acclarata la piena esigibilità del credito oggetto del ricorso monitorio e ribadita l'assenza di contestazioni in merito alla sua quantificazione, l'opposizione deve essere necessariamente respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del petitum, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e s.m.i., secondo lo scaglione sino ad € 26.000,00, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente svolta e del valore della lite prossimo al minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7994/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPALTO: ALTRE IPOTESI EX ART. 1655 E SS. CC (IVI
COMPRESA L'AZIONE EX 1669 CC), pendente tra Parte_1
e ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...] CP_1
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
2058/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 20/05/2021;
2. condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 3.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 30/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Controparte_3
N.R.G. 7994/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
2 Controparte_3
N.R.G. 7994/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
3 Controparte_3
N.R.G. 7994/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
5 Controparte_3
N.R.G. 7994/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
7 Controparte_3
N.R.G. 7994/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
8 Controparte_3
N.R.G. 7994/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
9 LA Controparte_3
N.R.G. 7994/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7994/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPALTO:
ALTRE IPOTESI EX ART. 1655 E SS. CC (IVI COMPRESA L'AZIONE EX 1669CC), pendente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede in Villaricca Parte_2
(NA), alla Via della Libertà n. 584, elettivamente domiciliata in Villaricca (NA), alla Via Dante Alighieri n. 3-5, presso lo studio dell'Avv. Ciccarelli Luigi (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._1 calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
P. IVA ), in persona del socio accomandatario CP_1 P.IVA_2
, con sede in Giugliano in Campania (NA), alla Via Controparte_2
Scarfoglio n. 19, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), alla
Via Cacciapuoti n. 57, presso lo studio dell'Avv. D'Alterio Marilena (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 21/05/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla CP_1 [...] proponeva opposizione avverso il d.i. n. 2058/2021, emesso Parte_1 da questo Tribunale il 20/05/2021, con il quale veniva ingiunto all'attrice il pagamento della somma di € 7.300,00, oltre IVA e spese di procedura, a titolo di corrispettivo non pagato per l'esecuzione dei lavori di cui all'incarico sottoscritto in data 10/11/2017.
A sostegno dell'opposizione deduceva che:
- l'opposta è partecipante del Consorzio opponente e, come statuito nel regolamento consortile, i consorziati si accollano il rischio del mancato o ritardato pagamento da parte del cliente;
- nel caso di specie, la committente dei lavori (l' di Controparte_4
Napoli) non ha corrisposto quanto dovuto, dunque sussiste un fatto impeditivo della pretesa dedotta in giudizio;
- in ogni caso, essendo stati i lavori eseguiti nell'interessi dell'
[...]
si chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_4 quest'ultimo, al fine di tenere indenne l'opponente.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“In rito: In via preliminare, in sede di prima udienza di comparizione, autorizzare a chiamare in causa il terzo in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_5
Napoli al Largo Domenico Martuscelli n. 26 ovvero, qualora l'adito Giudicante volesse ritener di dover differire l'udienza di prima comparizione fissata col presente atto di opposizione, autorizzata la chiamata in causa del predetto disporre, ai sensi del Controparte_4 combinato disposto articoli 106 – 269 c.p.c., il differimento della prima udienza di comparizione;
Nel merito:
- accertato quanto esposto nella causa petendi, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi di rigetto dell'opposizione al DI opposto ovvero di parziale accoglimento dello stesso con conseguente condanna della a pagare alla società una somma Controparte_3 CP_3 di denaro evinta all'esito del Giudizio, condannare l'istituto a pagare direttamente CP_4
a quanto a lei eventualmente dovuto dalla ovvero, in subordine, CP_3 CP_3 condannare l'istituto a manlevare e tenere indenne la da CP_4 Parte_3 tutto da quanto sarà eventualmente tenuta a versare in favore di CP_3
In ogni caso,
– Con vittoria di spese diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato, antistatario”.
Con comparsa del 17/11/2021 si costituiva tardivamente nel giudizio la CP_1
esponendo che:
[...]
- il credito oggetto dell'ingiunzione scaturisce da un contratto di affidamento di incarico stipulato tra e la dunque CP_3 CP_1 ci si duole dell'inadempimento contrattuale di quest'ultima, che si impegnava, con l'art. 3 del contratto, a corrispondere l'importo di €
7.300,00 ad ultimazione dei lavori (avvenuta nei termini indicati in tale articolo, il 24/12/2017);
- tale documento non è stato oggetto di disconoscimento né contestazione;
- a nulla rileva il disposto dell'art. 9 del regolamento, che non riguarda il diritto maturato dalla CP_1
Ciò posto, chiedeva:
“In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 2058/2021 del 20/05/2021 emesso nell'ambito del procedimento con RG n. 3611/2021 ai sensi dell'art.648 c.p.c.
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
2058/2021 del 20/05/2021 e per l'effetto condannare con Controparte_3 sede in Villaricca alla via della Libertà n. 584, CF e P.IVA in persona P.IVA_1 del presidente e legale rapp.te p.t. Sig. a pagare le seguenti somme di Parte_4
€ 7300,00 oltre IVA per la causale di cui al ricorso, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 118,50 per spese ed € 540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.,
Attesa la natura documentale della controversia, all'esito dell'udienza cartolare del 21/05/2025 la causa veniva riservata in decisione senza ulteriore attività di natura istruttoria.
Sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In diritto, mette conto precisare che il giudizio di opposizione – che è una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato – non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2008, n. 7821;
Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448).
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (in questo senso, la fondamentale Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993 n. 7448 in Giust. civ. 1993, I,
2041).
In linea generale v'è da dire che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica, cioè, un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre, dall'altra parte, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto
Controparte_6
N.R.G. 7994/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Resta dunque fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cass. civ., Sez.
Un., 30 ottobre 2001 n. 13533 in Foro it. 2002, I, 770, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore- opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Sul merito.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, va premesso che la Società Cooperativa Consortile “La
Fenice” stipulava un contratto di appalto con l' Parte_5 il quale commissionava l'esecuzione di alcune opere di adeguamento e rifacimento dell'impianto elettrico di un immobile sito in Napoli, al Largo
Martuscelli n. 26. L'esecuzione di tali lavori veniva affidata dalla Società
Consortile ad una delle società facenti parte del , la come CP_7 CP_1 da “contratto di affidamento” del 20/11/2017, fissando in € 7.300,00 il corrispettivo dovuto all'odierna opposta e indicando nel 24/12/2017 il termine entro cui i lavori dovevano essere completati e consegnati.
Nonostante la realizzazione delle opere, non versava il compenso CP_3 dovuto alla sicché quest'ultima agiva in sede monitoria chiedendo CP_1 ed ottenendo un decreto ingiuntivo per la somma di € 7.300,00, oltre IVA, interessi e spese di procedura.
A fondamento della spiegata opposizione, deduceva un fatto CP_3 impeditivo della pretesa, sostenendo che il credito di cui all'impugnato decreto dovesse ritenersi inesigibile in virtù della pattuizione di cui a pagina 9 del
“regolamento disciplinante i rapporti tra Consortile e Consorziati”, secondo cui “il consorziato si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della Cliente”.
Ciò posto, si rende opportuno un breve inquadramento giuridico della fattispecie, con particolare riguardo alla qualificazione del rapporto sussistente tra le parti in causa.
A tal proposito, giova richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di appalto stipulato tra il e il committente – nel caso di CP_7 specie l' – viene ad inserirsi nella fattispecie complessa del Controparte_4 rapporto di debito-credito intercorrente tra il stipulante l'appalto e i CP_7
Consorziati chiamati ad eseguire in concreto le opere. La Suprema Corte ha in proposito statuito che “il vincolo in forza del quale le consorziate provvedono a dare esecuzione al contratto di appalto” (e, potrebbe aggiungersi, il provvede CP_7 alla controprestazione consistente nel pagamento degli importi di competenze delle imprese assegnatarie) “non si giustifica, sotto il profilo negoziale, nell'assegnazione, che non può essere considerata un contratto (e quindi né un subappalto né un mandato) ma solo un atto unilaterale recettizio, bensì nel momento antecedente all'assegnazione e costituito dalla costituzione o dall'adesione al , unico atto negoziale contenente l'incarico di CP_7 stipulare il contratto di appalto per conto delle consorziate e l'ulteriore incarico di determinare di volta in volta a quale tra esse gli appalti assunti dovranno essere assegnati” (cfr. Cass. n.
1192/18).
In effetti, come anticipato, l'opposta ha versato in atti il “contratto di affidamento” stipulato in data 20/11/2017, con il quale il le affidava i lavori di CP_7 rifacimento dell'impianto elettrico dell'immobile sito in Napoli presso l'
[...]
Risultano poi pacifici sia l'adesione al Consorzio da parte della CP_4
sia il completamento delle opere di cui al contratto di affidamento, CP_1 come d'altro canto comprovato dal certificato di regolare esecuzione prodotto dalla stessa opponente, cui sono allegate anche le fatture emesse dall'opposta dopo l'ultimazione dei lavori.
Quanto appena evidenziato consente di concludere che l'opposta, quale attrice in senso sostanziale, abbia fornito tutti gli elementi probatori necessari a
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Parte_1 Controparte_3
N.R.G. 7994/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato in sede monitoria, così ottemperando all'onere probatorio su di essa gravante in base ai richiamati principi generali che disciplinano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Dal canto suo, infatti, il opponente non ha mai sollevato alcuna CP_7 contestazione con riguardo agli elementi adesso richiamati, limitandosi esclusivamente ad eccepire l'inesigibilità delle somme dovute alla CP_1 in ragione del contenuto del regolamento disciplinante i rapporti tra impresa
Consortile e Consorziati.
Tale regolamento contiene effettivamente una clausola genericamente definita
“passante” (ovvero anche “pay when paid” o “pay if paid”, a seconda dei casi), talvolta utilizzata nell'ambito dei contratti di appalto nei quali l'appaltatore intende trasferire il rischio dell'inadempimento del committente sul subappaltatore o sul fornitore.
A seconda della formulazione letterale, la clausola può riguardare la sola individuazione di un termine di adempimento (“pay when paid”), prevedendo dunque che il pagamento del subappaltatore avvenga nel momento in cui l'appaltatore abbia a sua volta ricevuto l'adempimento del committente principale, oppure una vera e propria delimitazione del diritto del subappaltatore ad ottenere il pagamento (“pay if paid”), che potrà perciò avvenire solo in caso di adempimento del committente.
Orbene, nel richiamato regolamento, alla pagina 9 ed alla pagina 21 sono contenute clausole che, in base al tenore, paiono astrattamente riconducibili alla seconda delle ipotesi ora delineate. Viene infatti stabilito espressamente che “il consorziato si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della Cliente”, prevedendo, cioè, che il corrispettivo in favore delle imprese consorziate sia versato solo dopo l'avvenuto pagamento da parte del Cliente.
Senza soffermarsi sulla validità o meno di una clausola siffatta - che pone un evidente squilibrio nei rapporti contrattuali, non limitandosi ad individuare il termine dell'adempimento, bensì ponendo una condizione (aleatoria) riguardante un elemento essenziale del contratto quale il pagamento del corrispettivo – va comunque rilevato che, nella fattispecie de qua, con il “contratto di affidamento” la Cooperativa ha inteso regolamentare specificamente, e in maniera differente, i “termini di pagamento”, prevedendo all'art. 3) che “il prezzo verrà corrisposto in una unica soluzione ad ultimazione dei lavori a mezzo bonifico bancario”.
Con il documento in questione, che, si ribadisce, secondo la giurisprudenza costituisce un atto unilaterale recettizio, il non si è limitato a CP_7 individuare il corrispettivo per le opere da eseguire e la data di consegna dei lavori, ma ha deciso di fissare i termini di pagamento in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal già richiamato regolamento disciplinante i rapporti tra il e le Consorziate. CP_7
Ed invero, il predetto regolamento già prevedeva un termine, stabilendo all'art.
2.1. che “i pagamenti dei lavori eseguiti vengono effettuati dalla ai Consorziati CP_3 esecutori successivamente al versamento dei corrispettivi da parte del committente, nel termine di 5 giorni successivi, previa emissione di fattura. La pertanto procederà a liquidare CP_3
i pagamenti ai Consorziati esclusivamente a seguito di incasso da parte del committente finale”.
Ne deriva che, in assenza peraltro di qualsivoglia richiamo nel corpo del
“contratto di affidamento” alle clausole di cui al regolamento, l'espressa previsione di un termine diverso rispetto a quello normalmente applicato non può che intendersi come volontà di regolare specificamente la fattispecie oggetto della lite.
Una diversa opzione interpretativa, infatti, comporterebbe la sostanziale inefficacia della pattuizione di cui all'art. 3) del contratto, la cui previsione perderebbe totalmente di significato, rivelandosi inutile poiché in contrasto con quanto già previsto dal regolamento. Alla luce di quanto esposto, dunque, risulta senz'altro preferibile la lettura per cui abbia ritenuto di provvedere ad CP_3 una specifica regolamentazione del rapporto con la in deroga a quanto CP_1 normalmente previsto nei rapporti con le Consorziate, stabilendo che il diritto al pagamento del corrispettivo sarebbe maturato una volta ultimati i lavori affidati.
Peraltro, pare il caso di evidenziare che, pur avendo a più riprese eccepito il mancato pagamento del prezzo dell'appalto da parte dell' Controparte_4 originario committente, non ha mai neanche prodotto una lettera di CP_3 messa in mora o comunque una qualsiasi comunicazione idonea al fine di dimostrare di essersi quantomeno attivata per ottenere il pagamento di prestazioni offerte nel 2017.
Acclarata la piena esigibilità del credito oggetto del ricorso monitorio e ribadita l'assenza di contestazioni in merito alla sua quantificazione, l'opposizione deve essere necessariamente respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del petitum, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e s.m.i., secondo lo scaglione sino ad € 26.000,00, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente svolta e del valore della lite prossimo al minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7994/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPALTO: ALTRE IPOTESI EX ART. 1655 E SS. CC (IVI
COMPRESA L'AZIONE EX 1669 CC), pendente tra Parte_1
e ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...] CP_1
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
2058/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 20/05/2021;
2. condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 3.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 30/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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N.R.G. 7994/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
2 Controparte_3
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