Articolo 10 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36
Articolo 9Articolo 11
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22 marzo 2001
Art. 10. (Educazione ambientale) 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 . A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Nota all' art. 10:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 , recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986.
Nota all'art: 11:
- Il capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: "Partecipazione al procedimento amministrativo".
Entrata in vigore il 22 marzo 2001
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