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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/12/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 1061/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 18.11.2024 nell'interesse di:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Don Mario Turla, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Boccolini e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gerardo Milani, entrambi del Foro di Brescia contro
nata a [...] il [...], residente in [...]
Don Mario Turla, 21, rappresentata e difesa dagli Avv.ti , Controparte_2 [...]
e , entrambi del Foro di Brescia CP_3 Controparte_4
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4325/2024 del Tribunale di Brescia, depositata il 22.10.2024 e notificata in data 23 ottobre 2024, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 14680/2023. In punto: separazione giudiziale
1 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 1061/2024 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE : Pt_1
in via principale e graduale riformare la sentenza n. 4325/2024 emessa dal Tribunale di Brescia, disponendo:
1) confermare l'assegnazione della casa famigliare alla madre, ove i figli manterranno la loro residenza anagrafica.
2) confermare l'affido condiviso e riformare la sentenza in punto al collocamento prevalente, disponendo il collocamento alternato e paritario a cadenza settimanale dei figli e (da domenica sera a domenica sera), con la previsione Per_1 Per_2 della possibilità che i ragazzi possano recarsi a cena per due volte durante la settimana dall'altro genitore.
3) eliminare l'obbligo di corresponsione, a carico del padre, dell'assegno mensile di mantenimento stabilito in € 150,00 per ciascun figlio.
4) riformare la sentenza in punto alla ritenuta parziale soccombenza del padre e disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio di primo grado.
5) confermare le restanti statuizioni in relazione ai periodi di frequenza continuativi e alla regolamentazione delle spese straordinarie.
6) con vittoria di spese del presente giudizio in caso di opposizione. Con riserva di meglio dedurre entro i limiti di preclusione dettati dal rito. In via istruttoria:
- disporre l'eventuale ascolto dei minori in merito alla proposta di affido alternato paritario.
PARTE APPELLATA VESCOVI:
in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello principale proposto dal sig. , stante l'inammissibilità e comunque l'infondatezza Parte_1 di tutti i motivi di impugnazione proposti, con condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96, comma 1 e/o comma 3 c.p.c., al pagamento in una somma da determinarsi in via equitativa;
in via di appello incidentale, riformare la sentenza n. 4325/2024 emessa dal Tribunale di Brescia in data 22.10.2024 nella parte in cui ha previsto, quanto alle frequentazioni con il padre, che siano a “fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina”, prevedendo che siano “fine settimana alternati dal sabato all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina” o alternativamente
“fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino alla domenica dopo cena e comunque con rientro nella casa coniugale entro le 21.00”, ovvero subordinatamente che sia espressamente prevista la facoltà di ciascuno dei figli di decidere se trascorrere con il padre nei week-end di sua pertinenza, “a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino alla domenica dopo cena
2 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 1061/2024 R.G.
e comunque con rientro nella casa coniugale entro le 21.00 o dal sabato all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina”; in ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese e compenso di causa.
P.G.:
Chiede il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti contraevano matrimonio concordatario e dalla loro unione nascevano i figli (27.06.2008) e (28.05.2010). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato in data 29.11.2023 chiedeva al Tribunale di CP_1
Brescia di disporre: la separazione giudiziale dal marito;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
la facoltà per il padre di vedere ogni qual volta volesse i figli, durante la settimana, previo preavviso, tenendo conto delle loro esigenze scolastiche e sportive, e a weekend alternati dal sabato, ritirandoli dall'uscita dalla scuola di , fino Per_1 alla domenica sera, accompagnandoli a casa entro le ore 21.00; porre a carico del padre l'importo mensile non inferiore ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi alla madre ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Deduceva il venir meno dell'affectio coniugalis e la intollerabilità del rapporto matrimoniale. Esponeva di aver acquistato insieme al marito nel 2021 la casa coniugale per il corrispettivo di € 292.500,00 e di aver contestualmente contratto un mutuo sino al 2046 le cui rate ammantano a circa 650 euro mensili. Specificava di lavorare come impiegata commerciale e di percepire uno stipendio pari ad euro 2000 al mese, mentre il marito, impiegato tecnico della A2A, guadagnava circa 1.800,00 euro mensili. Riteneva quindi che le spese del mutuo potevano ben essere equamente suddivise tra loro. Reputava che il collocamento dei figli con lei presso l'abitazione familiare fosse giustificato dal prevalente ruolo dalla stessa svolto nel loro accudimento e nella loro gestione e data la loro giovane età.
3. Si costituiva in data 16.04.2024 il sig. che chiedeva l'affidamento condiviso CP_5 dei figli con collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa familiare;
un contributo al mantenimento dei figli a carico della moglie pari ad euro 250,00 per ciascuno e un assegno a suo favore, dato lo squilibrio economico tra loro, pari ad euro 200,00 e pari ad euro 500,00 nel caso in cui non gli fosse assegnata la casa coniugale. Deduceva di aver tentato in ogni modo, anche attraverso una terapia di coppia, di recuperare il rapporto coniugale con la ricorrente, che però aveva già maturato l'idea di separarsi da diverso tempo.
3 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 1061/2024 R.G.
Evidenziava che lavorando in smart working poteva gestire più facilmente il proprio tempo in favore dei figli e delle loro esigenze preparando loro il pranzo e riuscendo ad accompagnarli alle attività sportive che gli stessi svolgevano. Esponeva di percepire uno stipendio di euro 1.700,00 e un premio annuale di 3.000 euro che però non era un reddito sicuro e che era sempre servito a contribuire ai bisogni dei figli. Sottolineava che la moglie aveva da poco cambiato lavoro e poteva godere di un miglioramento economico percependo uno stipendio mensile di euro 2.700,00.
4. Sentite le parti all'udienza del 28.5.2024 avanti al Giudice delegato e ascoltati i minori all'udienza del 18.7.2024, all'udienza del 24.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Con sentenza emessa in data 17.10.2024 e pubblicata il 22.10.2024 il Tribunale di Brescia ha dichiarato la separazione tra i coniugi e ha così stabilito:
“affida i figli in via condivisa con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare sita in Travagliato (BS), via Don Mario Turla n. 21, assegnando al padre termine per l'escomio entro il 7.1.2025; le frequentazioni del padre sono regolate in via prioritaria liberamente con i figli, sentiti questi ultimi e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni;
in ogni caso, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina, oltre ad almeno due giorni infrasettimanali con pernotto;
per giorni quindici anche non consecutivi durante le vacanze estive;
per le festività natalizie e pasquali ciascun genitore starà con i figli per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche e ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale possa trascorrere con essa il giorno di Pasqua e viceversa. Pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla madre la somma di complessivi € 150,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia” Per quanto qui interessa, il Tribunale ha così motivato:
- In relazione al collocamento prevalente dei minori presso la madre, “…premesso che il collocamento dei figli presso uno solo dei genitori costituisce il riflesso di un'esigenza pratica, ricollegabile all'impossibilità - chiaramente emersa in sede di ascolto - di condurre la loro esistenza quotidiana presso entrambi, la Suprema Corte ha rilevato che il criterio cui occorre attenersi in tale materia è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in funzione del quale il Giudice è tenuto ad individuare il genitore più idoneo a ridurre i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della
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personalità della prole, attraverso il raffronto tra la capacità del padre e quella della madre di crescerla ed educarla nella nuova situazione di genitore singolo sentiti i minori ove necessario e nel loro esclusivo e superiore interesse (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 33606/2021).”. Nel caso in esame entrambi i genitori sono in grado di seguire adeguatamente i figli, che hanno mostrato di essere legati ad entrambi. Va evidenziato il particolare legame di affetto tra e la madre, emerso in sede di ascolto dei minori, Per_2 consolidatosi nel lungo arco di tempo decorso dalla separazione di fatto (gennaio 2023) ad oggi, nonché il forte legame tra i fratelli.
- Le frequentazioni del padre sono regolate in via prioritaria liberamente, attesa l'età dei figli, sentiti questi ultimi e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni;
in ogni caso, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina, oltre ad almeno due giorni infrasettimanali con pernotto;
per giorni quindici anche non consecutivi durante le vacanze estive;
per le festività natalizie e pasquali ciascun genitore starà con i figli per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche e ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale possa trascorrere con essa il giorno di Pasqua e viceversa.
- appare equo porre il contributo paterno al mantenimento della prole nella misura ritenuta congrua di € 150,00 mensili per ciascun figlio, tenuto conto della sostanziale parità di redditi al netto delle spese, delle future spese di locazione a carico del padre, del valore economico dell'attribuzione della casa familiare in favore della ricorrente e delle ampie frequentazioni dei figli per il padre. Fermo il contributo 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia.
6. Con ricorso in appello depositato in data 18.11.2024 ha impugnato Parte_1 la suddetta sentenza chiedendone la riforma parziale e l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe. In particolare, ha chiesto il collocamento alternato dei figli e l'eliminazione dell'assegno a carico del padre.
7. Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.02.2025 che ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello o in ogni caso di CP_1 rigettarlo nel merito. Ha poi proposto appello incidentale, chiedendo una riduzione del tempo di permanenza dei figli presso il padre, in particolare ha chiesto la riforma della sentenza “nella parte in cui ha previsto, quanto alle frequentazioni con il padre, che siano a “fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina”, prevedendo che siano “fine settimana alternati dal sabato all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina” o alternativamente “fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino alla domenica dopo cena e comunque con rientro nella casa coniugale entro le 21.00”.
8. In data 6.03.2025 il P.G. ha depositato il parere con cui ha chiesto il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, così motivando: ““Considerando che i
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tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, come previsti dal Tribunale, sono sostanzialmente equivalenti, appare rispondente all'interesse dei minori mantenere il collocamento presso la madre, assegnataria della casa coniugale;
entrambi i genitori presentano capacità genitoriali adeguate e non risulta che i ragazzi, che finora hanno vissuto con la madre, siano stati trascurati;
attualmente la madre è disoccupata, essendo stata licenziata, sicché, anche sotto questo profilo, l'assetto delineato dal Tribunale, rapportato anche all'età dei ragazzi, è certamente tutelante per loro;
considerando le reciproche condizioni economiche dei coniugi, descritte in sentenza e non oggetto di specifica impugnazione, ed il sopravvenuto licenziamento della appellata, va confermato l'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del padre (che non sostiene spese per il nuovo alloggio); per quanto già esposto, non è giustificata la riduzione dei tempi di permanenza dei minori con il padre, richiesta dalla madre con l'appello incidentale…”.
9. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.32 c. 2 cpc, insistendo nelle rispettive domande. In particolare, l'appellante ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla signora in quanto lo stesso verterebbe non già sui vizi della sentenza, ma su CP_1 delle circostanze sopravvenute a seguito del deposito del provvedimento impugnato. L'appellata, dal canto suo, ha depositato memoria con cui ha specificato di essere stata licenziata per la messa in liquidazione della propria società; ha rilevato l'ammissibilità dell'appello incidentale poiché giustificato da circostanze sopravvenute e avente ad oggetto in ogni caso diritti indisponibili. Ha insistito nel resto per il rigetto dell'appello principale per infondatezza dei motivi in esso riportati.
10. All'udienza del 25 marzo 2025 i difensori delle parti hanno richiesto un rinvio in quanto erano in corso trattative per una definizione concordata del procedimento. Per la successiva udienza cartolare del 12.5.2025 le parti hanno riferito, nelle note scritte di non aver raggiunto un accordo. Parte appellante ha chiesto fissarsi udienza in presenza per esperire un tentativo di conciliazione, evidenziando che le parti non erano riuscite a conciliarsi per posizioni poco distanti, istanza che è stata accolta. Alla successiva udienza del 16.9.2025 il signor ha riferito che i figli, per una Pt_1 maggiore stabilità, stanno in prevalenza dalla mamma;
in particolare, stanno con il padre da sabato a pranzo a domenica a cena, oltre a un pranzo-cena a settimana. Frequentano il secondo e il quarto anno delle scuole superiori. Il signor ha Pt_1 inoltre riferito di essere presente con i figli anche accompagnandoli alle attività sportive e facendo palestra insieme. La signora ha riferito che il problema fondamentale è quello economico in CP_1 quanto è stata licenziata ed ha aperto una partita IVA e svolge attività di consulenza commerciale, con contratti a termine. Non riesce quindi a sostenere tutte le spese per i figli e ha chiesto pertanto un aumento dell'assegno. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione.
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11. Con il primo motivo di appello lamenta l'errata e contraddittoria Parte_2 applicazione del collocamento prevalente dei figli presso la madre, in quanto i tempi di collocamento stabiliti in sentenza sono stati in realtà commisurati su un affido perfettamente paritario. Evidenzia che dal punto di vista dell'interesse dei minori, la modalità di collocamento disposta è comunque poco funzionale, atteso che il padre, usufruendo da anni dello smart working parziale, è molto più presente in casa e ha molta più disponibilità di tempo, rispetto alla madre, per preparare il pranzo, accompagnare i figli ai loro molteplici impegni ed essere presente nella loro vita quotidiana. Chiede, quindi, che la sentenza sia riformata disponendo il collocamento alternato e paritario, mantenendo l'assegnazione della casa a favore della madre. Come sopra visto, la domanda principale dell'appellante è stata nei fatti superata in quanto i figli, ormai grandi, hanno modulato diversamente le frequentazioni con il padre e si è, ad oggi, stabilizzato un collocamento prevalente presso la madre. Del resto, il Tribunale già aveva disposto che le frequentazioni tra i figli e il padre fossero regolate in via prioritaria liberamente, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei minori. Poiché è prossimo alla maggiore età e ai sedici anni Per_1 Per_2
e, d'altra parte, hanno buoni rapporti con entrambi i genitori, deve confermarsi che la regolamentazione dei rapporti può essere rimessa ad accordi diretti tra il padre e i figli.
11.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che in sentenza gli orari delle frequentazioni sono regolamentati in base agli impegni scolastici, mentre nulla dicono in relazione al periodo estivo, per il quale tali regolamentazioni sarebbero inadeguate in quanto i figli resterebbero presso la casa della madre soli e incustoditi per molte ore. Ritiene che sul punto la sentenza, statuendo che: “le frequentazioni del padre sono regolate in via prioritaria liberamente con i figli, sentiti questi ultimi e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni” rende di fatto i figli “arbitri” di determinare e gravare il genitore più disponibile, ossia, il padre, di ogni eventuale incombenza, atteso che la madre durante la giornata e per tutta la settimana lavorativa è impossibilitata anche solo a coadiuvare il marito nel soddisfacimento delle “esigenze e bisogni” dei figli. Sul punto ritiene necessario che la Corte, in mancanza di una statuizione che disponga l'affido alternato paritario, provveda a riformare comunque la sentenza, ponendo rimedio a tale carenza di regolamentazione e stabilendo a carico dei genitori i rispettivi tempi di permanenza e gli oneri di accudimento anche relativamente al periodo delle vacanze estive. Anche questo motivo di appello è superato sia per quanto sopra detto sia perché la madre ha perso il lavoro e ha rimodulato in modo diverso la propria attività lavorativa aprendo una partita IVA.
11.3 Con il terzo motivo di appello, lamenta che la motivazione della sentenza CP_5 appare piuttosto illogica e soprattutto in contrasto con le attuali e future esigenze
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educative di accudimento, di controllo e di protezione dei due figli adolescenti laddove, nel tentativo di giustificare il collocamento prevalente presso la madre, nonostante la maggiore disponibilità di tempo del padre e l'impossibilità della madre di accudire i figli durante il giorno, prevede che le differenti disponibilità di tempo dei genitori sarebbero circostanze che “rendono irrilevante la minore maggiore disponibilità di tempo trascorribile in casa nel dopo-scuola per l'uno o l'altro genitore trattandosi – vieppiù – di minori in piena età adolescenziale (anni sedici per
, anni quattordici per ), dediti a impegni pomeridiani fuori casa Per_1 Per_2
(due volte alla settimana calcio per , palestra per ) senz'altro in Per_1 Per_2 grado di autogestirsi per qualche ora da soli, anche in assenza di un genitore o di una baby sitter”. Tale previsione sarebbe per l'appellante in contrasto con le più consolidate teorie della psicologia psico-evolutiva e della famiglia, atteso che è ormai comunemente ritenuto estremamente pericoloso e diseducativo lasciare che degli adolescenti si possano gestire da soli l'intera giornata, soprattutto se vivono in famiglie con i genitori separati. Alla luce di tale visone, il sig. ritiene che il Pt_1 modo per conciliare l'esigenza di non gravare troppo i ragazzi dal peso di trasferirsi ogni due giorni da un'abitazione all'altra e, nel contempo, di distribuire equamente sui genitori l'onere di accudimento, sia di disporre l'affido alternato a cadenza settimanale (da domenica sera a domenica sera) con la previsione della possibilità che i ragazzi, possano recarsi a cena per due volte durante la settimana dall'altro genitore. Questa soluzione attenuerebbe il disagio per i ragazzi di dover peregrinare da un'abitazione all'altra con appresso l'intero corredo e, allo stesso tempo, consentirebbe di mantenere un rapporto quasi quotidiano anche con l'altro genitore. Ritiene che sul punto i ragazzi potrebbero essere anche ascoltati al fine di acquisire la loro opinione su questa modalità di collocamento. Anche tali diverse motivazioni, che in ogni caso fanno riferimento alla unica domanda di rimodulare le frequentazioni padre-figli, vanno respinte, condividendosi la motivazione del Tribunale.
11.4 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta la falsa applicazione della legge laddove il Tribunale di Brescia ha posto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma complessiva di euro 150,00 per ciascun figlio, sulla base dell'errato presupposto che il collocamento dei figli sia prevalente quando invece i tempi di permanenza sono paritari. L'assegno di mantenimento dei figli, posto a carico del padre, appare iniquo e non supportato da un reale e coerente maggior onere accuditivo, erroneamente ravvisato a carico della madre, la quale, in realtà, ha meno tempo a disposizione del padre per poter soddisfare i bisogni dei figli. Chiede per tale motivo che l'assegno di mantenimento del padre a favore dei figli venga revocato. Anche questa domanda va respinta, dovendosi tenere conto della mutata situazione, dopo il deposito del ricorso. Considerato sia il cambiamento di lavoro della madre, che necessariamente ha comportato un periodo di minor guadagno sia, soprattutto,
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l'aumento del mantenimento diretto da parte della madre, si reputa equo porre a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a 200 euro ciascuno. Appare equo far decorrere l'assegno da settembre 2025, ovvero da quando le parti hanno fatto presente la mutata situazione quanto al collocamento dei minori e la signora ha evidenziato le proprie difficoltà economiche chiedendo un CP_1 aumento del contributo economico per i figli, essendosi limitata con l'atto di costituzione a chiedere il rigetto della domanda di controparte.
11.5 L'appellante lamenta, con il quinto motivo di gravame, che il Giudice di prime cure lo ha condannato per un terzo alle spese di lite, posto che la domanda da lui proposta di avere il collocamento prevalente dei figli era supportata da una concreta e innegabile maggior disponibilità di tempo rispetto alla madre. Inoltre, aggiunge che il collocamento, di fatto paritario tra i due genitori, comporta una parziale soccombenza anche della madre. Anche questo motivo va respinto, considerata la pluralità di domande proposte il primo grado e la soluzione adottata dal Tribunale, che si condivide. La Corte ritiene pertanto che l'appello debba essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di causa alla controparte, secondo i parametri di legge. Non si ritiene ricorrano i presupposti della lite temeraria. Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4325/2024 del Tribunale di Brescia, depositata il 22.10.2024 e sull'appello incidentale proposto da nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del CP_1
P.G., così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- DISPONE che le frequentazioni tra i minori e il padre avvengano mediante accordi diretti tra il padre e i figli, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei minori;
- PONE a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a euro 200,00 ciascuno (400 euro mensili) da corrispondersi alla signora mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese a decorrere da settembre 2025, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
- CONDANNA a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1 procedimento che liquida in euro 6.946,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e
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CPA.
- dà atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 16.9.2025
Presidente Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 18.11.2024 nell'interesse di:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Don Mario Turla, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Boccolini e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gerardo Milani, entrambi del Foro di Brescia contro
nata a [...] il [...], residente in [...]
Don Mario Turla, 21, rappresentata e difesa dagli Avv.ti , Controparte_2 [...]
e , entrambi del Foro di Brescia CP_3 Controparte_4
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4325/2024 del Tribunale di Brescia, depositata il 22.10.2024 e notificata in data 23 ottobre 2024, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 14680/2023. In punto: separazione giudiziale
1 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 1061/2024 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE : Pt_1
in via principale e graduale riformare la sentenza n. 4325/2024 emessa dal Tribunale di Brescia, disponendo:
1) confermare l'assegnazione della casa famigliare alla madre, ove i figli manterranno la loro residenza anagrafica.
2) confermare l'affido condiviso e riformare la sentenza in punto al collocamento prevalente, disponendo il collocamento alternato e paritario a cadenza settimanale dei figli e (da domenica sera a domenica sera), con la previsione Per_1 Per_2 della possibilità che i ragazzi possano recarsi a cena per due volte durante la settimana dall'altro genitore.
3) eliminare l'obbligo di corresponsione, a carico del padre, dell'assegno mensile di mantenimento stabilito in € 150,00 per ciascun figlio.
4) riformare la sentenza in punto alla ritenuta parziale soccombenza del padre e disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio di primo grado.
5) confermare le restanti statuizioni in relazione ai periodi di frequenza continuativi e alla regolamentazione delle spese straordinarie.
6) con vittoria di spese del presente giudizio in caso di opposizione. Con riserva di meglio dedurre entro i limiti di preclusione dettati dal rito. In via istruttoria:
- disporre l'eventuale ascolto dei minori in merito alla proposta di affido alternato paritario.
PARTE APPELLATA VESCOVI:
in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello principale proposto dal sig. , stante l'inammissibilità e comunque l'infondatezza Parte_1 di tutti i motivi di impugnazione proposti, con condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96, comma 1 e/o comma 3 c.p.c., al pagamento in una somma da determinarsi in via equitativa;
in via di appello incidentale, riformare la sentenza n. 4325/2024 emessa dal Tribunale di Brescia in data 22.10.2024 nella parte in cui ha previsto, quanto alle frequentazioni con il padre, che siano a “fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina”, prevedendo che siano “fine settimana alternati dal sabato all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina” o alternativamente
“fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino alla domenica dopo cena e comunque con rientro nella casa coniugale entro le 21.00”, ovvero subordinatamente che sia espressamente prevista la facoltà di ciascuno dei figli di decidere se trascorrere con il padre nei week-end di sua pertinenza, “a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino alla domenica dopo cena
2 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 1061/2024 R.G.
e comunque con rientro nella casa coniugale entro le 21.00 o dal sabato all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina”; in ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese e compenso di causa.
P.G.:
Chiede il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti contraevano matrimonio concordatario e dalla loro unione nascevano i figli (27.06.2008) e (28.05.2010). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato in data 29.11.2023 chiedeva al Tribunale di CP_1
Brescia di disporre: la separazione giudiziale dal marito;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
la facoltà per il padre di vedere ogni qual volta volesse i figli, durante la settimana, previo preavviso, tenendo conto delle loro esigenze scolastiche e sportive, e a weekend alternati dal sabato, ritirandoli dall'uscita dalla scuola di , fino Per_1 alla domenica sera, accompagnandoli a casa entro le ore 21.00; porre a carico del padre l'importo mensile non inferiore ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi alla madre ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Deduceva il venir meno dell'affectio coniugalis e la intollerabilità del rapporto matrimoniale. Esponeva di aver acquistato insieme al marito nel 2021 la casa coniugale per il corrispettivo di € 292.500,00 e di aver contestualmente contratto un mutuo sino al 2046 le cui rate ammantano a circa 650 euro mensili. Specificava di lavorare come impiegata commerciale e di percepire uno stipendio pari ad euro 2000 al mese, mentre il marito, impiegato tecnico della A2A, guadagnava circa 1.800,00 euro mensili. Riteneva quindi che le spese del mutuo potevano ben essere equamente suddivise tra loro. Reputava che il collocamento dei figli con lei presso l'abitazione familiare fosse giustificato dal prevalente ruolo dalla stessa svolto nel loro accudimento e nella loro gestione e data la loro giovane età.
3. Si costituiva in data 16.04.2024 il sig. che chiedeva l'affidamento condiviso CP_5 dei figli con collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa familiare;
un contributo al mantenimento dei figli a carico della moglie pari ad euro 250,00 per ciascuno e un assegno a suo favore, dato lo squilibrio economico tra loro, pari ad euro 200,00 e pari ad euro 500,00 nel caso in cui non gli fosse assegnata la casa coniugale. Deduceva di aver tentato in ogni modo, anche attraverso una terapia di coppia, di recuperare il rapporto coniugale con la ricorrente, che però aveva già maturato l'idea di separarsi da diverso tempo.
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Evidenziava che lavorando in smart working poteva gestire più facilmente il proprio tempo in favore dei figli e delle loro esigenze preparando loro il pranzo e riuscendo ad accompagnarli alle attività sportive che gli stessi svolgevano. Esponeva di percepire uno stipendio di euro 1.700,00 e un premio annuale di 3.000 euro che però non era un reddito sicuro e che era sempre servito a contribuire ai bisogni dei figli. Sottolineava che la moglie aveva da poco cambiato lavoro e poteva godere di un miglioramento economico percependo uno stipendio mensile di euro 2.700,00.
4. Sentite le parti all'udienza del 28.5.2024 avanti al Giudice delegato e ascoltati i minori all'udienza del 18.7.2024, all'udienza del 24.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Con sentenza emessa in data 17.10.2024 e pubblicata il 22.10.2024 il Tribunale di Brescia ha dichiarato la separazione tra i coniugi e ha così stabilito:
“affida i figli in via condivisa con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare sita in Travagliato (BS), via Don Mario Turla n. 21, assegnando al padre termine per l'escomio entro il 7.1.2025; le frequentazioni del padre sono regolate in via prioritaria liberamente con i figli, sentiti questi ultimi e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni;
in ogni caso, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina, oltre ad almeno due giorni infrasettimanali con pernotto;
per giorni quindici anche non consecutivi durante le vacanze estive;
per le festività natalizie e pasquali ciascun genitore starà con i figli per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche e ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale possa trascorrere con essa il giorno di Pasqua e viceversa. Pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla madre la somma di complessivi € 150,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia” Per quanto qui interessa, il Tribunale ha così motivato:
- In relazione al collocamento prevalente dei minori presso la madre, “…premesso che il collocamento dei figli presso uno solo dei genitori costituisce il riflesso di un'esigenza pratica, ricollegabile all'impossibilità - chiaramente emersa in sede di ascolto - di condurre la loro esistenza quotidiana presso entrambi, la Suprema Corte ha rilevato che il criterio cui occorre attenersi in tale materia è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in funzione del quale il Giudice è tenuto ad individuare il genitore più idoneo a ridurre i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della
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personalità della prole, attraverso il raffronto tra la capacità del padre e quella della madre di crescerla ed educarla nella nuova situazione di genitore singolo sentiti i minori ove necessario e nel loro esclusivo e superiore interesse (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 33606/2021).”. Nel caso in esame entrambi i genitori sono in grado di seguire adeguatamente i figli, che hanno mostrato di essere legati ad entrambi. Va evidenziato il particolare legame di affetto tra e la madre, emerso in sede di ascolto dei minori, Per_2 consolidatosi nel lungo arco di tempo decorso dalla separazione di fatto (gennaio 2023) ad oggi, nonché il forte legame tra i fratelli.
- Le frequentazioni del padre sono regolate in via prioritaria liberamente, attesa l'età dei figli, sentiti questi ultimi e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni;
in ogni caso, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina, oltre ad almeno due giorni infrasettimanali con pernotto;
per giorni quindici anche non consecutivi durante le vacanze estive;
per le festività natalizie e pasquali ciascun genitore starà con i figli per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche e ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale possa trascorrere con essa il giorno di Pasqua e viceversa.
- appare equo porre il contributo paterno al mantenimento della prole nella misura ritenuta congrua di € 150,00 mensili per ciascun figlio, tenuto conto della sostanziale parità di redditi al netto delle spese, delle future spese di locazione a carico del padre, del valore economico dell'attribuzione della casa familiare in favore della ricorrente e delle ampie frequentazioni dei figli per il padre. Fermo il contributo 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia.
6. Con ricorso in appello depositato in data 18.11.2024 ha impugnato Parte_1 la suddetta sentenza chiedendone la riforma parziale e l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe. In particolare, ha chiesto il collocamento alternato dei figli e l'eliminazione dell'assegno a carico del padre.
7. Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.02.2025 che ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello o in ogni caso di CP_1 rigettarlo nel merito. Ha poi proposto appello incidentale, chiedendo una riduzione del tempo di permanenza dei figli presso il padre, in particolare ha chiesto la riforma della sentenza “nella parte in cui ha previsto, quanto alle frequentazioni con il padre, che siano a “fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina”, prevedendo che siano “fine settimana alternati dal sabato all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina” o alternativamente “fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino alla domenica dopo cena e comunque con rientro nella casa coniugale entro le 21.00”.
8. In data 6.03.2025 il P.G. ha depositato il parere con cui ha chiesto il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, così motivando: ““Considerando che i
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tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, come previsti dal Tribunale, sono sostanzialmente equivalenti, appare rispondente all'interesse dei minori mantenere il collocamento presso la madre, assegnataria della casa coniugale;
entrambi i genitori presentano capacità genitoriali adeguate e non risulta che i ragazzi, che finora hanno vissuto con la madre, siano stati trascurati;
attualmente la madre è disoccupata, essendo stata licenziata, sicché, anche sotto questo profilo, l'assetto delineato dal Tribunale, rapportato anche all'età dei ragazzi, è certamente tutelante per loro;
considerando le reciproche condizioni economiche dei coniugi, descritte in sentenza e non oggetto di specifica impugnazione, ed il sopravvenuto licenziamento della appellata, va confermato l'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del padre (che non sostiene spese per il nuovo alloggio); per quanto già esposto, non è giustificata la riduzione dei tempi di permanenza dei minori con il padre, richiesta dalla madre con l'appello incidentale…”.
9. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.32 c. 2 cpc, insistendo nelle rispettive domande. In particolare, l'appellante ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla signora in quanto lo stesso verterebbe non già sui vizi della sentenza, ma su CP_1 delle circostanze sopravvenute a seguito del deposito del provvedimento impugnato. L'appellata, dal canto suo, ha depositato memoria con cui ha specificato di essere stata licenziata per la messa in liquidazione della propria società; ha rilevato l'ammissibilità dell'appello incidentale poiché giustificato da circostanze sopravvenute e avente ad oggetto in ogni caso diritti indisponibili. Ha insistito nel resto per il rigetto dell'appello principale per infondatezza dei motivi in esso riportati.
10. All'udienza del 25 marzo 2025 i difensori delle parti hanno richiesto un rinvio in quanto erano in corso trattative per una definizione concordata del procedimento. Per la successiva udienza cartolare del 12.5.2025 le parti hanno riferito, nelle note scritte di non aver raggiunto un accordo. Parte appellante ha chiesto fissarsi udienza in presenza per esperire un tentativo di conciliazione, evidenziando che le parti non erano riuscite a conciliarsi per posizioni poco distanti, istanza che è stata accolta. Alla successiva udienza del 16.9.2025 il signor ha riferito che i figli, per una Pt_1 maggiore stabilità, stanno in prevalenza dalla mamma;
in particolare, stanno con il padre da sabato a pranzo a domenica a cena, oltre a un pranzo-cena a settimana. Frequentano il secondo e il quarto anno delle scuole superiori. Il signor ha Pt_1 inoltre riferito di essere presente con i figli anche accompagnandoli alle attività sportive e facendo palestra insieme. La signora ha riferito che il problema fondamentale è quello economico in CP_1 quanto è stata licenziata ed ha aperto una partita IVA e svolge attività di consulenza commerciale, con contratti a termine. Non riesce quindi a sostenere tutte le spese per i figli e ha chiesto pertanto un aumento dell'assegno. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione.
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11. Con il primo motivo di appello lamenta l'errata e contraddittoria Parte_2 applicazione del collocamento prevalente dei figli presso la madre, in quanto i tempi di collocamento stabiliti in sentenza sono stati in realtà commisurati su un affido perfettamente paritario. Evidenzia che dal punto di vista dell'interesse dei minori, la modalità di collocamento disposta è comunque poco funzionale, atteso che il padre, usufruendo da anni dello smart working parziale, è molto più presente in casa e ha molta più disponibilità di tempo, rispetto alla madre, per preparare il pranzo, accompagnare i figli ai loro molteplici impegni ed essere presente nella loro vita quotidiana. Chiede, quindi, che la sentenza sia riformata disponendo il collocamento alternato e paritario, mantenendo l'assegnazione della casa a favore della madre. Come sopra visto, la domanda principale dell'appellante è stata nei fatti superata in quanto i figli, ormai grandi, hanno modulato diversamente le frequentazioni con il padre e si è, ad oggi, stabilizzato un collocamento prevalente presso la madre. Del resto, il Tribunale già aveva disposto che le frequentazioni tra i figli e il padre fossero regolate in via prioritaria liberamente, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei minori. Poiché è prossimo alla maggiore età e ai sedici anni Per_1 Per_2
e, d'altra parte, hanno buoni rapporti con entrambi i genitori, deve confermarsi che la regolamentazione dei rapporti può essere rimessa ad accordi diretti tra il padre e i figli.
11.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che in sentenza gli orari delle frequentazioni sono regolamentati in base agli impegni scolastici, mentre nulla dicono in relazione al periodo estivo, per il quale tali regolamentazioni sarebbero inadeguate in quanto i figli resterebbero presso la casa della madre soli e incustoditi per molte ore. Ritiene che sul punto la sentenza, statuendo che: “le frequentazioni del padre sono regolate in via prioritaria liberamente con i figli, sentiti questi ultimi e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni” rende di fatto i figli “arbitri” di determinare e gravare il genitore più disponibile, ossia, il padre, di ogni eventuale incombenza, atteso che la madre durante la giornata e per tutta la settimana lavorativa è impossibilitata anche solo a coadiuvare il marito nel soddisfacimento delle “esigenze e bisogni” dei figli. Sul punto ritiene necessario che la Corte, in mancanza di una statuizione che disponga l'affido alternato paritario, provveda a riformare comunque la sentenza, ponendo rimedio a tale carenza di regolamentazione e stabilendo a carico dei genitori i rispettivi tempi di permanenza e gli oneri di accudimento anche relativamente al periodo delle vacanze estive. Anche questo motivo di appello è superato sia per quanto sopra detto sia perché la madre ha perso il lavoro e ha rimodulato in modo diverso la propria attività lavorativa aprendo una partita IVA.
11.3 Con il terzo motivo di appello, lamenta che la motivazione della sentenza CP_5 appare piuttosto illogica e soprattutto in contrasto con le attuali e future esigenze
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educative di accudimento, di controllo e di protezione dei due figli adolescenti laddove, nel tentativo di giustificare il collocamento prevalente presso la madre, nonostante la maggiore disponibilità di tempo del padre e l'impossibilità della madre di accudire i figli durante il giorno, prevede che le differenti disponibilità di tempo dei genitori sarebbero circostanze che “rendono irrilevante la minore maggiore disponibilità di tempo trascorribile in casa nel dopo-scuola per l'uno o l'altro genitore trattandosi – vieppiù – di minori in piena età adolescenziale (anni sedici per
, anni quattordici per ), dediti a impegni pomeridiani fuori casa Per_1 Per_2
(due volte alla settimana calcio per , palestra per ) senz'altro in Per_1 Per_2 grado di autogestirsi per qualche ora da soli, anche in assenza di un genitore o di una baby sitter”. Tale previsione sarebbe per l'appellante in contrasto con le più consolidate teorie della psicologia psico-evolutiva e della famiglia, atteso che è ormai comunemente ritenuto estremamente pericoloso e diseducativo lasciare che degli adolescenti si possano gestire da soli l'intera giornata, soprattutto se vivono in famiglie con i genitori separati. Alla luce di tale visone, il sig. ritiene che il Pt_1 modo per conciliare l'esigenza di non gravare troppo i ragazzi dal peso di trasferirsi ogni due giorni da un'abitazione all'altra e, nel contempo, di distribuire equamente sui genitori l'onere di accudimento, sia di disporre l'affido alternato a cadenza settimanale (da domenica sera a domenica sera) con la previsione della possibilità che i ragazzi, possano recarsi a cena per due volte durante la settimana dall'altro genitore. Questa soluzione attenuerebbe il disagio per i ragazzi di dover peregrinare da un'abitazione all'altra con appresso l'intero corredo e, allo stesso tempo, consentirebbe di mantenere un rapporto quasi quotidiano anche con l'altro genitore. Ritiene che sul punto i ragazzi potrebbero essere anche ascoltati al fine di acquisire la loro opinione su questa modalità di collocamento. Anche tali diverse motivazioni, che in ogni caso fanno riferimento alla unica domanda di rimodulare le frequentazioni padre-figli, vanno respinte, condividendosi la motivazione del Tribunale.
11.4 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta la falsa applicazione della legge laddove il Tribunale di Brescia ha posto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma complessiva di euro 150,00 per ciascun figlio, sulla base dell'errato presupposto che il collocamento dei figli sia prevalente quando invece i tempi di permanenza sono paritari. L'assegno di mantenimento dei figli, posto a carico del padre, appare iniquo e non supportato da un reale e coerente maggior onere accuditivo, erroneamente ravvisato a carico della madre, la quale, in realtà, ha meno tempo a disposizione del padre per poter soddisfare i bisogni dei figli. Chiede per tale motivo che l'assegno di mantenimento del padre a favore dei figli venga revocato. Anche questa domanda va respinta, dovendosi tenere conto della mutata situazione, dopo il deposito del ricorso. Considerato sia il cambiamento di lavoro della madre, che necessariamente ha comportato un periodo di minor guadagno sia, soprattutto,
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l'aumento del mantenimento diretto da parte della madre, si reputa equo porre a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a 200 euro ciascuno. Appare equo far decorrere l'assegno da settembre 2025, ovvero da quando le parti hanno fatto presente la mutata situazione quanto al collocamento dei minori e la signora ha evidenziato le proprie difficoltà economiche chiedendo un CP_1 aumento del contributo economico per i figli, essendosi limitata con l'atto di costituzione a chiedere il rigetto della domanda di controparte.
11.5 L'appellante lamenta, con il quinto motivo di gravame, che il Giudice di prime cure lo ha condannato per un terzo alle spese di lite, posto che la domanda da lui proposta di avere il collocamento prevalente dei figli era supportata da una concreta e innegabile maggior disponibilità di tempo rispetto alla madre. Inoltre, aggiunge che il collocamento, di fatto paritario tra i due genitori, comporta una parziale soccombenza anche della madre. Anche questo motivo va respinto, considerata la pluralità di domande proposte il primo grado e la soluzione adottata dal Tribunale, che si condivide. La Corte ritiene pertanto che l'appello debba essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di causa alla controparte, secondo i parametri di legge. Non si ritiene ricorrano i presupposti della lite temeraria. Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4325/2024 del Tribunale di Brescia, depositata il 22.10.2024 e sull'appello incidentale proposto da nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del CP_1
P.G., così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- DISPONE che le frequentazioni tra i minori e il padre avvengano mediante accordi diretti tra il padre e i figli, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei minori;
- PONE a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a euro 200,00 ciascuno (400 euro mensili) da corrispondersi alla signora mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese a decorrere da settembre 2025, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
- CONDANNA a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1 procedimento che liquida in euro 6.946,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e
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CPA.
- dà atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 16.9.2025
Presidente Maria Grazia Domanico
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