Decreto cautelare 15 dicembre 2017
Ordinanza cautelare 1 febbraio 2018
Decreto decisorio 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 01/02/2018, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2018
N. 11368/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11368 del 2017, proposto da:
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contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in OM, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
RI RU, OS SI non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del D.M. MIUR n. 400/2017 di definizione delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) nella parte in cui non consente a coloro che sono in possesso di un diploma conseguito presso un istituto tecnico professionale di accedervi.
- del D.M. MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – n. 374/2017 nella parte in cui, nell’ambito dell’aggiornamento della I e II fascia delle G.I., non consente, a coloro che sono in possesso di un diploma conseguito presso un istituto tecnico professionale, di iscriversi in seconda fascia delle Graduatorie medesime.
e
PER L'ACCERTAMENTO del diritto degli istanti a veder riconoscere il proprio titolo, conseguito presso un istituto tecnico professionale, quale titolo abilitante all'insegnamento e per l'effetto ad ottenere l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento e/o nella se-conda fascia delle graduatorie di istituto delle province d'interesse, per le classi concorsuali di loro interesse, valide per il triennio 2017/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 la dott.ssa Ines MOa AC Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha evidenziato, con dichiarazione resa a verbale, di aver interesse alla decisione cautelare limitatamente all’impugnativa del DM 374/2017 e all’accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento del titolo abilitante e all’inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto, anche ai sensi della sentenza di questa sezione alla luce della sentenza della Sezione n. 9234/2017;
rilevato che, sotto tale profilo- anche a prescindere dalla natura generale e astratta dell’atto impugnato e dall’insussistenza di un pericolo concreto e attuale in mancanza dei provvedimenti di diniego all’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto o comunque di specifiche domande di inserimento- sussistono profili di irricevibilità per tardività dell’impugnativa avverso il DM 374 e di inammissibilità dell’azione di accertamento, e pertanto l’istanza cautelare non può essere accolta per insussistenza del prescritto fumus;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l’istanza.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
IC Savoia, Presidente
Ines MOa AC Pisano, Consigliere, Estensore
EM Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ines MOa AC Pisano | IC Savoia |
IL SEGRETARIO