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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5/2025 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Parte_1 Parte_2
Mazzetti, presso il quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti: hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di prima comparizione delle parti in data 04.02.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 05.02.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 07.01.2025, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
05.06.2004, in Montale (PT).
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Con nota di deposito del 05.02.2025, le parti hanno altresì depositato la documentazione integrativa richiesta dal Giudice con provvedimento del 03.02.2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, conclusa in data 05.10.2023, trascritta nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Montale, al n. 35, parte II, serie C, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...], al suo collocamento e mantenimento, rileva il Per_1
Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della bambina, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
pagina 2 di 6 Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili tra i coniugi e Parte_1
, sposati a Montale il 05.06.2004 con atto trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, Serie A, anno 2004;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Quanto alla figlia minore:
Percorso scolastico: la figlia frequenta la classe seconda superiore (non si Per_1
riporta l'attività sportiva, incompleta). La bambina gode di buona salute;
- L'affidamento di rimarrà condiviso tra i genitori che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, mantenendo tuttavia in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie. È nel miglior interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni.
Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Nella quotidianità ogni decisione relativa alla sfera sanitaria e scolastica andrà condivisa, secondo il principio della bigenitorialità; Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il bambino. Ogni genitore pagina 3 di 6 deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lei.
- Saranno preservati i diritti della figlia
Alla bigenitorialità
A non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori
A non ricevere informazioni denigranti squalificanti o alienanti sui genitori, o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
A non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori resterà collocato anagraficamente ed in via prevalente presso la madre.
- Il regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza della bambina presso ciascun genitore avverrà secondo il piano genitoriale qui dedotto: I genitori concordano che, la minore potrà trascorrere due fine settimana alternati con il padre e con la madre dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina;
Durante i giorni della settimana, da lunedì a venerdì la residenza abituale di
è fissata presso la residenza della madre e trascorrerà con il padre: un Per_1
giorno a settimana quando il fine settimana è con il padre e due giorni quando il fine settimana sarà con la madre, tali giorni verranno concordati settimanalmente secondo gli impegni ludici e scolastici di Per_1
Durante il periodo estivo la figlia potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con il padre da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
Il periodo di natale: il giorno del 25 alternano il pranzo e la cena con la madre ed il padre ad anni alterni così come l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno; anni alterni pasqua e pasquetta;
In caso di malattia certificata: la bambina rimane nella casa in cui si trova per i giorni previsti dal certificato l'altro genitore potrà andare a trovarlo previo accordo. Alla chiusura della malattia riprenderà immediatamente il calendario ordinario. In assenza di febbre verrà rispettato il calendario ordinario pagina 4 di 6 il calendario di frequentazione sopra illustrato trova attuazione contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale;
nel periodo in cui il figlio starà con ciascun genitore, quest'ultimo provvederà ad ogni esigenza economica relativa allo stesso;
- Il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia la somma di Euro 200,00
euro al mese entro il giorno 5 di ogni mese, tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1
Tutte le spese della minore saranno a carico dei genitori al 50% compreso tutto l'abbigliamento, per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria sarà rimborsato dall'altro entro
48 ore dall'esibizione del giustificativo di spesa;
le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento;
3) prende atto delle seguenti condizioni:
- Il Sig. dichiara di aver già provveduto alla richiesta del cambio di Pt_2
residenza
4) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montale di provvedere alle annotazioni di legge;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
pagina 5 di 6 dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5/2025 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Parte_1 Parte_2
Mazzetti, presso il quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti: hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di prima comparizione delle parti in data 04.02.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 05.02.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 07.01.2025, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
05.06.2004, in Montale (PT).
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Con nota di deposito del 05.02.2025, le parti hanno altresì depositato la documentazione integrativa richiesta dal Giudice con provvedimento del 03.02.2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, conclusa in data 05.10.2023, trascritta nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Montale, al n. 35, parte II, serie C, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...], al suo collocamento e mantenimento, rileva il Per_1
Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della bambina, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
pagina 2 di 6 Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili tra i coniugi e Parte_1
, sposati a Montale il 05.06.2004 con atto trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, Serie A, anno 2004;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Quanto alla figlia minore:
Percorso scolastico: la figlia frequenta la classe seconda superiore (non si Per_1
riporta l'attività sportiva, incompleta). La bambina gode di buona salute;
- L'affidamento di rimarrà condiviso tra i genitori che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, mantenendo tuttavia in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie. È nel miglior interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni.
Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Nella quotidianità ogni decisione relativa alla sfera sanitaria e scolastica andrà condivisa, secondo il principio della bigenitorialità; Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il bambino. Ogni genitore pagina 3 di 6 deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lei.
- Saranno preservati i diritti della figlia
Alla bigenitorialità
A non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori
A non ricevere informazioni denigranti squalificanti o alienanti sui genitori, o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
A non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori resterà collocato anagraficamente ed in via prevalente presso la madre.
- Il regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza della bambina presso ciascun genitore avverrà secondo il piano genitoriale qui dedotto: I genitori concordano che, la minore potrà trascorrere due fine settimana alternati con il padre e con la madre dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina;
Durante i giorni della settimana, da lunedì a venerdì la residenza abituale di
è fissata presso la residenza della madre e trascorrerà con il padre: un Per_1
giorno a settimana quando il fine settimana è con il padre e due giorni quando il fine settimana sarà con la madre, tali giorni verranno concordati settimanalmente secondo gli impegni ludici e scolastici di Per_1
Durante il periodo estivo la figlia potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con il padre da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
Il periodo di natale: il giorno del 25 alternano il pranzo e la cena con la madre ed il padre ad anni alterni così come l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno; anni alterni pasqua e pasquetta;
In caso di malattia certificata: la bambina rimane nella casa in cui si trova per i giorni previsti dal certificato l'altro genitore potrà andare a trovarlo previo accordo. Alla chiusura della malattia riprenderà immediatamente il calendario ordinario. In assenza di febbre verrà rispettato il calendario ordinario pagina 4 di 6 il calendario di frequentazione sopra illustrato trova attuazione contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale;
nel periodo in cui il figlio starà con ciascun genitore, quest'ultimo provvederà ad ogni esigenza economica relativa allo stesso;
- Il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia la somma di Euro 200,00
euro al mese entro il giorno 5 di ogni mese, tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1
Tutte le spese della minore saranno a carico dei genitori al 50% compreso tutto l'abbigliamento, per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria sarà rimborsato dall'altro entro
48 ore dall'esibizione del giustificativo di spesa;
le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento;
3) prende atto delle seguenti condizioni:
- Il Sig. dichiara di aver già provveduto alla richiesta del cambio di Pt_2
residenza
4) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montale di provvedere alle annotazioni di legge;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
pagina 5 di 6 dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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