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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2132 degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Fulvio Parte_1
Rufini
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza del 9.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società ha riassunto, dinanzi all'intestato Tribunale e nei confronti Parte_1
della società il giudizio già introdotto davanti alla Corte di Giustizia Controparte_1
tributaria di primo grado di Roma, la quale, con sentenza del 17.2.2023, ha declinato la propria
Pagina 1 di 4 giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
2. Parte attrice ha dedotto: che, in data 11.2.2022, nella dichiarata Controparte_1
qualità di concessionaria del servizio di accertamento della in virtù di contratto Pt_2
stipulato con ha notificato ingiunzione fiscale ex R.D. n 639/1910 n. Controparte_2
ING/30-2022-135 del 8.2.2022, per il pagamento della somma di euro 10.267,27, relativamente all'accertamento T.I.A. n. 2824 del 21.01.2016, notificato alla parte attrice in data 8.2.2016, anno di imposta 2012, per euro 9.355,35; che la società Controparte_1
è carente del potere di accertamento, per essere intervenuta la scadenza del contratto che l'esercizio di tale servizio ha concesso;
che l'ingiunzione fiscale è illegittima per carenza dei requisiti formali previsti dalla normativa vigente.
3. Parte attrice ha articolato le seguenti conclusioni, cui si è riportata in sede di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, in accoglimento delle spiegate motivazioni: in via preliminare e pregiudiziale, 1) sospendere
l'esecuzione dell'ingiunzione fiscale impugnata, ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. 546/1992, anche inaudita altera parte, sussistendo il fumus boni iuris, vista la sua manifesta inesistenza, nullità, illegittimità, nonché il periculum in mora, tenuto conto degli evidenti disagi, anche in riferimento agli importi pretesi, che si troverebbe ad affrontare la ricorrente a seguito della conseguente procedura per la riscossione coattiva di tali importi;
in via principale e nel merito 2) dichiarare nulla, inefficace ovvero annullare l'ingiunzione fiscale impugnata, in quanto nulla e/o illegittima per le ragioni espresse nella parte motiva del presente ricorso. Con vittoria di spese
e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A (4%) come per legge.”.
4. Parte convenuta, benché evocata in giudizio, non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
5. La causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ. all'udienza del 9.12.2025.
6. Ciò posto, con riguardo all'eccezione veicolata dalla società relativa Parte_1
alla carenza del potere di adottare l'ingiunzione fiscale in capo all'odierna convenuta, devesi rammentare come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, non è dato rinvenire alcuno spazio per l'autonomia
Pagina 2 di 4 contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa euro unitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica” (cfr. Cons. Stato, 30.08.2022, n.
7562; conf. Cons. Stato n. 1521 del 2017, Cons. Stato n. 7261 del 2010).
6.1. Ebbene, è noto che “al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete
l'attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento” (cfr. Cass.
12.01.2022, n. 752, conf. Cass. 14.07.2017, n. 17491), assumendo dirimente rilevanza, vieppiù
a fronte dell'eccezione della società la persistenza del rapporto tra l'ente Parte_1
impositore e il concessionario della riscossione.
6.2. Alla luce del contratto prodotto in copia in atti, emerge come sia stata convenuta la relativa durata sino al 30 novembre 2015, con possibilità di ripetizione del servizio analogo per due anni, dopodiché si è previsto che l'affidamento “decadrà automaticamente di pieno diritto senza necessità di comunicazione scritta” (cfr. art. 3 del contratto tra e Controparte_2 [...]
. CP_1
6.3. Sicché, alla stregua dei documenti in atti, a fronte di ingiunzione del 8.2.2022, non risulta asseverata la sussistenza di perdurante affidamento del servizio in capo alla società ingiungente, la quale, d'altro canto, optando per la contumacia in giudizio, non ha inteso apportare diversi elementi di valutazione.
7. Conclusivamente, deve essere annullata l'ingiunzione di pagamento distinta al n. ING/30-
2022-135 del 08/02/2022.
Il carattere dirimente delle considerazioni svolte, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
8. Le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pagina 3 di 4 Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla nei riguardi della società l'ingiunzione di pagamento distinta Parte_1
al n. ING/30-2022-135 del 08/02/2022;
- condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, nei confronti della società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., delle spese del giudizio, che liquida in euro 264,00 per esborsi e in euro
3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Addì 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2132 degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Fulvio Parte_1
Rufini
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza del 9.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società ha riassunto, dinanzi all'intestato Tribunale e nei confronti Parte_1
della società il giudizio già introdotto davanti alla Corte di Giustizia Controparte_1
tributaria di primo grado di Roma, la quale, con sentenza del 17.2.2023, ha declinato la propria
Pagina 1 di 4 giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
2. Parte attrice ha dedotto: che, in data 11.2.2022, nella dichiarata Controparte_1
qualità di concessionaria del servizio di accertamento della in virtù di contratto Pt_2
stipulato con ha notificato ingiunzione fiscale ex R.D. n 639/1910 n. Controparte_2
ING/30-2022-135 del 8.2.2022, per il pagamento della somma di euro 10.267,27, relativamente all'accertamento T.I.A. n. 2824 del 21.01.2016, notificato alla parte attrice in data 8.2.2016, anno di imposta 2012, per euro 9.355,35; che la società Controparte_1
è carente del potere di accertamento, per essere intervenuta la scadenza del contratto che l'esercizio di tale servizio ha concesso;
che l'ingiunzione fiscale è illegittima per carenza dei requisiti formali previsti dalla normativa vigente.
3. Parte attrice ha articolato le seguenti conclusioni, cui si è riportata in sede di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, in accoglimento delle spiegate motivazioni: in via preliminare e pregiudiziale, 1) sospendere
l'esecuzione dell'ingiunzione fiscale impugnata, ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. 546/1992, anche inaudita altera parte, sussistendo il fumus boni iuris, vista la sua manifesta inesistenza, nullità, illegittimità, nonché il periculum in mora, tenuto conto degli evidenti disagi, anche in riferimento agli importi pretesi, che si troverebbe ad affrontare la ricorrente a seguito della conseguente procedura per la riscossione coattiva di tali importi;
in via principale e nel merito 2) dichiarare nulla, inefficace ovvero annullare l'ingiunzione fiscale impugnata, in quanto nulla e/o illegittima per le ragioni espresse nella parte motiva del presente ricorso. Con vittoria di spese
e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A (4%) come per legge.”.
4. Parte convenuta, benché evocata in giudizio, non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
5. La causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ. all'udienza del 9.12.2025.
6. Ciò posto, con riguardo all'eccezione veicolata dalla società relativa Parte_1
alla carenza del potere di adottare l'ingiunzione fiscale in capo all'odierna convenuta, devesi rammentare come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, non è dato rinvenire alcuno spazio per l'autonomia
Pagina 2 di 4 contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa euro unitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica” (cfr. Cons. Stato, 30.08.2022, n.
7562; conf. Cons. Stato n. 1521 del 2017, Cons. Stato n. 7261 del 2010).
6.1. Ebbene, è noto che “al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete
l'attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento” (cfr. Cass.
12.01.2022, n. 752, conf. Cass. 14.07.2017, n. 17491), assumendo dirimente rilevanza, vieppiù
a fronte dell'eccezione della società la persistenza del rapporto tra l'ente Parte_1
impositore e il concessionario della riscossione.
6.2. Alla luce del contratto prodotto in copia in atti, emerge come sia stata convenuta la relativa durata sino al 30 novembre 2015, con possibilità di ripetizione del servizio analogo per due anni, dopodiché si è previsto che l'affidamento “decadrà automaticamente di pieno diritto senza necessità di comunicazione scritta” (cfr. art. 3 del contratto tra e Controparte_2 [...]
. CP_1
6.3. Sicché, alla stregua dei documenti in atti, a fronte di ingiunzione del 8.2.2022, non risulta asseverata la sussistenza di perdurante affidamento del servizio in capo alla società ingiungente, la quale, d'altro canto, optando per la contumacia in giudizio, non ha inteso apportare diversi elementi di valutazione.
7. Conclusivamente, deve essere annullata l'ingiunzione di pagamento distinta al n. ING/30-
2022-135 del 08/02/2022.
Il carattere dirimente delle considerazioni svolte, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
8. Le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pagina 3 di 4 Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla nei riguardi della società l'ingiunzione di pagamento distinta Parte_1
al n. ING/30-2022-135 del 08/02/2022;
- condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, nei confronti della società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., delle spese del giudizio, che liquida in euro 264,00 per esborsi e in euro
3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Addì 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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