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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da
(c.f. ), con sede legale in Nuoro ed elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Alghero presso lo studio dell'avv. Danilo Mattana, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in presso lo Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
studio dell'avv. Antonio Bardi, che la rappresenta e difende,
appellata
all'udienza del 21 febbraio 2025 la causa è stata decisa, mediante lettura del dispositivo, sulle
Pagina 1 seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di voglia Codesta Corte di Appello, accogliendo i motivi di Parte_1
appello e in riforma della sentenza impugnata, ogni contraria domanda o eccezione respinta
1) accertare e dichiarare l'invalidità o inefficacia dell'Ordinanza Ingiunzione n. 68 del
03/12/2021 emessa dalla provincia di;
CP_1
2) con vittoria di spese del doppio grado del giudizio;
nell'interesse della : voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_1
in via principale
1. rigettare il ricorso e dichiararlo nullo, inammissibile e/o irricevibile;
2. con vittoria di spese e compensi ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con la sentenza n. 368/2023 pubblicata il 26 giugno 2023, il Tribunale di Oristano aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 67/2021, emessa in data 25 novembre 2021, con cui la Provincia di le CP_1
aveva irrogato, nella sua qualità di coobbligata in solido con il trasgressore, dott. Parte_2
la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.400,00, oltre spese di istruttoria e notifica, per la violazione dell'art. 133, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto, all'esito di analisi condotte a campione in data 14 e 15 marzo 2017 presso l'impianto di depurazione dei reflui di
Samugheo, era stato riscontrato il superamento dell'azoto nitrico.
Il Tribunale, dopo avere ricordato che l'opponente aveva eccepito la errata applicazione,
nella fattispecie concreta, delle prescrizioni contenute nella Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte III,
del D. Lgs. n. 152/2006, riguardanti le sole fognature destinante al convogliamento anche di
Pagina 2 acque reflue industriali e non anche– come nell'ipotesi del depuratore di Samugheo – delle sole acque reflue urbane, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la gestione dell'impianto di Samugheo era stata affidata alla Società Idrotecnica S.r.l., il difetto di legittimazione passiva in capo al dott. poiché questi non rivestiva la qualità di Parte_2
legale rappresentante della il difetto dei presupposti per l'applicazione Controparte_2
della sanzione e la errata quantificazione della misura della sanzione, aveva esaminato ciascuno dei cinque motivi di doglianza e, reputandoli infondati, aveva rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
1.2 Averso tale decisione ha proposto tempestivo appello. Parte_1
L'appellante, in particolare, ha dichiarato di voler proporre appello avverso la sentenza
n°368/2023 emessa dal Tribunale di Oristano il 26.6.2023 e pubblicata in pari data, non
notificata, con la quale è stato respinto il ricorso in opposizione promosso da Parte_1
avverso Ordinanza n. 68 del 03.12.2021 notificata in data 17.12.2021 con cui la CP_1
…ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista
[...]
dall'art. 133 comma 1 del D. Lgs 152/06 nella misura di Euro 6.000,00 … in seguito al verbale
di contestazione di illecito amministrativo prot. n. 23451 del 10/07/2017, elevato dall'ARPAS
– Dipartimento Provinciale di Oristano, per la violazione di cui all'art. 133, comma 1, del D.
Lgs 152/06 al superamento, nel depuratore di SC RO (Ispinidoro) e in relazione al
parametro ESCHERICHIA dei valori limite di emissione fissati nelle Tabelle 1 e 3 Per_1
dell'Allegato 5 alla parte III del DLgs 152/06 e prescritti nel provvedimento autorizzativo
n.1251 del 15/0/2016 rilasciato dalla Provincia di . CP_1
ha censurato la sentenza impugnata nella parte relativa al mancato Parte_1
riconoscimento della operatività della “delega di funzioni” in capo alla società Acciona S.A.
Pagina 3 (in sentenza di legge Idrotecnica srl.) sostenendo, in estrema sintesi, che dal contenuto del
contratto e dell'allegato capitolato d'oneri risulta, inequivocabilmente, che l'intera gestione e
manutenzione dell'impianto di depurazione, anche per quanto riguarda l'obbligo di curare il
rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi, erano stati interamente trasferiti alla Acciona
Agua, che se ne era assunta la responsabilità anche sotto tale profilo;
né possono rilevarsi
poteri di ingerenza, direzione e controllo su tali attività per il solo fatto che nel contratto fosse
prescritto che la appaltatrice doveva seguire le istruzioni della società, trattandosi di
previsione che, a fronte dei precisi obblighi previsti nel capitolato speciale, ed assunti dalla
appaltatrice, non consente di ritenere con certezza la sussistenza di poteri di ingerenza da parte
di Pt_1
La si è costituita in giudizio ed ha resistito, evidenziando che la Controparte_1
sentenza richiamata e allegata, ossia la n. 368/2023, si riferisce ad un caso completamente
diverso rispetto a quanto sviluppato nell'atto di appello e precisando che dalla lettura della
sentenza n. 368/2023 emerge che la stessa riguarda il ricorso in opposizione R.G. 107/2022,
relativo a un'altra procedura sanzionatoria concernente un diverso impianto di depurazione
dei reflui: veniva infatti adottata a definizione del ricorso in opposizione promosso avverso
l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 67/2021, riferita all'impianto di depurazione dei reflui
di Samugheo, ove era stata accertata la non conformità ai valori di legge del parametro Azoto
nitroso. Trattasi, pertanto, di errore macroscopico nel richiamare la sentenza, riguardante un
caso completamente diverso. Pertanto risulta del tutto inconferente sia nel merito che nelle
relative produzioni documentali il ricorso in appello RG 30/2024 per cui risulta impossibile
conoscere i motivi di censura dell'atto introduttivo al giudizio oltre a rendere difficile
identificare con rassicurante certezza l'identità della sentenza appellata anche al fine di
Pagina 4 predisporre una difesa appropriata.
La causa è stata, quindi, decisa sulle conclusioni sopra trascritte.
2.1 Ebbene, come si è accennato, nell'atto di impugnazione ha dichiarato di Parte_1
volere impugnare la sentenza n°368/2023 emessa dal Tribunale di Oristano il 26.6.2023 e, in adempimento dell'onere imposto dall'art. 347, comma 2, c.p.c., ha depositato copia proprio di tale sentenza.
La stessa tuttavia, nello stesso atto di impugnazione ha descritto una vicenda Pt_1
completamente diversa da quella esaminata dal Tribunale di Oristano con la citata sentenza n.
368/2023 ed ha sviluppato motivi di censura con questa non pertinenti.
L'appellante, infatti, ha lamentato il rigetto del ricorso in opposizione promosso da Pt_1
avverso Ordinanza n. 68 del 03.12.2021 notificata in data 17.12.2021 con cui la
[...]
ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria Controparte_1
prevista dall'art. 133 comma 1 del D. Lgs 152/06 nella misura di Euro 6.000,00 … emessa in
seguito al verbale di contestazione di illecito amministrativo prot. n. 23451 del 10/07/2017,
elevato dall'ARPAS – Dipartimento Provinciale di Oristano, per la violazione di cui all'art.
133, comma 1, del D. Lgs 152/06 al superamento, nel depuratore di SC RO
(Ispinidoro) e in relazione al parametro escherichia coli, dei valori limite di emissione fissati
nelle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla parte III del DLgs 152/06, sostenendo che l'intera
gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, anche per quanto riguarda l'obbligo di
curare il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi, erano stati interamente trasferiti alla
Acciona Agua, che se ne era assunta la responsabilità anche sotto tale profilo.
Con la sentenza n. 368/2023 pubblicata il 26 giugno 2023, invece, il Tribunale di Oristano
aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione di Parte_1
Pagina 5 pagamento n. 67/2021, emessa in data 25 novembre 2021, con cui la le Controparte_1
aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.400,00 per la violazione dell'art. 133, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto, all'esito di analisi condotte a campione in data 14 e 15 marzo 2017 presso l'impianto di depurazione dei reflui di Samugheo, era stato riscontrato il superamento del parametro dell'azoto nitrico. La gestione e la conduzione dell'impianto di Samugheo, del resto, anche alla stregua delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erano state affidate alla società Idrotecnica s.r.l. e non alla Acciona Agua, menzionata nell'atto di appello.
2.2 La stessa appellante, d'altro canto, nonostante la con la comparsa Controparte_1
di costituzione abbia tempestivamente sottolineato che la sentenza richiamata e allegata, ossia
la n. 368/2023, si riferisce ad un caso completamente diverso rispetto a quanto sviluppato
nell'atto di appello, non ha fornito alcuna spiegazione di tale discordanza né ha dedotto che l'impugnazione era, in realtà, rivolta nei confronti di un'altra sentenza.
2.3 La Suprema Corte, in ogni caso, ha sottolineato che ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate (Cass. 17 aprile 2023, n. 10126), che, nel caso in esame, è
proprio la sentenza n. 368/2023 del Tribunale di Oristano.
2.4 In questo quadro, dunque, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
In vero, gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
Pagina 6 valore della causa, commisurato all'importo della sanzione e della complessiva attività svolta,
con esclusione della fase istruttoria (nella specie non tenuta), secondo i valori medi stabiliti dal
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 368/23 Parte_1
del Tribunale di Oristano;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della , delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi professionali,
oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari il 21 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore dott. Stefano Greco
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da
(c.f. ), con sede legale in Nuoro ed elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Alghero presso lo studio dell'avv. Danilo Mattana, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in presso lo Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
studio dell'avv. Antonio Bardi, che la rappresenta e difende,
appellata
all'udienza del 21 febbraio 2025 la causa è stata decisa, mediante lettura del dispositivo, sulle
Pagina 1 seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di voglia Codesta Corte di Appello, accogliendo i motivi di Parte_1
appello e in riforma della sentenza impugnata, ogni contraria domanda o eccezione respinta
1) accertare e dichiarare l'invalidità o inefficacia dell'Ordinanza Ingiunzione n. 68 del
03/12/2021 emessa dalla provincia di;
CP_1
2) con vittoria di spese del doppio grado del giudizio;
nell'interesse della : voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_1
in via principale
1. rigettare il ricorso e dichiararlo nullo, inammissibile e/o irricevibile;
2. con vittoria di spese e compensi ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con la sentenza n. 368/2023 pubblicata il 26 giugno 2023, il Tribunale di Oristano aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 67/2021, emessa in data 25 novembre 2021, con cui la Provincia di le CP_1
aveva irrogato, nella sua qualità di coobbligata in solido con il trasgressore, dott. Parte_2
la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.400,00, oltre spese di istruttoria e notifica, per la violazione dell'art. 133, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto, all'esito di analisi condotte a campione in data 14 e 15 marzo 2017 presso l'impianto di depurazione dei reflui di
Samugheo, era stato riscontrato il superamento dell'azoto nitrico.
Il Tribunale, dopo avere ricordato che l'opponente aveva eccepito la errata applicazione,
nella fattispecie concreta, delle prescrizioni contenute nella Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte III,
del D. Lgs. n. 152/2006, riguardanti le sole fognature destinante al convogliamento anche di
Pagina 2 acque reflue industriali e non anche– come nell'ipotesi del depuratore di Samugheo – delle sole acque reflue urbane, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la gestione dell'impianto di Samugheo era stata affidata alla Società Idrotecnica S.r.l., il difetto di legittimazione passiva in capo al dott. poiché questi non rivestiva la qualità di Parte_2
legale rappresentante della il difetto dei presupposti per l'applicazione Controparte_2
della sanzione e la errata quantificazione della misura della sanzione, aveva esaminato ciascuno dei cinque motivi di doglianza e, reputandoli infondati, aveva rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
1.2 Averso tale decisione ha proposto tempestivo appello. Parte_1
L'appellante, in particolare, ha dichiarato di voler proporre appello avverso la sentenza
n°368/2023 emessa dal Tribunale di Oristano il 26.6.2023 e pubblicata in pari data, non
notificata, con la quale è stato respinto il ricorso in opposizione promosso da Parte_1
avverso Ordinanza n. 68 del 03.12.2021 notificata in data 17.12.2021 con cui la CP_1
…ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista
[...]
dall'art. 133 comma 1 del D. Lgs 152/06 nella misura di Euro 6.000,00 … in seguito al verbale
di contestazione di illecito amministrativo prot. n. 23451 del 10/07/2017, elevato dall'ARPAS
– Dipartimento Provinciale di Oristano, per la violazione di cui all'art. 133, comma 1, del D.
Lgs 152/06 al superamento, nel depuratore di SC RO (Ispinidoro) e in relazione al
parametro ESCHERICHIA dei valori limite di emissione fissati nelle Tabelle 1 e 3 Per_1
dell'Allegato 5 alla parte III del DLgs 152/06 e prescritti nel provvedimento autorizzativo
n.1251 del 15/0/2016 rilasciato dalla Provincia di . CP_1
ha censurato la sentenza impugnata nella parte relativa al mancato Parte_1
riconoscimento della operatività della “delega di funzioni” in capo alla società Acciona S.A.
Pagina 3 (in sentenza di legge Idrotecnica srl.) sostenendo, in estrema sintesi, che dal contenuto del
contratto e dell'allegato capitolato d'oneri risulta, inequivocabilmente, che l'intera gestione e
manutenzione dell'impianto di depurazione, anche per quanto riguarda l'obbligo di curare il
rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi, erano stati interamente trasferiti alla Acciona
Agua, che se ne era assunta la responsabilità anche sotto tale profilo;
né possono rilevarsi
poteri di ingerenza, direzione e controllo su tali attività per il solo fatto che nel contratto fosse
prescritto che la appaltatrice doveva seguire le istruzioni della società, trattandosi di
previsione che, a fronte dei precisi obblighi previsti nel capitolato speciale, ed assunti dalla
appaltatrice, non consente di ritenere con certezza la sussistenza di poteri di ingerenza da parte
di Pt_1
La si è costituita in giudizio ed ha resistito, evidenziando che la Controparte_1
sentenza richiamata e allegata, ossia la n. 368/2023, si riferisce ad un caso completamente
diverso rispetto a quanto sviluppato nell'atto di appello e precisando che dalla lettura della
sentenza n. 368/2023 emerge che la stessa riguarda il ricorso in opposizione R.G. 107/2022,
relativo a un'altra procedura sanzionatoria concernente un diverso impianto di depurazione
dei reflui: veniva infatti adottata a definizione del ricorso in opposizione promosso avverso
l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 67/2021, riferita all'impianto di depurazione dei reflui
di Samugheo, ove era stata accertata la non conformità ai valori di legge del parametro Azoto
nitroso. Trattasi, pertanto, di errore macroscopico nel richiamare la sentenza, riguardante un
caso completamente diverso. Pertanto risulta del tutto inconferente sia nel merito che nelle
relative produzioni documentali il ricorso in appello RG 30/2024 per cui risulta impossibile
conoscere i motivi di censura dell'atto introduttivo al giudizio oltre a rendere difficile
identificare con rassicurante certezza l'identità della sentenza appellata anche al fine di
Pagina 4 predisporre una difesa appropriata.
La causa è stata, quindi, decisa sulle conclusioni sopra trascritte.
2.1 Ebbene, come si è accennato, nell'atto di impugnazione ha dichiarato di Parte_1
volere impugnare la sentenza n°368/2023 emessa dal Tribunale di Oristano il 26.6.2023 e, in adempimento dell'onere imposto dall'art. 347, comma 2, c.p.c., ha depositato copia proprio di tale sentenza.
La stessa tuttavia, nello stesso atto di impugnazione ha descritto una vicenda Pt_1
completamente diversa da quella esaminata dal Tribunale di Oristano con la citata sentenza n.
368/2023 ed ha sviluppato motivi di censura con questa non pertinenti.
L'appellante, infatti, ha lamentato il rigetto del ricorso in opposizione promosso da Pt_1
avverso Ordinanza n. 68 del 03.12.2021 notificata in data 17.12.2021 con cui la
[...]
ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria Controparte_1
prevista dall'art. 133 comma 1 del D. Lgs 152/06 nella misura di Euro 6.000,00 … emessa in
seguito al verbale di contestazione di illecito amministrativo prot. n. 23451 del 10/07/2017,
elevato dall'ARPAS – Dipartimento Provinciale di Oristano, per la violazione di cui all'art.
133, comma 1, del D. Lgs 152/06 al superamento, nel depuratore di SC RO
(Ispinidoro) e in relazione al parametro escherichia coli, dei valori limite di emissione fissati
nelle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla parte III del DLgs 152/06, sostenendo che l'intera
gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, anche per quanto riguarda l'obbligo di
curare il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi, erano stati interamente trasferiti alla
Acciona Agua, che se ne era assunta la responsabilità anche sotto tale profilo.
Con la sentenza n. 368/2023 pubblicata il 26 giugno 2023, invece, il Tribunale di Oristano
aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione di Parte_1
Pagina 5 pagamento n. 67/2021, emessa in data 25 novembre 2021, con cui la le Controparte_1
aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.400,00 per la violazione dell'art. 133, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto, all'esito di analisi condotte a campione in data 14 e 15 marzo 2017 presso l'impianto di depurazione dei reflui di Samugheo, era stato riscontrato il superamento del parametro dell'azoto nitrico. La gestione e la conduzione dell'impianto di Samugheo, del resto, anche alla stregua delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erano state affidate alla società Idrotecnica s.r.l. e non alla Acciona Agua, menzionata nell'atto di appello.
2.2 La stessa appellante, d'altro canto, nonostante la con la comparsa Controparte_1
di costituzione abbia tempestivamente sottolineato che la sentenza richiamata e allegata, ossia
la n. 368/2023, si riferisce ad un caso completamente diverso rispetto a quanto sviluppato
nell'atto di appello, non ha fornito alcuna spiegazione di tale discordanza né ha dedotto che l'impugnazione era, in realtà, rivolta nei confronti di un'altra sentenza.
2.3 La Suprema Corte, in ogni caso, ha sottolineato che ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate (Cass. 17 aprile 2023, n. 10126), che, nel caso in esame, è
proprio la sentenza n. 368/2023 del Tribunale di Oristano.
2.4 In questo quadro, dunque, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
In vero, gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
Pagina 6 valore della causa, commisurato all'importo della sanzione e della complessiva attività svolta,
con esclusione della fase istruttoria (nella specie non tenuta), secondo i valori medi stabiliti dal
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 368/23 Parte_1
del Tribunale di Oristano;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della , delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi professionali,
oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari il 21 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore dott. Stefano Greco
Pagina 7