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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7886/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7886 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
e Parte_1 Parte_2
e , Parte_1 Parte_2
attori opponenti, con l'avvocato Nicola Monteverdi
e
CASSA PADANA BANCA Controparte_1
convenuta opposta, con gli avvocati Giacomo Bettoni e Anita Bettoni
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12 dicembre 2024 e perciò, per tutte le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente e allegati al verbale di udienza.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1740/2021 – R.G. 4296/2021 – del 3 maggio 2021 il Tribunale di Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità: Cassa Controparte_2
Padana), ingiungeva alla società agricola nonché ai Parte_1 Parte_3 Parte_2
soci illimitatamente responsabili e fideiussori e , di pagare in Parte_1 Parte_2
favore della ricorrente, in via tra loro solidale, la somma capitale di € 112.397,81, somma originata dal pagina 1 di 4 saldo del mutuo fondiario n. 185623 stipulato il 26 aprile 2018, oltre accessori, interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso tale decreto, notificato il 7 maggio 2021 ai due soci e fideiussori e il 13 maggio 2021 alla società, proponevano opposizione, con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2021, la società agricola nonché ai soci illimitatamente responsabili e Controparte_3 Parte_2
fideiussori e , contestando sotto vari profili la pretesa azionata Parte_1 Parte_2
in via monitoria dalla banca e chiedendo in via principale la revoca del decreto emesso nei confronti dei fideiussori, previa declaratoria di nullità dei contratti di fidejussione;
in ogni caso la revoca del decreto nei confronti della debitrice principale, previa rideterminazione dell'importo complessivo del credito della banca;
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva Cassa Padana, eccependo la tardività della opposizione proposta dai fideiussori e la assoluta genericità delle contestazioni relative al quantum debeatur;
chiedendo conseguentemente che il tribunale dichiarasse la inammissibilità dell'opposizione proposta dai fideiussori, e rigettasse l'opposizione proposta dalla società, con conseguente conferma integrale dell'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 maggio 2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La inammissibilità dell'opposizione proposta dai fideiussori e Parte_1 Parte_2
in quanto tardiva.
[...]
Osserva preliminarmente il giudice che nel giudizio di opposizione il giudice adito è tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, al fine di controllare la tempestività dell'opposizione, trattandosi di materia regolata da norme cogenti (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 15387 dell'1 dicembre 2000 e successive conformi); orbene nel caso che ci occupa risulta agli atti che l'opposizione è stata proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.; ed invero, mentre gli opponenti hanno ricevuto la notifica del decreto in data 7 maggio 2021 (cfr. docc. prodotti dalla convenuta con nota di deposito in data 28 gennaio 2022), l'atto di citazione in opposizione risulta notificato alla convenuta opposta in data 22 giugno 2021 (cfr. atto di citazione notificato, prodotto sub all. 1 alla comparsa di costituzione di Cassa Padana); ciò da cui si ricava che l'opposizione (notificata quarantasei giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo) è stata proposta tardivamente.
pagina 2 di 4 Da quanto esposto discende la inammissibilità dell'opposizione proposta dai soci e fideiussori e , e la conseguente conferma dell'opposto decreto nei loro Parte_1 Parte_2
confronti, essendo del tutto superfluo l'esame di tutte le contestazioni specificamente rivolte alla validità dei contratti di fidejussione e comunque alla sussistenza ed entità del credito vantato dalla banca nei loro confronti.
3. L'erroneità del calcolo degli interessi.
La censura è manifestamente infondata.
Ed invero il semplice esame del conteggio analitico del credito richiesto dalla convenuta opposta sub doc. 5 del fascicolo monitorio (peraltro non fatto oggetto di specifiche contestazioni ex adverso) rende palese la circostanza che la creditrice ha chiesto la sola quota capitale delle rate a scadere successivamente alla revoca del finanziamento (€ 107.780,44), e gli interessi moratori sul solo capitale residuo alla data della revoca medesima.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli attori opponenti andranno quindi condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione in favore della convenuta opposta delle spese di lite per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da €
52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara la inammissibilità dell'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo emesso dal g.des. del tribunale di Brescia in data 3 maggio 2021 al n. 1740/2021; rigetta l'opposizione proposta dalla società agricola Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal g.des. del tribunale di Brescia in data 3 maggio 2021 al n.
1740/2021; per l'effetto conferma l'opposto decreto nei confronti di tutti gli opponenti;
condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e
[...]
accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia l'11 marzo 2025. pagina 3 di 4 Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7886 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
e Parte_1 Parte_2
e , Parte_1 Parte_2
attori opponenti, con l'avvocato Nicola Monteverdi
e
CASSA PADANA BANCA Controparte_1
convenuta opposta, con gli avvocati Giacomo Bettoni e Anita Bettoni
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12 dicembre 2024 e perciò, per tutte le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente e allegati al verbale di udienza.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1740/2021 – R.G. 4296/2021 – del 3 maggio 2021 il Tribunale di Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità: Cassa Controparte_2
Padana), ingiungeva alla società agricola nonché ai Parte_1 Parte_3 Parte_2
soci illimitatamente responsabili e fideiussori e , di pagare in Parte_1 Parte_2
favore della ricorrente, in via tra loro solidale, la somma capitale di € 112.397,81, somma originata dal pagina 1 di 4 saldo del mutuo fondiario n. 185623 stipulato il 26 aprile 2018, oltre accessori, interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso tale decreto, notificato il 7 maggio 2021 ai due soci e fideiussori e il 13 maggio 2021 alla società, proponevano opposizione, con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2021, la società agricola nonché ai soci illimitatamente responsabili e Controparte_3 Parte_2
fideiussori e , contestando sotto vari profili la pretesa azionata Parte_1 Parte_2
in via monitoria dalla banca e chiedendo in via principale la revoca del decreto emesso nei confronti dei fideiussori, previa declaratoria di nullità dei contratti di fidejussione;
in ogni caso la revoca del decreto nei confronti della debitrice principale, previa rideterminazione dell'importo complessivo del credito della banca;
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva Cassa Padana, eccependo la tardività della opposizione proposta dai fideiussori e la assoluta genericità delle contestazioni relative al quantum debeatur;
chiedendo conseguentemente che il tribunale dichiarasse la inammissibilità dell'opposizione proposta dai fideiussori, e rigettasse l'opposizione proposta dalla società, con conseguente conferma integrale dell'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 maggio 2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La inammissibilità dell'opposizione proposta dai fideiussori e Parte_1 Parte_2
in quanto tardiva.
[...]
Osserva preliminarmente il giudice che nel giudizio di opposizione il giudice adito è tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, al fine di controllare la tempestività dell'opposizione, trattandosi di materia regolata da norme cogenti (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 15387 dell'1 dicembre 2000 e successive conformi); orbene nel caso che ci occupa risulta agli atti che l'opposizione è stata proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.; ed invero, mentre gli opponenti hanno ricevuto la notifica del decreto in data 7 maggio 2021 (cfr. docc. prodotti dalla convenuta con nota di deposito in data 28 gennaio 2022), l'atto di citazione in opposizione risulta notificato alla convenuta opposta in data 22 giugno 2021 (cfr. atto di citazione notificato, prodotto sub all. 1 alla comparsa di costituzione di Cassa Padana); ciò da cui si ricava che l'opposizione (notificata quarantasei giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo) è stata proposta tardivamente.
pagina 2 di 4 Da quanto esposto discende la inammissibilità dell'opposizione proposta dai soci e fideiussori e , e la conseguente conferma dell'opposto decreto nei loro Parte_1 Parte_2
confronti, essendo del tutto superfluo l'esame di tutte le contestazioni specificamente rivolte alla validità dei contratti di fidejussione e comunque alla sussistenza ed entità del credito vantato dalla banca nei loro confronti.
3. L'erroneità del calcolo degli interessi.
La censura è manifestamente infondata.
Ed invero il semplice esame del conteggio analitico del credito richiesto dalla convenuta opposta sub doc. 5 del fascicolo monitorio (peraltro non fatto oggetto di specifiche contestazioni ex adverso) rende palese la circostanza che la creditrice ha chiesto la sola quota capitale delle rate a scadere successivamente alla revoca del finanziamento (€ 107.780,44), e gli interessi moratori sul solo capitale residuo alla data della revoca medesima.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli attori opponenti andranno quindi condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione in favore della convenuta opposta delle spese di lite per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da €
52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara la inammissibilità dell'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo emesso dal g.des. del tribunale di Brescia in data 3 maggio 2021 al n. 1740/2021; rigetta l'opposizione proposta dalla società agricola Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal g.des. del tribunale di Brescia in data 3 maggio 2021 al n.
1740/2021; per l'effetto conferma l'opposto decreto nei confronti di tutti gli opponenti;
condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e
[...]
accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia l'11 marzo 2025. pagina 3 di 4 Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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