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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 65/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr LV OM Presidente
dr. NT NG Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 24.9.2025, e vertente
TRA
, c.f. , in persona del legale rapp.te pro – Parte_1 P.IVA_1
tempore, dott. , c.f. , nato a [...]_2 CodiceFiscale_1
il 20/12/1955, con sede in , alla Via Unità Italiana n. 28, elett.te dom.to Pt_1
in Santa Maria Capua Vetere, Via Martiri del Dissenso, n. 103, presso lo studio dell'Avv. Mena Minafra, c.f. , PEC: CodiceFiscale_2
fax 0823-796852; mail: da cui Email_1 Email_2
è rapp.to e difeso giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo. 2
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro - tempore Dr. con sede legale in CP_2 Pt_1
alla Via Iaselli, P. IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio P.IVA_2
Romano, c.f. , fax 0823-356863; PEC: CodiceFiscale_3
giusta mandato in calce del D.I. n°1875/2017 Email_3
Tribunale di S. Maria C.V., con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla
Via Roma n°22 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Lamberti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in Parte_3
persona del legale rapp.te pro- tempore, come da atto di appello.
Per l'appellata in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, come da comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 28.12.2021 la Parte_3
, in persona del legale rapp.te pro- tempore proponeva impugnazione
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1862/2021, resa in data 27.5.2021, con la quale era stata rigettata l'originaria opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 1875/2017 (r.g. n. 6188/2017), emesso in data
11.7.2017, con cui le era stato intimato il pagamento in favore del ricorrente in persona del legale rapp.te pro - Parte_4 3
tempore, della somma € 249.735,55, oltre interessi ex art. 5, D. Lgs. n.
231/2002 e spese del procedimento, quale saldo del corrispettivo per le prestazioni di assistenza specialistica erogate per l'esercizio 2012, in regime di accreditamento con il SSN Regione Campania - ambito territoriale della in forza di contratto prot. n. 22862/ASL sottoscritto in data Parte_3
10.8.2012.
L'istante conveniva pertanto innanzi all'intestata Corte di Appello il in persona del legale rapp.te pro - Parte_4
tempore, chiedendo, per le motivazioni ivi meglio indicate, accogliersi l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado e, quindi, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 14.4.2022 si costituiva il in persona del legale rapp.te pro Parte_4
- tempore, il quale, per le ragioni ivi meglio indicate, eccepiva l'inammissibilità del gravame e contestava il fondamento nel merito della proposta impugnazione, precisando le proprie conclusioni, come di seguito indicato:
“a) In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte, declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
b) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per 4
gli effetti confermare l'impugnata sentenza;
c) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta
Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.
d) Condannare l'appellante al pagamento delle spese Parte_1
e compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
All'esito della trattazione e dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini i termini ridotti di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla va dichiarato inammissibile, Parte_3
nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono, con conseguente conferma della gravata decisione.
Parte In limine litis va innanzitutto precisato che, pur avendo la dedotto con la comparsa di replica del 13.11.2025, alla quale risulta anche allegata la relativa documentazione, di aver pagato gli importi richiesti in sede monitoria,
essendo ciò avvenuto in forza della provvisoria esecutività del predetto provvedimento, ciò non determina la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, premesso che risulta stipulato tra la ed il Parte_3
Centro appellato in data 10.8.2012 l'allegato contratto prot. n. 22862/ASL 5
relativo all'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica in regime di accreditamento, con l'originario ricorso monitorio l'istante ha dedotto che,
a fronte di prestazioni erogate nell'anno 2012 per € 2.602.075,94, aveva
Parte ricevuto da parte della pagamenti per soli € 2.352.340,39, residuando quindi in suo favore un credito pari ad € 249.735,55, del quale chiedeva il saldo.
La , a sostegno della propria opposizione, deduceva che Parte_3
il credito azionato era inesistente, in quanto riconducibile ad un fatturato non riconoscibile in base alle previsioni normative di settore, ed in particolare:
1. € 52.873,20 non erano dovuti in applicazione dello sconto ex art. 1,
comma 796, lett. o) della l. 296/2006;
2. € 176.321,24 non erano dovuti per tagli, in applicazione dell'art. 8
del contratto sottoscritto dalle parti;
3. € 20.516,06 non erano dovuti per R.T.U. derivante dal superamento del tetto di spesa contrattualizzato per la branca specialistica.
Il giudice di primo grado, affermata la propria giurisdizione con decisione non oggetto di gravame sul punto, e precisato che non erano in contestazione le prestazioni sanitarie erogate dalla società opposta per le quali veniva chiesto il pagamento del corrispettivo, escludeva la legittimità delle
Parte decurtazioni da parte della come sopra indicate;
ciò sulla base delle seguenti motivazioni:
“A sostegno della opposizione, parte opponente ha invocato l'art. 1
comma 796, lett.o) della legge 296/06 secondo il quale “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, 6
come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio Sanitario Nazionale, praticano uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della Sanità
22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996 e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”.
Tale normativa, come correttamente sostenuto da parte opposta, è
applicabile solo alle prestazioni erogate nel triennio 2007 - 2009.
Di conseguenza le prestazioni oggetto del presente giudizio, non rientrano nell'ambito di operatività della predetta normativa in quanto erogate nel 2012.
Part La ha però richiamato anche l'art. 4 del contratto stipulato tra le parti che richiama appunto la disciplina dello sconto.
E' necessario stabilire se l'applicabilità dello sconto tariffario nel caso di specie possa trovare la propria fonte, invece che nella legge, nel contratto stipulato tra le parti.
Se è vero, infatti, che l'art. 4 comma 1 del contratto richiama l'art. 1
comma 796 lettera o) della L. 296/2006, è anche vero che il riferimento allo sconto tariffario viene effettuato dalle parti al fine di determinare il limite di spesa annuale relativo al volume delle prestazioni concernenti la branca di riferimento.
Tale assunto risulta ancora più evidente se si considera che anche le 7
altre disposizioni dell'art. 4 de quo richiamano lo sconto di cui alla L. n.
296/2006 al fine di determinare il limite di spesa per le prestazioni che l'azienda sanitaria locale può acquistare nell'anno 2011 dalle strutture
Part accreditate ed ubicate nel territorio per i propri residenti, per i residenti
Part di altre della regione Campania e per i residenti di altre Regioni ( art. 4
secondo, terzo e quarto comma).
Né a sostegno di un diverso orientamento può richiamarsi l'art. 5 del contratto alla parte in cui stabilisce che la remunerazione delle prestazioni in favore dei centri accreditati sarà effettuata sulla base delle tariffe regionali a netto degli sconti di legge.
Ciò in quanto la dilazione utilizzata appare alquanto generica per poter essere riferita in modo specifico proprio alla legge finanziaria del 2007,
soprattutto se si tiene conto della portata temporale limitata di tale normativa.
Invero, l'art. 1, comma 796, lett. o) della L. 296/2006 si riferisce alle prestazioni erogate nel triennio 2007 – 2009 e non è, quindi, applicabile anche alle prestazioni cui si riferisce il credito oggetto del decreto ingiunto e precisamente a prestazioni erogate dal Controparte_1
nel 2012.
[...]
Il generico riferimento agli sconti di legge, in assenza di elementi specifici, non può che rimandare ad atti legislativi applicabili al caso di specie e non anche ad atti legislativi non più vigenti per le prestazioni oggetto del rapporto per cui è causa.
Per i suesposti motivi, va rigettato il primo motivo di opposizione.
Va disattesa, anche, la censura mossa da parte opponente circa la necessità di decurtare dall'importo ingiunto la somma di euro 176.321,24 per 8
tagli su ricette.
Ciò in quanto, a fronte delle contestazioni mosse dalla società opposta,
Part l' ha prodotto soltanto note sottoscritte dai rappresentanti dell'ente dove si fa riferimento ai predetti tagli.
Tuttavia, tali documenti non hanno piena valenza probatoria in quanto atto di natura meramente unilaterale.
Va, inoltre rigettato l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla decurtazione dalla somma ingiunta dell'importo di euro 20.516,06 per prestazioni erogate oltre il limite di spesa consentito.
Part L' ha genericamente contestato il superamento del limite di spesa da parte del senza allegare né la Pt_4 Controparte_1
prova né il totale delle prestazioni erogate oltre il limite.
Al riguardo si evidenzia che se è vero che il rispetto del limite di spesa
è fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo (Cfr. Corte di Appello
di Napoli n. 1747 del 2014), è anche vero che parte opponente, nell'effettuare la contestazione, deve almeno allegare non solo il limite di spesa violato, che nel caso di specie è previsto da contratto, ma anche il totale delle prestazioni erogate oltre il suddetto limite e l'importo non rimborsabile al centro opposto per effetto di tale condotta.
Spetta poi alla struttura accreditata l'onere di dimostrare che le prestazioni, di cui si chiede il pagamento, sia stata erogata nel rispetto del limite di spesa contrattualmente previsto, al fine di ottenere il pieno accoglimento della domanda azionata.
Sul punto deve osservarsi che, con la recente sentenza n. 17437/2016, 9
la Corte di Cassazione, nel cassare una sentenza di una Corte territoriale che aveva affermato che il mancato superamento dei tetti di spesa costituisse elemento costitutivo del diritto azionato, con conseguente onere probatorio a carico della struttura privata che chiede il corrispettivo, ha affermato che:
“Erra ... la Corte territoriale nel ritenere che il riparto dell'onere probatorio relativo alla pretesa dell'odierna ricorrente segua l'iter delineato in sentenza
... che al Centro di analisi oggi ricorrente spettava la prova - quale fatto costitutivo del diritto esercitato - dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle prestazioni per le quali era richiesto il
Part rimborso, gravando di converso sulla la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa - fatto che,
essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte,
andava provato dalla parte eccipiente”.
Con la sentenza richiamata, quindi, la Suprema Corte ha chiarito che la circostanza relativa al superamento dei tetti di spesa:
a) costituisce fatto impeditivo rispetto alla pretesa azionata dalla struttura sanitaria e non già elemento costitutivo della pretesa azionata;
b) in quanto fatto impeditivo deve essere dimostrato dalla parte che lo
Part eccepisce, ossia dall' e non già dalla struttura sanitaria privata.
Il principio affermato dalla Suprema Corte appare in linea con i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni e contratti, cristallizzati nella nota sentenza a Sezioni Unite n.
13533/01 e consente, soprattutto, di rispettare maggiormente il principio della vicinanza della prova che è tra i principi ispiratori della nota sentenza 10
Part a SS.UU.; è evidente, infatti, che solo l' per compiti ad essa demandati e dovendo necessariamente svolgere un'attività di coordinamento e raccordo in relazione alla gestione dei tetti di spesa interloquendo e rapportandosi con le diverse strutture sanitarie, ha la possibilità di verificare se, quando ed in che misura vi è stato superamento del tetto di spesa da parte della singola struttura sanitaria, circostanza che, al contrario, non può essere verificata unilateralmente dalla singola struttura sanitaria privata, che non è a conoscenza dei dati generali e, in particolare, del numero di prestazioni erogate da tutte le strutture sanitarie del comparto in ambito regionale, sulla cui base viene calcolato il tetto di spesa.
Né può ritenersi che la natura particolare della disciplina dei tetti di spesa- in cui cioè convergono interessi privatistici e pubblicistici come quello in particolare al necessario contemperamento della tutela della salute con le esigenze della finanza – pubblica – possa comportare deroghe, quando si tratta di applicarli nelle singole fattispecie, ai principi processualmente generali che governano la materia delle obbligazioni e che operano, come ribadito dalla sentenza richiamata, anche quando viene in rilievo la problematica dei tetti di spesa.
Part Nel caso di specie, quindi, gravava sull' l'onere di dimostrare di aver rispettato correttamente l'art. 5 comma 3 del contratto che prevede la comunicazione mensile non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, anche in vista della circostanza che, sempre in base al richiamato art. 3, l'esaurimento del limite di spesa prima della detta data comporta l'applicazione della regressione tariffaria. 11
Pertanto, alla luce di ciò in applicazione del principio affermato dalla
Part Suprema Corte, non può ritenersi fornita la prova da parte dell' della sussistenza del fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata”:
Orbene, osserva sul punto la Corte che, non solo le conclusioni cui è
giunto - in linea di principio - il giudice di primo grado sono del tutto in linea con gli orientamenti in subiecta materia della Suprema Corte, nonché con quanto costantemente affermato da questo stesso giudicante in analoghe controversie, ma, in ogni caso, atteso la natura del tutto generica e ripetitiva
Parte delle censure formulate dalla nel proprio atto di appello, l'impugnazione appare del tutto inammissibile.
Ed invero, l'appellante si è limitata innanzitutto (pagg.
5-10 del proprio atto introduttivo) ad una generale ricostruzione del sistema di finanziamento delle AA.SS.LL. e di fissazione dei cd. “tetti di spesa”, semplicemente, nelle ultimissime righe, di aver “offerto al Giudice la prova del superamento del c.
d. tetto di spesa, producendo anche la documentazione funzionale a dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 1875/17 (R.g. n. 6188/17) emesso ad istanza del in data 11 luglio 2017 e notificato in data Parte_4
13 luglio 2017, che neanche menziona, senza prendere inoltre posizione quanto alle osservazioni sul punto contenute in sentenza.
Quanto alla prima parte dell'atto (pagg. 2-5), la stessa si limita alla mera generica reiterazione di quanto esposto nell'originario atto di opposizione, senza formulare alcuna critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata, ed alla motivazione ivi adottata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, va dichiarato 12
inammissibile l'appello proposto, con conseguente conferma della impugnata decisione.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza dell'appellante
, in persona del legale rapp.te Parte_3
pro tempore, e si liquidano in favore del Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,, come da dispositivo
[...]
che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,00 ad €
260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria,
non essendosi la stessa svolta.
Dette spese e competenze vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Ennio Romano, dichiaratosi anticipatario.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_3
, in persona del legale rapp.te pro tempore, la cui
[...]
impugnazione è stata integralmente rigettata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale Parte_3 13
rapp.te pro- tempore, con citazione del 28.12.2021, nei confronti del
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1862/2021, resa in data 27.5.2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata decisione;
2) condanna la , in persona Parte_3
del legale rapp.te pro- tempore, al pagamento in favore del
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, di spese e competenze di lite relative al presente giudizio che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa,
se dovute;
3) Dispone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., di spese e competenze di cui al capo che precede in favore dell'Avv. Ennio Romano, dichiaratosi anticipatario;
4) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante
[...]
, in persona del legale rapp.te Parte_3
pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
NT NG
IL PRESIDENTE 14
LV OM
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 65/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr LV OM Presidente
dr. NT NG Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 24.9.2025, e vertente
TRA
, c.f. , in persona del legale rapp.te pro – Parte_1 P.IVA_1
tempore, dott. , c.f. , nato a [...]_2 CodiceFiscale_1
il 20/12/1955, con sede in , alla Via Unità Italiana n. 28, elett.te dom.to Pt_1
in Santa Maria Capua Vetere, Via Martiri del Dissenso, n. 103, presso lo studio dell'Avv. Mena Minafra, c.f. , PEC: CodiceFiscale_2
fax 0823-796852; mail: da cui Email_1 Email_2
è rapp.to e difeso giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo. 2
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro - tempore Dr. con sede legale in CP_2 Pt_1
alla Via Iaselli, P. IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio P.IVA_2
Romano, c.f. , fax 0823-356863; PEC: CodiceFiscale_3
giusta mandato in calce del D.I. n°1875/2017 Email_3
Tribunale di S. Maria C.V., con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla
Via Roma n°22 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Lamberti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in Parte_3
persona del legale rapp.te pro- tempore, come da atto di appello.
Per l'appellata in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, come da comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 28.12.2021 la Parte_3
, in persona del legale rapp.te pro- tempore proponeva impugnazione
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1862/2021, resa in data 27.5.2021, con la quale era stata rigettata l'originaria opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 1875/2017 (r.g. n. 6188/2017), emesso in data
11.7.2017, con cui le era stato intimato il pagamento in favore del ricorrente in persona del legale rapp.te pro - Parte_4 3
tempore, della somma € 249.735,55, oltre interessi ex art. 5, D. Lgs. n.
231/2002 e spese del procedimento, quale saldo del corrispettivo per le prestazioni di assistenza specialistica erogate per l'esercizio 2012, in regime di accreditamento con il SSN Regione Campania - ambito territoriale della in forza di contratto prot. n. 22862/ASL sottoscritto in data Parte_3
10.8.2012.
L'istante conveniva pertanto innanzi all'intestata Corte di Appello il in persona del legale rapp.te pro - Parte_4
tempore, chiedendo, per le motivazioni ivi meglio indicate, accogliersi l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado e, quindi, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 14.4.2022 si costituiva il in persona del legale rapp.te pro Parte_4
- tempore, il quale, per le ragioni ivi meglio indicate, eccepiva l'inammissibilità del gravame e contestava il fondamento nel merito della proposta impugnazione, precisando le proprie conclusioni, come di seguito indicato:
“a) In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte, declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
b) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per 4
gli effetti confermare l'impugnata sentenza;
c) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta
Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.
d) Condannare l'appellante al pagamento delle spese Parte_1
e compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
All'esito della trattazione e dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini i termini ridotti di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla va dichiarato inammissibile, Parte_3
nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono, con conseguente conferma della gravata decisione.
Parte In limine litis va innanzitutto precisato che, pur avendo la dedotto con la comparsa di replica del 13.11.2025, alla quale risulta anche allegata la relativa documentazione, di aver pagato gli importi richiesti in sede monitoria,
essendo ciò avvenuto in forza della provvisoria esecutività del predetto provvedimento, ciò non determina la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, premesso che risulta stipulato tra la ed il Parte_3
Centro appellato in data 10.8.2012 l'allegato contratto prot. n. 22862/ASL 5
relativo all'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica in regime di accreditamento, con l'originario ricorso monitorio l'istante ha dedotto che,
a fronte di prestazioni erogate nell'anno 2012 per € 2.602.075,94, aveva
Parte ricevuto da parte della pagamenti per soli € 2.352.340,39, residuando quindi in suo favore un credito pari ad € 249.735,55, del quale chiedeva il saldo.
La , a sostegno della propria opposizione, deduceva che Parte_3
il credito azionato era inesistente, in quanto riconducibile ad un fatturato non riconoscibile in base alle previsioni normative di settore, ed in particolare:
1. € 52.873,20 non erano dovuti in applicazione dello sconto ex art. 1,
comma 796, lett. o) della l. 296/2006;
2. € 176.321,24 non erano dovuti per tagli, in applicazione dell'art. 8
del contratto sottoscritto dalle parti;
3. € 20.516,06 non erano dovuti per R.T.U. derivante dal superamento del tetto di spesa contrattualizzato per la branca specialistica.
Il giudice di primo grado, affermata la propria giurisdizione con decisione non oggetto di gravame sul punto, e precisato che non erano in contestazione le prestazioni sanitarie erogate dalla società opposta per le quali veniva chiesto il pagamento del corrispettivo, escludeva la legittimità delle
Parte decurtazioni da parte della come sopra indicate;
ciò sulla base delle seguenti motivazioni:
“A sostegno della opposizione, parte opponente ha invocato l'art. 1
comma 796, lett.o) della legge 296/06 secondo il quale “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, 6
come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio Sanitario Nazionale, praticano uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della Sanità
22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996 e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”.
Tale normativa, come correttamente sostenuto da parte opposta, è
applicabile solo alle prestazioni erogate nel triennio 2007 - 2009.
Di conseguenza le prestazioni oggetto del presente giudizio, non rientrano nell'ambito di operatività della predetta normativa in quanto erogate nel 2012.
Part La ha però richiamato anche l'art. 4 del contratto stipulato tra le parti che richiama appunto la disciplina dello sconto.
E' necessario stabilire se l'applicabilità dello sconto tariffario nel caso di specie possa trovare la propria fonte, invece che nella legge, nel contratto stipulato tra le parti.
Se è vero, infatti, che l'art. 4 comma 1 del contratto richiama l'art. 1
comma 796 lettera o) della L. 296/2006, è anche vero che il riferimento allo sconto tariffario viene effettuato dalle parti al fine di determinare il limite di spesa annuale relativo al volume delle prestazioni concernenti la branca di riferimento.
Tale assunto risulta ancora più evidente se si considera che anche le 7
altre disposizioni dell'art. 4 de quo richiamano lo sconto di cui alla L. n.
296/2006 al fine di determinare il limite di spesa per le prestazioni che l'azienda sanitaria locale può acquistare nell'anno 2011 dalle strutture
Part accreditate ed ubicate nel territorio per i propri residenti, per i residenti
Part di altre della regione Campania e per i residenti di altre Regioni ( art. 4
secondo, terzo e quarto comma).
Né a sostegno di un diverso orientamento può richiamarsi l'art. 5 del contratto alla parte in cui stabilisce che la remunerazione delle prestazioni in favore dei centri accreditati sarà effettuata sulla base delle tariffe regionali a netto degli sconti di legge.
Ciò in quanto la dilazione utilizzata appare alquanto generica per poter essere riferita in modo specifico proprio alla legge finanziaria del 2007,
soprattutto se si tiene conto della portata temporale limitata di tale normativa.
Invero, l'art. 1, comma 796, lett. o) della L. 296/2006 si riferisce alle prestazioni erogate nel triennio 2007 – 2009 e non è, quindi, applicabile anche alle prestazioni cui si riferisce il credito oggetto del decreto ingiunto e precisamente a prestazioni erogate dal Controparte_1
nel 2012.
[...]
Il generico riferimento agli sconti di legge, in assenza di elementi specifici, non può che rimandare ad atti legislativi applicabili al caso di specie e non anche ad atti legislativi non più vigenti per le prestazioni oggetto del rapporto per cui è causa.
Per i suesposti motivi, va rigettato il primo motivo di opposizione.
Va disattesa, anche, la censura mossa da parte opponente circa la necessità di decurtare dall'importo ingiunto la somma di euro 176.321,24 per 8
tagli su ricette.
Ciò in quanto, a fronte delle contestazioni mosse dalla società opposta,
Part l' ha prodotto soltanto note sottoscritte dai rappresentanti dell'ente dove si fa riferimento ai predetti tagli.
Tuttavia, tali documenti non hanno piena valenza probatoria in quanto atto di natura meramente unilaterale.
Va, inoltre rigettato l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla decurtazione dalla somma ingiunta dell'importo di euro 20.516,06 per prestazioni erogate oltre il limite di spesa consentito.
Part L' ha genericamente contestato il superamento del limite di spesa da parte del senza allegare né la Pt_4 Controparte_1
prova né il totale delle prestazioni erogate oltre il limite.
Al riguardo si evidenzia che se è vero che il rispetto del limite di spesa
è fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo (Cfr. Corte di Appello
di Napoli n. 1747 del 2014), è anche vero che parte opponente, nell'effettuare la contestazione, deve almeno allegare non solo il limite di spesa violato, che nel caso di specie è previsto da contratto, ma anche il totale delle prestazioni erogate oltre il suddetto limite e l'importo non rimborsabile al centro opposto per effetto di tale condotta.
Spetta poi alla struttura accreditata l'onere di dimostrare che le prestazioni, di cui si chiede il pagamento, sia stata erogata nel rispetto del limite di spesa contrattualmente previsto, al fine di ottenere il pieno accoglimento della domanda azionata.
Sul punto deve osservarsi che, con la recente sentenza n. 17437/2016, 9
la Corte di Cassazione, nel cassare una sentenza di una Corte territoriale che aveva affermato che il mancato superamento dei tetti di spesa costituisse elemento costitutivo del diritto azionato, con conseguente onere probatorio a carico della struttura privata che chiede il corrispettivo, ha affermato che:
“Erra ... la Corte territoriale nel ritenere che il riparto dell'onere probatorio relativo alla pretesa dell'odierna ricorrente segua l'iter delineato in sentenza
... che al Centro di analisi oggi ricorrente spettava la prova - quale fatto costitutivo del diritto esercitato - dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle prestazioni per le quali era richiesto il
Part rimborso, gravando di converso sulla la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa - fatto che,
essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte,
andava provato dalla parte eccipiente”.
Con la sentenza richiamata, quindi, la Suprema Corte ha chiarito che la circostanza relativa al superamento dei tetti di spesa:
a) costituisce fatto impeditivo rispetto alla pretesa azionata dalla struttura sanitaria e non già elemento costitutivo della pretesa azionata;
b) in quanto fatto impeditivo deve essere dimostrato dalla parte che lo
Part eccepisce, ossia dall' e non già dalla struttura sanitaria privata.
Il principio affermato dalla Suprema Corte appare in linea con i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni e contratti, cristallizzati nella nota sentenza a Sezioni Unite n.
13533/01 e consente, soprattutto, di rispettare maggiormente il principio della vicinanza della prova che è tra i principi ispiratori della nota sentenza 10
Part a SS.UU.; è evidente, infatti, che solo l' per compiti ad essa demandati e dovendo necessariamente svolgere un'attività di coordinamento e raccordo in relazione alla gestione dei tetti di spesa interloquendo e rapportandosi con le diverse strutture sanitarie, ha la possibilità di verificare se, quando ed in che misura vi è stato superamento del tetto di spesa da parte della singola struttura sanitaria, circostanza che, al contrario, non può essere verificata unilateralmente dalla singola struttura sanitaria privata, che non è a conoscenza dei dati generali e, in particolare, del numero di prestazioni erogate da tutte le strutture sanitarie del comparto in ambito regionale, sulla cui base viene calcolato il tetto di spesa.
Né può ritenersi che la natura particolare della disciplina dei tetti di spesa- in cui cioè convergono interessi privatistici e pubblicistici come quello in particolare al necessario contemperamento della tutela della salute con le esigenze della finanza – pubblica – possa comportare deroghe, quando si tratta di applicarli nelle singole fattispecie, ai principi processualmente generali che governano la materia delle obbligazioni e che operano, come ribadito dalla sentenza richiamata, anche quando viene in rilievo la problematica dei tetti di spesa.
Part Nel caso di specie, quindi, gravava sull' l'onere di dimostrare di aver rispettato correttamente l'art. 5 comma 3 del contratto che prevede la comunicazione mensile non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, anche in vista della circostanza che, sempre in base al richiamato art. 3, l'esaurimento del limite di spesa prima della detta data comporta l'applicazione della regressione tariffaria. 11
Pertanto, alla luce di ciò in applicazione del principio affermato dalla
Part Suprema Corte, non può ritenersi fornita la prova da parte dell' della sussistenza del fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata”:
Orbene, osserva sul punto la Corte che, non solo le conclusioni cui è
giunto - in linea di principio - il giudice di primo grado sono del tutto in linea con gli orientamenti in subiecta materia della Suprema Corte, nonché con quanto costantemente affermato da questo stesso giudicante in analoghe controversie, ma, in ogni caso, atteso la natura del tutto generica e ripetitiva
Parte delle censure formulate dalla nel proprio atto di appello, l'impugnazione appare del tutto inammissibile.
Ed invero, l'appellante si è limitata innanzitutto (pagg.
5-10 del proprio atto introduttivo) ad una generale ricostruzione del sistema di finanziamento delle AA.SS.LL. e di fissazione dei cd. “tetti di spesa”, semplicemente, nelle ultimissime righe, di aver “offerto al Giudice la prova del superamento del c.
d. tetto di spesa, producendo anche la documentazione funzionale a dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 1875/17 (R.g. n. 6188/17) emesso ad istanza del in data 11 luglio 2017 e notificato in data Parte_4
13 luglio 2017, che neanche menziona, senza prendere inoltre posizione quanto alle osservazioni sul punto contenute in sentenza.
Quanto alla prima parte dell'atto (pagg. 2-5), la stessa si limita alla mera generica reiterazione di quanto esposto nell'originario atto di opposizione, senza formulare alcuna critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata, ed alla motivazione ivi adottata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, va dichiarato 12
inammissibile l'appello proposto, con conseguente conferma della impugnata decisione.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza dell'appellante
, in persona del legale rapp.te Parte_3
pro tempore, e si liquidano in favore del Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,, come da dispositivo
[...]
che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,00 ad €
260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria,
non essendosi la stessa svolta.
Dette spese e competenze vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Ennio Romano, dichiaratosi anticipatario.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_3
, in persona del legale rapp.te pro tempore, la cui
[...]
impugnazione è stata integralmente rigettata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale Parte_3 13
rapp.te pro- tempore, con citazione del 28.12.2021, nei confronti del
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1862/2021, resa in data 27.5.2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata decisione;
2) condanna la , in persona Parte_3
del legale rapp.te pro- tempore, al pagamento in favore del
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, di spese e competenze di lite relative al presente giudizio che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa,
se dovute;
3) Dispone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., di spese e competenze di cui al capo che precede in favore dell'Avv. Ennio Romano, dichiaratosi anticipatario;
4) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante
[...]
, in persona del legale rapp.te Parte_3
pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
NT NG
IL PRESIDENTE 14
LV OM