Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 254/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SARA ARDUINI
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositata il
31/01/2024;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori così come confermate all' udienza del 04.04.2025, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“1) dare atto che la è rimasta ad abitare nella ex casa familiare posta in Parte_2
47854 Montescudo-Monte Colombo (RN), Località San Savino, alla Via Mezza Costa n.74, di cui è piena proprietaria, mentre il si è trasferito in un altro appartamento Parte_3
1
2) affidare i figli , nata a [...] il [...] e , nato Persona_1 Persona_2
a Rimini il 3/10/2022, in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
3) determinare il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal alla Parte_3
in € 375,00= (trecentosettantacinque) mensili per ciascuno, per Parte_2 complessivi € 750,00= (settecentocinquanta) oltre al 70% delle spese scolastiche e mediche straordinarie, da determinarsi in base al Protocollo applicato dal Tribunale di Bologna;
il contributo per il mantenimento dei figli sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, come per legge, nella misura del 100% dal mese di giugno 2025;
4) disporre che il possa vedere e tenere con sé i figli e Parte_3 Per_1
liberamente quando vorrà, previo preavviso alla madre ed in ogni caso, secondo le Persona_2 seguenti modalità e con l'intesa che fino al terzo anno di vita del figlio minore , il Persona_2 bambino non potrà pernottare presso il padre per più di 2 giorni consecutivi: una settimana: dal sabato mattina alla domenica sera alle .19,00, nonché due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dall'asilo o da scuola fino alle h. 19,00= e l'altra settimana: il mercoledì, con pernottamento ed il venerdì, dall'uscita dall'asilo o da scuola fino alle 19,00; 7 giorni durante le vacanze di Natale, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua e 15 gg, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. I cambi turno da parte dei genitori sono consentiti solo in caso di estrema necessità, con un preavviso l'uno all'altra di almeno 48 ore e con l'obbligo di recuperare il turno nei giorni seguenti;
5) stabilire che l'Assegno Unico Universale relativo ai figli minori e verrà Per_1 Persona_2 percepito dal e dalla in ragione del 50% Parte_3 Parte_2 ciascuno;
6) statuire che entrambi i genitori potranno far frequentare ai figli il proprio partner solo dopo sei mesi da quando la relativa relazione avrà acquisito il carattere della stabilità;
7) statuire che il e la si prestano reciproco Parte_3 Parte_2 assenso necessario all'emissione dei documenti occorrenti per l'espatrio dei loro figli minori Per_1
e per finalità turistiche o di studio;
[...] Persona_2
8) disporre la compensazione delle spese legali del presente procedimento, con rinuncia dei loro rispettivi procuratori alla solidarietà ex art. 13, VIII co. l. 247/2012“
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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