Ordinanza collegiale 10 giugno 2021
Ordinanza cautelare 24 giugno 2021
Ordinanza collegiale 23 settembre 2021
Sentenza 28 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 4 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 26 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 24/06/2021, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2021
N. 01762/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.TE.M S.r.l., con sede in Aversa alla Via Palmiro Togliatti n. 4, in persona del legale rappresentante amministratore unico pro tempore Arch. OM TT Orabona, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Romaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Parete, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore Arch. Vito IG Pellegrino, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Martino e Giovanni Midiocestomarco, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pevit S.r.l., con sede in Baselgà di Pinè (TN) alla Via della Pieve n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ugo Pezone, rappresentata e difesa dall'avvocato IG M. D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli al Viale Gramsci n. 16;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
(quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti depositati il 4/6/2021)
1) della determinazione n. 97 del 22.03.2021, Reg. Gen. n. 310, a firma del Responsabile Area LL.PP. e Ambiente del Comune di Parete avente ad oggetto l'approvazione della proposta di aggiudicazione della gara pubblica per la “realizzazione di infrastrutture per la fruizione ecosostenibile del parco agricolo urbano”; 2) dei verbali di gara n. 1 del 19.01.2021, n. 2 del 16.02.2021, n. 3 del 16.02.2021 adottati dalla commissione di gara nominata con determinazione del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Parete n. 397 del 17.12.2020; 3) della determinazione prot. n. 4660 del 09.04.2021 a firma del Responsabile Area Tecnica - LL.PP. e Ambiente del Comune di Parete avente ad oggetto il diniego di ostensione degli atti di gara; 4) degli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui quatenus opus del provvedimento del 16.02.2021 contenente la proposta di aggiudicazione in favore della ditta PEVIT s.r.l.;
per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more tra il Comune di Parete e la società PEVIT s.r.l. e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, con subentro della società S.TE.M S.r.l. nel contratto eventualmente stipulato, o per equivalente pecuniario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parete e della Pevit S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Giuseppe Esposito nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, svoltasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 D.L. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020;
Considerato che le censure non sembrano destinate a un favorevole apprezzamento nel merito, apparendo esenti dai vizi dedotti l’operato della Commissione e la valutazione delle offerte;
Ritenuto pertanto insussistenti i presupposti per la tutela cautelare, fissando per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 20 ottobre 2021;
Ritenuto che vanno poste a carico della parte soccombente le spese della presente fase, liquidate nella misura indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 ottobre 2021.
Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese della fase cautelare, nella complessiva misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), di cui € 750,00 (settecentocinquanta/00) in favore del Comune di Parete ed € 750,00 (settecentocinquanta/00) in favore della Pevit S.r.l.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, svoltasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 D.L. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO