Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 230/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 230/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA G. MARCONI N. 34 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. DE
FILIPPIS FEDERICO (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._3
VITTORIO VENETO, 19 84010 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
OLIVA MARGHERITA (c.f.: ) e dell'Avv. PETRIZZO MARIA C.F._4
CARMELA ( ) VIA NAZIONALE, 154/6 84034 PADULA, dal C.F._5
quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
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Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ.. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45. comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva innanzi a Parte_1
codesto Tribunale querela di falso in via principale nei confronti della cambiale emessa in data 19.7.2005 e con scadenza del 31.12.2006.
Più precisamente l'attrice assumeva la falsità materiale della firma apposta sulla cambiale.
Si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza per territorio del Controparte_1
Tribunale adito, l'inammissibilità ed infondatezza della domanda.
Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, in quanto trattasi di giudizio di querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale ai sensi del combinato disposto degli artt. 221 ultimo comma e 50 bis n. 1 c.p.c.
Inoltre, va ricordato in punto di diritto che la querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata), l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile (Cassazione civile, sez.
II, 2 luglio 2001, n. 8925).
In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca
Pagina 2 di 6 idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes. e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000. n. 8362: (Cassazione n. 19727/2003; Cassazione 24725/08).
In definitiva, la parte nei cui confronti viene esibita una scrittura, ha non solo la facoltà di disconoscerla, facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, ma anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, optando per uno strumento più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti “erga omnes “. Peraltro, colui che intende contestare globalmente una scrittura privata attribuitagli, e non soltanto la firma da essa risultante, non può limitarsi a disconoscerla, perché, se dal procedimento di verifica risulta che la firma è sua deve impugnarla con querela di falso per impedire che il documento costituisca in piena prova della provenienza delle dichiarazioni, in esso contenute, da colui che l'ha sottoscritto (Cassazione n. 13104/2000).
Ciò premesso, la querela di falso proposta da è inammissibile per Parte_1
carenza di interesse ad agire.
E' senz'altro vero che, ove la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c., per il caso di querela proposta in via incidentale (così, da ultimo, Cass. 3 giugno 2011, n. 12130).
Tale rilievo non è tuttavia risolutivo.
Invero, la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo: con essa si viene quindi a privare il documento impugnato e riconosciuto falso dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un
Pagina 3 di 6 documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo (Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, in motivazione, in cui riecheggia l'insegnamento di Cass. 26 luglio
1963, n. 2070).
Correlativamente, l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, é quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (sempre Cass.
27 luglio 1992, n. 9013; Cass. 8 febbraio 1967, n. 330).
L'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende, del resto, proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità o meno del documento.
Infatti, legittimato a proporre querela di falso é chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi (Cass. 17 aprile 1997, n. 3305; Cass. 15 novembre 1971, n. 3260); la legittimazione passiva compete invece solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento: incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso;
si afferma, quindi, che la querela di falso debba essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione (Cass. 8 febbraio 1967, n. 330; cfr. pure: Cass. 7 aprile 1975, n.
1252; Cass. 26 luglio 1963, n. 2070).
Agendo dunque nei confronti della , non poteva che CP_1 Parte_1
individuare in tale soggetto colei che minacciava di fare uso della cambiale documenti o che già si era avvalso della medesima: infatti, solo tali evenienze erano tali da giustificare, a mente di quanto sopra osservato, un concreto interesse dell'attrice quanto all'accertamento giudiziale della falsificazione del documento nei confronti della controparte.
In particolare, la cambiale oggetto di querela afferiva a decreto ingiuntivo passato in giudicato, per mancata opposizione.
Al riguardo, si osserva che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui
Pagina 4 di 6 esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. 24 marzo
2006, n. 6628).
Nel caso di specie, l'attrice ben avrebbe potuto, una volta avuta conoscenza del dell'ingiunzione di pagamento, proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ed impedire il passaggio in giudicato del medesimo. E ciò non è stato fatto.
Ne discende che alla non è opponibile la falsificazione della cambiale in CP_1
oggetto, posto che il giudicato che si è formato ha reso irretrattabile il diritto al pagamento della somma indicata nell'ingiunzione, precludendo qualsiasi azione od eccezione tendente a far valere i fatti impeditivi su di esso incidenti.
Ne discende, ancora, che la querela di falso non è sorretta dall'interesse ad agire come sopra definito.
Infatti, chi propone la querela non può aspirare a una situazione di certezza, con riferimento al tema della autenticità del documento, se quella certezza è già esistente, in quanto consacrata in un giudicato.
Deve pure escludersi che l'interesse ad agire dell'odierna attrice possa individuarsi nella futura revocazione del decreto ingiuntivo siccome pronunciato sulla base di prova riconosciuta o dichiarata falsa ex art. 395, n. 2 c.p.c..
Occorre infatti tener conto che la revocazione del decreto ingiuntivo in tanto può essere pronunciata, in quanto l'interessato riesca ad ottenere l'accertamento giudiziale della falsità del documento.
Ma se tale accertamento non può aver luogo, in quanto precluso dal giudicato, non potrà nemmeno ipotizzarsi una sentenza di revocazione che si fondi su tale accertamento: e dovrà in conseguenza negarsi che l'esperimento del detto rimedio impugnatorio possa rilevare sul piano dell'interesse ad agire dell'attore.
In conclusione, l'interesse ad agire di chi propone la querela di falso va individuato nel conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso;
tale interesse non può però sussistere se sul punto dell'autenticità del documento sia intervenuto, tra le parti, un accertamento definitivo coperto da giudicato.
Infatti, il valore probatorio del documento è incontestabile una volta che esso sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile, o una volta che lo scritto in questione sia stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata
Pagina 5 di 6 pronuncia: ed è escluso, in conseguenza, che possa configurarsi l'interesse al conseguimento di una certezza giuridica sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso.
Pertanto, la querela di falso va dichiarata inammissibile per carenza di una condizione dell'azione ossia dell'interesse ad agire.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo in base ai criteri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) 1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'attrice per carenza di interesse;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Parte_1
Maria Carmela Petrizzo e Margherita Oliva, difensori della convenuta dichiaratisi antistatari, che si liquidano in 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%;
3) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate Parte_1
con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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