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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione Prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2770 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCALETTARIS PAOLO
ATTORE
contro
(C.F. ), contumaci Controparte_1 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: accertarsi e dichiararsi che aveva acquisito, in virtù del possesso CP_2
ultraventennale ad usucapionem, la proprietà della quota dei 4/56 intestata a Controparte_1
nata a [...] il [...] dei seguenti immobili: in Comune di Palazzolo dello Stella:
Foglio 13 mappale 339 sub 3 C/2; Foglio 13 mappale 342 sub 1 A/3; Foglio 13 mappale 342 sub 2
C/6; accertarsi che conseguentemente tale quota è stata trasferita mortis causa a ed è CP_3
ora - a seguito della morte di - di proprietà del figlio della stessa, CP_3 Parte_1
odierno attore.
Spese rifuse.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
chiede accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione della quota di 4/56 di Parte_1
proprietà su fabbricati siti in Palazzolo dello Stella, citando nei modi di cui all'art. 150 c.p.c. gli
1 (ignoti) eredi di (deceduta in Francia il 4.2.1994), soggetto che – secondo i Controparte_1
dati catastali – è l'attuale titolare del diritto in contesa.
I convenuti, benchè regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e se ne è dichiarata la contumacia.
La causa, istruita attraverso documenti e l'assunzione di prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12/05/2025 previa discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore è pieno proprietario, per la quota indivisa di 52/56, di edifici siti in Palazzolo dello
Stella, censiti al CF F. 13:
- part. 339 sub. 3
- part. 342 sub. 1 e 2.
Ciò in quanto (nato a [...] il [...]), già comproprietario CP_2
degli stessi, nel 1981 ha comprato le altre quote indivise dagli altri comproprietari, eccetto quella di
4/56 appartenente a (nata a [...] il [...], oggi deceduta, Controparte_1
doc. 2).
è poi deceduto, trasmettendo l'intero suo patrimonio a (doc. 3); CP_2 CP_3
questa, a sua volta decedendo, ha trasmesso il tutto all'odierno attore (doc. 4).
L'attore afferma che ha posseduto anche la citata quota indivisa spettante a CP_2
fin dal 1981, e che ha dunque acquistato per usucapione la piena proprietà su Controparte_1
tale cespite in forza di un possesso pacifico, palese, ventennale e ininterrotto.
La domanda è fondata e va accolta.
Innanzitutto va segnalato che la quota in questione nel 1981 è rimasta in formale proprietà della sig.ra solo perché , designato procuratore di tutti i venditori Controparte_1 CP_2
(compresa la ), non aveva ricevuto anche da quella venditrice il potere di vendere a sé stesso. CP_1
In tale contesto, ha posseduto in via esclusiva ed ininterrotta l'immobile dal CP_2
dicembre 1981 alla sua morte, avvenuta nel 2021, senza mai ricevere alcuna contestazione sul punto e sempre comportatondosi palesemente e pacificamente come pieno ed unico proprietario dell'intero complesso immobiliare.
2 L'istruttoria ha confermato infatti che il sig. viveva da solo nell'immobile, realizzandovi CP_2
personalmente sia interventi di radicale ristrutturazione sia di piccola manutenzione, oltre a realizzare nel tempo nuovi spazi quali il garage, la terrazza, il porticato.
Egli è dunque divenuto pieno proprietario anche della quota di 4/56 degli edifici in questione, in forza di possesso ventennale utile ad usucapionem.
L'attore, quale ulteriore successore del in universum ius, ha dunque diritto a che tale CP_2
situazione sia accertata e dichiarata.
Ciò detto, può accertarsi che, in forza di usucapione, è divenuto pieno ed intero CP_2
proprietario degli immobili in questione, e che tale condizione deve essere riconosciuta anche ai suoi successori mortis causa: , prima, e , poi. CP_3 Parte_1
Nulla sulle spese di lite non essendovi opposizione da parte dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accerta che, in forza di usucapione ultraventennale, ha acquistato dal 15 dicembre CP_2
2001 la piena ed intera proprietà anche della quota indivisa di 4/56 dei seguenti immobili siti in
Palazzolo dello Stella e censiti catastalmente
-Fg 13 mapp 339 sub 3 C/2;
-Fg 13 mapp 342 sub 1 A/3 e
-Fg 13 mapp 342 sub 2 C/6;
giò appartenente a;
Controparte_1
b) accerta che tale quota si è ulteriormente trasferita mortis causa dapprima a favore di CP_3
e poi, alla morte di quest'ultima, all'attore;
[...]
c) ordina la trascrizione e la volturazione della sentenza al suo passaggio in giudicato;
d) nulla per le spese.
Udine, 26/05/2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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