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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/09/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 6006/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa NN NT Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato il 27/05/2025 congiuntamente da:
, , Parte_1 Pt_2 Pt_3 con il difensore avv. COSANO MARIA CRISTINA
e
, , CP_1 Parte_4 Pt_5 con il difensore avv. LIZZI DANIELA
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
Ordinarsi ai genitori di di dar esecuzione alla condizione sub 3 della richiamata Sentenza (Sent. Per_1
N.144/07) circa la previsione di concorrere al mantenimento del figlio con un assegno mensile Per_1 omnicomprensivo di € 250,00.= per ognuno di essi, ancorato all'aggiornamento annuale ISTAT, da
1 corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico Parte_6 sul c/c allo stesso intestato ed individuato dalle coordinate bancarie note agli onerati fermo il resto.
Qualora trovi una occupazione lavorativa che lo renda economicamente indipendente il suddetto Per_1 assegno verrà sospeso o diminuito.
Spese interamente compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. dott. Andrea Gondolo in conformità a quanto richiesto dalle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 31/05/1980 a TRICESIMO (UD) e con sentenza N. 144/07 sub R.C.F. N.5761/06 l'intestato Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra gli odierni ricorrenti e, con la quale, tra le altre, ordinava ad entrambi i genitori di concorrere al mantenimento del figlio (nato il [...]) con un assegno mensile Per_1 omnicomprensivo di € 375,00.= per ognuno di essi, ancorato all'aggiornamento annuale ISTAT, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico Parte_6 sul c/c allo stesso intestato.
Con il ricorso di cui in epigrafe domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento al mantenimento del figlio , in considerazione dell'attuale situazione Per_1 relativa sia alla condizione di che all'effettivo contributo al mantenimento che i genitori Per_1 attualmente versano in suo favore.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il
Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto non contrari alla legge e pienamente confacenti agli interessi del figlio maggiorenne.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da , , e Pt_1 Pt_2 Parte_7
, , , per l'effetto, a modifica della condizione sub 3) CP_1 Parte_4 Parte_8 della sentenza di divorzio N. 144/07 sub R.C.F. N.5761/06, così provvede:
1) dispone che i genitori concorrano al mantenimento del figlio con un assegno mensile Per_1 omnicomprensivo di € 250,00.= per ognuno di essi, ancorato all'aggiornamento annuale ISTAT, da
2 corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico Parte_6 sul c/c allo stesso intestato ed individuato dalle coordinate bancarie note agli onerati, fermo il resto.
2) Dispone che qualora trovi una occupazione lavorativa che lo renda economicamente Per_1 indipendente il suddetto assegno verrà sospeso o diminuito.
3) Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 22.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa NN NT
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa NN NT Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato il 27/05/2025 congiuntamente da:
, , Parte_1 Pt_2 Pt_3 con il difensore avv. COSANO MARIA CRISTINA
e
, , CP_1 Parte_4 Pt_5 con il difensore avv. LIZZI DANIELA
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
Ordinarsi ai genitori di di dar esecuzione alla condizione sub 3 della richiamata Sentenza (Sent. Per_1
N.144/07) circa la previsione di concorrere al mantenimento del figlio con un assegno mensile Per_1 omnicomprensivo di € 250,00.= per ognuno di essi, ancorato all'aggiornamento annuale ISTAT, da
1 corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico Parte_6 sul c/c allo stesso intestato ed individuato dalle coordinate bancarie note agli onerati fermo il resto.
Qualora trovi una occupazione lavorativa che lo renda economicamente indipendente il suddetto Per_1 assegno verrà sospeso o diminuito.
Spese interamente compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. dott. Andrea Gondolo in conformità a quanto richiesto dalle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 31/05/1980 a TRICESIMO (UD) e con sentenza N. 144/07 sub R.C.F. N.5761/06 l'intestato Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra gli odierni ricorrenti e, con la quale, tra le altre, ordinava ad entrambi i genitori di concorrere al mantenimento del figlio (nato il [...]) con un assegno mensile Per_1 omnicomprensivo di € 375,00.= per ognuno di essi, ancorato all'aggiornamento annuale ISTAT, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico Parte_6 sul c/c allo stesso intestato.
Con il ricorso di cui in epigrafe domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento al mantenimento del figlio , in considerazione dell'attuale situazione Per_1 relativa sia alla condizione di che all'effettivo contributo al mantenimento che i genitori Per_1 attualmente versano in suo favore.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il
Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto non contrari alla legge e pienamente confacenti agli interessi del figlio maggiorenne.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da , , e Pt_1 Pt_2 Parte_7
, , , per l'effetto, a modifica della condizione sub 3) CP_1 Parte_4 Parte_8 della sentenza di divorzio N. 144/07 sub R.C.F. N.5761/06, così provvede:
1) dispone che i genitori concorrano al mantenimento del figlio con un assegno mensile Per_1 omnicomprensivo di € 250,00.= per ognuno di essi, ancorato all'aggiornamento annuale ISTAT, da
2 corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico Parte_6 sul c/c allo stesso intestato ed individuato dalle coordinate bancarie note agli onerati, fermo il resto.
2) Dispone che qualora trovi una occupazione lavorativa che lo renda economicamente Per_1 indipendente il suddetto assegno verrà sospeso o diminuito.
3) Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 22.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa NN NT
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