Articolo 1 della Legge 3 novembre 1971, n. 1068
Articolo 2
Versione
2 gennaio 1972
Art. 1.
Al personale proveniente dalla privata amministrazione degli ex re di Casa Savoia, attualmente addetto presso la tenuta demaniale di Racconigi e trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione finanziaria, e' riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, come servizio non di ruolo reso allo Stato, quello relativo al periodo che va dalla originaria assunzione presso la stessa amministrazione privata sino al 31 dicembre 1947, applicando all'uopo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372 .
Il contributo di riscatto del 18 per cento sara' calcolato sullo stipendio godono all'atto dell'inquadramento di detto personale nei ruoli dello Stato.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1972