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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 16046/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28/10/2025, alle ore 12.33, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- APPELLANTE
E
Controparte_1
- APPELLATO
Sono presenti: per parte appellante l'Avv. BORDONI MARCO, oggi sostituito dall'Avv. Marco Cecconi;
per parte appellata nessuno.
Il Giudice invita la parte appellante alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni.
La difesa di parte appellante discute e conclude come da note conclusive autorizzate, insistendo per l'accoglimento dell'appello.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 15.15, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 16046/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA EMILIA N. 3 40068 Parte_1 C.F._1
SAN AR DI AV presso lo studio dell'Avv. BORDONI MARCO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata al ricorso in C.F._2 appello
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATO
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
L'appellante così conclude:
“Voglia il Tribunale adito, previa notifica se del caso del presente ricorso e del provvedimento di fissanda udienza a cura del ricorrente, in accoglimento dell'appello proposto con il presente ri- corso e in totale riforma della sentenza impugnata per le parti come sopra indicate, accogliere
l'appello e dichiarare l'illegittimità del verbale di contestazione redatto dalla Polizia Locale di
, oggi impugnato, verbale di accertamento di violazione N. V. 0001981815 febbraio CP_1
2023, notificato il 4 aprile 2023, per le ragioni sopra diffusamente illustrate e sinteticamente rias- sumibili nella violazione delle norme che regolano l'accertamento dell'infrazione, e, per l'effetto, annullarlo per le ragioni sopra esposte (quindi con perenzione sia della sanzione principale che di quella accessoria, con ogni conseguente statuizione). Con condanna alla rifusione di spese, compe- tenze ed onorari per i due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
2
Con ricorso ex art. 204 bis Cds, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Bologna Parte_1 il domandando l'annullamento del verbale n. V0001981815 regolarmente Controparte_1 notificatogli il 4 aprile 2023, con il quale gli era stata comminata la sanzione pecuniaria principale di € 87,00, oltre a spese di notifica per € 25,90, nonché quella accessoria della decurtazione di n. 5 punti sulla patente di guida, per la presunta violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 Cds, poiché in un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di intersezioni manteneva una velocità non commisurata alle condizioni ambientali, venendo a collisione con un autocarro.
In particolare, eccepiva: Parte_1
- l'indeterminatezza della contestazione a causa della natura indicativa ed aleatoria della rico- struzione dei fatti, operata da agenti non presenti in loco al momento dell'incidente sulla base di filmati registrati da telecamere di videosorveglianza, per mezzo dei quali i citati agenti avevano cal- colato la velocità contestata tramite l'operazione matematica spazio/tempo (spazio fratto tempo);
- l'inidoneità di detto impianto di sorveglianza a fungere da dispositivo elettronico in grado di derogare, ai sensi dell'art. 201 Cds, alla regola generale di contestazione immediata delle contrav- venzioni posta dall'art. 200 Cds, trattandosi di strumentazione non direttamente gestita dagli organi di polizia stradale bensì dal supermercato nei pressi del quale era avvenuto il sinistro, e dunque pri- va di qualsivoglia garanzia circa il suo corretto funzionamento.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costitutiva in giudizio il il Controparte_1 quale contestava che la valutazione effettuata dagli agenti di polizia fosse sommaria, lacunosa o scarsamente motivata, in quanto, al contrario, fondata su elementi oggettivi certi e documentati, ba- sati su principi della cinematica, riferiti ad una precisa distanza e un esatto tempo di percorrenza.
Domandava, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione comminata.
3.
Con sentenza n. 1016/2024, emessa il 15.4.2024, il Giudice di pace di Bologna, accertata la vio- lazione dell'art. 141 comma 3 Cds, rigettava il ricorso e, per l'effetto, confermava il verbale n.
V0001981815.
4.
Avverso tale sentenza proponeva appello . Parte_1
L'appellante deduceva che la sanzione contestata avrebbe dovuto essere ricondotta, al più, all'art. 142 comma 9 Cds, che sanziona il superamento dei limiti di velocità di oltre i 40km/h ed ec- cepiva, quindi, la violazione del comma 6 della medesima disposizione nella parte in cui prevede che l'accertamento della violazione dei limiti di velocità debba avvenire mediante apparecchiature debitamente omologate. Esponeva l'appellante che, infatti, nel caso di specie, la violazione conte-
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stata non era stata rilevata mediante la strumentazione prescritta dalla legge, bensì, attraverso la consultazione di filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del supermercato nei pressi del quale era avvenuto l'incidente, sicché alcuna attendibilità poteva essere attribuita a dette rilevazioni.
In ogni caso, contestava la sussistenza dei requisiti per la comminazione della violazione sanzio- nata dall'art. 141 commi 3 e 8 Cds poiché il sinistro era avvenuto in un rettilineo piano a visibilità aperta, lontano da intersezioni, senza restringimenti e con buona visibilità.
L'appellante, pertanto, concludeva chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento dell'appello e l'annullamento del verbale di contestazione n. V. 0001981815.
5.
Il regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_1
6.
Ad esito dell'udienza di comparizione delle parti del 19.6.2025, dichiarata la contumacia del veniva fissata per la discussione l'udienza del 28.10.2025 con assegna- Controparte_1 zione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
7.
Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il motivo con cui l'appellante ha dedotto che la condotta contestatagli avrebbe dovuto essere ascritta all'ambito di operatività dell'art. 142, comma
6, c.p.c., anziché a quello dell'art. 141, commi 3 e 8, c.p.c., in quanto non allegato in primo grado e sollevato per la prima volta in questa sede e quindi nuovo.
8.
È infondato, invece, il motivo con cui l'appellante ha allegato l'illegittimità del verbale deducen- do che la rilevazione della violazione non era avvenuta mediante strumentazione prescritta dalla legge, bensì attraverso la consultazione di filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del su- permercato nei pressi del quale era avvenuto il sinistro, come tali privi di alcuna attendibilità.
8.1.
A prescindere infatti dalla oggettiva esattezza del dato inerente alla velocità calcolata dal Corpo di Polizia, ciò che nel caso di specie assume rilevanza è l'omissione della condotta prudente che il conducente il motociclo avrebbe dovuto porre in essere alla luce delle circostanze che hanno carat- terizzato il caso concreto.
In questo contesto, la velocità rappresenta un indice per valutare il grado di prudenza seguito dal conducente, motivo per cui l'esattezza del suo valore numerico non assume rilevanza dirimente ri- spetto alla legittimità dell'irrogazione della sanzione.
4
Da ciò consegue che, seppur dai fotogrammi visionati dal Corpo di Polizia non possa ricavarsi un dato oggettivo circa la velocità percorsa dall'appellante, detti fotogrammi possono comunque es- sere utilizzati, unitamente agli ulteriori riscontri probatori, quali elementi per indagare la risponden- za o meno all'art. 141 Cds della condotta posta in essere dal conducente il motociclo.
8.2.
Orbene, alla luce del quadro probatorio in atti deve essere confermata la sanzione comminata dalla Polizia locale di CP_1
In primo luogo, infatti, le immagini raccolte nel fascicolo fotografico redatto dalla Polizia Locale di ritraggono inconfutabilmente l'esistenza di una intersezione alla careggiata princi- CP_1 pale (Via Emilia) su cui stava circolando l'appellante, peraltro fiancheggiata da un canale di scolo non separato da guardrail (cfr. foto n. 3, n. 4, n. 5, n. 9). L'intersezione, inoltre, come dedotto dallo stesso appellante e confermato dal verbale della Polizia, conduce al parcheggio pubblico del super- mercato Eurospar, luogo senz'altro caratterizzato da una sensibile circolazione di veicoli in entrata e in uscita, a maggior ragione se in pieno giorno, attorno alle 12:00, orario in cui risulta essere avve- nuto il sinistro.
Lo stato dei luoghi ove è occorso l'incidente, quindi, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, dimostrano l'esistenza del presupposto applicativo dell'art. 141 comma 3 Cds, il quale impone al conducente di “regolare la velocità […] in prossimità delle intersezioni” e, in ge- nerale, di adottare una condotta prudente tenuto conto delle specifiche condizioni ambientali.
I fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza appartenenti al civico n. 68 di Via Emilia, poi, ricostruiscono la dinamica dell'incidente: dalla visione delle stesse emerge che l'impatto tra il motociclo e l'autocarro è avvenuto in un momento in cui quest'ultimo aveva quasi completamente terminato la manovra di svolta dalla careggiata principale all'intersezione, tanto che l'urto ha coin- volto il motociclo e la parte posteriore destra dell'autocarro. Ciò trova conferma nella “relazione in- cidente stradale tempo e luogo dell'incidente” redatta dalla Polizia Locale ove è chiarito che “l'urto si concretizzava tra lo spigolo posteriore/laterale destro del veicolo “A” [l'autocarro] e la parte de- stra del corpo del conducente del veicolo “B” [il motociclo]” (cfr. p. 3 della richiamata relazione, paragrafo “dinamica”), il che fa presumere che il motociclo non avesse fatto in tempo ad evitare l'autocarro, verosimilmente anche a causa della velocità con cui stava percorrendo quel tratto di strada.
Tale deduzione acquisisce consistenza se contestualizzata negli ulteriori oggettivi rilievi effettua- ti in loco dalla Polizia.
Gli agenti, infatti, hanno accertato che il motociclo, a seguito dell'impatto, avvenuto, come detto, esattamente in prossimità dell'intersezione, era scivolato a circa 40 metri dall'ingresso del parcheg-
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gio (cfr. p. 2 della “relazione incidente stradale tempo e luogo dell'incidente”, paragrafo “localizza- zione dei mezzi e delle tracce”), e che il conducente aveva riportato lesioni gravi che avevano reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il traposto all'ospedale Maggiore di Bologna e il ricove- ro in prognosi riservata.
Tali accertamenti hanno trovato specifica conferma nelle fotografie scattate dal corpo di Polizia, dalle quali effettivamente si evince la consistente distanza del motociclo rispetto al punto di impatto con l'autocarro (cfr. fotografie n. 8, 10, 14, 23), nonché la presenza di copiose tracce ematiche sull'asfalto (16, 17, 18, 19).
L'attendibilità dei rilievi effettuati e delle foto scattate è stata ulteriormente confermata in primo grado dal teste ispettore , il quale, interrogato liberamente dal Giudice, ha dichiarato Testimone_1 di aver personalmente effettuato i rilievi dell'incidente e di aver constatato, oltre che dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, anche dalle tracce di incisione della sede stradale, che il veicolo al momento dell'incidente non stava circolando ad una velocità adeguata.
Il teste oculare , inoltre, sentito dalla polizia in sede di sommarie informazioni, Testimone_2 ha dichiarato di essersi trovato, al momento della verificazione dell'incidente, sul suo furgone aziendale dietro all'autocarro (nel medesimo senso di marcia), in posizione distanziata, e di aver vi- sto il motorino “all'ultimo momento”, quando il camion “aveva già il muso dentro alla zona di par- cheggio e gli rimaneva, sulla carreggiata opposta […], la parte posteriore” (cfr. verbale di somma- rie informazioni rese da ). Testimone_2
8.3.
Orbene, l'insieme di questi elementi, unitamente alla considerazione per cui l'incidente è avve- nuto mentre il conducente il motociclo stava percorrendo un tratto di strada rettilinea, in pieno gior- no e con ottima visibilità (come ancora si evince dalle immagini raccolte nel fascicolo fotografico)
– ciò che, diversamente dalla prospettazione fatta dall'appellante, deve essere inteso come assenza di fattori esterni, ultronei al grado di diligenza richiesto all'utente stradale nelle differenti situazioni in cui si trova a circolare, idonei a inserirsi nel decorso causale degli eventi e a contribuire alla veri- ficazione del sinistro – consente di ritenere provato che il conducente stesse procedendo ad una ve- locità elevata, comunque non consona ai canoni di prudenza richiesti dall'art. 141 Cds. Norma, quest'ultima, che individua un criterio qualitativo e non quantitativo di valutazione della regolazio- ne della velocità in funzione delle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico.
8.4.
La contestazione sottesa all'irrogazione del verbale impugnato, infatti, non riguarda l'eccesso di ve- locità rispetto al limite stabilito in quel tratto di strada, ossia la violazione sanzionata dall'art. 142
C.d.s.. bensì la mancata regolazione della velocità in funzione dei fattori di rischio astrattamente
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previsti dall'art. 141 C.d.s. e presenti in concreto nella fattispecie in esame e puntualmente indivi- duati nel verbale di accertamento nelle caratteristiche della strada (presenza di intersezioni).
In altri termini, nel caso in esame non è stato contestato al conducente il superamento dei limiti di velocità sanzionato dall'art. 142 C.d.s.. bensì il fatto di aver tenuto una velocità non adeguata, tale da costituire pericolo per la sicurezza delle cose e delle persone, laddove infatti non adeguando la velocità in funzione delle caratteristiche del veicolo e alle caratteristiche della strada, il mezzo di proprietà dell'odierno appellante finiva in pieno giorno contro un autocarro che stava terminando la manovra di svolta dalla careggiata principale all'intersezione ove si trovava il parcheggio di un su- permercato.
Inoltre, va rilevato che indubbiamente nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprez- zamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi ec- cessiva, ovvero della condotta di guida in genere, deve essere svolto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle cir- costanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accer- tamento della oggettiva velocità tenuta dal medesimo, e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada.
9.
Tutto ciò considerato, quindi, l'appello deve essere rigettato.
10.
Relativamente alle spese, deve applicarsi il principio secondo cui “la condanna alle spese pro- cessuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconosci- mento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contu- mace […] vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sop- portato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7361 del 14.3.2023; cfr.
Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 12897 del 15.05.2019; cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 16174 del
19.6.2018).
Considerato che nel caso di specie il Comune vittorioso è rimasto contumace, nulla sulle spese.
11.
Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell'art. 13
D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione anche incidentale inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
7
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Bologna, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
8
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28/10/2025, alle ore 12.33, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- APPELLANTE
E
Controparte_1
- APPELLATO
Sono presenti: per parte appellante l'Avv. BORDONI MARCO, oggi sostituito dall'Avv. Marco Cecconi;
per parte appellata nessuno.
Il Giudice invita la parte appellante alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni.
La difesa di parte appellante discute e conclude come da note conclusive autorizzate, insistendo per l'accoglimento dell'appello.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 15.15, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 16046/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA EMILIA N. 3 40068 Parte_1 C.F._1
SAN AR DI AV presso lo studio dell'Avv. BORDONI MARCO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata al ricorso in C.F._2 appello
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATO
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
L'appellante così conclude:
“Voglia il Tribunale adito, previa notifica se del caso del presente ricorso e del provvedimento di fissanda udienza a cura del ricorrente, in accoglimento dell'appello proposto con il presente ri- corso e in totale riforma della sentenza impugnata per le parti come sopra indicate, accogliere
l'appello e dichiarare l'illegittimità del verbale di contestazione redatto dalla Polizia Locale di
, oggi impugnato, verbale di accertamento di violazione N. V. 0001981815 febbraio CP_1
2023, notificato il 4 aprile 2023, per le ragioni sopra diffusamente illustrate e sinteticamente rias- sumibili nella violazione delle norme che regolano l'accertamento dell'infrazione, e, per l'effetto, annullarlo per le ragioni sopra esposte (quindi con perenzione sia della sanzione principale che di quella accessoria, con ogni conseguente statuizione). Con condanna alla rifusione di spese, compe- tenze ed onorari per i due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
2
Con ricorso ex art. 204 bis Cds, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Bologna Parte_1 il domandando l'annullamento del verbale n. V0001981815 regolarmente Controparte_1 notificatogli il 4 aprile 2023, con il quale gli era stata comminata la sanzione pecuniaria principale di € 87,00, oltre a spese di notifica per € 25,90, nonché quella accessoria della decurtazione di n. 5 punti sulla patente di guida, per la presunta violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 Cds, poiché in un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di intersezioni manteneva una velocità non commisurata alle condizioni ambientali, venendo a collisione con un autocarro.
In particolare, eccepiva: Parte_1
- l'indeterminatezza della contestazione a causa della natura indicativa ed aleatoria della rico- struzione dei fatti, operata da agenti non presenti in loco al momento dell'incidente sulla base di filmati registrati da telecamere di videosorveglianza, per mezzo dei quali i citati agenti avevano cal- colato la velocità contestata tramite l'operazione matematica spazio/tempo (spazio fratto tempo);
- l'inidoneità di detto impianto di sorveglianza a fungere da dispositivo elettronico in grado di derogare, ai sensi dell'art. 201 Cds, alla regola generale di contestazione immediata delle contrav- venzioni posta dall'art. 200 Cds, trattandosi di strumentazione non direttamente gestita dagli organi di polizia stradale bensì dal supermercato nei pressi del quale era avvenuto il sinistro, e dunque pri- va di qualsivoglia garanzia circa il suo corretto funzionamento.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costitutiva in giudizio il il Controparte_1 quale contestava che la valutazione effettuata dagli agenti di polizia fosse sommaria, lacunosa o scarsamente motivata, in quanto, al contrario, fondata su elementi oggettivi certi e documentati, ba- sati su principi della cinematica, riferiti ad una precisa distanza e un esatto tempo di percorrenza.
Domandava, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione comminata.
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Con sentenza n. 1016/2024, emessa il 15.4.2024, il Giudice di pace di Bologna, accertata la vio- lazione dell'art. 141 comma 3 Cds, rigettava il ricorso e, per l'effetto, confermava il verbale n.
V0001981815.
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Avverso tale sentenza proponeva appello . Parte_1
L'appellante deduceva che la sanzione contestata avrebbe dovuto essere ricondotta, al più, all'art. 142 comma 9 Cds, che sanziona il superamento dei limiti di velocità di oltre i 40km/h ed ec- cepiva, quindi, la violazione del comma 6 della medesima disposizione nella parte in cui prevede che l'accertamento della violazione dei limiti di velocità debba avvenire mediante apparecchiature debitamente omologate. Esponeva l'appellante che, infatti, nel caso di specie, la violazione conte-
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stata non era stata rilevata mediante la strumentazione prescritta dalla legge, bensì, attraverso la consultazione di filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del supermercato nei pressi del quale era avvenuto l'incidente, sicché alcuna attendibilità poteva essere attribuita a dette rilevazioni.
In ogni caso, contestava la sussistenza dei requisiti per la comminazione della violazione sanzio- nata dall'art. 141 commi 3 e 8 Cds poiché il sinistro era avvenuto in un rettilineo piano a visibilità aperta, lontano da intersezioni, senza restringimenti e con buona visibilità.
L'appellante, pertanto, concludeva chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento dell'appello e l'annullamento del verbale di contestazione n. V. 0001981815.
5.
Il regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_1
6.
Ad esito dell'udienza di comparizione delle parti del 19.6.2025, dichiarata la contumacia del veniva fissata per la discussione l'udienza del 28.10.2025 con assegna- Controparte_1 zione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
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7.
Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il motivo con cui l'appellante ha dedotto che la condotta contestatagli avrebbe dovuto essere ascritta all'ambito di operatività dell'art. 142, comma
6, c.p.c., anziché a quello dell'art. 141, commi 3 e 8, c.p.c., in quanto non allegato in primo grado e sollevato per la prima volta in questa sede e quindi nuovo.
8.
È infondato, invece, il motivo con cui l'appellante ha allegato l'illegittimità del verbale deducen- do che la rilevazione della violazione non era avvenuta mediante strumentazione prescritta dalla legge, bensì attraverso la consultazione di filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del su- permercato nei pressi del quale era avvenuto il sinistro, come tali privi di alcuna attendibilità.
8.1.
A prescindere infatti dalla oggettiva esattezza del dato inerente alla velocità calcolata dal Corpo di Polizia, ciò che nel caso di specie assume rilevanza è l'omissione della condotta prudente che il conducente il motociclo avrebbe dovuto porre in essere alla luce delle circostanze che hanno carat- terizzato il caso concreto.
In questo contesto, la velocità rappresenta un indice per valutare il grado di prudenza seguito dal conducente, motivo per cui l'esattezza del suo valore numerico non assume rilevanza dirimente ri- spetto alla legittimità dell'irrogazione della sanzione.
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Da ciò consegue che, seppur dai fotogrammi visionati dal Corpo di Polizia non possa ricavarsi un dato oggettivo circa la velocità percorsa dall'appellante, detti fotogrammi possono comunque es- sere utilizzati, unitamente agli ulteriori riscontri probatori, quali elementi per indagare la risponden- za o meno all'art. 141 Cds della condotta posta in essere dal conducente il motociclo.
8.2.
Orbene, alla luce del quadro probatorio in atti deve essere confermata la sanzione comminata dalla Polizia locale di CP_1
In primo luogo, infatti, le immagini raccolte nel fascicolo fotografico redatto dalla Polizia Locale di ritraggono inconfutabilmente l'esistenza di una intersezione alla careggiata princi- CP_1 pale (Via Emilia) su cui stava circolando l'appellante, peraltro fiancheggiata da un canale di scolo non separato da guardrail (cfr. foto n. 3, n. 4, n. 5, n. 9). L'intersezione, inoltre, come dedotto dallo stesso appellante e confermato dal verbale della Polizia, conduce al parcheggio pubblico del super- mercato Eurospar, luogo senz'altro caratterizzato da una sensibile circolazione di veicoli in entrata e in uscita, a maggior ragione se in pieno giorno, attorno alle 12:00, orario in cui risulta essere avve- nuto il sinistro.
Lo stato dei luoghi ove è occorso l'incidente, quindi, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, dimostrano l'esistenza del presupposto applicativo dell'art. 141 comma 3 Cds, il quale impone al conducente di “regolare la velocità […] in prossimità delle intersezioni” e, in ge- nerale, di adottare una condotta prudente tenuto conto delle specifiche condizioni ambientali.
I fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza appartenenti al civico n. 68 di Via Emilia, poi, ricostruiscono la dinamica dell'incidente: dalla visione delle stesse emerge che l'impatto tra il motociclo e l'autocarro è avvenuto in un momento in cui quest'ultimo aveva quasi completamente terminato la manovra di svolta dalla careggiata principale all'intersezione, tanto che l'urto ha coin- volto il motociclo e la parte posteriore destra dell'autocarro. Ciò trova conferma nella “relazione in- cidente stradale tempo e luogo dell'incidente” redatta dalla Polizia Locale ove è chiarito che “l'urto si concretizzava tra lo spigolo posteriore/laterale destro del veicolo “A” [l'autocarro] e la parte de- stra del corpo del conducente del veicolo “B” [il motociclo]” (cfr. p. 3 della richiamata relazione, paragrafo “dinamica”), il che fa presumere che il motociclo non avesse fatto in tempo ad evitare l'autocarro, verosimilmente anche a causa della velocità con cui stava percorrendo quel tratto di strada.
Tale deduzione acquisisce consistenza se contestualizzata negli ulteriori oggettivi rilievi effettua- ti in loco dalla Polizia.
Gli agenti, infatti, hanno accertato che il motociclo, a seguito dell'impatto, avvenuto, come detto, esattamente in prossimità dell'intersezione, era scivolato a circa 40 metri dall'ingresso del parcheg-
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gio (cfr. p. 2 della “relazione incidente stradale tempo e luogo dell'incidente”, paragrafo “localizza- zione dei mezzi e delle tracce”), e che il conducente aveva riportato lesioni gravi che avevano reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il traposto all'ospedale Maggiore di Bologna e il ricove- ro in prognosi riservata.
Tali accertamenti hanno trovato specifica conferma nelle fotografie scattate dal corpo di Polizia, dalle quali effettivamente si evince la consistente distanza del motociclo rispetto al punto di impatto con l'autocarro (cfr. fotografie n. 8, 10, 14, 23), nonché la presenza di copiose tracce ematiche sull'asfalto (16, 17, 18, 19).
L'attendibilità dei rilievi effettuati e delle foto scattate è stata ulteriormente confermata in primo grado dal teste ispettore , il quale, interrogato liberamente dal Giudice, ha dichiarato Testimone_1 di aver personalmente effettuato i rilievi dell'incidente e di aver constatato, oltre che dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, anche dalle tracce di incisione della sede stradale, che il veicolo al momento dell'incidente non stava circolando ad una velocità adeguata.
Il teste oculare , inoltre, sentito dalla polizia in sede di sommarie informazioni, Testimone_2 ha dichiarato di essersi trovato, al momento della verificazione dell'incidente, sul suo furgone aziendale dietro all'autocarro (nel medesimo senso di marcia), in posizione distanziata, e di aver vi- sto il motorino “all'ultimo momento”, quando il camion “aveva già il muso dentro alla zona di par- cheggio e gli rimaneva, sulla carreggiata opposta […], la parte posteriore” (cfr. verbale di somma- rie informazioni rese da ). Testimone_2
8.3.
Orbene, l'insieme di questi elementi, unitamente alla considerazione per cui l'incidente è avve- nuto mentre il conducente il motociclo stava percorrendo un tratto di strada rettilinea, in pieno gior- no e con ottima visibilità (come ancora si evince dalle immagini raccolte nel fascicolo fotografico)
– ciò che, diversamente dalla prospettazione fatta dall'appellante, deve essere inteso come assenza di fattori esterni, ultronei al grado di diligenza richiesto all'utente stradale nelle differenti situazioni in cui si trova a circolare, idonei a inserirsi nel decorso causale degli eventi e a contribuire alla veri- ficazione del sinistro – consente di ritenere provato che il conducente stesse procedendo ad una ve- locità elevata, comunque non consona ai canoni di prudenza richiesti dall'art. 141 Cds. Norma, quest'ultima, che individua un criterio qualitativo e non quantitativo di valutazione della regolazio- ne della velocità in funzione delle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico.
8.4.
La contestazione sottesa all'irrogazione del verbale impugnato, infatti, non riguarda l'eccesso di ve- locità rispetto al limite stabilito in quel tratto di strada, ossia la violazione sanzionata dall'art. 142
C.d.s.. bensì la mancata regolazione della velocità in funzione dei fattori di rischio astrattamente
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previsti dall'art. 141 C.d.s. e presenti in concreto nella fattispecie in esame e puntualmente indivi- duati nel verbale di accertamento nelle caratteristiche della strada (presenza di intersezioni).
In altri termini, nel caso in esame non è stato contestato al conducente il superamento dei limiti di velocità sanzionato dall'art. 142 C.d.s.. bensì il fatto di aver tenuto una velocità non adeguata, tale da costituire pericolo per la sicurezza delle cose e delle persone, laddove infatti non adeguando la velocità in funzione delle caratteristiche del veicolo e alle caratteristiche della strada, il mezzo di proprietà dell'odierno appellante finiva in pieno giorno contro un autocarro che stava terminando la manovra di svolta dalla careggiata principale all'intersezione ove si trovava il parcheggio di un su- permercato.
Inoltre, va rilevato che indubbiamente nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprez- zamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi ec- cessiva, ovvero della condotta di guida in genere, deve essere svolto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle cir- costanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accer- tamento della oggettiva velocità tenuta dal medesimo, e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada.
9.
Tutto ciò considerato, quindi, l'appello deve essere rigettato.
10.
Relativamente alle spese, deve applicarsi il principio secondo cui “la condanna alle spese pro- cessuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconosci- mento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contu- mace […] vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sop- portato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7361 del 14.3.2023; cfr.
Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 12897 del 15.05.2019; cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 16174 del
19.6.2018).
Considerato che nel caso di specie il Comune vittorioso è rimasto contumace, nulla sulle spese.
11.
Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell'art. 13
D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione anche incidentale inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Bologna, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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