Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025, promossa da:
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. PAPPONETTI MANUELA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BENEDETTI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 5 giugno 2025; Parte_1 per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 5 giugno 2025; Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1
, premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 CP_1
, in TREVIOLO, in data 26/05/2017 (anno 2017, atto n. 2, reg. TREVIOLO, parte II, serie A),
[...] dalla cui unione nascevano i figli il 26.07.2016 e il 12.02.2018, Persona_1 Persona_2 si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie. Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e Controparte_1 formulava le domande accessorie.
All'udienza di prima comparizione dell'11 marzo 2025, le parti raggiungevano un accordo provvisorio;
il
Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, recependo integralmente le condizioni dell'accordo provvisorio raggiunto dalle parti in udienza, e rinviava la causa all'udienza del 13 maggio 2025, in seguito differita al 5 giugno 2025.
All'udienza del 5 giugno 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- affido condiviso dei due figli minori, con collocamento paritario presso entrambi i genitori, a settimane alterne, con le seguenti modalità:
• I minori trascorreranno una settimana alternata con ciascun genitore.
o Il padre provvederà a ritirare i figli presso l'abitazione della madre la domenica sera alle ore 20:00/20:30.
o La settimana successiva, la madre provvederà al ritiro dei minori presso l'abitazione del padre alla medesima ora.
• Durante la settimana:
o Il genitore che non ha i figli li andrà a prendere il giovedì all'uscita da scuola, li terrà con sé per la notte e li riaccompagnerà a scuola il venerdì.
o Nei periodi in cui non vi è scuola, il ritiro avverrà il mercoledì presso l'abitazione dell'altro genitore, tra le ore 17:00 e le 18:00, con riconsegna il giovedì a scuola o, se non prevista scuola, alla stessa ora presso l'abitazione dell'altro genitore.
o Tali orari e giornate potranno essere modificati saltuariamente previo accordo, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
• Festività:
o I minori trascorreranno alternativamente il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano con ciascun genitore.
Per l'anno 2025, i minori staranno con il padre a Natale e con la madre a Santo Stefano.
o Analogamente, per la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, si procederà ad alternanza annuale. Per l'anno 2026,
i minori trascorreranno la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre.
• Vacanze estive:
o I minori trascorreranno un periodo massimo di due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore.
Le date saranno concordate entro il mese di maggio di ogni anno (la signora entro il mese di marzo CP_1 di ogni anno);
- obbligo del padre di versare un contribuito perequativo alla madre per il mantenimento dei minori di euro
350,00 al mese per ciascun figlio (per un totale di euro 700,00 al mese), importo annualmente rivalutabile,
2 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, fatto salvo quanto di seguito indicato per le spese relative al doposcuola, con decorrenza dalla data di effettivo rilascio della casa coniugale da parte della madre, come di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
3 b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- le parti stabiliscono, in deroga al protocollo sopra riportato, che le spese straordinarie relative al dopo scuola facoltativo dovranno essere concordate da entrambi i genitori;
- l'Assegno Unico Universale per entrambi i figli minori sarà percepito per intero dalla madre;
il padre rinuncia pertanto a percepire la propria quota del 50% dell'Assegno Unico Universale;
- la madre si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 30 giugno 2025 e a reperire una casa in locazione nelle vicinanze di Aviatico;
- La sig.ra tratterrà per sé i risparmi depositati sul conto corrente acceso presso Intesa San Paolo CP_1
S.p.a., filiale di Selvino, a lei intestato;
- Il sig. tratterrà per sé quanto depositato sul conto cointestato acceso presso BCC Milano, Filiale di Pt_1
Serina, sul quale vengono addebitate le rate del mutuo;
- La sig.ra si impegna a recarsi in banca per svolgere gli incombenti necessari;
CP_1
- il conto corrente acceso presso Banca Sella intestato al sig. sul quale viene attualmente accreditato Pt_1
l'Assegno Unico Universale verrà chiuso non appena la signora inizierà a percepire essa stessa per CP_1 intero l'Assegno Unico Universale;
fino a tale momento, il sig. verserà alla signora l'intero Pt_1 CP_1
Assegno Unico Universale;
- le detrazioni fiscali relative a tutte le spese detraibili per i minori saranno divise in egual misura tra i genitori;
- La sig.ra porterà con sé i gatti attualmente presenti nell'abitazione. CP_1
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di euro 800,00, a titolo di contributo una tantum Pt_1 CP_1 per le spese dell'affitto della nuova abitazione.
- La sig.ra potrà asportare i seguenti beni mobili: CP_1
▪ Tavolo allungabile in legno
▪ Robot aspirante
▪ Topper
▪ Friggitrice ad aria
4
▪ Planetaria
▪ Minipimer
▪ Estrattore
▪ Cuscini
▪ Bimby
▪ Lenzuola e copripiumini
▪ Tergivetro elettrico
▪ Ferro da stiro
4 ▪ Cassettiere Ikea
▪ Televisore piccolo della camera dei bambini
▪ Piumini singoli dei letti dei bambini
▪ Piumini letto matrimoniale
▪ Coperte estive
▪ Le lenzuola e i copripiumini dei bambini verranno divisi equamente
▪ Piatti e stoviglie verranno divisi equamente
▪ Barbecue
▪ Decorazioni natalizie
▪ Asciugatrice
▪ Scopa a vapore e scopa rotante
▪ Macchina lava tessuti
- Spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice relatore pronunciava pertanto i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e con hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Parte_1 Controparte_1
TREVIOLO, in data 26/05/2017 (anno 2017, atto n. 2, reg. TREVIOLO, parte II, serie A).
Dalla loro unione sono nati i figli il 26.07.2016 e il 12.02.2018. Persona_1 Persona_2
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
5 Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario, in TREVIOLO, in data 26/05/2017 (anno 2017, atto n. 2, reg.
TREVIOLO, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“affido condiviso dei due figli minori, con collocamento paritario presso entrambi i genitori, a settimane alterne, con le seguenti modalità:
• I minori trascorreranno una settimana alternata con ciascun genitore.
o Il padre provvederà a ritirare i figli presso l'abitazione della madre la domenica sera alle ore 20:00/20:30.
o La settimana successiva, la madre provvederà al ritiro dei minori presso l'abitazione del padre alla medesima ora.
• Durante la settimana:
o Il genitore che non ha i figli li andrà a prendere il giovedì all'uscita da scuola, li terrà con sé per la notte e li riaccompagnerà a scuola il venerdì.
o Nei periodi in cui non vi è scuola, il ritiro avverrà il mercoledì presso l'abitazione dell'altro genitore, tra le ore 17:00 e le 18:00, con riconsegna il giovedì a scuola o, se non prevista scuola, alla stessa ora presso l'abitazione dell'altro genitore.
o Tali orari e giornate potranno essere modificati saltuariamente previo accordo, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
• Festività:
o I minori trascorreranno alternativamente il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano con ciascun genitore.
Per l'anno 2025, i minori staranno con il padre a Natale e con la madre a Santo Stefano.
o Analogamente, per la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, si procederà ad alternanza annuale. Per l'anno 2026,
i minori trascorreranno la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre.
• Vacanze estive:
6 o I minori trascorreranno un periodo massimo di due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore.
Le date saranno concordate entro il mese di maggio di ogni anno (la signora entro il mese di marzo CP_1 di ogni anno);
- obbligo del padre di versare un contribuito perequativo alla madre per il mantenimento dei minori di euro
350,00 al mese per ciascun figlio (per un totale di euro 700,00 al mese), importo annualmente rivalutabile, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, fatto salvo quanto di seguito indicato per le spese relative al doposcuola, con decorrenza dalla data di effettivo rilascio della casa coniugale da parte della madre, come di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere
7 l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- le parti stabiliscono, in deroga al protocollo sopra riportato, che le spese straordinarie relative al dopo scuola facoltativo dovranno essere concordate da entrambi i genitori;
- l'Assegno Unico Universale per entrambi i figli minori sarà percepito per intero dalla madre;
il padre rinuncia pertanto a percepire la propria quota del 50% dell'Assegno Unico Universale;
- la madre si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 30 giugno 2025 e a reperire una casa in locazione nelle vicinanze di Aviatico;
- La sig.ra tratterrà per sé i risparmi depositati sul conto corrente acceso presso Intesa San Paolo CP_1
S.p.a., filiale di Selvino, a lei intestato;
- Il sig. tratterrà per sé quanto depositato sul conto cointestato acceso presso BCC Milano, Filiale di Pt_1
Serina, sul quale vengono addebitate le rate del mutuo;
- La sig.ra si impegna a recarsi in banca per svolgere gli incombenti necessari;
CP_1
- il conto corrente acceso presso Banca Sella intestato al sig. sul quale viene attualmente accreditato Pt_1
l'Assegno Unico Universale verrà chiuso non appena la signora inizierà a percepire essa stessa per CP_1 intero l'Assegno Unico Universale;
fino a tale momento, il sig. verserà alla signora l'intero Pt_1 CP_1
Assegno Unico Universale;
- le detrazioni fiscali relative a tutte le spese detraibili per i minori saranno divise in egual misura tra i genitori;
- La sig.ra porterà con sé i gatti attualmente presenti nell'abitazione. CP_1
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di euro 800,00, a titolo di contributo una tantum Pt_1 CP_1 per le spese dell'affitto della nuova abitazione.
- La sig.ra potrà asportare i seguenti beni mobili: CP_1
▪ Tavolo allungabile in legno
▪ Robot aspirante
▪ Topper
▪ Friggitrice ad aria
4
▪ Planetaria
▪ Minipimer
▪ Estrattore
8 ▪ Cuscini
▪ Bimby
▪ Lenzuola e copripiumini
▪ Tergivetro elettrico
▪ Ferro da stiro
▪ Cassettiere Ikea
▪ Televisore piccolo della camera dei bambini
▪ Piumini singoli dei letti dei bambini
▪ Piumini letto matrimoniale
▪ Coperte estive
▪ Le lenzuola e i copripiumini dei bambini verranno divisi equamente
▪ Piatti e stoviglie verranno divisi equamente
▪ Barbecue
▪ Decorazioni natalizie
▪ Asciugatrice
▪ Scopa a vapore e scopa rotante
▪ Macchina lava tessuti
- Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di TREVIOLO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
9