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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/10/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, OG D. MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1637/2024 R.G.A.C. promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rua Francisco Coimbra, 313-APTO 71-Penha de Franca- Sao Paulo;
, nata in [...] il [...], C.F. rua Controparte_2 C.F._2
Sao BE 103-Cidade ; Controparte_3
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, 103-Cidade ; C.F._3 Parte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta, giusta procura in atti .
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_4 CP_5 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5.9.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_4 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, sig. nato a [...] il [...], Persona_1 emigrato in Brasile, ivi sposatosi con , e mai naturalizzatosi Persona_2 cittadino brasiliano e che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti. Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il chiedendo in via preliminare volersi Controparte_4 disporre la sospensione del giudizio mentre, nel merito, non contestava la domanda e chiedeva compensarsi le spese di lite.
Le ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2025, hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve respingersi l'istanza di sospensione proposta dal , Controparte_4 dovendosi dare atto della circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n.
142/2025 depositata il 31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di
Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “ lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/372025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui all'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo, . Persona_1
Nel merito la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che , nato a [...] ( CL) l'8/12/1889, emigrato Persona_1 in Brasile ed ivi sposatosi nel 1911 con , mai naturalizzato cittadino Persona_2 brasiliano, non aveva perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, , nato in [...], in data [...]. Questi ha poi contratto Persona_3 matrimonio con la sig.ra dalla cui unione nasceva il 10.6.1939 Persona_4 [...]
, il quale ha poi contratto matrimonio con la Sig.ra Parte_3 Persona_5
, e dalla cui unione sono nati i figli, e
[...] Controparte_1 CP_2
, odierni ricorrenti. Infine dall'unione tra la sig.ra e il sig.
[...] Controparte_2 nasceva il 2/7/2004 la sig.ra Persona_6 Parte_1 anch'essa odierna ricorrente.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano, , prevedevano la trasmissione della Persona_1 cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
I ricorrenti hanno tuttavia dedotto, che i consolati italiani in Brasile versano in una situazione di sostanziale paralisi in conseguenza dell'ingente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza a cui non riescono a far fronte in tempi certi non potendo accedere neppure al sistema informatico di prenotazione come dedotto e documentato e senza contestazione alcuna da parte del odierno Controparte_4 convenuto.
Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
È dunque provata la discendenza, sia per linea maschile che da ultimo per linea femminile dei ricorrenti da cittadino italiano.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_4 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Conclusivamente deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_4 integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 9 ottobre 2025.
IL GIUDICE
OG D. MA