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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2175/2019 R.G.,
. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede legale come in atti (C.F. ), quale impresa designata per il Fondo P.IVA_1 di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), elettivamente domiciliata in
Carmignano (PO), Via Lombarda 54, presso lo studio dell'Avv. Federico Pampaloni
(C.F. come in atti;
PEC: ), che la Email_1 rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, (Nato a Monopoli di Sabina - RI - il 14/10/1964 e residente CP_1 in Aprilia (Latina) via sant'Antioco 9 elettivamente domiciliato in Anzio (Roma
) corso del popolo numero 4 presso lo studio dell'avvocato Luca Sacripanti codice fiscale del foro di Velletri e dallo stesso rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso;
CONVENUTO
OGGETTO: Azione di rivalsa ex art. 29 L. 990/69 (ora art. 292 D.Lgs.
209/2005) - Risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice, (FGVS), come da note di trattazione Parte_1 scritta e memorie ex art. 183 c.p.c.:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nella CP_1 causazione del sinistro avvenuto in data 27.04.2004, per cui è causa.
2. Per l'effetto, condannare il Sig. quale CP_1 conducente/proprietario del veicolo tg. CC197MW risultato privo di copertura assicurativa, a rimborsare a quale impresa designata per il Parte_1
FGVS, la somma complessiva di [Indicare Somma Richiesta - come da atto di citazione], ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo, a titolo di rivalsa per quanto corrisposto al terzo danneggiato.
3. In via istruttoria:
o Ammettere prova per testi sui capitoli formulati in memoria ex art. 183, co.
6 n. 2 c.p.c., indicando a testi i Sigg. e . Controparte_2 CP_3
o Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla MCTC di Latina l'esibizione della documentazione relativa alla patente n. intestata al Sig. NumeroD_1 CP_1
[...]
o Disporre CTU calligrafica per la verificazione della sottoscrizione apposta sul modulo CAI.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge."
Per il convenuto, , come da comparsa di costituzione e risposta CP_1
e note difensive:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione.
2. In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attrice.
3. Nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, per non aver commesso il fatto, per mancata prova della responsabilità e per intervenuto disconoscimento della sottoscrizione apposta sul modulo CAI.
4. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge."
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da nella sua qualità di impresa Parte_1 designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), deve essere rigettata in quanto, all'esito dell'istruttoria esperita, non è stata raggiunta la prova, con il grado di certezza richiesto nel processo civile, in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata.
È principio generale del nostro ordinamento, sancito dall'art. 2697 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nell'azione di rivalsa esercitata dall'impresa designata, tale onere probatorio si traduce nella necessità di dimostrare: a) l'avvenuto pagamento dell'indennizzo al danneggiato;
b) la sussistenza di un sinistro stradale;
c) la
2 responsabilità esclusiva o concorrente del soggetto convenuto nella causazione di tale sinistro;
d) la circostanza che il veicolo del convenuto fosse, al momento del sinistro, privo della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Nel caso di specie, se il pagamento al terzo danneggiato e la scopertura assicurativa appaiono documentalmente suffragati, lo stesso non può dirsi per l'elemento cruciale della responsabilità del convenuto, . CP_1
L'attrice ha inteso fondare tale prova, quasi esclusivamente, sul modulo di
Constatazione Amichevole di Incidente (CAI), allegato in atti, che asserisce essere stato sottoscritto congiuntamente dal conducente del veicolo danneggiato (Sig.
) e dal convenuto. CP_3
Tale modulo, secondo la prospettazione attorea, conterrebbe una dichiarazione confessoria stragiudiziale del , idonea a costituire piena prova della sua CP_1 responsabilità, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice delle Assicurazioni
Private.
Tuttavia, il convenuto, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha formalmente e tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce a tale documento e contestato di aver preso parte all'incidente .
Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento della scrittura privata fa perdere a quest'ultima la sua efficacia probatoria, a meno che la parte che intende avvalersene non ne chieda la verificazione, promuovendo l'apposito procedimento incidentale. L'attrice ha, in effetti, avanzato tale istanza, e il Tribunale ha disposto
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) grafologica al fine di accertare l'autenticità della firma.
L'esito di tale consulenza, però, si è rivelato non risolutivo.
Il CTU, pur evidenziando elementi di compatibilità tra la firma in verifica e le scritture comparative del convenuto, tali da indurlo a propendere per un giudizio di probabile riconducibilità, ha espressamente qualificato le proprie conclusioni con un indice di "bassa confidenza tecnica".
Significativamente, l'esperto non ha potuto escludere con certezza l'ipotesi che la firma sia frutto di un'imitazione, seppur tenda a ritenerla più probabilmente autentica.
Orbene, un accertamento tecnico che si esprime in termini di mera "probabilità"
e, per di più, con un'esplicita ammissione di "bassa confidenza", non può ritenersi sufficiente a superare il disconoscimento del convenuto e a fondare un giudizio di certezza legale sull'autenticità della sottoscrizione.
Nel processo civile, sebbene non sia richiesta la certezza "assoluta", è pur sempre necessario raggiungere un grado di probabilità logica e prevalenza
3 statistica tale da far ritenere il fatto "più probabile che non". Le conclusioni del
CTU, caratterizzate da intrinseca incertezza e da un basso indice di affidabilità dichiarato dallo stesso perito, non consentono di raggiungere tale soglia. La possibilità, non esclusa, di un'imitazione inficia irrimediabilmente il valore probatorio del documento. Pertanto, il modulo CAI non può essere utilizzato come prova confessoria della responsabilità del convenuto.
A fronte di tale cruciale carenza probatoria, l'attrice non ha fornito altri elementi idonei a supportare la propria domanda. L'atto di citazione, come rilevato, si presenta scarno nella descrizione dell'evento, affidandosi quasi unicamente al valore (poi venuto meno) del CAI. Ancor più rilevante è la mancata escussione del teste chiave, il Sig. , ovvero il conducente del veicolo danneggiato e CP_3
l'unico soggetto che, oltre all'autore della firma, avrebbe potuto riferire sulle circostanze della redazione e sottoscrizione del CAI, nonché sulla dinamica stessa del sinistro e sull'effettiva presenza del sul luogo dell'incidente. La mancata CP_1 comparizione del teste, pur ritualmente intimato, ha privato il giudizio di un apporto potenzialmente decisivo, e tale lacuna non può che operare a svantaggio della parte su cui gravava l'onere della prova.
Né può assumere valore dirimente l'ordine di esibizione richiesto alla MCTC.
Sebbene utile a confermare l'identità dell'intestatario della patente, tale dato non proverebbe né che il fosse alla guida del mezzo al momento del sinistro, né, CP_1 tantomeno, che la firma sul CAI sia sua né la dinamica del sinistro
In conclusione, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente. La prova principale (il CAI) è venuta meno a seguito del disconoscimento e dell'esito incerto della CTU, e non sono emersi altri elementi sufficienti a dimostrare, con la necessaria certezza, la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro del 27.04.2004. CP_1
La domanda deve, pertanto, essere respinta.
Per quanto concerne il regime delle spese di lite, sussistono, ad avviso di questo
Giudice, gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti, in deroga al principio generale della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.
Tale decisione trova fondamento proprio nell'esito della CTU grafologica. Se è vero che la consulenza non ha fornito la certezza necessaria per l'accoglimento della domanda, è altrettanto vero che essa non ha neppure escluso l'autenticità della sottoscrizione. Anzi, il consulente ha manifestato una, seppur debole, propensione per l'autenticità. Questa "zona grigia", questa ambiguità tecnica che non permette di escludere del tutto le ragioni dell'attrice, pur non essendo sufficiente per una pronuncia favorevole, costituisce quel "giusto motivo" che, ai sensi dell'art. 92,
4 comma 2, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis e comunque alla luce dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale), consente al giudice di discostarsi dalla regola della soccombenza. L'attrice, agendo anche in virtù della sua funzione istituzionale, ha intrapreso l'azione sulla base di un documento (il
CAI) che prima facie appariva idoneo e la cui inefficacia è emersa solo a seguito di un accertamento tecnico dall'esito non nettamente negativo. Ritenere che l'attrice abbia agito in modo del tutto temerario sarebbe eccessivo;
appare dunque equo che ciascuna parte sostenga le proprie spese legali.
Le spese di CTU, invece, in quanto sostenute nell'interesse comune all'accertamento di un fatto centrale per il giudizio, vanno poste definitivamente a carico solidale di entrambe le parti.
Pqm
Definitivamente pronunciando
1- Respinge la domanda attorea.
2- Dichiara compensate le Spese di lite
Treviso, 03/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2175/2019 R.G.,
. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede legale come in atti (C.F. ), quale impresa designata per il Fondo P.IVA_1 di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), elettivamente domiciliata in
Carmignano (PO), Via Lombarda 54, presso lo studio dell'Avv. Federico Pampaloni
(C.F. come in atti;
PEC: ), che la Email_1 rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, (Nato a Monopoli di Sabina - RI - il 14/10/1964 e residente CP_1 in Aprilia (Latina) via sant'Antioco 9 elettivamente domiciliato in Anzio (Roma
) corso del popolo numero 4 presso lo studio dell'avvocato Luca Sacripanti codice fiscale del foro di Velletri e dallo stesso rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso;
CONVENUTO
OGGETTO: Azione di rivalsa ex art. 29 L. 990/69 (ora art. 292 D.Lgs.
209/2005) - Risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice, (FGVS), come da note di trattazione Parte_1 scritta e memorie ex art. 183 c.p.c.:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nella CP_1 causazione del sinistro avvenuto in data 27.04.2004, per cui è causa.
2. Per l'effetto, condannare il Sig. quale CP_1 conducente/proprietario del veicolo tg. CC197MW risultato privo di copertura assicurativa, a rimborsare a quale impresa designata per il Parte_1
FGVS, la somma complessiva di [Indicare Somma Richiesta - come da atto di citazione], ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo, a titolo di rivalsa per quanto corrisposto al terzo danneggiato.
3. In via istruttoria:
o Ammettere prova per testi sui capitoli formulati in memoria ex art. 183, co.
6 n. 2 c.p.c., indicando a testi i Sigg. e . Controparte_2 CP_3
o Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla MCTC di Latina l'esibizione della documentazione relativa alla patente n. intestata al Sig. NumeroD_1 CP_1
[...]
o Disporre CTU calligrafica per la verificazione della sottoscrizione apposta sul modulo CAI.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge."
Per il convenuto, , come da comparsa di costituzione e risposta CP_1
e note difensive:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione.
2. In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attrice.
3. Nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, per non aver commesso il fatto, per mancata prova della responsabilità e per intervenuto disconoscimento della sottoscrizione apposta sul modulo CAI.
4. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge."
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da nella sua qualità di impresa Parte_1 designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), deve essere rigettata in quanto, all'esito dell'istruttoria esperita, non è stata raggiunta la prova, con il grado di certezza richiesto nel processo civile, in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata.
È principio generale del nostro ordinamento, sancito dall'art. 2697 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nell'azione di rivalsa esercitata dall'impresa designata, tale onere probatorio si traduce nella necessità di dimostrare: a) l'avvenuto pagamento dell'indennizzo al danneggiato;
b) la sussistenza di un sinistro stradale;
c) la
2 responsabilità esclusiva o concorrente del soggetto convenuto nella causazione di tale sinistro;
d) la circostanza che il veicolo del convenuto fosse, al momento del sinistro, privo della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Nel caso di specie, se il pagamento al terzo danneggiato e la scopertura assicurativa appaiono documentalmente suffragati, lo stesso non può dirsi per l'elemento cruciale della responsabilità del convenuto, . CP_1
L'attrice ha inteso fondare tale prova, quasi esclusivamente, sul modulo di
Constatazione Amichevole di Incidente (CAI), allegato in atti, che asserisce essere stato sottoscritto congiuntamente dal conducente del veicolo danneggiato (Sig.
) e dal convenuto. CP_3
Tale modulo, secondo la prospettazione attorea, conterrebbe una dichiarazione confessoria stragiudiziale del , idonea a costituire piena prova della sua CP_1 responsabilità, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice delle Assicurazioni
Private.
Tuttavia, il convenuto, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha formalmente e tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce a tale documento e contestato di aver preso parte all'incidente .
Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento della scrittura privata fa perdere a quest'ultima la sua efficacia probatoria, a meno che la parte che intende avvalersene non ne chieda la verificazione, promuovendo l'apposito procedimento incidentale. L'attrice ha, in effetti, avanzato tale istanza, e il Tribunale ha disposto
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) grafologica al fine di accertare l'autenticità della firma.
L'esito di tale consulenza, però, si è rivelato non risolutivo.
Il CTU, pur evidenziando elementi di compatibilità tra la firma in verifica e le scritture comparative del convenuto, tali da indurlo a propendere per un giudizio di probabile riconducibilità, ha espressamente qualificato le proprie conclusioni con un indice di "bassa confidenza tecnica".
Significativamente, l'esperto non ha potuto escludere con certezza l'ipotesi che la firma sia frutto di un'imitazione, seppur tenda a ritenerla più probabilmente autentica.
Orbene, un accertamento tecnico che si esprime in termini di mera "probabilità"
e, per di più, con un'esplicita ammissione di "bassa confidenza", non può ritenersi sufficiente a superare il disconoscimento del convenuto e a fondare un giudizio di certezza legale sull'autenticità della sottoscrizione.
Nel processo civile, sebbene non sia richiesta la certezza "assoluta", è pur sempre necessario raggiungere un grado di probabilità logica e prevalenza
3 statistica tale da far ritenere il fatto "più probabile che non". Le conclusioni del
CTU, caratterizzate da intrinseca incertezza e da un basso indice di affidabilità dichiarato dallo stesso perito, non consentono di raggiungere tale soglia. La possibilità, non esclusa, di un'imitazione inficia irrimediabilmente il valore probatorio del documento. Pertanto, il modulo CAI non può essere utilizzato come prova confessoria della responsabilità del convenuto.
A fronte di tale cruciale carenza probatoria, l'attrice non ha fornito altri elementi idonei a supportare la propria domanda. L'atto di citazione, come rilevato, si presenta scarno nella descrizione dell'evento, affidandosi quasi unicamente al valore (poi venuto meno) del CAI. Ancor più rilevante è la mancata escussione del teste chiave, il Sig. , ovvero il conducente del veicolo danneggiato e CP_3
l'unico soggetto che, oltre all'autore della firma, avrebbe potuto riferire sulle circostanze della redazione e sottoscrizione del CAI, nonché sulla dinamica stessa del sinistro e sull'effettiva presenza del sul luogo dell'incidente. La mancata CP_1 comparizione del teste, pur ritualmente intimato, ha privato il giudizio di un apporto potenzialmente decisivo, e tale lacuna non può che operare a svantaggio della parte su cui gravava l'onere della prova.
Né può assumere valore dirimente l'ordine di esibizione richiesto alla MCTC.
Sebbene utile a confermare l'identità dell'intestatario della patente, tale dato non proverebbe né che il fosse alla guida del mezzo al momento del sinistro, né, CP_1 tantomeno, che la firma sul CAI sia sua né la dinamica del sinistro
In conclusione, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente. La prova principale (il CAI) è venuta meno a seguito del disconoscimento e dell'esito incerto della CTU, e non sono emersi altri elementi sufficienti a dimostrare, con la necessaria certezza, la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro del 27.04.2004. CP_1
La domanda deve, pertanto, essere respinta.
Per quanto concerne il regime delle spese di lite, sussistono, ad avviso di questo
Giudice, gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti, in deroga al principio generale della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.
Tale decisione trova fondamento proprio nell'esito della CTU grafologica. Se è vero che la consulenza non ha fornito la certezza necessaria per l'accoglimento della domanda, è altrettanto vero che essa non ha neppure escluso l'autenticità della sottoscrizione. Anzi, il consulente ha manifestato una, seppur debole, propensione per l'autenticità. Questa "zona grigia", questa ambiguità tecnica che non permette di escludere del tutto le ragioni dell'attrice, pur non essendo sufficiente per una pronuncia favorevole, costituisce quel "giusto motivo" che, ai sensi dell'art. 92,
4 comma 2, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis e comunque alla luce dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale), consente al giudice di discostarsi dalla regola della soccombenza. L'attrice, agendo anche in virtù della sua funzione istituzionale, ha intrapreso l'azione sulla base di un documento (il
CAI) che prima facie appariva idoneo e la cui inefficacia è emersa solo a seguito di un accertamento tecnico dall'esito non nettamente negativo. Ritenere che l'attrice abbia agito in modo del tutto temerario sarebbe eccessivo;
appare dunque equo che ciascuna parte sostenga le proprie spese legali.
Le spese di CTU, invece, in quanto sostenute nell'interesse comune all'accertamento di un fatto centrale per il giudizio, vanno poste definitivamente a carico solidale di entrambe le parti.
Pqm
Definitivamente pronunciando
1- Respinge la domanda attorea.
2- Dichiara compensate le Spese di lite
Treviso, 03/06/2025
Il Giudice
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