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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/09/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 25/09/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2546 /2024 R.G., promossa da:
nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PALADINA ANGELA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per invalidità civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29/08/2024 , esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 3911/23, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza o in subordine all'esenzione parziale dal ticket sanitario;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento della prestazione richiesta;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la invalidità in misura del 74% o in subordine del 67% sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla invalida in misura pari al 74% o in subordine al 67% sin dalla data della CP_ domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento del beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 %, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste … con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le Parte_1 patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di persona invalida al 75%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.(cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida nella misura del 75% Parte_1
a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_1 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. 147/22.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1 p.t., con ricorso depositato il 29/08/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è invalida civile in misura del 75% a decorrere dalla data Parte_1 della domanda amministrativa;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente , delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 25/09/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena