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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 31901 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da: con l'avv. Enrico Scialoja Parte_1
APPELLANTE
E
e con l'Avv. Salvatore Pastore Controparte_1 Controparte_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6024/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Roma il 12.03.21 nel procedimento R.G. n. 25789/2020.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 18.09.2024 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza in oggetto indicata, la quale aveva accolto la domanda dei sig.ri
[...]
e proposta in primo grado e volta ad ottenere la condanna CP_1 Controparte_2
di al pagamento del risarcimento del danno patito in seguito alla cancellazione Parte_1
del volo KU163 da a Malpensa del 15 novembre 2018. Pt_1
1
Si costituivano in giudizio i sig.ri e che resistevano Controparte_1 Controparte_2
nel merito all'appello chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa, all'udienza del 18.09.2024, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Nel merito, l'appello proposto è infondato e va dunque confermata la sentenza di primo grado.
3. La prima censura operata da parte appellante riguarda la disciplina applicabile al caso di specie con riferimento al Reg. CE n. 261/2014 ovvero alla Convenzione di Montreal. Come confermato dal Giudice di Pace, non potrà essere applicato il Regolamento comunitario atteso che nell'ipotesi di vettore non comunitario, quale in partenza da uno Stato Parte_1
Terzo e con destinazione uno Stato Membro dell'UE, trova applicazione la Convenzione di
Montreal.
Come noto, infatti, secondo il combinato disposto dell'art. 3, par. 1, lett. b) con l'art. 2 lett.
c) del Regolamento CE n. 261/2004, la condizione per invocare l'applicazione del Regolamento è che le pretese di compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco ovvero di cancellazione o ritardo del volo siano rivolte nei confronti di un vettore con licenza rilasciata da uno stato membro. Se, diversamente, qualora il volo abbia origine da un paese extra-europeo, il vettore non è abilitato all'esercizio su licenza rilasciata da uno stato membro, il Regolamento de quo non trova applicazione, mancandone i relativi presupposti, con la conseguenza che non possono essere riconosciute le compensazioni pecuniarie pure ivi previste.
Precisata l'applicabilità al caso di specie della Convenzione di Montreal, la quale si applica pacificamente anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, e anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo ma da cancellazione del volo (Cass. civ. n. 6177/2024), occorre analizzare le ulteriori doglianze di parte appellante.
4. La compagnia aerea impugna la sentenza del Giudice di Pace laddove, non riconoscendo nelle condizioni metereologiche avverse l'esimente della forza maggiore, condanna parte
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appellante al risarcimento del danno patito dai passeggeri liquidati in via equitativa in totali €
1.200,00.
In tema di trasporto internazionale, la Convenzione di Montreal prevede, all'art. 19 che “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli
o merci. Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e
i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”. La
Convenzione, quindi, introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo che potrà essere superata soltanto offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno.
Quindi, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento
(cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001; Cass. civ. n. 826 del 20/01/2015). In altri termini, il mancato raggiungimento del risultato comporta la presunzione di responsabilità a carico del debitore inadempiente, superabile solo ove lo stesso dimostri che l'inadempimento sia dipeso da forza maggiore, caso fortuito, fatto del debitore o altra causa allo stesso non imputabile.
Nel caso di specie è stato dimostrato, oltreché non contestato, che i passeggeri hanno acquistato i biglietti aerei dalla compagnia aerea appellante e che il volo acquistato è stato cancellato. La compagnia aerea, di contro, ha fornito prove finalizzate a dimostrare che la cancellazione del volo non le fosse imputabile in quanto dovuta a circostanze eccezionali, e segnatamente, alle condizioni metereologiche avverse: la compagnia area ha, infatti, prodotto in primo grado un rapporto meteo, articoli di stampa, foto e video di YouTube.
Nessuno dei documenti menzionati è stato, però, idoneo a comprovare il fatto che la situazione meteorologica avesse effettivamente indotto le Autorità preposte al controllo del traffico aereo a non consentire il decollo del volo in questione dall'aeroporto di all'orario Pt_1
previsto, circostanza che la Compagnia avrebbe invece potuto agevolmente provare mediante produzione in atti di documenti ufficiali reperibili presso gli scali aeroportuali interessati dalla variazione (di partenza e di arrivo); tale prova si rende del resto necessaria a comprovare che le condizioni meteo avessero determinato effettivamente le conseguenze descritte dalla
Compagnia sull'operatività dello scalo aeroportuale di Pt_1
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La compagnia aerea, pertanto, non ha dimostrato l'effettiva presenza dell'esimente richiamato.
Da ciò, a fronte dell'inadempimento di parte appellante, occorre accertare la sussistenza di un danno risarcibile a favore dei passeggeri, da valutarsi secondo quanto previsto dalla
Convenzione di Montreal del 28.05.1999, la quale all'art. 22 sancisce, al comma 1, che “Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero”. Quindi, l'art. 19 introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, il quale potrà esimersi da tale responsabilità solo per caso fortuito o forza maggiore, il successivo art. 22 pone limitazioni quantitative alla responsabilità risarcitoria del vettore nel trasporto di persone, merci e bagagli. Nello specifico, per il trasporto di persone la responsabilità del vettore
è limitata alla somma di «4.150 diritti speciali di prelievo» per ciascun passeggero (per la conversione dei diritti speciali di prelievo in unità monetarie, si veda l'art. 23 della medesima
Convenzione; cfr. Cass. civ. n. 14667 del 14/07/2015).
Dalla lettura della norma, inoltre, si evince che la Convenzione non distingue fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Anche la Corte di Giustizia Europea è concorde nell'affermare che il termine “danno” di cui all'art. 22 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che esso include tanto il danno materiale quanto il danno morale (Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 06/05/2010, n. 63/09).
Alla luce di tale interpretazione, i termini “prèjudice” e “dommage” – che compaiono, nella lingua francese, nella Convenzione di Montreal – “devono essere ricondotti nell'alveo di una “una nozione di danno, di origine non convenzionale, comune a tutti i sistemi di diritto internazionale” e tale da far ritenere che essi includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli di natura morale” (Cass. n. 14667/2015).
Deve concludersi, pertanto, che la Convenzione di Montreal non istituisce ex se un'espressa figura risarcibile di danno non patrimoniale. Essa fissa, all'art. 22, un parametro forfettizzato di limitazione del quantum risarcibile, da modellarsi secondo equità in ragione delle circostanze del caso, anche tenendo conto dell'eventuale disagio patito, in una liquidazione unitaria e complessiva, che non può superare i massimali fissati dalla Convenzione stessa.
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Precisato ciò, si evidenzia che, nel caso di specie, il Giudice di Pace si è limitato a graduare, in via equitativa, il danno da ritardo ex artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal con riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, liquidando la somma complessiva di €
1.200,00, senza violare i limiti massimi stabiliti dalla Convenzione stessa. Somma ritenuta equa attesi anche i danni patrimoniali richiesti, subiti e dimostrati dai passeggeri che ammontano a circa € 1.120,00.
Non vi è stata, quindi, alcuna indebita protezione di interessi non patrimoniali immeritevoli di tutela secondo i criteri stabiliti dalle note sentenze di San Martino, ma, più correttamente, una legittima gradazione rispetto al caso concreto della liquidazione del danno omnicomprensivo causato dalla cancellazione del volo, in ossequio agli artt. 19 e 22 della
Convenzione di Montreal.
Per tutti questi motivi si conferma, così come liquidato dal giudice di prime cure, il risarcimento ex artt. 19 e 22 della Convezione di Montreal spettante ai sig.ri e CP_1 CP_2
5. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, conferma la sentenza di Parte_1
primo grado n. 6024/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma il 12.03.21;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dai sig.ri e Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 1.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso CP_2
forfettario delle spese generali e accessori come per legge da distrarsi in favore dell'Avv.
Salvatore Pastore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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