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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/07/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, all'udienza del 31 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 355 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto SARRA e dall'avv. Laurent Parte_1
BASILICO
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania RADOCCIA e dall'avv. Matteo TAMBORINI
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimato dalla resistente e chiesto al Tribunale di:
«in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento irrogato al Ricorrente, per tutte le ragioni addotte nel presente ricorso, e per l'effetto, ordinare alla la reintegrazione del Ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro e condannare la medesima, al pagamento, in favore del Ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, di una somma non inferiore a 12 mensilità globali di fatto o quella che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in via subordinata: accertare e dichiarare, comunque, l'illegittimità e/o invalidità del licenziamento irrogato al Ricorrente, per tutte le ragioni addotte nel presente ricorso, e per l'effetto, condannare la dichiarato Controparte_1 estinto il rapporto di lavoro, al pagamento, a titolo di indennità risarcitoria, di una somma pari a 36 mensilità globali di fatto od in quello che sarà ritenuto di giustizia, oltre all'indennità di mancato preavviso nella misura
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indicata in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano antistatari».
1.2. Regolarmente citata, la società convenuta si è costituita, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2. Escussi i testi, concesso termine per note, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Con comunicazione del 19 dicembre 2023 (cfr. doc. n. 10 fasc. res.), la società ha contestato al ricorrente la sottrazione di alcuni beni aziendali, nonché l'assenza ingiustificata in
5 giornate di lavoro. Il ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei fatti addebitati.
3.1. Ritiene il Giudice che la sottrazione dei beni aziendali abbia trovato riscontro nella deposizione dei testi escussi.
E invero, il teste ha riferito «in data 11 dicembre 2023 io ero all'interno degli spogliatoi in Tes_1 qualità di responsabile per controllare che le pulizie fossero state fatte bene. All'epoca ero unit manager. Io di volta in volta faccio delle verifiche all'interno degli spogliatoi. Io mi occupo di tutto quello che riguarda l'unità, anche i lavoratori. Quel giorno ero lì intorno alle 13. Nello spogliatoio c'erano vari operatori però io notavo che il sig. Pt_1 depositava all'interno dell'armadietto una busta della compagnia delta con all'interno del contenuto, sembrava una busta un po' pesante. Non ho visto cosa c'era all'interno però sembravano delle cose sporgenti, ma già la busta della compagnia delta era una cosa insolita. Non ho visto l'interno dell'armadietto. Non ho chiesto al sig. cosa Pt_1 fossa quella busta, ho solo successivamente comunicato a quanto accaduto. Tutti hanno accesso Per_1 all'interno degli spogliatoi anche chi deve andare semplicemente alla toilet. Ho comunicato a quello che avevo Per_1 notato, insospettito dalla busta e da quello che veniva depositato, ho detto di aver visto delle sporgenze che mi sembravano delle bottiglie» (v. verbale del 27 giugno 2024).
Il teste HR manager della società, ha dichiarato che «l'11 dicembre è Per_1 Testimone_2 venuto a riferirmi che durante il suo giro di verifica dentro gli spogliatoi aveva visto il sig. con una busta di Pt_1 una compagnia aerea da cui spuntava il collo di una bottiglia. La busta grigia è propria della Non CP_2 ricordo che abbia parlato con NE intorno alle 13.30. Aveva visto da poco, aveva fatto il giro Pt_1 Pt_1 intorno alle 13 e appena vista questa cosa venne a riferirmela. Non ho verificato che turno di lavoro aveva quel giorno
Ho fatto presente di questa segnalazione al mio superiore, con cui abbiamo fatto Pt_1 Testimone_3 verificare se c'erano degli ammanchi e una volta verificato che c'erano degli ammanchi abbiamo convenuto di scendere nel piazzale e alla fine del turno di lavoro, intorno alle 14, e abbiamo aspettato che arrivasse il sig. Pt_1
Abbiamo fatto verificare se c'erano degli ammanchi al responsabile di magazzino che è il sig. CP_3
Abbiamo chiamato subito dopo la segnalazione di chiedendogli se faceva una verifica e se CP_3 Tes_1
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CP_ effettivamente c'erano degli ammanchi. Il materiale è circoscritto in un'area dedicata, in una stanza un po' più grande di quella in cui ci troviamo. C'è un inventario. ci ha messo una decina di minuti a risponderci. Ci CP_3 ha richiamato e ci ha detto che gli risultavano degli ammanchi. Mancava del materiale, delle bottiglie, non so essere CP_ più preciso. E' stato verificato se mancava del materiale sul materiale . Se rispetto a quella che era la situazione risultavano delle mancanze. Se rispetto a quanto in essere mancava del materiale. Non so come ha fatto a verificare.
In ogni caso ci ha messo una decina di minuti. Quindi alle 14 siamo andati all'uscita del turno, entrambi io e
. Per gli autisti ci sono due turni, uno mattutino e uno pomeridiano, se attaccano alle 6 staccano alle 14, Tes_3 cioè alle 14 stacca l'80% della forza lavoro. Siamo andati nel piazzale. Abbiamo atteso che uscisse il sig. Pt_1 una volta uscito nel piazzale gli siamo andati incontro e gli abbiamo chiesto se avesse preso qualcosa e il sig. Pt_1 in maniera un po' agitata ha aperto lo zainetto e ha estratto un ombrello pieghevole per far vedere che non c'era niente dentro lo zainetto. Non abbiamo chiesto noi di aprire questo zainetto. Verificato che aprendo lo zainetto non c'era niente ce ne siamo andati. è uscito dallo stabilimento e noi siamo tornati nei nostri uffici. In quel momento Pt_1 non c'è venuto in mente di andare a controllare l'armadietto.
Il 12 dicembre in mattinata abbiamo deciso di verificare dentro l'armadietto se c'era il materiale che immaginavamo avesse preso. Eravamo solo io e a metà mattinata, non ricordo esattamente Testimone_3
l'orario, abbiamo preso la seconda chiave del lucchetto e abbiamo aperto l'armadietto e abbiamo riconosciuto la busta grigia e all'interno c'erano varie cose. C'erano varie bottiglie. Nell'armadietto c'erano gli effetti personali, ora numericamente non ricordo, c'erano delle miniature alcoliche, 4 o 5 bottiglie di vino e ricordo delle dotazione dei set di QC terme che è una dotazione che viene data dalla compagnia aerea. C'era del materiale della compagnia aerea.
Abbiamo capito che quelle bottiglie non erano personali perché erano non fascettate: gli alcolici essendo materiali di compagnia hanno uno specifico processo doganale che permette la non imposizione fiscale se invece fosse stato privato sarebbe stato fascettato. Non c'era nessuno nello spogliatoio quando abbiamo aperto l'armadietto. era a Pt_1 lavoro. Successivamente l'abbiamo chiamato nell'ufficio del sig. chiedendo se riconosceva le bottiglie, tutto Tes_3 il materiale che avevamo trovato nell'armadietto e preso. Non ha proferito parola, dopo un po' che chiedevamo se sapeva da dove veniva, se era suo, ha detto no» (cfr. verbale udienza del 27 giugno 2024).
La dichiarazione del teste ha trovato riscontro nella deposizione del teste Per_1 CP_3 responsabile del magazzino, il quale ha riferito «sono stato chiamato da per fare un controllo Per_1
CP_ di giacenze per quanto riguarda i prodotti delle forniture dei bar della . Sono andato giù al reparto dove fanno la lavorazione di questa compagnia. Ogni giorno viene fatto un reintegro del fabbisogno giornaliero. Nel contare tutti questi articoli, ho dovuto fare un riscontro con i prodotti del giorno prima, con l'inventario del giorno prima, mi sono accertato che i dipendenti avessero terminato i voli della giornata (preciso che noi lavoriamo con 24 ore di anticipo, i voli della giornata sono i voli programmati per il giorno dopo) e ho fatto l'inventario di quello che c'era in quella stanza, mancavano due o tre articoli, ricordo uno champagne e delle miniature. A fare questo controllo ho impiegato
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un quarto d'ora, venti minuti. Si tratta di una postazione di lavoro che è una volta e mezza questa stanza. Specifico che nella stazione, portiamo i prodotti che servono per i voli, più un'eccedenza per eventuali richieste aggiuntive, quindi per esempio se servono 12 bottiglie a volo, non ne portiamo 48 ma 60. Ho verificato se vi erano degli ammanchi rispetto all'eccedenza, Sono stato chiamato all'ora di pranzo, l'ho fatto io personalmente il conteggio perché i ragazzi stavano mangiando, quindi più o meno erano le 13.30. Ho fatto il controllo fisicamente, ho contato le bottiglie. Io ho fatto un controllo delle giacenze di magazzino, come mi è stato chiesto di fare. Mi è stato chiesto di fare un controllo di giacenza. L'ho fatto nel magazzino di lavorazione, nel magazzino dove si mette il fabbisogno giornaliero di ogni postazione, ogni compagnia ha delle quantità di ogni articolo. Oltre a questo magazzino c'è un magazzino dove la merce è ferma in attesa di essere spostata nel magazzino di lavorazione per poi essere portata sugli aerei. Mentre ho CP_ fatto il controllo, i voli delta erano già stati lavorati. Mi hanno chiesto di contare il materiale e ho contato il CP_ materiale , ho fatto un conteggio solo in quella zona» (cfr. verbale dell'udienza del 3 luglio 2025).
3.2. Ritiene il Giudice non esservi ragione di dubitare dell'attendibilità dei testimoni escussi, rilevato che le deposizioni appaiono convergenti e prive di contraddizioni, né, in senso contrario, può argomentarsi sulla base della deposizione del teste di parte ricorrente Pt_2
Il teste ha dichiarato «conosco il sig. in quanto eravamo colleghi fino a qualche mese fa, lavoravamo Pt_1 insieme presso l'aeroporto di Fiumicino. Svolgevamo le stesse mansioni, lavoravamo negli stessi turni. Ricordo il turno dell'11 dicembre 2023, lo ricordo perché quella mattina siamo andati insieme a lavoro, siamo arrivati prima dell'inizio dell'orario di timbratura, quando arriviamo dobbiamo cambiarci nello spogliatoio e abbiamo l'obbligo di timbrare in divisa sia in entrata sia in uscita e quindi siamo andati nello spogliatoio e ci siamo cambiati. Ricordo quella data perché è successa questa cosa, nel momento dell'uscita io ero già uscito prima del sig. perché avevo Pt_1 delle commissioni da fare mie a Fiumicino però nell'orario in cui ci saremmo dovuti incontrare a fine turno io ero tornato al di fuori del posto di lavoro nell'attesa che lui uscisse. Io ero fuori ad attenderlo e mentre lui usciva ricordo che lo hanno fermato, gli hanno intimato di fermarsi e da lì mi è sembrato che cominciasse ad avere un po' Pt_1 di agitazione e nel mentre vedevo una “discussione” e ho visto lui che ha aperto la borsa, ho sentito alzare la voce,
l'ho visto agitato, e ho sentito che diceva mi volete anche mettere le mani addosso vedendolo agitato e ho visto che vicino a lui si sono avvicinati il sig. e il sig. come a intimargli di aprire il cappotto per controllare Per_1 Tes_3 che avesse qualcosa nascosto addosso. E dopo tutto questo nel giro di poco, il sig. è uscito, è venuto fuori Pt_1 dallo stabile. Io ero al di fuori della recinzione. Questo scambio è avvenuto nell'atrio/cortile successivo alla porta di uscita prima del tornello. Il giorno dopo, il 12 dicembre, non siamo andati insieme a lavoro, né ricordo di averlo visto nello spogliatoio. L'11 dicembre ci siamo trovati nello spogliatoio insieme, i nostri armadietti distano una decina di metri. Mi ricordo che mi sono cambiato e mi sono avvicinato al suo armadietto e gli ho detto di sbrigarsi. Ho guardato l'interno dell'armadietto di e ho notato che aveva messo i suoi vestiti nell'armadietto e si stava mettendo la Pt_1 divisa di lavoro. Aveva le sue medicine, la sua bottiglia di acqua e i suoi panni civili e qualcos'altro della divisa.
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Siamo usciti dallo spogliatoio, siamo andati a timbrare e ci siamo avviati a lavoro però non abbiamo lavorato insieme né quel giorno, l'11 dicembre, né il giorno prima, il 10 dicembre. Neanche il 12 abbiamo lavorato insieme. A me facevano svolgere i voli di Alitalia, lui aveva fatto alcune compagnie straniere. Conosco il sig. di vista, per Tes_1 quanto ne so è un dirigente, non so niente di più preciso. Ho visto il sig. girare per gli spogliatoi aziendali. Tes_1
E' vero che gli autisti finito lo scarico devono mettersi in fila nella banchina di scarico in attesa degli altri colleghi per parcheggiare il mezzo e riconsegnare le chiavi. I turni sono dalle 6 alle 14, alcuni dalle 7 alle 15, o dalle 14 alle 21.
C'è lo stesso numero di lavoratori in ogni turno. Se il lavoratore stacca alle 14, arriva allo spogliatoio pochi minuti prima, magari una decina di minuti prima, ma non molto prima di quell'orario. L'ultimo volo prima della fine del turno può essere servito al massimo un'ora prima, poi c'è tutta la procedura del rientro, dello scarico del camion,
l'attesa in banchina dello scarico, la pulizia dello stesso, l'attesa della riconsegna del camion e dello statino, c'è un ulteriore tempo necessario prima di poter andare via. L'armadietto è più o meno 1,85/1,90, largo più o meno 50,
60 cm. Alcuni hanno soltanto un appoggio orizzontale e hanno un appendiabiti classico, altri invece hanno l'appoggio orizzontale e un divisorio verticale. Mi sembra che quello di abbia anche il divisorio verticale». In merito Pt_1 alla discussione a cui ha assistito il teste ha precisato «ero distante dalla discussione circa 15 metri. C'è una porta d'ingresso dello stabile, ho visto il dott. poggiato in prossimità della porta d'ingresso che ha chiamato il Per_1 sig. e un po' più distante c'era il sig. ». Pt_1 Tes_3
Ebbene, osserva il Giudice, innanzitutto, che la testimonianza del sig. non prova Pt_2 alcuna aggressione ai danni del ricorrente da parte dei sig.ri e , avendo il teste Per_1 Tes_3 affermato solo che «io ero fuori ad attenderlo e mentre lui usciva ricordo che lo hanno fermato, gli hanno intimato di fermarsi e da lì mi è sembrato che cominciasse ad avere un po' di agitazione e nel mentre vedevo una Pt_1
“discussione” e ho visto lui che ha aperto la borsa, ho sentito alzare la voce, l'ho visto agitato, e ho sentito che diceva mi volete anche mettere le mani addosso vedendolo agitato e ho visto che vicino a lui si sono avvicinati il sig. e Per_1 il sig. come a intimargli di aprire il cappotto per controllare che avesse qualcosa nascosto addosso». Il Tes_3 teste, pertanto, non era presente alla conversazione, ma ha potuto solo notare, da lontano,
l'agitazione del ricorrente e la circostanza che lo stesso abbia aperto la borsa. Alcuna perquisizione o aggressione emerge dalle parole del teste, con conseguente infondatezza della tesi attorea circa la violazione degli artt. 13 Cost. e 247 c.p.p.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la testimonianza del teste non rende inattendibile la deposizione del teste , rilevando, secondo la tesi attorea, Pt_2 Tes_1 che è impossibile che un dipendente il cui turno finisca alle 14 si trovi alle 13 negli spogliatoi: infatti, la circostanza che, normalmente, il lavoratore che termini il turno alle 14 arrivi nello spogliatoio circa 10 minuti prima di quell'orario, nulla prova circa il fatto che, l'11 dicembre, il ricorrente si sia
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effettivamente trovato nello spogliatoio alle 13, intento a depositare una busta nell'armadietto, come affermato dal teste . Tes_1
3.3. Valutando il materiale probatorio acquisito si ritiene che il fatto addebitato dalla società abbia trovato sufficiente riscontro probatorio: e invero dalle testimonianze è emerso che all'interno dell'armadietto del ricorrente sono stati rinvenuti dei beni della società, circostanza sufficiente a dimostrare il fatto contestato, pur in mancanza della prova delle modalità con cui il ricorrente è entrato in possesso dei beni. Peraltro, non può ritenersi – come sostenuto dal ricorrente
– che la società, aprendo tramite i proprio preposti l'armadietto aziendale, abbia violato l'art. 14
Cost., in quanto l'armadietto non rientra nel concetto di domicilio tutelato dalla disposizione costituzionale, né l'art. 6 dello Statuto dei lavoratori – che prevede i casi in cui sono consentite, ai fini della tutela del patrimonio aziendale, le visite personali di controllo sul lavoratore –, il quale riguarda unicamente le ispezioni corporali, ma non anche quelle sulle cose del lavoratore, atteso che la norma citata, da interpretarsi letteralmente, prevede solo la “visita personale” che nell'ordinamento processuale sia civile (artt. 118 e 258 cod. proc. civ.) che penale (art. 309 cod. proc. pen.) è tenuta distinta dall'ispezione di cose e luoghi (cfr. Cass., sez. lav., 9 dicembre 2024, n.
31622).
Non vi sono, d'altronde, elementi per ritenere fondata la tesi attorea secondo cui il licenziamento sarebbe stato «architettato ad arte simulando la sottrazione di beni aziendali» (cfr. pag. 18 della memoria). E invero, da una parte, come si è detto, non si ravvedono ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi a fronte di deposizioni puntuali, circostanziate e convergenti.
Dall'altra, pur avendo chiesto il ricorrente, in occasione della prima udienza, di provare la circostanza che alle 13 fosse in servizio sul proprio mezzo (capitolo ammesso con ordinanza del
30 aprile 2024) – prova che avrebbe evidentemente dimostrato la fallacia dell'intera avversa ricostruzione, e che avrebbe potuto essere facilmente fornita in quanto, secondo le allegazioni attoree il ricorrente è costantemente supervisionato da altro personale durante le fasi di carico e scarico – nulla ha dimostrato sul punto: invero, l'unico teste di parte ricorrente escusso, il teste
, non ha svolto attività lavorativa con il ricorrente il giorno 11 dicembre 2023. Pt_2
3.4. In conclusione, ritiene il Giudice che la condotta posta in essere dal ricorrente, consistente nell'aver sottratto beni aziendali, costituisca un grave inadempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore tale da ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario, ponendo in serio dubbio la correttezza dei futuri adempimenti e rendendo, dunque, proporzionata alla gravità dell'infrazione la massima sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
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4. L'acclarata sussistenza dei fatti contestati induce ad escludere la nullità del licenziamento, sulla base del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, 1° comma, stat. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento» (cfr.
Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2019, 9468).
5. Deve essere altresì disattesa la censura di nullità del recesso datoriale per violazione dell'art. 2110 c.c., fondata da parte ricorrente sul rilievo che il licenziamento è stato intimato quando il ricorrente era in malattia. L'art. 2110 c.c. prevede infatti l'irrecedibilità dal rapporto durante lo stato di malattia, salvo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il licenziamento per giusta causa, non avendo ragione d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno in via temporanea del rapporto di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. 4 gennaio 2017 n. 6412).
6. Infondata è infine la doglianza relativa alla violazione della procedura disciplinare per aver la società comminato il licenziamento senza attendere le giustificazioni del ricorrente. È infatti pacifico che la lettera di contestazione disciplinare – datata 19 dicembre 2023 – non consegnata per assenza al destinatario, fosse disponibile per il ritiro presso l'Ufficio postale sin dal
28 dicembre 2023 e che il lavoratore l'abbia ritirata solo il 4 gennaio 2024, giorno in cui la società ha comminato il licenziamento. Ebbene, data tale scansione temporale non può dirsi la società abbia violato l'iter procedimentale imposto dall'art. 7 St. lav., in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), la presunzione di conoscenza coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 6 dicembre 2017, n. 29237;
Cass. 24 aprile 2003, n. 6257).
7. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00 applicabile alle controversie di valore indeterminabile. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato
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D.M. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €5.300,00, di cui €4.700,00 a titolo di compensi ed €600,00 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 31 luglio 2025
GIUDICE
EL IL
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9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, all'udienza del 31 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 355 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto SARRA e dall'avv. Laurent Parte_1
BASILICO
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania RADOCCIA e dall'avv. Matteo TAMBORINI
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimato dalla resistente e chiesto al Tribunale di:
«in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento irrogato al Ricorrente, per tutte le ragioni addotte nel presente ricorso, e per l'effetto, ordinare alla la reintegrazione del Ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro e condannare la medesima, al pagamento, in favore del Ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, di una somma non inferiore a 12 mensilità globali di fatto o quella che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in via subordinata: accertare e dichiarare, comunque, l'illegittimità e/o invalidità del licenziamento irrogato al Ricorrente, per tutte le ragioni addotte nel presente ricorso, e per l'effetto, condannare la dichiarato Controparte_1 estinto il rapporto di lavoro, al pagamento, a titolo di indennità risarcitoria, di una somma pari a 36 mensilità globali di fatto od in quello che sarà ritenuto di giustizia, oltre all'indennità di mancato preavviso nella misura
1 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
indicata in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano antistatari».
1.2. Regolarmente citata, la società convenuta si è costituita, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2. Escussi i testi, concesso termine per note, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Con comunicazione del 19 dicembre 2023 (cfr. doc. n. 10 fasc. res.), la società ha contestato al ricorrente la sottrazione di alcuni beni aziendali, nonché l'assenza ingiustificata in
5 giornate di lavoro. Il ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei fatti addebitati.
3.1. Ritiene il Giudice che la sottrazione dei beni aziendali abbia trovato riscontro nella deposizione dei testi escussi.
E invero, il teste ha riferito «in data 11 dicembre 2023 io ero all'interno degli spogliatoi in Tes_1 qualità di responsabile per controllare che le pulizie fossero state fatte bene. All'epoca ero unit manager. Io di volta in volta faccio delle verifiche all'interno degli spogliatoi. Io mi occupo di tutto quello che riguarda l'unità, anche i lavoratori. Quel giorno ero lì intorno alle 13. Nello spogliatoio c'erano vari operatori però io notavo che il sig. Pt_1 depositava all'interno dell'armadietto una busta della compagnia delta con all'interno del contenuto, sembrava una busta un po' pesante. Non ho visto cosa c'era all'interno però sembravano delle cose sporgenti, ma già la busta della compagnia delta era una cosa insolita. Non ho visto l'interno dell'armadietto. Non ho chiesto al sig. cosa Pt_1 fossa quella busta, ho solo successivamente comunicato a quanto accaduto. Tutti hanno accesso Per_1 all'interno degli spogliatoi anche chi deve andare semplicemente alla toilet. Ho comunicato a quello che avevo Per_1 notato, insospettito dalla busta e da quello che veniva depositato, ho detto di aver visto delle sporgenze che mi sembravano delle bottiglie» (v. verbale del 27 giugno 2024).
Il teste HR manager della società, ha dichiarato che «l'11 dicembre è Per_1 Testimone_2 venuto a riferirmi che durante il suo giro di verifica dentro gli spogliatoi aveva visto il sig. con una busta di Pt_1 una compagnia aerea da cui spuntava il collo di una bottiglia. La busta grigia è propria della Non CP_2 ricordo che abbia parlato con NE intorno alle 13.30. Aveva visto da poco, aveva fatto il giro Pt_1 Pt_1 intorno alle 13 e appena vista questa cosa venne a riferirmela. Non ho verificato che turno di lavoro aveva quel giorno
Ho fatto presente di questa segnalazione al mio superiore, con cui abbiamo fatto Pt_1 Testimone_3 verificare se c'erano degli ammanchi e una volta verificato che c'erano degli ammanchi abbiamo convenuto di scendere nel piazzale e alla fine del turno di lavoro, intorno alle 14, e abbiamo aspettato che arrivasse il sig. Pt_1
Abbiamo fatto verificare se c'erano degli ammanchi al responsabile di magazzino che è il sig. CP_3
Abbiamo chiamato subito dopo la segnalazione di chiedendogli se faceva una verifica e se CP_3 Tes_1
2 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CP_ effettivamente c'erano degli ammanchi. Il materiale è circoscritto in un'area dedicata, in una stanza un po' più grande di quella in cui ci troviamo. C'è un inventario. ci ha messo una decina di minuti a risponderci. Ci CP_3 ha richiamato e ci ha detto che gli risultavano degli ammanchi. Mancava del materiale, delle bottiglie, non so essere CP_ più preciso. E' stato verificato se mancava del materiale sul materiale . Se rispetto a quella che era la situazione risultavano delle mancanze. Se rispetto a quanto in essere mancava del materiale. Non so come ha fatto a verificare.
In ogni caso ci ha messo una decina di minuti. Quindi alle 14 siamo andati all'uscita del turno, entrambi io e
. Per gli autisti ci sono due turni, uno mattutino e uno pomeridiano, se attaccano alle 6 staccano alle 14, Tes_3 cioè alle 14 stacca l'80% della forza lavoro. Siamo andati nel piazzale. Abbiamo atteso che uscisse il sig. Pt_1 una volta uscito nel piazzale gli siamo andati incontro e gli abbiamo chiesto se avesse preso qualcosa e il sig. Pt_1 in maniera un po' agitata ha aperto lo zainetto e ha estratto un ombrello pieghevole per far vedere che non c'era niente dentro lo zainetto. Non abbiamo chiesto noi di aprire questo zainetto. Verificato che aprendo lo zainetto non c'era niente ce ne siamo andati. è uscito dallo stabilimento e noi siamo tornati nei nostri uffici. In quel momento Pt_1 non c'è venuto in mente di andare a controllare l'armadietto.
Il 12 dicembre in mattinata abbiamo deciso di verificare dentro l'armadietto se c'era il materiale che immaginavamo avesse preso. Eravamo solo io e a metà mattinata, non ricordo esattamente Testimone_3
l'orario, abbiamo preso la seconda chiave del lucchetto e abbiamo aperto l'armadietto e abbiamo riconosciuto la busta grigia e all'interno c'erano varie cose. C'erano varie bottiglie. Nell'armadietto c'erano gli effetti personali, ora numericamente non ricordo, c'erano delle miniature alcoliche, 4 o 5 bottiglie di vino e ricordo delle dotazione dei set di QC terme che è una dotazione che viene data dalla compagnia aerea. C'era del materiale della compagnia aerea.
Abbiamo capito che quelle bottiglie non erano personali perché erano non fascettate: gli alcolici essendo materiali di compagnia hanno uno specifico processo doganale che permette la non imposizione fiscale se invece fosse stato privato sarebbe stato fascettato. Non c'era nessuno nello spogliatoio quando abbiamo aperto l'armadietto. era a Pt_1 lavoro. Successivamente l'abbiamo chiamato nell'ufficio del sig. chiedendo se riconosceva le bottiglie, tutto Tes_3 il materiale che avevamo trovato nell'armadietto e preso. Non ha proferito parola, dopo un po' che chiedevamo se sapeva da dove veniva, se era suo, ha detto no» (cfr. verbale udienza del 27 giugno 2024).
La dichiarazione del teste ha trovato riscontro nella deposizione del teste Per_1 CP_3 responsabile del magazzino, il quale ha riferito «sono stato chiamato da per fare un controllo Per_1
CP_ di giacenze per quanto riguarda i prodotti delle forniture dei bar della . Sono andato giù al reparto dove fanno la lavorazione di questa compagnia. Ogni giorno viene fatto un reintegro del fabbisogno giornaliero. Nel contare tutti questi articoli, ho dovuto fare un riscontro con i prodotti del giorno prima, con l'inventario del giorno prima, mi sono accertato che i dipendenti avessero terminato i voli della giornata (preciso che noi lavoriamo con 24 ore di anticipo, i voli della giornata sono i voli programmati per il giorno dopo) e ho fatto l'inventario di quello che c'era in quella stanza, mancavano due o tre articoli, ricordo uno champagne e delle miniature. A fare questo controllo ho impiegato
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un quarto d'ora, venti minuti. Si tratta di una postazione di lavoro che è una volta e mezza questa stanza. Specifico che nella stazione, portiamo i prodotti che servono per i voli, più un'eccedenza per eventuali richieste aggiuntive, quindi per esempio se servono 12 bottiglie a volo, non ne portiamo 48 ma 60. Ho verificato se vi erano degli ammanchi rispetto all'eccedenza, Sono stato chiamato all'ora di pranzo, l'ho fatto io personalmente il conteggio perché i ragazzi stavano mangiando, quindi più o meno erano le 13.30. Ho fatto il controllo fisicamente, ho contato le bottiglie. Io ho fatto un controllo delle giacenze di magazzino, come mi è stato chiesto di fare. Mi è stato chiesto di fare un controllo di giacenza. L'ho fatto nel magazzino di lavorazione, nel magazzino dove si mette il fabbisogno giornaliero di ogni postazione, ogni compagnia ha delle quantità di ogni articolo. Oltre a questo magazzino c'è un magazzino dove la merce è ferma in attesa di essere spostata nel magazzino di lavorazione per poi essere portata sugli aerei. Mentre ho CP_ fatto il controllo, i voli delta erano già stati lavorati. Mi hanno chiesto di contare il materiale e ho contato il CP_ materiale , ho fatto un conteggio solo in quella zona» (cfr. verbale dell'udienza del 3 luglio 2025).
3.2. Ritiene il Giudice non esservi ragione di dubitare dell'attendibilità dei testimoni escussi, rilevato che le deposizioni appaiono convergenti e prive di contraddizioni, né, in senso contrario, può argomentarsi sulla base della deposizione del teste di parte ricorrente Pt_2
Il teste ha dichiarato «conosco il sig. in quanto eravamo colleghi fino a qualche mese fa, lavoravamo Pt_1 insieme presso l'aeroporto di Fiumicino. Svolgevamo le stesse mansioni, lavoravamo negli stessi turni. Ricordo il turno dell'11 dicembre 2023, lo ricordo perché quella mattina siamo andati insieme a lavoro, siamo arrivati prima dell'inizio dell'orario di timbratura, quando arriviamo dobbiamo cambiarci nello spogliatoio e abbiamo l'obbligo di timbrare in divisa sia in entrata sia in uscita e quindi siamo andati nello spogliatoio e ci siamo cambiati. Ricordo quella data perché è successa questa cosa, nel momento dell'uscita io ero già uscito prima del sig. perché avevo Pt_1 delle commissioni da fare mie a Fiumicino però nell'orario in cui ci saremmo dovuti incontrare a fine turno io ero tornato al di fuori del posto di lavoro nell'attesa che lui uscisse. Io ero fuori ad attenderlo e mentre lui usciva ricordo che lo hanno fermato, gli hanno intimato di fermarsi e da lì mi è sembrato che cominciasse ad avere un po' Pt_1 di agitazione e nel mentre vedevo una “discussione” e ho visto lui che ha aperto la borsa, ho sentito alzare la voce,
l'ho visto agitato, e ho sentito che diceva mi volete anche mettere le mani addosso vedendolo agitato e ho visto che vicino a lui si sono avvicinati il sig. e il sig. come a intimargli di aprire il cappotto per controllare Per_1 Tes_3 che avesse qualcosa nascosto addosso. E dopo tutto questo nel giro di poco, il sig. è uscito, è venuto fuori Pt_1 dallo stabile. Io ero al di fuori della recinzione. Questo scambio è avvenuto nell'atrio/cortile successivo alla porta di uscita prima del tornello. Il giorno dopo, il 12 dicembre, non siamo andati insieme a lavoro, né ricordo di averlo visto nello spogliatoio. L'11 dicembre ci siamo trovati nello spogliatoio insieme, i nostri armadietti distano una decina di metri. Mi ricordo che mi sono cambiato e mi sono avvicinato al suo armadietto e gli ho detto di sbrigarsi. Ho guardato l'interno dell'armadietto di e ho notato che aveva messo i suoi vestiti nell'armadietto e si stava mettendo la Pt_1 divisa di lavoro. Aveva le sue medicine, la sua bottiglia di acqua e i suoi panni civili e qualcos'altro della divisa.
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Siamo usciti dallo spogliatoio, siamo andati a timbrare e ci siamo avviati a lavoro però non abbiamo lavorato insieme né quel giorno, l'11 dicembre, né il giorno prima, il 10 dicembre. Neanche il 12 abbiamo lavorato insieme. A me facevano svolgere i voli di Alitalia, lui aveva fatto alcune compagnie straniere. Conosco il sig. di vista, per Tes_1 quanto ne so è un dirigente, non so niente di più preciso. Ho visto il sig. girare per gli spogliatoi aziendali. Tes_1
E' vero che gli autisti finito lo scarico devono mettersi in fila nella banchina di scarico in attesa degli altri colleghi per parcheggiare il mezzo e riconsegnare le chiavi. I turni sono dalle 6 alle 14, alcuni dalle 7 alle 15, o dalle 14 alle 21.
C'è lo stesso numero di lavoratori in ogni turno. Se il lavoratore stacca alle 14, arriva allo spogliatoio pochi minuti prima, magari una decina di minuti prima, ma non molto prima di quell'orario. L'ultimo volo prima della fine del turno può essere servito al massimo un'ora prima, poi c'è tutta la procedura del rientro, dello scarico del camion,
l'attesa in banchina dello scarico, la pulizia dello stesso, l'attesa della riconsegna del camion e dello statino, c'è un ulteriore tempo necessario prima di poter andare via. L'armadietto è più o meno 1,85/1,90, largo più o meno 50,
60 cm. Alcuni hanno soltanto un appoggio orizzontale e hanno un appendiabiti classico, altri invece hanno l'appoggio orizzontale e un divisorio verticale. Mi sembra che quello di abbia anche il divisorio verticale». In merito Pt_1 alla discussione a cui ha assistito il teste ha precisato «ero distante dalla discussione circa 15 metri. C'è una porta d'ingresso dello stabile, ho visto il dott. poggiato in prossimità della porta d'ingresso che ha chiamato il Per_1 sig. e un po' più distante c'era il sig. ». Pt_1 Tes_3
Ebbene, osserva il Giudice, innanzitutto, che la testimonianza del sig. non prova Pt_2 alcuna aggressione ai danni del ricorrente da parte dei sig.ri e , avendo il teste Per_1 Tes_3 affermato solo che «io ero fuori ad attenderlo e mentre lui usciva ricordo che lo hanno fermato, gli hanno intimato di fermarsi e da lì mi è sembrato che cominciasse ad avere un po' di agitazione e nel mentre vedevo una Pt_1
“discussione” e ho visto lui che ha aperto la borsa, ho sentito alzare la voce, l'ho visto agitato, e ho sentito che diceva mi volete anche mettere le mani addosso vedendolo agitato e ho visto che vicino a lui si sono avvicinati il sig. e Per_1 il sig. come a intimargli di aprire il cappotto per controllare che avesse qualcosa nascosto addosso». Il Tes_3 teste, pertanto, non era presente alla conversazione, ma ha potuto solo notare, da lontano,
l'agitazione del ricorrente e la circostanza che lo stesso abbia aperto la borsa. Alcuna perquisizione o aggressione emerge dalle parole del teste, con conseguente infondatezza della tesi attorea circa la violazione degli artt. 13 Cost. e 247 c.p.p.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la testimonianza del teste non rende inattendibile la deposizione del teste , rilevando, secondo la tesi attorea, Pt_2 Tes_1 che è impossibile che un dipendente il cui turno finisca alle 14 si trovi alle 13 negli spogliatoi: infatti, la circostanza che, normalmente, il lavoratore che termini il turno alle 14 arrivi nello spogliatoio circa 10 minuti prima di quell'orario, nulla prova circa il fatto che, l'11 dicembre, il ricorrente si sia
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effettivamente trovato nello spogliatoio alle 13, intento a depositare una busta nell'armadietto, come affermato dal teste . Tes_1
3.3. Valutando il materiale probatorio acquisito si ritiene che il fatto addebitato dalla società abbia trovato sufficiente riscontro probatorio: e invero dalle testimonianze è emerso che all'interno dell'armadietto del ricorrente sono stati rinvenuti dei beni della società, circostanza sufficiente a dimostrare il fatto contestato, pur in mancanza della prova delle modalità con cui il ricorrente è entrato in possesso dei beni. Peraltro, non può ritenersi – come sostenuto dal ricorrente
– che la società, aprendo tramite i proprio preposti l'armadietto aziendale, abbia violato l'art. 14
Cost., in quanto l'armadietto non rientra nel concetto di domicilio tutelato dalla disposizione costituzionale, né l'art. 6 dello Statuto dei lavoratori – che prevede i casi in cui sono consentite, ai fini della tutela del patrimonio aziendale, le visite personali di controllo sul lavoratore –, il quale riguarda unicamente le ispezioni corporali, ma non anche quelle sulle cose del lavoratore, atteso che la norma citata, da interpretarsi letteralmente, prevede solo la “visita personale” che nell'ordinamento processuale sia civile (artt. 118 e 258 cod. proc. civ.) che penale (art. 309 cod. proc. pen.) è tenuta distinta dall'ispezione di cose e luoghi (cfr. Cass., sez. lav., 9 dicembre 2024, n.
31622).
Non vi sono, d'altronde, elementi per ritenere fondata la tesi attorea secondo cui il licenziamento sarebbe stato «architettato ad arte simulando la sottrazione di beni aziendali» (cfr. pag. 18 della memoria). E invero, da una parte, come si è detto, non si ravvedono ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi a fronte di deposizioni puntuali, circostanziate e convergenti.
Dall'altra, pur avendo chiesto il ricorrente, in occasione della prima udienza, di provare la circostanza che alle 13 fosse in servizio sul proprio mezzo (capitolo ammesso con ordinanza del
30 aprile 2024) – prova che avrebbe evidentemente dimostrato la fallacia dell'intera avversa ricostruzione, e che avrebbe potuto essere facilmente fornita in quanto, secondo le allegazioni attoree il ricorrente è costantemente supervisionato da altro personale durante le fasi di carico e scarico – nulla ha dimostrato sul punto: invero, l'unico teste di parte ricorrente escusso, il teste
, non ha svolto attività lavorativa con il ricorrente il giorno 11 dicembre 2023. Pt_2
3.4. In conclusione, ritiene il Giudice che la condotta posta in essere dal ricorrente, consistente nell'aver sottratto beni aziendali, costituisca un grave inadempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore tale da ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario, ponendo in serio dubbio la correttezza dei futuri adempimenti e rendendo, dunque, proporzionata alla gravità dell'infrazione la massima sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
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4. L'acclarata sussistenza dei fatti contestati induce ad escludere la nullità del licenziamento, sulla base del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, 1° comma, stat. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento» (cfr.
Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2019, 9468).
5. Deve essere altresì disattesa la censura di nullità del recesso datoriale per violazione dell'art. 2110 c.c., fondata da parte ricorrente sul rilievo che il licenziamento è stato intimato quando il ricorrente era in malattia. L'art. 2110 c.c. prevede infatti l'irrecedibilità dal rapporto durante lo stato di malattia, salvo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il licenziamento per giusta causa, non avendo ragione d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno in via temporanea del rapporto di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. 4 gennaio 2017 n. 6412).
6. Infondata è infine la doglianza relativa alla violazione della procedura disciplinare per aver la società comminato il licenziamento senza attendere le giustificazioni del ricorrente. È infatti pacifico che la lettera di contestazione disciplinare – datata 19 dicembre 2023 – non consegnata per assenza al destinatario, fosse disponibile per il ritiro presso l'Ufficio postale sin dal
28 dicembre 2023 e che il lavoratore l'abbia ritirata solo il 4 gennaio 2024, giorno in cui la società ha comminato il licenziamento. Ebbene, data tale scansione temporale non può dirsi la società abbia violato l'iter procedimentale imposto dall'art. 7 St. lav., in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), la presunzione di conoscenza coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 6 dicembre 2017, n. 29237;
Cass. 24 aprile 2003, n. 6257).
7. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00 applicabile alle controversie di valore indeterminabile. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato
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D.M. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €5.300,00, di cui €4.700,00 a titolo di compensi ed €600,00 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 31 luglio 2025
GIUDICE
EL IL
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