Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2648/22 - Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 9/4/25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2648/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni ” e vertente TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura inatti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Leonardo Rocco Filareti, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORI -
CONTRO in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dagli avv.ti Giancarlo De Santis e Vincenzo D'Agostino, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio la società , allegando: CP_1
- di essere titolari del libretto di risparmio postale n. 34763083;
- di aver vissuto per molti anni in Germania per ragioni lavorative;
- di avere affidato, nel 1997, il suddetto libretto a – dipendente in servizio Persona_1 presso l'Ufficio Postale di Mirto Crosia;
- che, quest'ultimo, essendo “persona conosciuta e che ritenevano meritevole della loro fiducia, in quanto il medesimo era amico di famiglia”, aveva gestito (munito dell'apposita documentazione) il loro libretto di risparmio, secondo le loro “richieste specifiche”;
- che, rientrati in Italia, il 10.08.2017 si erano recati presso l'abitazione del per Per_1 chiedere la restituzione del libretto e, in tale circostanza, avevano appreso che lo stesso, era “scomparso” da diversi giorni, avendo abbandonato il proprio domicilio e il proprio posto di lavoro;
- che, in data 11.08.2017, avevano sporto querela presso i Carabinieri di Cariati, denunciando l'accaduto;
- che, a seguito delle indagini svolte, era risultato che il aveva sottratto la somma di € Per_1
32.000,00 dal libretto postate, falsificando la “firma dei titolari ed intestatari del libretto, apponendola sul relativo modulo di prelievo delle somme”;
- che con missiva a/r del 24.08.2017, firmata dal loro procuratore oggi costituito, avevano chiesto a il rilascio di un duplicato del libretto n. 3476308, al fine di Controparte_1
controllare quali fossero state le operazioni illecitamente compiute dal e di sapere Per_1 se fossero residuate somme da poter prelevare;
- che tale richiesta era stata disattesa dalla convenuta, la quale non aveva evaso neppure il successivo invito (formalizzatosi con missiva del 06.12.2018) di rimborsare la somma, indebitamente prelevata;
- che le indagini condotte avevano portato all'apertura di un processo penale pendente dinanzi all'intestata Giustizia;
- che, benché gli attori avessero intrapreso la negoziazione assistita, al fine di addivenire a una soluzione extragiudiziaria della questione, non ha aderito a tale Controparte_1 procedimento, considerata “la mancanza di specifica indicazione delle operazioni disconosciute dai coniugi ”; Parte_3
- che “Il danno patrimoniale subito dai predetti attori è costituito dal grave disagio che i medesimi hanno sofferto a causa del predetto fatto illecito del ed è Persona_1 configurabile anche come danno morale, considerato che da quando si sono verificati tali fatti, gli stessi continuano ad accusare disturbi del sonno ed inappetenza”
- che gli stessi avevano accusato “disturbi di tipo psico-intellettivo che inevitabilmente si sono riflessi sulla loro capacità ad attendere e relazionarsi nelle loro ordinarie occupazioni quotidiane”;
- che la questione giuridica sottesa ai fatti di causa era da ricondurre alle prescrizioni dell'art. 2049 c.c. e, quindi, deve rispondere del fatto illecito riconducibile ed Controparte_1 imputabile al proprio dipendente ex art. 2049, c.c., perché commesso nell'esercizio delle mansioni cui, all'epoca era adibito presso l'ufficio postale di Mirto-Crosia”. Gli attori hanno quindi chiesto al Tribunale di: “1)Accertare e dichiarare che quanto esposto in premessa è fondato sia in fatto che in diritto. 2)Ritenere e Dichiarare che la responsabilità di per fatto illecito del proprio dipendente ex art. 2049, c.c. e, per l'effetto CP_1 condannare la convenuta, , alla restituzione in favore dei sig.ri Controparte_1 Pt_2
e , della somma di € 32.000,00, indebitamente sottratta dal suo
[...] Parte_1 dipendente, , oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali dovuti dal Persona_1 dì delle singole condotte appropriative e sino al soddisfo.3) Condannare la convenuta società al pagamento in favore degli attori del danno configurabile e valutabile in termini di danno esistenziale e morale, riconducibile al condizionamento psicologico e allo stato di frustrazione che i medesimi hanno subito a causa del fatto illecito del , Persona_1 ovvero a causa dell'illecita sottrazione delle somme che avevano depositato sul loro libretto di risparmi da valutarsi e liquidarsi in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., trattandosi di danno che non è possibile provare nel suo preciso ammontare.” Vinte le spese Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 09.02.2023, si è costituita la quale, contestando l'avversa difesa, ha dedotto: Controparte_1
- che il aveva agito all'insaputa della società convenuta, approfittando di un Persona_1 rapporto di fiducia e di mandato, accordatogli dagli odierni attori, per come riferito dagli stessi nell'atto introduttivo del giudizio;
- che era pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari il procedimento penale R.G. N.R.
4125/2017 a carico di;
Persona_1
- che nel medesimo procedimento i coniugi e - al pari di - si erano Pt_1 Pt_2 CP_1 costituiti parte civile all'udienza preliminare dell'11.05.2022 (prima dell'introduzione del presente procedimento;
cfr. doc. allegata fascicolo convenuta);
- che, all'esito degli accertamenti svolti, “non è emerso in maniera chiara l'ammontare effettivamente sottratto in frode a causa delle diverse incongruenze e imprecisioni presenti nelle dichiarazioni rilasciate”;
- che il libretto n. 34763083 era stato sequestrato dai militari della Stazione dei Carabinieri di Cariati (CS) in data 02.09.2017, all'esito di una perquisizione eseguita presso l'abitazione di;
Persona_1 R.G. n.° 2648/22 - Pag. 3 di 6
- che il predetto titolo era stato estinto in data 21.12.2015, ossia quando gli odierni attori ne avevano avuto la disponibilità;
- che, da tale circostanza, era possibile desumere che tutte le somme erano state prelevate in un periodo antecedente alla data sopra riferita;
- che, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, sarebbe stato doveroso il richiamo ai principi regolatori della responsabilità della P.A.;
- che, infatti, tenuto conto della natura di , società di diritto speciale, “la CP_1 responsabilità della P.A. per il fatto illecito del proprio dipendente presuppone l'esistenza, oltre che del nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche della riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, cioè che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione”;
- che, in disparte quanto appena riportato, l'invocata responsabilità ex art. 2049 c.c. non sarebbe configurabile nel caso di specie, posto che la giurisprudenza di legittimità ha delineato “i confini del nesso di “occasionalità necessaria” necessario ad avvincere l'illecito commesso dal dipendente all'esercizio delle mansioni svolte alle dipendenze del datore ritenendo “insussistente” il nesso di occasionalità necessaria - con conseguente esclusione della responsabilità del datore - laddove il dipendente “non abbia perseguito finalità coerenti con le mansioni che gli furono affidate, ma finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 1990 n. 2226; Cass. civ., sez. lav. 13 novembre 2001, n. 14096)”;
- che dalle allegazioni di controparte era risultato che il aveva agito “in nome proprio Per_1 ma per conto degli odierni attori in forza di un mandato dagli stessi ricevuto e, pertanto, è da escludere una responsabilità di ”; CP_1
- che, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della convenuta, sarebbe stato possibile intravedere condotte colpose, concorrenti, ex art. 1227 c.c., alla produzione del danno lamentato, avendo i coniugi e consegnato il loro libretto al Pt_1 Pt_2
, che avrebbe abusato del suo mandato ex art. 1711 c.c.; Per_1
- che la pretesa risarcitoria degli attori era infondata nell'an e nel quantum, sfornita di adeguata prova;
- che tenuto conto delle allegazioni avversarie, sarebbe stato necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di e valutare la Persona_1 sospensione del processo, stante la pendenza di quello penale.
Parte convenuta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale: “In via preliminare: - Previo differimento della data della udienza di comparizione delle parti, autorizzare la chiamata in giudizio del sig. ai sensi degli artt. 106 e 167 terzo comma c.p.c, con Persona_1 conseguente differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269, secondo comma, c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Ancora in via preliminare: - Sospendere il presente procedimento fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione;
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - In via preliminare, respingere le domande tutte avanzate dal sig. e Parte_1 dalla sig.ra , nei confronti di in quanto del tutto Parte_2 Controparte_1 inammissibili ed infondate in fatto e diritto;
- In via subordinata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità per i fatti per cui è causa del terzo chiamato sig. , Persona_1
o, comunque, accertare e dichiarare che la somma di Euro 32.000,00 e/o quella che verrà determinata in corso di causa è stata indebitamente percepita dal predetto , e Persona_1 per l'effetto, estromettere dal presente giudizio;
- Condannare in via esclusiva CP_1 il suddetto a corrispondere al sig. e alla sig.ra Persona_1 Parte_1 Pt_2 R.G. n.° 2648/22 - Pag. 4 di 6
, qualsivoglia somma a titolo restitutorio e/o risarcitorio per i fatti per cui è causa, Pt_2 nonché a titolo di interessi e a rifondere le spese e gli oneri sostenuti con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità a carico di per qualunque titolo, ragione e/o Controparte_1 causa derivante dai fatti medesimi;
- In via ancora subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree nei confronti di
[...]
, condannare il Sig. a rifondere a ogni e qualsiasi CP_1 Persona_1 CP_1 somma che quest'ultima fosse condannata a pagare nei confronti degli attori.”. Vinte le spese e le competenze di lite.
Con ordinanza del 26 giugno 2023, è stata rigettata la richiesta di parte convenuta volta ad ottenere l'autorizzazione a chiamare in causa il;
pertanto, concessi i termini di cui Per_1 all'art. 183, co 6 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dagli attori e della convenuta. All'udienza del 9.04.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., solamente parte convenuta ha discusso la causa, nel modo che segue: “La società , rappresentata e difesa come in Controparte_1 atti, nel riportarsi a tutto quanto dedotto, prodotto e formulato nella propria comparsa di costituzione, nonché nelle successive memorie e verbali di udienza, nuovamente contestando quanto ex adverso dedotto, prodotto e formulato, insiste nel rigetto della domanda. Dal tenore dell'atto introduttivo è evidente che i danni subiti dagli attori sono riconducibili esclusivamente al proprio incauto comportamento derivante dalla piena fiducia accordata al
, al quale avevano addirittura consegnato il proprio libretto di risparmio postale, Per_1 autorizzandolo a gestire i propri risparmi. Nessuna responsabilità può essere addebitata alla società convenuta che, ignara del rapporto sottostante tra i due, proprio perché non formale e non regolare, non era neppure nelle condizioni di attuare la c.d. diligenza dell'accorto banchiere (Cass. civ. n. 2950/2017). Invero, l'autorizzazione ai prelievi è avvenuta in forza di un mandato conferito dall'odierna parte attrice, in ragione di un rapporto fiduciario tra la stessa parte istante e , e non in forza di una delega espressa, formale, Persona_1 intervenuta nella sede dell'Ufficio Postale, avendo sostanzialmente il agito, non quale Per_1 dipendente, ma come privato, in ragione del predetto rapporto di conoscenza con l'istante, con conseguente esclusione della responsabilità dell'Ente. La responsabilità di CP_1 deve essere pertanto esclusa proprio in ragione della condotta gravemente colpevole di parte attrice che ha assecondato e reso possibili condotte palesemente abnormi, al di fuori di qualsiasi prassi e non conformi alle elementari regole di condotta che qualsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenza dovrebbe osservare. La domanda dovrà essere altresì rigettata perché parte attrice non ha fornito prova dell'avvenuta sottrazione della somma complessiva di € 32.000,00 dal proprio libretto di risparmio postale. Al riguardo, si ribadisce, che i coniugi hanno evidenziato, anche nel presente Parte_3 atto di citazione, di aver autorizzato il sig. a gestire il libretto di risparmio Persona_1 postale n. 34763083 su loro indicazione e per diversi anni. Gli odierni attori non hanno mai fornito prova della somma sottratta essendosi limitati a chiedere l'intera cifra indicata in avere sul libretto senza, però, detrarre le eventuali somme prelevate dal “su loro Per_1 indicazione”. Gli odierni attori, seppure invitati ad indicare analiticamente le somme sottratte, hanno preferito non presentarsi all'appuntamento fissato dal funzionario di
[...]
, per come dagli stessi ammesso. A tale prova non si è pervenuti neppure nell'odierno CP_1 giudizio.” Il Giudice, all'esito, ha pronunziato la seguente sentenza.
2. Nel merito.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata. Innanzitutto, sulla richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del processo penale a carico di , va rilevato che, in virtù del Persona_1 disposto ex art. 75, comma 3 c.p.p., non vi è coincidenza tra la presente azione - tesa al R.G. n.° 2648/22 - Pag. 5 di 6
risarcimento dei danni per responsabilità indiretta della convenuta - e l'azione civile di danno esercitata nel processo penale, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità dei reati commessi dal . Per_1
Ne discende che la richiesta di sospensione non può trovare accoglimento.
Ciò posto, deve rilevarsi che gli attori hanno agito contro postulando la Controparte_1 responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2049 c.c., in relazione alle condotte dannose commesse nei loro confronti dal dipendente . Persona_1
Occorre, pertanto, ripercorrere brevemente i principi regolatori della materia.
La noma in discussione individua, per la configurabilità della responsabilità dei padroni e dei committenti, tre presupposti fondamentali. Il primo è dato dal rapporto di preposizione, ossia un rapporto, anche di carattere temporaneo o occasionale, purché caratterizzato, in fatto, da una manifestazione di volontà del dominus, che incarichi altri di svolgere una determinata attività nel proprio interesse.
Il secondo elemento è rappresentato dall'esistenza di un fatto illecito commesso dal preposto o commesso, da accertare alla stregua degli ordinari criteri del risarcimento del danno aquiliano.
Il terzo, infine, si basa sulla sussistenza di un preciso rapporto di causalità tra fatto illecito, incombenze svolte e danno prodotto. Perché il fatto illecito possa dirsi compiuto dal dipendente “nell'esercizio delle incombenze” a cui è adibito non occorre che tra le mansioni espletate e il fatto dannoso ricorra un rigoroso nesso di causa-effetto, ma è sufficiente quello che la giurisprudenza chiama, con espressione ormai consolidata, un nesso di “occasionalità necessaria”. Basta, cioè, che tali incombenze o mansioni abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, mentre rimane irrilevante che tale comportamento si ponga al di là dei limiti di quelle incombenze o mansioni. Su quest'ultimo aspetto, preme precisare che in materia di danno prodotto dal commesso a terzi, si registra un orientamento giurisprudenziale, cui questo Giudice presta adesione, secondo cui per fondarsi la responsabilità del datore di lavoro deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità al committente (datore di lavoro) del comportamento stesso, il quale dovrà valutarsi corrispondente alle attribuzioni e ai fini dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il preposto agisca per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'impresa di cui fa parte, o addirittura contrario ai fini che la stessa persegue (cfr. Cass. 12 aprile 2011, n. 8306). Tanto premesso in punto di diritto, passando all'esame del caso di specie, osserva il Tribunale quanto segue.
Dalla prospettazione dei fatti allegati in citazione, è emerso che la delega ad operare sul libretto postale n. 34763083 era stata spontaneamente rilasciata al dagli odierni attori, Per_1 in ragione di un rapporto di amicizia (“in quanto il medesimo era amico di famiglia”; cfr. atto di citazione). Tale circostanza consente di inquadrare, correttamente, i fatti di causa sotto l'egida normativa del contratto di mandato. Ed invero, sono stati gli stessi coniugi e Pt_1
ad affermare che per venti anni (dal 1997 al 2017) avevano affidato il loro libretto di Pt_2 risparmio al , affinché lo stesso compisse, per loro conto, determinate operazioni in Per_1 base alle loro “richieste specifiche”. Pertanto, è corretto affermare che il ha agito, non Per_1 quale dipendente volto alla soddisfazione di un particolare interesse dell'ente , CP_1 ma come privato, in base al predetto - tradito - rapporto di mandato, che lo legava all'odierna parte attrice, in ragione di una pregressa conoscenza e fiducia.
A tale aspetto consegue l'esclusione della responsabilità della società convenuta.
Ed infatti, per il consolidato orientamento ermeneutico in premessa accennato, ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso ex art. 2049 c.c., pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non R.G. n.° 2648/22 - Pag. 6 di 6
finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, n.21385).
Dalla lettura degli atti di causa, valutati unitamente alla documentazione acquisita (cfr. denuncia-querela; atto di costituzione di parte civile;
atti del procedimento penale), è pacifico, invece, che il dipendente abbia agito per fini esclusivamente personali e voluttuari, Per_1 considerato che la sua condotta si è posta in senso contrario alle finalità perseguite da
[...]
, tese alla garanzia del risparmio e del suo mantenimento attraverso i titoli rilasciati CP_1 dalla medesima società. Diversamente, i prelievi effettuati dal sono da reputare atti Per_1 commessi in violazione del rapporto fiduciario e di mandato a suo tempo ricevuto dagli attori, posti in essere nel perseguimento di scopi diversi da quelli istituzionali, assolutamente estranei all'amministrazione, con esclusione di ogni collegamento con le attribuzioni proprie del dipendente.
Per le superiori considerazioni, la domanda proposta da e va Parte_1 Parte_2 rigettata.
3. Le spese di lite.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità del caso e del mutevole orientamento giurisprudenziale in ordine alle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA la domanda degli attori;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 9 aprile 2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
IL GIUDICE
dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione
dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Francesco Cottone.