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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della Giudice Dott.ssa Adele
Pipitone, all'esito del termine fissato ex art.127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.118 del 2024 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da
, nata a [...] il [...] (CF: e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valerio D'Antoni e Veronica Calamunci, come da procura in atti Opponente
Contro
società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_1 con sede legale in Viale dell'Agricoltura n. 7, Verona, Italia, capitale sociale di
Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Verona n. , società costituita ai sensi della legge 30 aprile P.IVA_1
1999, n. 130 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, e per essa, quale mandataria CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Guarnotta, come da procura in atti Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
L'opposizione proposta è infondata e come tale deve essere rigettata.
Si osserva in merito che l'opposizione a precetto è lo strumento che consente al debitore l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, funzionalizzato, in estrema sintesi, ad accertare l'illegittimità e/o inesistenza formale o sostanziale del diritto azionato in executivis.
Può avere ad oggetto sia la contestazione del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, ricomprendendovi anche la contestazione totale o parziale del quantum del credito intimato (art. 615 c.p.c.) ovvero soltanto la regolarità formale del titolo e del precetto (art. 617 c.p.c.).
Allorquando, come nel caso di specie, è diretta a far valere, in via principale, un vizio – sub species nullità – afferente all'atto di precetto
(Cass.24047/2009), - contestandosi la regolarità formale dell'atto, in quanto mancante della procura alle liti nonché della precisa indicazione del soggetto titolare del credito in ingiunzione - si è in presenza di opposizione all'esecuzione ex art. 617 1°comma c.p.c., e, non essendo ancora stata iniziata l'esecuzione, viene proposta con atto di citazione (c.d. opposizione pre-esecutiva).
1 Avuto riguardo alle eccezioni preliminari formulate – nullità dell'atto per mancanza della procura e della indicazione del soggetto creditore – le stesse sono prive di fondamento.
Ed invero, occorre ricordare come il regime della nullità dell'atto di precetto risulti regolata dal disposto dell'art. 480 c.p.c., in cui vengono indicati gli elementi essenziali dell'atto ed i conseguenti profili di nullità, discendenti dalla mancata indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, e da ultimo dell'avvertimento di cui al 2° comma.
Al riguardo è sufficiente ricordare come, per giurisprudenza pacifica, pur confermandosi la rilevanza formale della prescrizione contenuta all'art.480
c.p.c., dovendo considerarsi gli elementi e i dati di cui non può mai essere carente l'atto di precetto (cfr. per tutte Corte di Cassazione sent. n.1229/1992), è altrettanto vero che il debitore opponente non possa limitarsi a dedurre soltanto l'irregolarità formale dell'atto in sé considerata, - come rilevato in questo caso -, ma debba altresì, tassativamente, indicare quale pregiudizio effettivo egli abbia subìto a causa della lamentata irregolarità, pena l'inammissibilità della proposta opposizione.
Si tratta, infatti, dell'ennesima giusta applicazione del principio generale di conservazione degli atti processuali e/o giuridici genericamente intesi, come prescritto, peraltro, dal disposto dell'art.156 c.p.c.
Ciò significa, quindi, che ove vi sia una – anche se solo parziale – indicazione del soggetto creditore – avendo, peraltro, parte opposta richiamato le diverse operazioni di cessione del credito –, nell'ipotesi in cui venga fatta menzione del titolo giudiziale, dell'importo ingiunto in decreto e della data di rilascio della esecutorietà, oltrecché della notifica del titolo, il debitore è posto nelle condizioni di conoscere, sufficientemente, quegli elementi che consentono di raggiungere lo scopo dell'atto, ovverossia di consentire, alla parte debitrice, di conoscere, con esattezza, chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (così Cassazione civile sez. III, 28/01/2020,
n.1928;Tribunale Milano sez. III, 25/05/2021, n.4505).
Peraltro, il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto
Ne discende che l'eccezione di nullità dovrà essere disattesa.
2 Del pari, non può trovare ingresso la pur eccepita nullità per mancanza di procura, stante la chiara indicazione, in atti, della sussistenza della procura generale alle liti, richiamata in precetto ed indicata in comparsa, di tal ché deve intendersi sussistente valido potere di rappresentanza, peraltro non contestato con le note conclusive depositate.
Avuto riguardo all'eccezione di prescrizione del credito, è appena il caso di rilevare come solo in sede di precisazione delle conclusioni, parte opponente – modificando in parte la domanda - abbia proposto eccezione di adempimento, dichiarandosi l'avvenuto integrale pagamento del credito in intimazione, a seguito di altro giudizio esecutivo;
e tuttavia, non potendosi tralasciare l'inammissibilità dell'eccezione, in quanto tardivamente proposta, nulla è stato dedotto a riprova dell'integrale soddisfacimento del credito portato nel titolo giudiziale, fondante l'atto di precetto.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei principi di cui al D.M. 55/2014, come novellato dal
D.M.147/2022, - nei valori minimi- scaglione da €.5.200,00 - tenuto conto dell'attività svolta, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- Rigetta l'opposizione proposta;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €.1.550,00, oltre rimb.forf.al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Trapani, all'esito della camera di consiglio del 24.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone
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