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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 26 marzo 2025, viene chiamata la causa iscritta al n. 13279/24
r.g.;
è presente il procuratore di parte ricorrente che insiste in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANI
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 13279/24 R.G. avente ad oggetto: locazione;
promossa da sito in Catania, Via Androne n. 55, Parte_1
C.F. in persona del suo amministratore pro tempore Dott. P.IVA_1
, con studio in Catania via G. Leopardi n.23 ed Parte_2
elettivamente domiciliato in via Giacomo Leopardi n.23 presso lo studio degli
Avv. Angela Musumarra e Manuela Tringale che lo rappresentano e difendono,
sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
, nato a [...] il [...], CF , Controparte_1 C.F._1
residente in [...];
- resistente -
In fatto ed in diritto Con atto di intimazione del 18 novembre 2024 regolarmente notificato il condominio ricorrente intimava al resistente sfratto per morosità per il mancato pagamento da maggio 2024 dei canoni relativi al contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data 01.11.2023 ed avente ad oggetto l'immobile sito in
Catania, via Androne n. 55 censito al NCEU del Comune di Catania al F. 25,
part. 1885, sub 23, Cat. A4, Classe 08, Consistenza 2,5 vani, di proprietà
condominiale, per un canone pattuito di euro 300,00 mensili.
Il resistente non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 18 dicembre 2024 è stato disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. per le ragioni ivi esposte.
Nel merito, le domande proposte da parte ricorrente vanno accolte. Infatti,
parte resistente, pur avendo il relativo onere probatorio, non ha provato in alcun modo l'integrale pagamento dei canoni locativi da maggio 2024.
L'accertato inadempimento è certamente grave e tale da legittimare la declaratoria di risoluzione del contratto, richiesto dal locatore.
Il contratto di locazione oggetto del contendere va quindi risolto per grave inadempimento del conduttore e quest'ultimo va condannato a rilasciare immediatamente l'immobile in questione. Si precisa che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale (vd. Cass.
n.21242/06); infatti, il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto (vd.
Cass. n.12769/98).
Inoltre, a titolo di canoni locativi non pagati da maggio 2024 va disposta la condanna del resistente al pagamento in favore del condominio ricorrente della somma mensile di euro 300,00 da maggio 2024 sino all'effettivo rilascio dell'immobile in questione, oltre agli interessi legali sulle somme di cui sopra dalla domanda (vd. art. 1282, comma 2, c.c.) al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza il resistente va condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice, Salvatore Barberi, pronunciando nella causa n. 13279/24 R.G., così
statuisce:
1) dichiara risolto per grave inadempimento del resistente il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
2) condanna il resistente al rilascio immediato in favore di parte ricorrente dell'immobile locato, libero e sgombero da persone e cose;
3) condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente a titolo di canoni locativi non pagati della somma mensile di € 300,00 da maggio 2024 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi legali per come specificato in motivazione;
4) condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed euro 110,00 spese vive.
Deciso, redatto e letto in Catania il 26 marzo 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE