Articolo 56 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 55Articolo 57
Versione
28 dicembre 1978
Art. 56. (Primi piani sanitari regionali)

Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro prevedere:
a) l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio della regione con riferimento alle indicazioni del piano sanitario nazionale;
b) le modalita' per attuare, nelle unita' sanitarie locali della regione, l'unificazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto previsto dal quarto comma, lettera f), dell'articolo 53;
c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unita' sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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