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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/08/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
5254/2023 in data 03/10/2023, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Franco Miotto parte attrice
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Rino Feltrin parte convenuta
avente per oggetto: lesione personale;
trattenuta in decisione sule seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Contrariis reiectis Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del Signor in ordine alle CP_1
lesioni arrecate al Signor in conseguenza Parte_1
dell'aggressione avvenuta in data 26.5.2022 per cui è causa e per l'effetto condannare il Signor al CP_1
pagamento a favore del Signor di tutti i danni Parte_1
da questi subiti, pari alla complessiva somma di €
16.208,25 oltre le spese mediche e di perizia, pari ad €
1.477,61, nonché spese di CTU, ovvero alla diversa somma che verrà accertata, oltre interessi legali dal fatto alla domanda giudiziale, ed interessi ex art 1284 co IV c.c.
dalla domanda giudiziale al saldo, oltre rivalutazione monetaria. Condannarsi il convenuto alle spese di causa nonché al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1-3-4 c.p.c.”
per parte convenuta:
“NEL MERITO: Respingersi la domanda attorea in quanto indeterminata nell'esposizione dei fatti, infondata in fatto e in diritto stante l'insussistenza dei fatti dedotti in giudizio. Conseguentemente respingere la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento dei pretesi danni oggetto di una quantificazione priva di qualsivoglia prova., come pure la domanda di condanna al versamento di interessi e rivalutazione monetaria nella misura indicata da parte attrice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1
Pag. 2 di 8 sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a causa della violenta aggressione subita a Farra di Soligo
il 26/5/2022 quando, per una lite relativa a questioni di circolazione stradale, il lo faceva cadere a terra e CP_1
lo prendeva a pugni.
Il convenuto si costituiva in giudizio e negava ogni responsabilità perché in realtà era lui ad essere stato aggredito dallo , e non viceversa. Pt_1
La causa veniva istruita mediante prova orale e mediante
C.T.U. medico legale;
veniva anche acquisita la registrazione della telecamera presente in loco.
I procuratori precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
1. In punto responsabilità.
I Carabinieri sono intervenuti solo successivamente al fatto e pertanto nulla dicono circa la dinamica dello stesso, se non riferire le diverse versioni fornite dai protagonisti;
si legge tuttavia nella loro annotazione
(doc. 1 di parte attrice) una circostanza interessante ai fini della decisione, cioè che il presentava solo un CP_1
“piccolo taglio” sul mento.
Nemmeno la signora ha assistito al fatto;
ma Tes_1
la sua deposizione offre informazioni utili ed è decisiva per riconoscere la responsabilità del per le lesioni CP_1
provocate all'odierno attore.
Pag. 3 di 8 Richiamato qui il contenuto della deposizione (verbale del
6/6/2024) merita qui riportare che la teste ha riferito: ”…
era ancora a terra mezzo incastrato dalla bicicletta Pt_1
…” - dunque non è vero che il ciclista ha aperto la portiera del furgone e ha aggredito il , e poi “tra CP_1
una spinta e l'altra i due soggetti sono quindi finiti sul marciapiede dall'altro lato della strada “ come descritto in comparsa di costituzione- “e l'altro lo picchiava in pieno volto”; la ha poi detto al che “così lo Tes_1 CP_1
avrebbe ammazzato”.
La teste ha così descritto il seguito: “.. lo ho preso per
un braccio;
lui a quel punto si è messo una mano sul collo
e ho visto che lì aveva un po' di sangue;
ha chiesto a
con cosa lo avesse colpito;
ha aperto le mani Pt_1 Pt_1
e aveva in mano delle chiavi. Il ha Per_1 CP_1
ricominciato a picchiarlo, lo ha preso per il collo, lo ha
sbattuto su per il muro di una casa e quando è Pt_1
caduto ancora a terra ha ripreso a colpirlo ancora al
volto…”: il che smentisce la versione del convenuto, secondo la quale “il comportamento tenuto dal sig. è CP_1
stato quindi di mera difesa” (così si legge in comparsa di costituzione) e il avrebbe reagito dopo essere stato CP_1
colpito al collo con “un solo pugno in faccia” (così ha dichiarato il in sede di interpello;
verbale di CP_1
udienza del 6/6/2024).
Con ogni probabilità è accaduto che il ciclista, indispettito per la condotta di marcia del furgone, abbia rivolto un gestaccio al;
questo ha fermato il furgone CP_1
Pag. 4 di 8 e si è avvicinato al ciclista aggredendolo;
durante l'aggressione, il ha subito il piccolo taglio sul CP_1
mento; ad ogni modo, è certamente ingiustificato il pestaggio da parte del . CP_1
2. In punto quantum.
La C.T.U. espletata dalla dr ha verificato Persona_2
quanto segue.
“
1. Nel sinistro subito in data 26.05.2022, il Signor ha riportato un politraumatismo con frattura Parte_1
della parete del seno mascellare destro con affossamento di frammenti, frattura della base dell'orbita destra,
infrazione delle ossa nasali proprie di destra, ferita
lacero-contusa all'interno del labbro superiore destro e contusione escoriativa del gomito sinistro.
2. E' conseguito un danno biologico temporaneo parziale al
75% di 15 (quindici) giorni, un danno biologico temporaneo
parziale al 50% di 15 (quindici) giorni ed un danno biologico temporaneo parziale al 25% di ulteriori 15
(quindici) giorni.
3. Le menomazioni esitate sono produttive di un danno
biologico permanente quantificabile nella misura del 5%
(cinque per cento).
4. Si ritiene congrua e pertinente una spesa sanitaria e
per consulenza tecnica medico legale di parte, pari ad Euro
1.477,61 (millequattrocentosettantasette/61)”.
Applicando le Tabelle di liquidazione milanesi aggiornate
Pag. 5 di 8 al 2024, considerato che all'epoca del fatto lo Pt_1
aveva 49 anni, il danno viene così liquidato:
• euro 8.273 per i 5 punti di danno permanente (compresa la sofferenza soggettiva interiore);
• euro 1.293,75 per i 15 giorni di incapacità al 75%
(pari ad euro 115 per ogni giorno di incapacità totale);
• euro 862,50 per i 15 giorni di incapacità al 50%
• euro 431,25 per i 15 giorni di incapacità al 25%
Il tutto (euro 10.860,50) viene aumentato del 50% trattandosi di lesioni dolose, per un totale di euro
16.290,75 all'attualità; vanno rifuse anche le spese ritenute congrue dal C.T.U. e pari ad euro 1.477,61.
Il convenuto va in definitiva condannato al pagamento di euro 17.768,36 complessivamente.
Vanno inoltre corrisposti gli interessi compensativi da calcolare sull'importo di euro 17.768,36 devalutato alla data del fatto e via via annualmente rivalutato fino alla data della sentenza;
e poi gli interessi moratori fino al saldo. Con la precisazione che non possono trovare applicazione gli interessi ex art 1284 quarto comma cod.
civ. trattandosi di obbligazione di fonte extracontrattuale, aderendo qui all'orientamento espresso da Cass. nr 28409/2018 e Cass. nr 14512/2022 (la distinzione tra obbligazioni contrattuali e obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale è peraltro
Pag. 6 di 8 evidenziata anche, da ultimo, in SSUU 12449/2024 – che si è occupata di altra questione - dalla quale si può comunque ricavare che il legislatore non ha previsto una indiscriminata applicazione dei c.d. super interessi).
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
anche la spesa di C.T.U. va posta definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa nr 5254/2023 RG,
così decide:
1.condanna al pagamento di euro 17.768,36 in CP_1
favore di oltre interessi come da Parte_1
motivazione;
2. condanna alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore di spese che si liquidano in Parte_1
euro 5.077 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 297 per spese;
3. pone la spesa di C.T.U. definitivamente a carico di
. CP_1
Pag. 7 di 8 Così deciso a Treviso il 16/08/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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